Divisione Economia e Sviluppo n.
ord. 8
Settore Sport 2001
10663/010
OGGETTO: TERRENO MUNICIPALE SITO IN VIA VENTIMIGLIA PARCO ITALIA 61 - CONCESSIONE ALLA SOCIETA BOCCIOFILA "IL LAGHETTO" .
Proposta dell'Assessore Montabone.
Limpianto sportivo in oggetto fa parte di una miriade
di bocciofile "libere" che per anni si sono autogestite
senza una regolare e formale concessione.
A tal proposito la Circoscrizione IX ha provveduto ad effettuare
un sondaggio per individuare gli interessati ad una eventuale
concessione anche per conoscere referenti e responsabili del gruppo
spontaneo gestore.
In data 9 gennaio 2001 lAssociazione bocciofila, denominata
"Il laghetto", ha richiesto la concessione dellarea
di mq. 250 circa (all. 3 n. ) ed ha presentato alla Circoscrizione
IX copia dello statuto con il quale si attesta lavvenuta
costituzione in Associazione, rappresentata dal presidente sig.
Roccon Franco, via Genova 192, Torino.
Alla bocciofila concessionaria la civica Amministrazione intende
consegnare e installare un prefabbricato ad uso sede sociale,
con allacciamento ai pubblici servizi, che consentirà lo
svolgimento delle attività in condizioni di maggiore sicurezza
come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc.
9900820/62), esecutiva dal 16 marzo 1999.
In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché
alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), il Consiglio della Circoscrizione
IX con deliberazione del 26 marzo 2001 (mecc. 200102242/92) ha
espresso parere favorevole alla concessione per anni cinque dell'immobile
in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato
alla presente deliberazione (all. 1 n. ).
Si dà atto che la concessione oggetto della presente deliberazione
non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare
spese per limpiego di personale comunale in quanto il concessionario
si accollerà tutte le spese di conduzione.
Il canone di Lire 100.000 pari ad Euro 51,65 è stato così
stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dellimpianto
nonché della valenza sociale che limpianto potrà
assumere per i cittadini.
Alla luce di quanto evidenziato e vista la serietà, la
competenza e la massima disponibilità dellAssociazione
citata in premessa, pare opportuno provvedere ad assegnare la
gestione sociale come previsto dalla deliberazione (mecc. 9410962/10),
per anni cinque dellarea in oggetto, con decorrenza dalla
data di esecutività del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso;
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà
municipale sita in via Ventimiglia Parco Italia 61 alla
Associazione Bocciofila "Il Laghetto", Codice Fiscale
97606340012, nella persona del Presidente sig Roccon Franco Ernesto,
nato ad Agliano dAsti e residente in Torino Via Genova n.
192 (C.F. RCCFNC44B22A072X) per un periodo di anni 5 a decorrere
dalla data di esecutività della presente deliberazione
che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 n.
) con lAssociazione "Il laghetto" alle condizioni
ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Lire 100.000 IVA inclusa
pari ad Euro 51,65 da pagarsi in una rata anticipata, dovrà
essere versato al Cassiere della Circoscrizione IX. Detto canone
sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà
essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute
ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti,
di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni
di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del C.C., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà
essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del
contratto. Tutte le eventuali spese datto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente,
ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo
provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Premesso che la Città ha la necessità di assicurare il funzionamento del complesso sportivo denominato BOCCIOFILA IL LAGHETTO sita in Torino, via Ventimiglia parco Italia 61; con il presente atto tra il Comune di Torino c.f. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e la bocciofila IL LAGHETTO con sede legale in Torino, via Genova 192, c.f. 97606340012, nella persona del Presidente Roccon Franco Ernesto, nato ad Agliano dAsti e residente in Torino via Genova n. 192 (c.f. RCCFNC44B22A072X) come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:
ART.
1
Descrizione
dellimpianto
La Città di Torino concede alla Bocciofila IL LAGHETTO,
di seguito denominata concessionario, o società concessionaria
limpianto sportivo municipale sito in Torino, VIA VENTIMIGLIA
parco Italia 61; attualmente consistente in: un campo
da bocce scoperto senza struttura per sede sociale, per complessivi
mq. 250 circa. La Città provvederà alla dotazione
e installazione di un prefabbricato ad uso sede sociale dell'Associazione.
La società concessionaria, effettuerà la gestione
dellimpianto sportivo, senza alcun onere da parte della
Città, per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili
con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova.
Il progetto riguardante eventuali opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui il concessionario intende proporre la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cure e spese del concessionario, dovrà essere presentato ai competenti Uffici del Comune di Torino.
I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario, da tutte le autorizzazioni di legge (C.I.E., C.P.V.L.P.S., VV.FF., etc.).
Il concessionario dovrà comunque ultimare i lavori proposti entro 3 anni dal rilascio delle relative autorizzazioni.
La Città è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77.
ART. 3
DurataLa concessione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dallesecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.
Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione che approva la concessione.
Il canone complessivo per lutilizzo dellimpianto è fissato in ragione di Lire 100.000 annue IVA compresa pari ad Euro 51,65, da versare al Cassiere della Circoscrizione n. 9 in una unica rata anticipata.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dellimpianto.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
La società concessionaria riserva laccesso all'impianto il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 al pubblico non associato.
La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi lattività ufficiale della Società concessionaria.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.
Spetta al Concessionario indicare allinterno dellimpianto orari e tariffe.
La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente limpianto o affiggere allingresso dellimpianto un cartello recante dopo la dicitura:" Città di Torino" l'indicazione del Concessionario, lapertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate (mozione n. 58 approvata dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1995).
La società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.
Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000= ( duemiliardi ) 1.032.913,80 indicizzato. Se, ritenuto opportuno, il concessionario ha facoltà di aumentare il massimale assicurativo e di ampliarne la portata.
Il concessionario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio allimpianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali prima della stipula.
Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché allapertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
La società concessionaria si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dalloperato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Concessionaria impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dellelenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dellimpianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.
Il concessionario si obbliga a tenere lAmministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.
Durante la concessione sono a carico dalla società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dellintero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.
Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dellimpianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici ( trattori ) .Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico del Concessionario.
Qualora il Concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.
Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico del concessionario.
Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.
Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico entro tre mesi dalla data di esecutività del presente atto amministrativo pena la revoca della concessione stessa.
Il concessionario potrà realizzare all'interno del complesso, previo nulla osta della Circoscrizione dei Settori Tecnici Comunali ed ottenute le autorizzazione/concessioni edilizie, nuove costruzioni od impianti.
Le eventuali nuove strutture, o opere di miglioria dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali e si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77.
I funzionari della Città e della Circoscrizione, appositamente autorizzati, avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso dopera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quantaltro che sia di nocumento allefficienza ed al buon funzionamento dellimpianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dallarticolo 16.
In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dellimpianto sportivo, ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale e allo stesso modo le utenze saranno poste interamente a carico del concessionario.
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà allincameramento della cauzione e avrà diritto alleventuale risarcimento ferma restando lacquisizione di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate allimpianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.
Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose o persone entro tre mesi.
Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire lespletamento delliter deliberativo entro la stessa data.
LAmministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sullimpianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
Il concessionario costituisce cauzione definitiva di L. 100.000 pari ad 51,65 tramite polizza assicurativa o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
Ai sensi e per gli effetti dellart. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.
Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.