Divisione Servizi Tributari
n. ord. 29
2002 00277/013
OGGETTO: REGOLAMENTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI MODIFICHE.
Proposta dellAssessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001(mecc.2001
00573/13), esecutiva dal 12 marzo 2001, sono state approvate modifiche
ad alcuni articoli del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni,
al fine di coordinarne il testo con il contenuto del nuovo Regolamento
del Canone sulle iniziative pubblicitarie.
Alla luce dellesperienza gestionale maturata con il vigente
Regolamento, si rende ora necessario modificare e integrare il
testo di alcuni articoli, per delimitare più precisamente
lambito di competenza degli addetti al Servizio Affissioni,
in ordine ai compiti di vigilanza sul territorio per la corretta
osservanza delle norme contenute nel Regolamento, al fine di ridurre
il fenomeno dellabusivismo nel campo pubblicitario, coordinando
lazione del suddetto Servizio a quella degli altri uffici
di questa Amministrazione preposti alla repressione dellabusivismo
ed in particolare del Corpo di Polizia Municipale, istituzionalmente
preposto alla redazione dei verbali di accertamento delle violazioni.
Inoltre, in funzione dellentrata in vigore della nuova moneta
unica europea, occorre tradurre in EURO gli importi attualmente
citati nel Regolamento con riferimento alle lire italiane.
Per quanto esposto, si rende necessario modificare e integrare
il testo di alcuni articoli nel modo di seguito esposto.
Lart. 9 modalità per le pubbliche affissioni
- al punto 10) ove recita: "
omissis
con un minimo
di L. 50.000 per ciascuna commissione", viene così
sostituito: "
omissis
con un minimo di EURO 25,82
per ciascuna commissione".
Lart. 13 norme speciali per cartelli, gonfaloni e
paline in occasione di manifestazioni e iniziative varie
è soppresso.
Lart. 16 vigilanza al comma 1 ove recita:
"
omissis
Essi sono pertanto abilitati ad eseguire
sopralluoghi e richiedere lesibizione delle relative autorizzazioni
e delle quietanze di pagamento" viene così sostituito:
"
omissis
Essi sono pertanto abilitati ad eseguire
sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti,
nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della
pubblicità abusiva". Il comma 2 viene soppresso.
Agli articoli 17 18 19 il termine "entrate
comunali di natura fiscale" viene sostituito con "entrate
tributarie".
Lart. 20 sanzioni amministrative al comma
1 che così recita: "Per le violazioni delle norme
del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute
nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II",
viene così integrato: "
omissis
come richiamate
dallart. 24 del D.Lgs. n. 507/1993". La nota (8) viene
così integrata: "art. 24 D.Lgs. n. 507/1993
sanzioni amministrative: 1. Il Comune è tenuto a vigilare
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti leffettuazione della pubblicità. Alle
violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle
Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina
generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto
nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari
stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché
di quelle contenute nei provvedimenti relativi allinstallazione
degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila
a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta
giorni dallaccertamento degli estremi della violazione riportati
in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto
verbale; in caso di inottemperanza allordine di rimozione
entro il termine stabilito, il Comune provvede dufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune,
o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente
dalla procedura di rimozione degli impianti e dallapplicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della
pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con
successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità
previste dallart. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente
possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia
del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché
dellimposta e dellammontare delle relative soprattasse
ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un
termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione
del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nellordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni
amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento
ed al miglioramento del servizio e dellimpiantistica comunale,
nonché alla redazione e allaggiornamento del piano
generale degli impianti pubblicitari di cui allart. 3".
Il comma 2, che così recita: "A tali effetti il personale
addetto alla vigilanza di cui allart. 16 del presente Regolamento
rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando
la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 (modificata dalla Legge
388/2000 art. 145, comma, 57 lettera c, da L. 400.000 a L. 3.000.000)"
viene così sostituito: " 2. A tali effetti il servizio
affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito
verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista
dallart. 24 c. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato
dal comma 57 lett. c dellart. 145 L. 388/2000, da EURO 206,58
ad EURO 1549,37".
Il presente provvedimento, comprensivo dellallegato, è
stato inviato al parere delle Circoscrizioni previsto dal Regolamento
sul Decentramento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5,
6, e 7.
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione 8.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa,
che qui si intendono richiamati, lunito schema di Regolamento
così come risultante dal testo precedente, già approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001
(mecc. 2001 00573/13), esecutiva dal 12 marzo 2001, nonché
da quello successivo alle integrazioni, modificazioni e precisazioni
oggetto del presente atto deliberativo, così come risultante
dallallegato (all. 1 n. ) che fa parte integrante
del presente provvedimento e precisamente:
Lart. 9 modalità per le pubbliche affissioni
- al punto 10) ove recita: "
omissis
con un minimo
di L. 50.000 per ciascuna commissione", viene così
sostituito: "
omissis
con un minimo di EURO 25,82
per ciascuna commissione".
Lart. 13 norme speciali per cartelli, gonfaloni e
paline in occasione di manifestazioni e iniziative varie
è soppresso.
Lart. 16 vigilanza al comma 1 ove recita:
"
omissis
Essi sono pertanto abilitati ad eseguire
sopralluoghi e richiedere lesibizione delle relative autorizzazioni
e delle quietanze di pagamento" viene così sostituito:
"
omissis
Essi sono pertanto abilitati ad eseguire
sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti,
nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della
pubblicità abusiva". Il comma 2 viene soppresso.
Agli articoli 17 18 19 il termine "entrate
comunali di natura fiscale" viene sostituito con "entrate
tributarie".
Lart. 20 sanzioni amministrative al comma
1 che così recita: "Per le violazioni delle norme
del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute
nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II",
viene così integrato: "
omissis
come richiamate
dallart. 24 del D.Lgs. n. 507/1993". La nota (8) viene
così integrata: "art. 24 D.Lgs. n. 507/1993
sanzioni amministrative: 1. Il Comune è tenuto a vigilare
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti leffettuazione della pubblicità. Alle
violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle
Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina
generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto
nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari
stabilite dal Comune in esecuzione del presente Capo nonché
di quelle contenute nei provvedimenti relativi allinstallazione
degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila
a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta
giorni dallaccertamento degli estremi della violazione riportati
in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto
verbale; in caso di inottemperanza allordine di rimozione
entro il termine stabilito, il Comune provvede dufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune,
o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente
dalla procedura di rimozione degli impianti e dallapplicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della
pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con
successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità
previste dallart. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente
possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia
del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché
dellimposta e dellammontare delle relative soprattasse
ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un
termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione
del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nellordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni
amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento
ed al miglioramento del servizio e dellimpiantistica comunale,
nonché alla redazione e allaggiornamento del piano
generale degli impianti pubblicitari di cui allart. 3".
Il comma 2, che così recita: "A tali effetti il personale
addetto alla vigilanza di cui allart. 16 del presente Regolamento
rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando
la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 (modificata dalla Legge
388/2000 art. 145, comma 57, lettera c, da L. 400.000 a L. 3.000.000)"
viene così sostituito: " 2. A tali effetti il Servizio
Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito
verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista
dallart. 24 c. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato
dal comma 57 lett. c dellart. 145 L. 388/2000, da EURO 206,58
ad EURO 1549,37";
2 di dare atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 43,
44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati chiesti
i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli
di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5,
6, e 7 (all. 2-7 - nn.
).
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione 8 (all. 8 - n. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate al 01.01.2002.
1. Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città
di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente
l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti
di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi
finalità istituzionali, sociali, politico ideologiche e
comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto
commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio
di attività economiche.
1. In relazione a quanto disposto dal 3° comma dell'art.
3 del D.Lgs. 507/1993 (1) il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
prevede che gli impianti permanenti per affissioni non superino
una superficie totale di 70.000 mq. esclusi gli spazi su steccati
e cantieri e compresi gli spazi in concessione per l'affissione
diretta di privati.
2. Considerato che è in corso un riordino di mezzi pubblicitari,
gli impianti utilizzati dal Servizio Affissioni della Città
per un totale di mq. 18.383, nel 2000 sono così ripartiti:
1) colonnine, dissuasori trifacciali, lamiere monofacciali per
affissioni istituzionali e commerciali del formato da m. 0,70
x 1,00 a m. 1,40 x 2,00, mq. 6.565;
2) stendardi bifacciali per affissioni istituzionali e commerciali
del formato da m. 1,40 x 2,00 e m. 2,00 x 1,40, mq. 7.617;
3) spazi di cui all'art. 1 comma 69 della Legge 28 dicembre 1995
n. 549 (finanziaria '96) per l'affissione di manifesti politico-ideologici
al di fuori dei periodi elettorali, formato m. 0,70 x 1,00
mq. 1.332;
4) altri formati: mq. 2.869.
3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18 comma 3° del
D.Lgs. 507/1993 (2) visto che oltre agli spazi sopra indicati
vengono utilizzati altresì circa 18.000 mq. di steccati,
è rispettato il numero minimo di 18 mq. ogni mille abitanti
in quanto la popolazione residente al 31 dicembre 1999 nella città
di Torino era di 903.024 abitanti.
4. Gli spazi attribuiti ai privati sono i seguenti:
1) impianti permanenti di grande formato m. 6 x 3 - 4 x 3, mq.
42.060;
2) impianti di piccolo e medio formato da m. 0,70 x 1,00 e 1,40
x 2,00, mq. 8.960.
5. La superficie per i grandi formati, stabilita dallart.
11 del Piano Generale degli Impianti in mq. 38.000, è temporaneamente
elevata a mq. 43.000, così come previsto dallart.
15 del regolamento succitato e dovrà nei tre anni seguenti
lapprovazione del Piano essere ricondotta a mq. 38.000.
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.
1. La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata
dallAmministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
2. Le maggiorazioni previste dallart. 19, commi 3, 4 e 5
del D.Lgs. 507/1993 sono elencate nellallegato B) del presente
regolamento.
3. La maggiorazione fino al centocinquanta per cento di cui allart.
4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dallAmministrazione
nella delibera quadro delle tariffe.
4. Lomesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta
lapplicazione delle tariffe già in vigore.
1. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con lapposita delibera quadro sulle tariffe.
a) Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere
contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto
nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice;
b) gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare
lo stemma della Città con l'indicazione del servizio;
c) le autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti,
sia su suolo pubblico che privato, perdono la loro validità
qualora la struttura, completa di ogni parte, non venga resa operativa
entro 60 giorni. Pertanto, trascorso detto periodo, le posizioni
relative a dette autorizzazioni potranno essere assegnate ad altri
soggetti che ne facciano domanda. Sono ammesse deroghe alla decadenza
sopra citata, qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia
richiesta scritta validamente motivata;
d) presso il Servizio Affissioni sarà esposto l'elenco
degli impianti autorizzati;
e) spazi in esclusiva. Sugli steccati, impalcature, ponti fissi
o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque
uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente
al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi
esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti,
nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità
autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo
diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti
soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino
l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato
al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di
autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione
di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto
divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature
di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi;
f) gli impianti provvisori, collocati in sopraelevazione di steccati
di cantiere, devono essere installati esclusivamente all'interno
delle recinzioni. Per cantiere si intendono tutte quelle aree
recintate dove si svolgono lavori edili. Le ditte che intendono
collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica
domanda al Servizio Affissioni vistata dal capo cantiere e documentata
con copia dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione del
suolo pubblico. Per predetti impianti le autorizzazioni saranno
rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande. Per i cantieri che consentono più di una posizione
si provvederà mediante sorteggio indipendentemente dall'ordine
di presentazione delle domande;
g) le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire
un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere
attrezzate con una tabella di metri 2,00 x 1,40 ogni 3 metri lineari
di recinzione. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali,
dovranno avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice
in legno di cm. 5 di colore verde scuro e dovranno essere posizionate
alternativamente in verticale ed orizzontale all'altezza di circa
cm. 80 da terra. Eventuali deroghe o variazioni al posizionamento
dovranno essere concordate con il Servizio Affissioni.
1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni
nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'art.
20 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti
pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi
infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro
Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
1. Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche
affissioni si applicano le norme previste dall'art. 21 del D.Lgs.
507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del
Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del
proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in
materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali,
amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati.
1) La durata minima delle affissioni è di giorni dieci;
2) le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di
precedenza risultante dal ricevimento della Commissione, che è
annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale
da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto
giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata
consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata
rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni
caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti
termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne
valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto
ai carichi di lavoro. In ogni caso dovranno essere corrisposti
per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere
tributario relativo all'eventuale ritardo;
3) la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è
stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta
del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle
posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
4) sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente
nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe
debbono essere richieste al Servizio nel termine di cinque giorni
dalla scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti
dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni di strisce o altro
materiale devono parimenti essere richieste al Servizio e l'ordine
sarà evaso con l'applicazione delle tariffe previste dal
presente Regolamento;
5) il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle
avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni
dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione
per iscritto al committente;
6) la mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente
per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
7) nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare
la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa
le somme versate entro novanta giorni;
8) il committente ha facoltà di annullare la richiesta
di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere
in ogni caso la metà del diritto dovuto;
9) il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri
esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente
comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi
spazi;
10) per le affissioni richieste per il giorno in cui è
stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi,
è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto,
con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione;
11) nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono
esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco
degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle
categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico
delle commissioni.
1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35% di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, è pari al 50% di quella complessiva.
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti
dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il
canone per linstallazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato
di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in
via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata
nella tabella A) allegata al Regolamento CIMP.
2. Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi
in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata
dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.
3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP (Autorizzazione)
e ne ripete la precarietà.
4. Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti
l'aggiudicazione degli impianti di proprietà comunale e
degli spazi pubblici disponibili per l'installazione di mezzi
pubblicitari avviene per scelta derivante dall'esito di una procedura
concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente
viene svolto sulla base della normativa vigente in materia, al
fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.
5. Per evitare la negativa possibilità di concentrazione
degli affitti e delle concessioni, il Comune decide il limite
massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
6. In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività
di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione
della pubblicità, il richiedente l'installazione dei mezzi
pubblicitari, per conto terzi, dovrà attestare l'inesistenza
di tale condizione.
1. La denuncia di cessazione della pubblicità comporta la restituzione dell'autorizzazione e la rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20 del presente Regolamento.
1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 (4).
1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque
sia la durata prevista, s'intendono rilasciate in via precaria
alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano conservati
in normale stato di manutenzione.
2. La Civica Amministrazione ha pertanto facoltà di richiedere
agli interessati gli interventi ritenuti necessari per la conservazione
del decoro cittadino.
3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra
entro un termine congruo previsto caso per caso, le autorizzazioni
potranno essere revocate senza diritto a compensi o a indennizzi
di sorta.
4. Su ogni cartello pubblicitario dipinto o riservato all'affissione,
dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che
ha eseguito il collocamento del cartello stesso. Il contrassegno
non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
5. All'atto della denuncia di cessazione della pubblicità
o dell'affissione, i titolari dei mezzi pubblicitari dovranno
rimuovere anche i relativi impianti ripristinando il manufatto
su cui gli stessi insistevano.
1. Gli addetti del Servizio Affissioni, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito allosservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva.
2. (soppresso).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 24 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (5).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 23 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 13 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).
1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si
osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981
n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dallart.
24 del D.Lgs. 507/1993 (8).
2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia
Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui
sopra applicando la sanzione prevista dallart. 24 c. 2 del
D.Lgs. 507/1993, come modificato dal c. 57 lett. c dellart.
145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37.
3. Nello stesso verbale viene altresì disposta la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, notificato
secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993,
(anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento)
il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando
ai responsabili le spese sostenute.
4. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente
consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato
in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia
e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione
dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà
ad emettere ordinanza di sequestro.
Note:
(1) 3° comma art. 3 D.Lgs. 507/1993 'regolamento e tariffe':
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e
la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità
per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché
i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie
degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché
la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per
l'effettuazione di affissioni dirette.
4. omissis
(2) 3° comma art. 18 D.Lgs. 507/1993 'servizio delle pubbliche
affissioni':
2. omissis
3. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni
deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale
al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati
ogni mille abitanti nei Comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti e a 12 metri quadrati negli altri Comuni.
4. omissis
(3) art. 4 D.Lgs. 507/1993 'categoria delle località':
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
di carattere commerciale, i Comuni delle prime tre classi possono
suddividere le località del proprio territorio in due categorie
in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale
una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa
normale.
Il regolamento comunale deve specificare le località comprese
nella categoria speciale, la cui superficie non può superare
il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato
ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992; in ogni caso la superficie
degli impianti per affissioni installati in categoria speciale
non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
(4) art. 11 D.Lgs. 507/1993 'funzionario responsabile':
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario
cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dellimposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale
per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze il nominativo
del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui
al comma 1 spettano al concessionario.
(5) Art. 24 Regolamento per le entrate comunali di natura
fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999
mecc. 9908506/13 e s.m.i.):
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero rinunciare allimposizione in caso di autotutela,
con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto dufficio
dallAmministrazione
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata,
resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 15/1968,
può richiedere lannullamento dellatto emanato
se ritenuto illegittimo.
4. Leventuale diniego dellAmministrazione deve essere
comunicato al contribuente.
5. Latto dannullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre
i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. Latto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi allatto
stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dellatto
che appare illegittimo e infondato.
8. La sospensione degli effetti dellatto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dellAmministrazione, di un nuovo atto modificato
o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza
del giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra lAmministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
(6) Art. 23 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale
(delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13
e s.m.i.): 'Accertamento con adesione (concordato)':
a) ambito di applicazione
Laccertamento con adesione si connota come istituto
per la composizione della pretesa accertativa dellufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli
di liquidazione.
Laccertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dallaltro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici delloperazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
Laccertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione ab origine dellaccertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dellatto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dellaccertamento
stesso attraverso lintervento ex post del contribuente.
Competente alla definizione dellaccertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dellaccertamento con
adesione
Il procedimento ad iniziativa dellufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997.
Lufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce leffetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dellistanza, sia i termini per limpugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) atto di accertamento con adesione
Se laccertamento viene concordato con il contribuente,
lufficio redige in duplice esemplare latto di definizione
che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal
dirigente responsabile della singola risorsa dentrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo lavvenuto
pagamento delle entrate per le quali vi è lobbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nellatto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi
dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione, richiesta con apposita istanza del contribuente,
viene concessa conformemente alle disposizioni contenute nellart.
8, D.Lgs. 218/1997 e con lapplicazione degli interessi a
tasso legale.
In casi di particolare gravità ed irreparabilità,
caratterizzanti situazioni di obiettiva difficoltà per
il contribuente, che sarà cura del dirigente responsabile
della risorsa di entrata valutare, di volta in volta, la rateazione
potrà essere accordata anche per periodi più lunghi,
nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nellart.
7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili con lapplicazione
degli interessi nella misura prevista dallart. 14 del presente
regolamento.
Lufficio, qualora le somme rateizzate superino limporto
di Lire 10.000.000, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità,
adeguata garanzia fidejussoria o bancaria.
In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione allegato allatto di accertamento
con adesione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio
della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili
tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste lobbligo di iscrizione
a ruolo, al fine di consentire allufficio un controllo dei
termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal
versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire allufficio
stesso quietanza dellavvenuto pagamento.
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste lobbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dellatto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nellatto
stesso.
La quietanza dellavvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata allufficio che rilascia al contribuente
la copia dellatto di accertamento perfezionato, vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dallatto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dellultima rata.
f) effetti della definizione
Allatto del perfezionamento della definizione con adesione,
lavviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia
e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente
e pubblica Amministrazione.
Laccertamento ab origine definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allaccertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se laccertamento con adesione si realizza
ex post, le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
Lintera definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi
nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile
ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
(7) art. 13 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale
(delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/23
e s.m.i.) 'Versamenti e rimborsi':
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione
degli incassi riferiti alla Cosap temporanea, al Canone sulle
iniziative pubblicitarie e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni
temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
4. LAmministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dellistanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per lAmministrazione
di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori a due anni.
(8) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo sistema Penale',
Capo I , Sezione I 'Le sanzioni Amministrative. Principi generali',
Sezione II 'Applicazione' - Art. 24 D.Lgs. 507/1993 'sanzioni
amministrative':
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti leffettuazione
della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si
osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni di norme tributarie,
quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute
nei provvedimenti relativi allinstallazione degli impianti,
si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni
con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni
dallaccertamento degli estremi della violazione riportati
in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto
verbale; in caso di inottemperanza allordine di rimozione
entro il termine stabilito, il comune provvede dufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti
e dallapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2, limmediata
copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata
di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni
abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le
modalità previste dallart. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle
spese di rimozione e di custodia, nonché dellimposta
e dellammontare delle relative soprattasse ed interessi;
nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro
il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del
materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nellordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio
e dellimpiantistica comunale, nonché alla redazione
e allaggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari
di cui allart. 3.
ALLEGATO A
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI
E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità
e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade
e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri
15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti
delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza
e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati
prospicienti.
ZONA PERIMETRATA da:
Piazzale Pasini - Corso Casale - Piazza Marco Aurelio - Corso
casale - Piazza Borromini - Corso Casale - Piazza Gran Madre -
Corso Moncalieri - Piazza Zara - Corso Monte Rotondo - Ponte Balbis
- Corso Bramante - Piazza Carducci - Corso Bramante - Via Giordano
Bruno - Corso Giambone - Corso Unione Sovietica - Corso Lepanto
- Via Romolo Gessi - Largo Tirreno - Corso Racconigi - Piazza
Marmolada - Corso Racconigi - Piazza Robilant - Corso Racconigi
- Corso Peschiera - Corso Trapani - Piazza Rivoli - Corso Lecce
- Corso Regina Margherita - Corso Svizzera - Via Fagnano - Corso
Umbria - Corso Principe Oddone - Piazza Baldissera - Via Antonio
Cecchi - Corso Emilia - Corso Vercelli - Lungo Dora Napoli - Lungo
Dora Firenze - Ponte Rossini - Via Reggio - Corso Regina Margherita
- Corso Belgio - Ponte Sassi - Piazzale Pasini.
PROTENDIMENTI:
- Via Genova sino a Corso Maroncelli;
- Via Nizza sino a Piazza Bengasi compresa;
- Corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- Corso Traiano da Corso Unione Sovietica a Corso Caio Plinio;
- Corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a Piazza Caio Mario
compresa;
- Corso Orbassano sino a Via Guido Reni, comprese le Piazze Santa
Rita, Pitagora e Omero;
- Via Tripoli sino a Corso Cosenza;
- Via Monginevro sino a Via Santa Maria Mazzarello;
- Corso Trapani e Corso Siracusa sino a Piazza Pitagora compresa;
- Corso Peschiera sino a Corso Francia;
- Corso Francia sino al confine del territorio comunale;
- Corso Umbria e Via Borgaro sino a Via Stradella;
- Via Stradella e Via Lanzo sino a Piazza Stampalia compresa;
- Via Chiesa della Salute sino a Corso Grosseto;
- Corso Vercelli sino all'inizio dell'autostrada;
- Corso Giulio Cesare sino all'inizio dell'autostrada;
- Corso Palermo e Via Renato Martorelli sino a Corso Vercelli.
PIAZZE E LARGHI:
- Piazza Bozzolo, Piazza Chiesa della Salute, Piazza Crispi, Piazza
F. Filzi, Piazza Giacomini, Piazza Massaua, Piazza Montanari,
Piazza Piero della Francesca, Piazza San Gabriele di Gorizia,
Piazza Villari;
- Largo Borgaro, Largo Brescia, Largo Giulio Cesare, Largo Grosseto,
Largo Palermo, Largo Regio Parco.
SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- Lo Stadio delle Alpi, lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello
Sport (Parco Ruffini, Via Artom), tutti i complessi funzionali
di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni
e i loro compendi;
- Tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici
o suolo posti in zona normale, siano percepibili dalle zone speciali.
ALLEGATO B
MAGGIORAZIONI IN VIGORE (ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS.
507/1993)
Specifiche maggiorazioni:
a) art. 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni
inferiori a cinquanta fogli:
maggiorazione del cinquanta per cento;
b) art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni
di manifesti da 8 a 12 fogli:
maggiorazione del cinquanta per cento;
c) art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni
di manifesti oltre 12 fogli:
maggiorazione del cento per cento;
d) art. 19 comma 5 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni
con scelta degli impianti:
maggiorazione del cento per cento.