Divisione Servizi Tributari
Settore Cosap
n. ord. 28
2002 00276/013
OGGETTO: CANONE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -REGOLAMENTO - MODIFICHE.
Proposta dellAssessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc.
2001 00571/13), esecutiva dal 19 marzo 2001, sono state approvate
modifiche ad alcuni articoli del Regolamento istitutivo del Canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13).
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che allart. 52 disciplina
la potestà regolamentare del Comune a disciplinare le proprie
entrate e allart. 63 prevede la possibilità, per
il Comune, di escludere lapplicazione, nel proprio territorio,
della Tassa occupazione suolo pubblico e di istituire in sua vece,
con proprio Regolamento, un Canone di occupazione, si rende necessario
riformulare alcuni articoli di detto Regolamento al fine di adeguarlo
in modo più puntuale ai principi ispiratori del suddetto
decreto.
Pertanto il testo di alcuni articoli viene modificato o integrato,
nel modo di seguito esposto.
Lart. 3 soggetto passivo e titolarità del
canone al comma 3 viene così integrato: "la
mancata volturazione di preesistente autorizzazione alloccupazione
in capo ad altro soggetto, è da considerare come occupazione
abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni";
Lart. 12 modalità e termini per il pagamento
del canone al comma 1 limporto in lire viene tradotto
in EURO. Il comma 3 viene soppresso, in quanto riferito a moneta
non avente più corso. Viene aggiunto il comma 4, con il
seguente testo: "4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti
oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione
gli interessi di legge";
Allart. 14 commisurazione del canone per occupazioni
particolari il comma 2 viene così sostituito: "Per
le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che comportano preclusioni al traffico veicolare
o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta Comunale
può deliberare agevolazioni sui canoni per tutto il periodo
interessato alla predetta limitazione relativamente ad attività
commerciali e artigianali che si svolgono allinterno della
zona delimitata con la stessa deliberazione. In presenza di grandi
cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di
lunga durata, quali la costruzione della metropolitana, dei passanti
ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi anno 2006, la
Giunta Comunale sentita la competente Commissione Consiliare potrà
deliberare le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse
al traffico veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti
le vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere,
fino al limite del primo asse parallelo escluso, che sono nelle
condizioni di sopportare lincremento del traffico derivante
dalla diminuzione dellaccessibilità allarea
preclusa". Al comma 13 che così recita: "per
le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri
interventi
omissis
" viene così integrato:
"effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte in apposito
Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti
norme sulla sicurezza". Viene aggiunto il comma 16, con il
seguente testo: "Per le occupazioni relative ad aree di cantiere
per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il
seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui allall.
A lett. b punto 4) del presente Regolamento EURO mq./g.
x lunghezza intervento bolla x larghezza ripristino definitivo
(valore medio scritto nella bolla) x giorni bolla x 20%; comunque
viene fissato il valore minimo di EURO 50. Sono escluse dallapplicazione
del suddetto criterio le aree occupate con mezzi e strutture di
supporto allattività di scavo, per le quali necessita
apposita autorizzazione per occupazione temporanea". Tale
precisazione risponde al fine di dare rilevanza normativa a quanto
già stabilito con deliberazione Giunta Comunale (mecc.
2001 02728/13) del 26 marzo 2001;
Lart. 16 "rimborsi" che così recita:
"alla restituzione delle somme indebitamente versate dalloccupante
a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui allart.
13 del Regolamento delle Entrate comunali di natura fiscale (delibera
del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13)
e s.m.i.) viene così sostituito: "versamenti e rimborsi"
"1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del
credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le
somme da riconoscere siano inferiori o uguali a EURO 10,33 per
anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cosap temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono
essere presentate con apposita istanza debitamente documentata
entro il termine decennale previsto dallart. 2946 c.c. 3.
Lamministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dellistanza. 4. I rimborsi, esclusivamente per le somme
pagate e non dovute per lanno in corso, possono essere concessi
anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte dellAmministrazione
venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti
interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale".
La nota (7) viene soppressa. La sostituzione del testo dellarticolo
si rende necessaria, al fine di precisare le modalità di
effettuazione dei versamenti e dei rimborsi nellambito della
discrezionalità attribuita allEnte;
Lart. 17 sanzioni e indennità di mora
il comma 1 che così recita: "le violazioni al presente
Regolamento che rappresentino anche violazioni alle disposizioni
del Codice della Strada e relativo Regolamento, alla Legge che
regola il commercio su aree pubbliche, o al Regolamento di Polizia
urbana, sono punite con le sanzioni previste da tali norme. Le
violazioni alle altre norme del presente Regolamento sono punite
con lapplicazione della sanzione amministrativa nella misura
da lire centomila a lire seicentomila, con losservanza delle
disposizioni di cui al Capo 1, sezioni I e II della Legge 24 novembre
1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo"
viene così sostituito: "1. Le violazioni al presente
Regolamento sono sanzionate nellosservanza delle disposizioni
di carattere generale di cui alla L. 689/1981". La numerazione
nota "(9)" viene sostituita da "(7)". Al comma
2 il riferimento normativo "(Legge 448/98 e s.m.i.)"
viene così sostituito: "(D.Lgs. n. 446/1997). Il testo
di tale articolo viene inoltre così integrato: "e
precisamente: art. 63 c. 2 D.Lgs. 446/1997 lett. g) applicazione
alle occupazioni abusive di unindennità pari al canone
maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni
abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate
dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,
redatto da competente pubblico ufficiale; lett. g bis)
previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore allammontare della somma di cui alla lett.
g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando
quelle stabilite dallart. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992,
n. 285". Le note (9), (10) vengono soppresse. Il comma 4
che così recita: "per il mancato o parziale versamento
del canone si fa riferimento: - per lapplicazione delle
sanzioni alle indicazioni della Giunta Comunale, con la quale
lAmministrazione individua i criteri per la determinazione
delle sanzioni e della loro entità per le entrate comunali
di natura fiscale; - per gli interessi al Regolamento delle Entrate
comunali di natura fiscale (mecc. 9908506/13)" viene così
sostituito: "in caso di mancato o parziale versamento del
canone da parte di soggetti autorizzati alloccupazione,
il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali".
La modifica di tale articolo si rende necessaria in quanto il
testo attuale non è più rispondente a quanto disposto
dallart. 63 D.Lgs. 446/97;
Lart. 19 autotutela che così recita:
"si fa rinvio alle disposizioni di cui allart. 24 del
Regolamento delle Entrate comunali di natura fiscale (deliberazione
del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13)
(8) viene così sostituito: "1. Salvo che sia intervenuto
giudicato, il dirigente responsabile della risorsa di entrata
può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto
ritenuto illegittimo o infondato, ovvero disporne la sospensione,
con provvedimento motivato, che può essere disposto dufficio
dallAmministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente
responsabile della risorsa di entrata. 2. Lutente, per mezzo
di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine
di 60 giorni, può richiedere lannullamento dellatto
emanato se ritenuto illegittimo. Leventuale diniego dellAmministrazione
deve essere comunicato allutente e adeguatamente motivato".
La nota (8) è soppressa. La modifica si rende necessaria
a seguito del mutamento del tipo di entrata, da fiscale a patrimoniale.
Essendo stato il testo dell'originario art. 20 del presente Regolamento
abrogato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione del
5 marzo 2001 (mecc. 2001 00571/13), l'art. 21 e rinumerato in
"art. 20 Disposizioni Finali". Inoltre, il comma 1 viene
così sostituito: "Il presente Regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2002". Viene aggiunto il comma 4,
che così recita: "4. Fino allapprovazione delle
nuove tariffe, alloccupazione temporanea si applicano quelle
in vigore nellanno precedente. Nel caso di variazione delle
tariffe in corso di occupazione, lUfficio dispone il conguaglio
delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo
dal quale le stesse sono entrate in vigore". Tale precisazione
risponde allesigenza gestionale di adeguamento delle tariffe
del Cosap temporaneo in caso di variazione delle stesse.
Il presente provvedimento, comprensivo dellallegato, è
stato inviato al parere delle Circoscrizioni previsto dal Regolamento
sul Decentramento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5,
6 e 7.
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione 8.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa,
che qui si intendono richiamati, lunito schema di Regolamento
così come risultante dal testo precedente, già approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 5.3.2001, esecutiva
dal 19.3.2001, (mecc. 2001 00571/13), nonché da quello
successivo alle integrazioni, modificazioni e precisazioni oggetto
del presente atto deliberativo, così come risultante dallallegato
(all. 1 - n. )
che fa parte integrante del presente provvedimento e precisamente:
Lart. 3 soggetto passivo e titolarità del
canone al comma 3 viene così integrato:
"la mancata volturazione di preesistente autorizzazione alloccupazione
in capo ad altro soggetto è da considerare come occupazione
abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni".
Lart. 12 modalità e termini per il pagamento
del canone al comma 1 limporto in lire viene tradotto
in EURO. Il comma 3 viene soppresso, in quanto riferito a moneta
non avente più corso. Viene aggiunto il comma 4, con il
seguente testo: "4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti
oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione
gli interessi di legge";
Allart.14 commisurazione del canone per occupazioni
particolari il comma 2 viene così sostituito: "per
le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che comportano preclusioni al traffico veicolare
o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta Comunale
sentita la competente Commissione Consiliare può deliberare
agevolazioni sui canoni per tutto il periodo interessato dalla
predetta limitazione relativamente ad attività commerciali
ed artigianali che si svolgono allinterno della zona delimitata
con la stessa deliberazione. In presenza di grandi cantieri per
la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata,
quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari
e delle opere destinate alle Olimpiadi anno 2006, la Giunta Comunale
sentita la competente Commissione Consiliare potrà deliberare
le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse al traffico
veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti le vie trasversali,
a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, fino al limite del
primo asse parallelo escluso, che sono nelle condizioni di sopportare
lincremento del traffico derivante dalla diminuzione dellaccessibilità
allarea preclusa". Al punto 13 che così recita:
"per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia
e altri interventi
omissis
" viene così
integrato: "effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte
in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione
alle vigenti norme sulla sicurezza". Viene aggiunto il punto
16, con il seguente testo: "Per le occupazioni relative ad
aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture,
si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di
cui allall. A lett. b punto 4) del presente Regolamento
EURO mq./g. x lunghezza intervento bolla x larghezza ripristino
definitivo (valore medio scritto nella bolla) x giorni bolla x
20%; comunque viene fissato un valore minimo di EURO 50. Sono
escluse dallapplicazione del suddetto criterio le aree occupate
con mezzi e strutture di supporto allattività di
scavo, per le quali necessita apposita autorizzazione per occupazione
temporanea";
Lart.16 "rimborsi " che così
recita: "alla restituzione delle somme indebitamente versate
dalloccupante a titolo di canone si applicano le disposizioni
di cui allart.13 del Regolamento delle Entrate Comunali
di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6
dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i) viene così sostituito:
"versamenti e rimborsi" "1. Gli incassi
a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo
non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori
o uguali a EURO 10,33 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti
al Cosap temporaneo. 2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente
versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente
documentata entro il termine decennale previsto dallart.
2946 c.c. 3. LAmministrazione Comunale dovrà evadere
le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento
o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento
della presentazione dellistanza. 4. I rimborsi, esclusivamente
per le somme pagate e non dovute per lanno in corso, possono
essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute
nello stesso anno. 5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte
dellAmministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla
richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari al tasso
di interesse legale". La nota (7) viene soppressa;
Lart. 17 sanzioni e indennità di mora
il comma 1 che così recita: "Le violazioni al presente
Regolamento che rappresentino anche violazione alle disposizioni
del Codice della Strada e relativo Regolamento, alla Legge che
regola il commercio su aree pubbliche, o al Regolamento di polizia
urbana, sono punite con lapplicazione della sanzione amministrativa
nella misura da Lire centomila a Lire seicentomila, con losservanza
delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge
24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito
nel comma successivo" viene così sostituito: "Le
violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nellosservanza
delle disposizioni di carattere generale di cui alla L. 689/1981".
La numerazione nota "(9)" viene sostituita da "(7)".
Al comma 2 il riferimento normativo "(Legge 448/98 e s.m.i.)"
viene così sostituito: "(D.Lgs. n .446/1997)".
Il testo di tale articolo viene inoltre così integrato:
"e precisamente: art. 62 c. 2 D.Lgs. 446/1997: lett. g)
applicazione alle occupazioni abusive di unindennità
pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti
le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data
del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
lett. g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di importo non inferiore allammontare della somma di cui
alla lett. g), né superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dallart. 20, commi 4 e 5, del
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285". Le note (9), (10) vengono soppresse.
Il comma 4 che così recita: "per il mancato o parziale
versamento del canone si fa riferimento: - per lapplicazione
delle sanzioni alle indicazioni della Giunta Comunale, con la
quale lAmministrazione individua i criteri per la determinazione
delle sanzioni e della loro entità per le entrate comunali
di natura fiscale": - per gli interessi al Regolamento delle
Entrate comunali di natura fiscale (mecc. 9908506/13)" viene
così sostituito: "in caso di mancato o parziale versamento
del canone da parte di soggetti autorizzati alloccupazione,
il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali";
Lart.19 autotutela che così recita:
"si fa rinvio alle disposizioni di cui allart. 24 del
Regolamento delle Entrate comunali di natura fiscale (delibera
del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13) (8)"
viene così sostituito: "1. Salvo che sia intervenuto
giudicato, il dirigente responsabile della risorsa di entrata
può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto
ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne lesecutività,
con provvedimento motivato, che può essere disposto dufficio
dallAmministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente
responsabile della risorsa di entrata. 2. Lutente, per mezzo
di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine
di 60 giorni, può richiedere lannullamento dellatto
emanato se ritenuto illegittimo. Leventuale diniego dellAmministrazione
deve essere comunicato allutente e adeguatamente motivato".
La nota (8) è soppressa.
Essendo stato il testo dell'originario art. 20 del presente Regolamento
abrogato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione del
5 marzo 2001 (mecc. 2001 00571/13), l'art. 21 e rinumerato in
"art. 20 Disposizioni Finali". Inoltre, il comma 1 viene
così modificato: "Il presente Regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2002". Viene aggiunto il comma 4,
che così recita: "4. Fino allapprovazione delle
nuove tariffe, alloccupazione temporanea si applicano quelle
in vigore nellanno precedente. Nel caso di variazione delle
tariffe in corso di occupazione, lUfficio dispone il conguaglio
delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo
dal quale le stesse sono entrate in vigore";
2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 43,
44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati chiesti
i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli
di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5,
6 e 7 (all. 2-7 nn.
).
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione 8 (all. 8 - n. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate al 1° gennaio 2002.
1. Il presente regolamento è adottato a norma dellart. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (1) ed attua quanto previsto dal successivo art. 63 (2), istituendo il canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche ivi delineato, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dellatto di concessione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.
1. Il canone previsto dal presente regolamento è il
corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte
di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione
emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato
spazio od area pubblica.
2. Loggetto del canone è qualsiasi occupazione per
lutilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti
e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone
i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche
se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione,
delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse
sono di norma aperte alluso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi
privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano
esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4. E ugualmente presupposto del canone lutilizzo del
suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché
lautorizzazione concessa al proprietario frontista avente
per oggetto la libera disponibilità dellarea antistante
al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun
manufatto.
1. Il canone è dovuto dal titolare dellatto di
concessione o, in mancanza, dalloccupante di fatto. Nel
caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi
sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso
comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno
dei contitolari delloccupazione.
2. Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione
deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità
per cui è concesso e con le modalità e condizioni
previste nellatto stesso.
3. Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli
atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi
abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da regolamenti comunali.
La mancata volturazione di preesistente autorizzazione alloccupazione
in capo ad altro soggetto, è da considerare come occupazione
abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
1. Le concessioni e autorizzazioni possono essere di due tipi:
1) Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile
concesse a tempo indeterminato. Se le stesse sono collegate ad
una concessione edilizia, sono preventivamente approvate con deliberazione
della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dellanno
in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi
al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa
giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata
per 365 giorni.
2) Sono considerate temporanee, occasionali, stagionali e annuali
le occupazioni per le quali è prefissata una scadenza certa
o sussiste lobbligo del rinnovo periodico.
Esse sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni
previste dal presente regolamento; le stesse possono non essere
correlate alloccupazione di unarea specifica.
1. Tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni di
cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare domanda onde
ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle
norme previste dagli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (3) e successive modificazioni e integrazioni
(codice della strada), e dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo
31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione
di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali
si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (4).
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni
del tipo e/o della superficie delloccupazione ovvero per
ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le
modalità e nei termini previsti dallart. 4 del vigente
regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme
del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali
vigenti.
4. Anche se loccupazione è esente dal pagamento del
canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere lautorizzazione
per loccupazione.
5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione
dellarea utilizzata, dovrà essere versata una cauzione
in denaro o titoli di stato ovvero una fidejussione bancaria o
assicurativa di importo pari allammontare del canone al
fine di garantire un regolare ripristino del suolo al termine
della concessione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della
concessione lesistenza di morosità del richiedente
nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la TOSAP
o il canone oggetto del presente ripristino del suolo Regolamento
per lo stesso tipo di occupazione. In caso di diniego al rilascio
dellautorizzazione o concessione, deve essere comunicata
al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7. La Civica Amministrazione con atto di organizzazione interna
determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli
atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima
efficienza ed efficacia.
8. Lautorizzazione o concessione deve essere ritirata prima
dellinizio delloccupazione, è valida per il
periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del
personale incaricato della vigilanza.
1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per
lanno successivo se non viene data disdetta entro il 31
dicembre di ogni anno.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza
delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita
domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario
cedente ha lobbligo del pagamento del canone per lintero
anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri
di avere causa diretta con il concessionario e purché non
siano modificate le condizioni e loggetto della concessione
già rilasciata.
4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data
di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione,
eccetto nel caso di cessione dazienda, in cui il subentrante
conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è
già stato versato il canone, fino al termine previsto.
1. Il canone liquidato in base ad una concessione od autorizzazione
è dovuto indipendentemente dalleffettivo utilizzo
della stessa, nellambito della superficie e della durata
delloccupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca
e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si
osservano le norme che seguono.
Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un
luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il
pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno
della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore
a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata dufficio:
a) se non è stato corrisposto il canone previsto per lanno
precedente;
b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella
concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in
tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità
della concessione;
c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli
per il quale esso è stato concesso;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta
necessità di utilizzo dellarea da parte del Comune.
In tal caso se non è possibile trasferire la concessione
su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario
ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente
relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità
a carico del Comune.
3. In caso di mancata o parziale utilizzazione dellarea
da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti
ipotesi:
a) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dellarea
non dipende dal concessionario: il Comune provvederà allannullamento
della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione
dellevento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di
presentazione della relativa domanda.
b) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dellarea
deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
- Per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata
e loccupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà
concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti
si procederà allannullamento della concessione dallanno
successivo;
- Per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso
relativamente al periodo successivo alla data di presentazione
della domanda, purché essa sia stata presentata prima della
cessazione delloccupazione e sussista la documentazione
che loccupazione è effettivamente cessata.
4. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta
prima della scadenza della concessione originaria.
1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio
Comunale sulla base dei seguenti elementi:
- classificazione delle strade in ordine di importanza;
- entità delloccupazione, espressa in metri quadrati
o lineari con arrotondamento delle frazioni allunità
superiore;
- durata della occupazione;
- valore economico, dellarea in relazione allattività
esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto
alla collettività per la sottrazione dellarea stessa
alluso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la
sua salvaguardia.
1. Ai fini dellapplicazione del canone, sia per le occupazioni
del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade
e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero cinque
categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi
di centralità, intensità abitativa, flusso turistico,
iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e
veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche
cittadine costituisce lallegato B del presente Regolamento
e ne è parte integrante.
1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle
strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata
larea, al valore economico della disponibilità dellarea
stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato
il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa
è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate,
ed è fissata su base giornaliera e per unità di
superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle
tariffe ordinarie, della disponibilità dellarea,
del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e
del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
dellarea alluso pubblico è effettuata utilizzando
predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo allapplicazione
dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati
nellallegato A del presente regolamento.
5. Le tariffe ordinarie sono approvate dal Consiglio Comunale
con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma
dellart. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (5).
6. Lomesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie
comporta lapplicazione delle tariffe già in vigore.
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata,
alla durata delloccupazione, e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo
sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione
delloggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le
sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e
tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima
località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento
del canone è calcolata sommando le superfici delle singole
occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della
cifra contenente decimali. La superficie così determinata
non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore
al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro
canone riscuotibile dal Comune di Torino per la medesima concessione
e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune
stesso deve sopportare per la manutenzione dellarea occupata
manomessa per effetto delloccupazione.
1. Concessioni di durata inferiore o uguale allanno.
Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente
al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza
della stessa.
Qualora limporto del canone superi Euro 516,46 sarà
facoltà dellUfficio concederne la rateazione.
La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il
pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero
tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso
le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero
nelle altre forme stabilite dallAmministrazione Civica.
2. Concessioni di durata superiore allanno.
Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione
deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma
precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato,
completato entro la fine dellanno.
Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal
Comune conformemente alle disposizioni di cui allart. 32
del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dallart.
2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (6).
3. LAmministrazione Comunale nella delibera quadro delle
tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento
del canone, se la riscossione avviene in ununica soluzione,
ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione
rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini
di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi
di legge.
1. Sono oggettivamente escluse dallapplicazione del canone,
nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie
di occupazione:
A) I balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso
di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione
edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché
le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri;
B) Le occupazioni di aree cimiteriali;
C) Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche
destinati a soggetti portatori di handicap;
D) La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati
e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E) Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi
pubblici;
F) (soppresso);
G) (soppresso);
H) Le occupazioni per carico e scarico merci per il
tempo strettamente necessario per tale operazione;
I) Le occupazioni per lesercizio di mestieri girovaghi nei
limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso);
M) Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi
natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste
di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N) Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi,
tende e loro proiezione al suolo;
O) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di
veicoli a due ruote;
P) (soppresso);
Q) Le attrezzature necessarie per leffettuazione
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e per lorganizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti
qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del
Comune;
R) Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento
sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con
sporgenza non superiore a cm. 4.
2. Sono soggettivamente escluse dallapplicazione del canone:
A) Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti
religiosi per lesercizio dei culti ammessi dallo Stato,
da Enti Pubblici di cui allart. 87, c. 1 lettera c del D.P.R.
917/1986 nonché da Enti registrati dallanagrafe istituita
presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti
previsti dai rispettivi statuti. Lesenzione non si estende
alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere
economico nonché agli interventi edilizi attuati per la
costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà
o in uso a tali Enti;
B) Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento
di attività o iniziative direttamente riconducibili al
Comune di Torino ed alle sue aziende speciali, istituzioni nonché
ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di
Torino figuri tra i soci fondatori;
C) (soppresso);
D) Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese
le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi
ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a
diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale
realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici
privati, lesenzione è parziale e limitata alla quota
di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è
o diventerà comunale;
E) Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative,
per le quali non sia previsto lingresso a pagamento, aventi
carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico,
religioso per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad
eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate
per attività economiche per le quali il canone è
applicato, per il periodo in cui viene svolta lattività,
in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree
mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere
dal 6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di
iniziative di carattere politico o sindacale, purché larea
non superi i 10 metri quadrati;
G) Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il
cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H) Le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello
Stato o della Regione prevedevano lesenzione dalla TOSAP
per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico
è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.
1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune
può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può
essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico
interesse o utilità il cui valore è determinato
nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante
interesse turistico per la città e per la realizzazione
di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante
interesse culturale e produttivo per la città, determinare
specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie
occupata e della tipologia delloccupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per
occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è
destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso
luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza
amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza
pubblica determinando il canone sulla base dellofferta più
vantaggiosa.
1.bis Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone
onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, limporto
relativo al canone per loccupazione di spazi ed aree pubbliche
verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione
allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione
Tributi.
2. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori
di pubblica utilità che comportano preclusioni al traffico
veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta
Comunale sentita la competente Commissione Consiliare può
deliberare agevolazioni sui canoni per tutto il periodo interessato
dalla predetta limitazione relativamente ad attività commerciali
ed artigianali che si svolgono allinterno della zona delimitata
con la stessa deliberazione. In presenza di grandi cantieri per
la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata,
quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari
e delle opere destinate alle Olimpiadi anno 2006, la Giunta Comunale
sentita la competente Commissione Consiliare potrà deliberare
le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse al traffico
veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti le vie trasversali,
a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, fino al limite del
primo asse parallelo escluso, che sono nelle condizioni di sopportare
lincremento del traffico derivante dalla diminuzione dellaccessibilità
allarea preclusa.
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione
urbana ovvero nellambito di programmi di sostegno per nuove
attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può
deliberare una riduzione del canone dovuto per lattivazione
di nuove attività commerciali per un periodo massimo di
2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana
la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino allesenzione,
il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per
il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4. Per limpianto e lesercizio di distributori di carburanti
il canone è commisurato allintera superficie del
suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni
del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali
accessi allarea con passi carrabili o svasi di profondità
minima di mt. 2,80. Per i distributori di carburante siti nella
prima categoria viaria, tenuto conto delle limitazioni al traffico
previste nella zona centrale, si applica la tariffa relativa alla
2a categoria viaria.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa
ordinaria del canone è aumentata:
- Del 20% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- Del 40% se viene interrotto un senso di marcia;
- Del 60% se loccupazione comporta la chiusura della strada;
- Del 50% per lavori edili a carattere durgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
- Se larea è recintata il canone dovuto è
quello previsto nellatto di concessione;
- Se larea concessa è quella stradale il canone è
corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato
alla intera superficie soggetta a vincolo. La particolare tariffa
prevista nellallegato A è applicata in base a 12
ore giornaliere e per 300 giorni allanno.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base
ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa
è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono
differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo
a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario
cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base
alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel
caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal
caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione
del canone per lintero importo nei confronti di uno qualsiasi
dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori
agricoli nelle aree mercatali e per le aree adibite al deposito
dei banchi e delle attrezzature la tariffa è determinata
prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria
del viario cittadino.
10. Il canone relativo alloccupazione con dehors è
commisurato alla superficie totale dellarea nella quale
il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e
sedie, con esclusione dellarea occupata dalle fioriere.
La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del 50 per
cento qualora questi siano verandati.
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata
prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree
pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria
viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per
tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando
per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati
occupati nelle località di carico e di scarico e dà
diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore
a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che
prevedono unoccupazione superiore alle 16 ore nello stesso
giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la
tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni,
nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa
oraria. Gli uffici competenti al rilascio dellautorizzazione
stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata
la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal
termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza
del canone deve essere esibita al momento del rilascio dellautorizzazione
ed essa è valida per le due località interessate
dal trasloco. LAmministrazione potrà stabilire per
le Aziende di trasloco iscritte allapposito Albo, dimensioni
forfettarie di occupazione con possibilità deccedenza
non superiore al 25 per cento e modalità particolari di
pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano
carattere durgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M.
fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata
aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria
viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento
del canone deve essere esibita al momento del rilascio dellautorizzazione
e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. Leventuale
proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa
con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia
e altri interventi effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte
in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione
alle vigenti norme sulla sicurezza, di durata non superiore a
sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario
di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non
festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un
canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza
delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. Ladesione
alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto allUfficio
occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali
e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dallart.
32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori
del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle
previste dal punto 7/bis dellallegato "A" del
presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle
tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di
cui alle tariffe n. 5 7 9 10 dellallegato
tariffario.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa
e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio
di calcolo: tariffa cantieri di cui allallegato A lett.
b punto 4) del presente Regolamento Euro mq./g. x lunghezza
intervento bolla x larghezza ripristino definitivo (valore medio
scritto nella bolla) x giorni bolla x 20%; comunque viene fissato
il valore minimo di Euro 50,00. Sono escluse dallapplicazione
del suddetto criterio le aree occupate con mezzi e strutture di
supporto allattività di scavo, per le quali necessita
apposita autorizzazione per occupazione temporanea.
1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate
con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette
ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative
utenze, risultante al 31 dicembre dellanno precedente, per
la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2. Il canone è versato in ununica soluzione entro
il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato
al Comune.
3. Le occupazioni invece effettuate per lerogazione di beni
o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse
generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone
annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle
varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.
1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito
anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da
riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,33 per anno, ad
esclusione degli incassi riferiti al Cosap temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono
essere presentate con apposita istanza debitamente documentata
entro il termine decennale di cui allart. 2946 C.C..
3. LAmministrazione Comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione
dellistanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute
per lanno in corso, possono essere concessi anche attraverso
compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte dellAmministrazione
venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti
interessi calcolati in misura pari allinteresse legale.
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nellosservanza
delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981
(7).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dellart.
3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima,
le sanzioni previste dalla legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e
precisamente:
art. 63 c. 2 D.Lgs. 446/1997
- lett. g) applicazione alle occupazioni abusive di unindennità
pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti
le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data
del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- lett. g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di importo non inferiore allammontare della somma di cui
al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dallart. 20, commi 4 e 5, del
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche
nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dellattività,
prevista dalle vigenti disposizioni. Per le sanzioni previste
al comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista
dallart. 16 della precitata Legge 689/1981 (11).
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte
di soggetti autorizzati alloccupazione, il canone non corrisposto
viene maggiorato degli interessi legali.
1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali,
il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione
della violazione. In caso di inottemperanza allordine di
rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede dufficio
addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente
consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato
in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia
e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione
dellinteressato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà
ad emettere ordinanza di sequestro.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile
della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente
un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne
lesecutività con provvedimento motivato, che può
essere disposto dufficio dallAmministrazione e deve
essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di
entrata.
2. Lutente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata
resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere
lannullamento dellatto emanato se ritenuto illegittimo.
Leventuale diniego dellamministrazione deve essere
comunicato allutente e adeguatamente motivato.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio
dellanno 2002.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti.
3. E disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata
dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente
Regolamento.
4. Fino allapprovazione delle nuove tariffe, alloccupazione
temporanea si applicano quelle in vigore nellanno precedente.
Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione,
lUfficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla
base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono
entrate in vigore.
NOTE:
(1) art. 52 D.Lgs. 446/1997 Potestà
regolamentare delle province e dei comuni
1. Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
allindividuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di leggi vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dellanno
successivo.
..(omississ);
2) art. 63 D.Lgs. 446/1997 Canone per
loccupazione di spazi e aree pubbliche
1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato
a norma dellart. 52 prevedere che loccupazione, sia
permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti
e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata
al pagamento di un canone, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone può anche essere
previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù
di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti
del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti
di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione
superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo
1, comma 7, del D.Lgs. 285/1992.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la
revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree
e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base
della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità
dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore
economico della disponibilità dell'area nonché del
sacrificio imposto alla collettività, con previsione di
coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e dei termini di pagamento
del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute
di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle
aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) (riformato)
g) (riformato art. 18 Legge 448/1999)
Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui
al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può
anche essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva
del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni
di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima
concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
(3) D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada. Art. 20: occupazione
della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza
per le autorizzazioni e concessioni; art. 27: formalità
per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
(4) D.Lgs. 114/1998 Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni";
art. 28: "Esercizio dellattività".
(5) art. 54 D.Lgs. 446/1997 'Approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
(6) D.Lgs. 46/1999 e D.Lgs. 326/1999 Riforma della riscossione.
(7) Legge
689/1981 "Modifiche al sistema penale" Capo 1, Sezione
I: le sanzioni amministrative. Principi generali; Sezione II:
applicazioni.
ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO
A TARIFFA ORDINARIA
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare
e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio
Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.
B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE
DI OCCUPAZIONE
1. Occupazioni permanenti con Passi Carrabili Svasi
Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente
moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e
commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali
e riviste) Aree per la distribuzione di carburanti
Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati -
Aree temporanee utilizzate come Dehor e simili: coefficiente moltiplicatore
1,25 della tariffa ordinaria.
2 bis. Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su
suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione
e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 1,88
della tariffa ordinaria.
3. Occupazioni permanenti di cui allart. 15 comma 1 per
lerogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita
dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura
di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente
interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata
è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per
metro quadrato al giorno.
4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia e Cantieri
Stradali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.
5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica la
tariffa ordinaria della terza categoria con coefficiente moltiplicatore
del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.
Il coefficiente moltiplicatore è invece dell1,7 per
il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo
pomeridiano.
6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature
nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente
moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.
7. Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle
aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa
ordinaria.
7/bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi
commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti
dallart. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di
mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento:
coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
8. Occupazioni temporanee per gli operatori dello Spettacolo Viaggiante:
si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata
in 3 fasce di superficie:
- Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente
0,50 della tariffa ordinaria;
- Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonché
i mezzi abitativi e le attrazioni di cui allart. 14 del
Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti
vigente: coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;
- Occupazioni oltre i 1000 mq.: coefficiente
0,10 della tariffa ordinaria.
8bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative,
per le quali non sia previsto lingresso a pagamento, aventi
carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico,
religioso a decorrere dal 6° giorno consecutivo di occupazione:
coefficiente moltiplicatore 0,10 della tariffa ordinaria.
9. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica
la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere
e per 300 giorni allanno con coefficiente moltiplicatore
dello 0,35 della tariffa ordinaria.
10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche e/o
Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche
per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore
10 della tariffa ordinaria.
C CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque
categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente
come sotto indicato:
Categoria
I: coefficiente
1,00
Categoria
II: "
0,85
Categoria
III: "
0,75
Categoria
IV: "
0,65
Categoria
V: "
0,50