Divisione Ambiente e Mobilità n.
ord. 70
Settore Tutela Ambiente 2001
10146/021
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE PER
L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO". APPROVAZIONE STATUTO
E CONFERMA QUOTA DI ADESIONE.
Proposta dell'Assessore Ortolano.
La Città di Torino, con provvedimento del Consiglio Comunale
dell'1 marzo 1999 (mecc. 9810003/21), esecutivo in data 15 marzo
1999 deliberava la propria adesione al Comitato Promotore per
la Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" approvandone
l'Atto Costitutivo ed il relativo Statuto.
Con il medesimo atto il Consiglio Comunale deliberava la partecipazione
al citato Comitato Promotore conferendo sia l'importo di Lire
40.000.000=Euro 20.658,28 quale quota per la costituzione del
fondo sociale con il vincolo che essa avrebbe contribuito a costituire
il capitale sociale dell'istituenda fondazione sia Lire 3.000.000=Euro
1.549,37 quale quota per le spese di organizzazione e funzionamento
del Comitato Promotore.
Successivamente il Comitato Promotore ha portato a termine il
proprio compito istituzionale predisponendo tutti gli atti ed
i documenti necessari per la costituzione della Fondazione ed
il suo successivo riconoscimento regionale quale ONLUS come da
comunicazione del 26 luglio 2001 prot. 467 del Presidente del
Comitato. Al tempo stesso si è dato avvio a numerosi progetti
di ricerca e formazione finanziati da soggetti interni ed esterni
al Comitato stesso proponendosi in un ruolo di elaborazione e
diffusione che la futura fondazione potrà interpretare
con maggiore pienezza.
Sempre con la citata comunicazione del Presidente, e con successiva
del 5 novembre 2001 prot. 515, si invitavano gli enti aderenti
al Comitato a voler dare conferma della propria quota di adesione
al fondo di dotazione ed ad approvare la bozza definitiva di Statuto
della Fondazione.
Pertanto, in relazione a quanto sin qui esposto, rilevata per
la Città di Torino l'utilità di confermare la propria
adesione in qualità di socio fondatore della Fondazione
per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio", vista la proposta
di statuto della Fondazione stessa, allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale approvata dall'assemblea
del Comitato Promotore del 20 luglio 2001 nonché le sue
successive integrazioni, si ritiene opportuno confermare tanto
la partecipazione della Città quanto lo stanziamento di
Lire 40.000.000=Euro 20.658,28 da destinarsi al Fondo Sociale
della Fondazione stessa.
Si specifica che in ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo
42 dello Statuto della Città di Torino, il rappresentante
della Città nella Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio
sarà tenuto a trasmettere al Sindaco ed al Consiglio Comunale
i documenti e le informazioni relativi al suo operato e al funzionamento
dell'ente in cui rappresenta il Comune.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra
l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare l'adesione della Città di Torino alla
Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" P. IVA
07761410013;
2) di approvare lo Statuto della Fondazione, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.
);
3) di approvare il trasferimento della quota di Lire 40.000.000=Euro
20.658,28 stanziata per la costituzione del Fondo Sociale del
Comitato Promotore con deliberazione del Consiglio Comunale dell'1
marzo 1999 (mecc. 9810003/21), esecutiva dal 15 marzo 1999 ed
impegnata con determina approvata il 3 novembre 1999 (mecc. 9909742/21),
esecutiva dal 25 novembre 1999, dal Fondo Sociale del Comitato
Promotore a quello della Fondazione;
4) di dare mandato al Sindaco, o chi per esso in sua delega, per
la sottoscrizione dell'atto di costituzione della Fondazione,
autorizzandolo ad approvare in tale sede parziali modifiche od
integrazioni non sostanziali dello Statuto che si rendessero necessarie
per esigenze formali o per adeguarlo a norme di legge o regolamentari;
5) di rinviare a successivo provvedimento del Sindaco la nomina
del soggetto designato a rappresentare la Città di Torino,
come previsto dallo Statuto, nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori
oneri finanziari a carico della Città di Torino;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 1 - Costituzione e denominazione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Composizione e durata
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Patrimonio
Art. 6 - Entrate
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Presidente
Art. 9 - Consiglio di amministrazione
Art. 10 - Convocazione e funzionamento
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Comitato esecutivo
Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 14 - Comitato scientifico
Art. 15 - Estinzione
Art. 16 - Rinvio
1. È costituita, per iniziativa della Provincia di Torino, la "Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio - ONLUS", siglabile "Fondazione per l'Ambiente-ONLUS"
1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via_______________n.________.
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono
essere istituite, modificate o soppresse sedi operative diverse
da quella legale, esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.
1. La Fondazione è costituita dai soggetti, pubblici
e privati, che partecipano alla sua costituzione, firmatari dell'atto
costitutivo.
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
1. La fondazione, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS), opera nel territorio della Regione Piemonte,
persegue finalità di solidarietà sociale promuovendo
e sostenendo lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare
riguardo alla dimensione locale, mediante attività di ricerca
scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono scopi
istituzionali della Fondazione la promozione e lo svolgimento
di studi e ricerche, la organizzazione di attività di formazione
e seminariali, di eventi di diffusione di idee e conoscenze, premi
di laurea, stage formativi realizzati nel campo della tutela e
valorizzazione dell'ambiente, nonché mediante la partecipazione
attiva all'approntamento ed alla gestione delle attività
connesse al predetto ambito.
La fondazione non potrà svolgere attività diverse
da quelle di cui al presente articolo ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse, e comunque in via non prevalente.
2. La Fondazione può operare autonomamente od in collaborazione
con enti ed istituzioni pubbliche, nonché con fondazioni,
associazioni, imprese e singoli cittadini.
3. La Fondazione opera in completa trasparenza nei confronti dei
soggetti pubblici e privati che partecipano alla sua costituzione.
Nell'ambito dei poteri di controllo e accesso, su richiesta dei
rappresentanti designati dai soggetti aderenti, la Fondazione
fornisce copia di:
- bilancio consuntivo di esercizio;
- relazione sulla gestione e sull'attività svolta;
- relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo
e sull'andamento finanziario della Fondazione;
- verbali della delibere del Consiglio di Amministrazione;
- verbali delle delibere del comitato esecutivo;
- relazioni scientifiche sui risultati dei progetti di ricerca
intrapresi.
4. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno interamente impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni distribuzione,
anche indiretta.
5. È, altresì, esclusa ogni distribuzione, anche
indiretta, di fondi, riserve o capitale durante la vita della
Fondazione, salvo i casi previsti dalla legge.
1. Il patrimonio della Fondazione viene assicurato, inizialmente,
dai soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo, secondo
quanto in esso indicato e, successivamente, attraverso ulteriori
eventuali incrementi, in conformità alle deliberazioni
degli organi sociali.
Il patrimonio della Fondazione é costituito da:
- dal fondo di dotazione iniziale costituito dalle somme conferite
all'atto della costituzione, con espressa destinazione al patrimonio
della Fondazione;
- contributi, sovvenzioni ed elargizioni effettuate da enti o
privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio
della Fondazione;
- eventuali riserve, anche straordinarie, approvate con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione;
- beni, mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi
titolo e che siano destinati al patrimonio.
1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone
delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione;
- ogni altro contributo, sovvenzione, elargizione, destinati all'attuazione
degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento
del patrimonio.
1. Sono organi della Fondazione:
- presidente
- il consiglio di amministrazione
- comitato esecutivo
- il collegio dei revisori dei conti
Le cariche sociali non possono essere retribuite.
2. Con le modalità stabilite dal presente statuto e dai
regolamenti possono, altresì, essere nominati direttori
e procuratori, un segretario generale, il comitato scientifico,
nonché eventuali altri comitati, commissioni o gruppi di
lavoro per lo svolgimento di compiti specifici, in relazione a
materie determinate.
3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso delle spese,
per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di
compensi se deliberati dal Consiglio di Amministrazione per incarichi
relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto
nei limiti indicati all'art. 10 comma 6 D.Lgs. 460/97.
1. Il Presidente é eletto dal consiglio di amministrazione
nel proprio seno, nella prima seduta.
Dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
2. Il presidente:
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- è referente delle attività di coordinamento e
direzione della Fondazione, svolte in prima persona o attraverso
la nomina di apposite figure dirigenziali per gli aspetti scientifici
e amministrativi;
- coordina e sovraintende l'attività della Fondazione;
- rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- in caso di necessità, assume provvedimenti d'urgenza,
riferendone al consiglio di amministrazione nella prima seduta
successiva, che ne deve ratificare l'operato;
- ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie, che può
delegare eventualmente a un soggetto da lui individuato.
- svolge tutti i compiti a lui attribuiti dal presente Statuto,
dai regolamenti e dall'atto di nomina.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, il vicepresidente
vicario lo sostituisce in ogni sua attribuzione. La firma del
vicepresidente vicario costituisce prova di assenza o impedimento
del presidente.
1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto ad un massimo di venticinque membri.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione un rappresentante
designato da ciascuno dei seguenti Enti:
- Regione Piemonte;
- Provincia di Alessandria;
- Provincia di Asti;
- Provincia di Biella;
- Provincia di Cuneo;
- Provincia di Novara;
- Provincia di Torino;
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- Provincia di Vercelli;
- Fondazione CRT;
- C.C.I.A.A. di Torino;
- AMIAT
- API
- ASM di Settimo Torinese;
- AEM Torino SPA;
- Azienda territoriale per la casa di Torino;
- Comune di Torino;
- Comune di Settimo Torinese;
- Environmental Park;
- SMAT;
- Università degli Studi di Torino;
- Università degli Studi Amedeo Avogadro del Piemonte Orientale;
- Politecnico di Torino;
- A.T.M.
- S.A.T.T.I.
3. Un membro eventualmente nominato da ciascuno dei soggetti che,
direttamente o non, intendano contribuire in modo rilevante e
continuativo al raggiungimento degli scopi statutari. Le istituzioni
formative e di ricerca prive di finalità di lucro, come
università, centri di ricerca e formazione, possono essere
cooptate in ragione del prestigio delle stesse e del contributo
che possano dare agli scopi statutari della Fondazione.
Il numero complessivo di tali ulteriori membri non può
essere superiore a cinque.
4. I membri del consiglio durano in carica per tre anni e possono
essere riconfermati. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione i dipendenti, i collaboratori e, in genere, tutte
le figure alle quali siano stati affidati incarichi retribuiti.
5. Venendo meno uno o più amministratori, il Consiglio
di Amministrazione provvede a sostituirli per cooptazione. Gli
amministratori così nominati restano in carica limitatamente
al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.
6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione
stesso è stato ricostituito.
1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso
la sede della Fondazione, od anche altrove, a cura del presidente
o di chi ne fa le veci, tutte le volte che lo stesso ne ravvisi
la necessità, oppure su richiesta di almeno due terzi dei
componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare, e comunque
almeno una volta all'anno.
2. Il consiglio è convocato con avviso da inviare, con
lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può
avvenire per telegramma, telefax, posta elettronica od altra comunicazione
scritta, con ricevuta, con almeno due giorni di preavviso.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno
delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, giorno ed
ora della convocazione.
4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. in caso di parità di voti,
prevale l'opinione cui accede il presidente o chi ne fa le veci.
non è possibile esprimere il voto per delega.
5. Saranno ritenute valide le sedute tenute in video conferenza.
6. E' fatto obbligo di astensione dal voto nelle deliberazioni
per le quali sussiste conflitto d'interessi con la Fondazione.
7. Il voto è espresso in forma palese, salvo diverso volere
dei presenti, in relazione agli argomenti trattati.
8. Delle sedute è redatto verbale. I verbali, firmati dal
Presidente e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e custoditi
in forma idonea ad assicurarne adeguata conservazione.
1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, ed a titolo esemplificativo, il consiglio:
a) elegge, nel proprio ambito, il presidente e può eleggere,
nel proprio ambito, fino ad un massimo di due vice-presidenti,
dei quali uno con funzioni vicarie;
b) provvede alla sostituzione dei membri cessati;
c) determina il compenso dei revisori dei conti;
d) determina i poteri del presidente e dei vicepresidenti ulteriori
rispetto a quanto previsto dall'art.8;
e) redige e approva entro il mese di maggio di ogni anno, il bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione
sulla gestione e sull'attività svolta, sulla base della
bozza predisposta dal Comitato Esecutivo;
f) nomina il Comitato Scientifico;
g) stabilisce, in linea generale, l'azione da svolgere, per la
durata del proprio mandato, per la realizzazione delle finalità
della Fondazione e fissa annualmente, sentito il comitato scientifico,
ove costituito, il programma di attività;
h) cura l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi
compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative, con
particolare riferimento alla realizzazione dei progetti;
i) delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale
scioglimento della Fondazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del
Codice Civile, con maggioranza non inferiore ai 3/4.
j) definisce la struttura organizzativa della Fondazione; provvede
alla nomina di direttori e procuratori, all'attribuzione di incarichi,
alle nomine di consulenti ed esperti; può nominare commissioni
o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti specifici, in
relazione a materie determinate;
k) provvede all'assunzione di personale, determinando qualifiche
e trattamento economico;
l) nomina avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori
speciali;
m) approva la cooptazione di ulteriori consiglieri d'amministrazione,
nei limiti previsti dall'art.9;
n) redige e approva i regolamenti interni;
o) accetta contributi, lasciti, donazioni ed effettua acquisti
ed alienazioni di beni.
1. Il Comitato esecutivo è nominato dal Consiglio di
Amministrazione, con voto limitato, per ogni membro del Consiglio,
ai 3/4 degli eligendi, sulla base delle candidature proposte dai
consiglieri.
2. Il Comitato esecutivo è composto da un massimo di cinque
membri, scelti fra i consiglieri e ne fa parte il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e lo convoca ogniqualvolta
si ritenga opportuno, con un preavviso di almeno cinque giorni
lavorativi.
3. Il comitato è validamente riunito con la presenza di
almeno la metà dei componenti, compreso il presidente,
e decide a maggioranza dei presenti.
4. Delle decisioni del Comitato esecutivo deve essere redatto
un verbale, controfirmato da tutti i membri presenti.
5. Il Comitato esecutivo svolge i compiti che gli sono delegati
dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti. In
ogni caso il Consiglio delega al Comitato esecutivo:
a) di curare la redazione, entro il mese di aprile di ogni anno,
la bozza del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato
da una relazione sulla gestione e sull'attività svolta;
b) l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti
istituzionali, promuovendo le opportune iniziative, con particolare
riferimento alla realizzazione dei progetti;
c) la definizione della struttura organizzativa della Fondazione;
di provvedere alla attribuzione di incarichi, alle nomine di consulenti
ed esperti, nonché alla assunzione di personale dipendente,
determinando qualifiche e trattamento economico;
d) la nomina degli avvocati e procuratori alle liti, nonché
dei procuratori speciali.
6. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate alle lettere
a), b), e), g), i) dell'art. 11.
1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni,
è composto da tre membri, nominati, ai sensi di legge,
rispettivamente, su designazione della Regione Piemonte, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e di un terzo, con funzioni
di Presidente, della Provincia di Torino.
2. Il collegio dei revisori redige annualmente una relazione sul
bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione,
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza
delle valutazioni patrimoniali e può effettuare verifiche
di cassa.
3. I revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute
del consiglio di amministrazione e possono in qualsiasi momento,
anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione
ed esaminare i relativi documenti.
1. Il comitato Scientifico è organo di consulenza tecnico
- scientifica in merito alle iniziative della Fondazione. Il comitato
scientifico informa il Consiglio d'Amministrazione e la Conferenza
dei Fondatori sulla propria attività.
2. I criteri e le modalità di nomina del comitato scientifico,
nonché le incompatibilità, la durata in carica e
le cause di cessazione sono definite nel regolamento.
1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio ed
i beni residui, una volta conclusa la liquidazione, saranno devoluti
ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale,
che perseguano i medesimi scopi della Fondazione, o a fini di
pubblica utilità, secondo le indicazioni che saranno date
dal Consiglio d'amministrazione.
2. Le deliberazioni di scioglimento volontario della Fondazione
e di devoluzione del patrimonio, in ogni caso, sono assunte a
maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.