Divisione Economia e Sviluppo
Settore Relazioni Internazionali

n. ord. 26
2002 00313/072

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2002)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA "LA CITTA' DI TORINO" - "L'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DEL PALASPORT GHIACCIO (TORNEO OLIMPICO DI CURLING).

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.

Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.

Il TOROC è stato costituito il 27.12.1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1,2,3 della Legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa Legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).

In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio. In data 19.06.2001 l’Ufficio di Presidenza del TOROC ha approvato inoltre il 4° stralcio del Piano degli Interventi di cui alla Legge n. 285/2000.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 esecutiva dal 6 agosto 2001 (mecc. 2001 05883/01) è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.

Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un Palasport Ghiaccio, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Curling (all. 2 – n. ); detto impianto è oggetto del 4° stralcio del Piano degli Interventi approvato dal TOROC ed inviato dallo stesso all'Agenzia (nota prot. 369/01 del 29.06.2001) con allegato lo Studio di Fattibilità Tecnica Economica dell'Impianto stesso.

L’Impianto è localizzato sull’area che include due immobili, entrambi di proprietà della Città, di cui il primo compreso tra Via D’Arborea, Corso Tazzoli e Via S. Remo (Foglio 1427, Particella 62, Partita 1204) ed il secondo tra Via S. Remo, Corso Tazzoli e Corso Siracusa (Foglio 1427, Particella 71, Partita 1).

Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dell’Impianto.

La Giunta Comunale con deliberazione del 18 dicembre 2001 (mecc. 2001 11528/72), emessa in esecuzione degli indirizzi già stabiliti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione di localizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, ha approvato lo schema della Convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare la Convenzione prevede quanto segue:
- le parti, nel rispetto delle proprie competenze, si impegnano ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione dell’Impianto nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Piano, dallo Studio di Fattibilità e dalla Convenzione stessa, prevedendo a tal fine la costituzione di un Comitato tecnico composto nei modi indicati nella Convenzione allegata;
- l’agenzia, quale stazione appaltante, provvede alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’Impianto in conformità a quanto previsto nello Studio di Fattibilità allegato al piano;
- il progetto definitivo, una volta approvato dall’Agenzia e rilasciato il benestare dal TOROC, è trasmesso alla Città per la relativa presa d’atto da parte della Giunta Comunale;
- la Città provvede all’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza e necessari all’esecuzione dell’Impianto, sempre che ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge, dai regolamenti locali e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente;
- la Città si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del TOROC, prima dell’avvio delle procedure di scelta dell’appaltatore, specifica concessione d’uso degli immobili destinati all’uso in oggetto: la concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30.6.2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno in uso dell’Agenzia sino al termine delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere, ed in uso al TOROC da tale termine sino alla data di scadenza della concessione medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero di ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia dell’Impianto e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest’ultima, fermo restando che l’impianto sarà di esclusiva proprietà della Città;
- la Città potrà svolgere attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori;
- la progettazione e la realizzazione dell’Impianto è interamente finanziata, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000; nel caso in cui, la Città contribuisca con risorse finanziarie proprie alla progettazione e/o alla realizzazione dell’opera, dovranno essere apportate modifiche alla Convenzione riguardanti, tra l’altro, l’approvazione dei progetti e delle varianti da parte della Città e le modalità di erogazione dei pagamenti;
- la realizzazione dell’Impianto dovrà essere ultimata entro il 28.02.2004, salvo eventuale proroga come regolamentata in Convenzione.

La deliberazione dispone inoltre:
- di demandare a successivi provvedimenti la concessione d’uso dei beni su cui verrà realizzato l’impianto in oggetto;
- di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
- prende atto che la progettazione e la realizzazione dell’Impianto è interamente finanziata, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4, punto 2 della Convenzione.

Considerata tuttavia la particolare rilevanza pubblica dei giochi Olimpici si ritiene opportuno che tale convenzione, seppur esecutiva degli indirizzi del Consiglio, abbia nella dialettica politica dell’organo maggiormente rappresentativo della Città il proprio procedimento formativo.

A tal fine è necessario, per quanto occorrer possa, riformare la deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2001 (mecc. 2001 11528/72).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di riformare divenendone organo deliberante, al fine di acquisire l’arricchimento istruttorio proprio della dialettica politica Consiliare, la deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2001 (mecc. 2001 11528/72) con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, per disciplinare le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dell’Impianto "Palasport Ghiaccio", idoneo alla disputa del torneo olimpico di Curling.
Tale convenzione si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 – n. ), richiamando in particolare quanto segue:
- l’attività di coordinamento (art. 1) ;
- la progettazione (art. 2)
- l’esecuzione delle opere (art. 3)
- risorse finanziarie (art. 4)
- ultimazione delle opere (art. 5)

2) di demandare a successivi provvedimenti la concessione d’uso dei beni su cui verrà realizzato l’impianto in oggetto;

3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;

4) di dare atto che la progettazione e la realizzazione dell’Impianto è interamente finanziata, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4, punto 2 della Convenzione;

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.