Divisione Edilizia Urbanistica                                                                                                                      n. ord. 156
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 08897/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 NOVEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 26 ottobre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale.

OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A PARCO URBANO. VARIANTE PARZIALE N. 36 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 7 L.U.R. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. DEL 12 MARZO 2001 (MECC. 200101962/09). APPROVAZIONE VARIANTE.

Proposta dell’Assessore Viano.

Con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale dell’11 gennaio 2001 (mecc. 200110355/09), esecutiva dal 26 gennaio 2001, era stata adottata, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della Legge Regionale Urbanistica n.56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., la variante n. 36 al vigente P.R.G. concernente la reiterazione del vincolo espropriativo sull’area relativa all’ambito P25 Laghetti Falchera.
La deliberazione predetta era stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 24 gennaio al 22 febbraio 2001. Dell’avvenuto deposito era stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l’Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 5 del 31 gennaio 2001.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio non erano pervenute osservazioni.
La deliberazione in oggetto era stata trasmessa, per il parere previsto dall’art. 17 comma 7 della L.U.R., alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 64-257/60/2001 del 6 febbraio 2001, aveva espresso la compatibilità della variante al Piano Territoriale Provinciale e ai progetti sovracomunali approvati.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 marzo 2001 (mecc. 200101962/09), si era proceduto all’approvazione definitiva della variante, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.U.R., prendendo atto che non erano pervenute osservazioni.
Tuttavia, uno dei proprietari espropriandi, con ricorso al T.A.R., ha sollevato questione di legittimità relativamente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo, ex artt. 7 e 8 della legge 241/1990, richiedendo l’annullamento degli atti relativi.
Appurata la fondatezza del motivo addotto dall’interessato sulla questione, poiché recenti pronunce della giurisprudenza in materia (cfr. C.d.S. IV sez. n. 2283 del 17/04/2000) impongono alla P.A. di dare comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento concernente l’imposizione di vincoli, compresi quelli di carattere urbanistico, non applicandosi la disposizione dell’art. 13 della legge 241/1990, che esclude l’obbligo di comunicare l’avvio dei procedimenti per l’approvazione degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, si ritiene necessario, dopo aver già provveduto con nota del 5 luglio 2001 a comunicare l’avvio del procedimento di reiterazione del vincolo, annullare la deliberazione (mecc. 200101962/09) del 12 marzo 2001 e procedere alla nuova approvazione della variante n. 36 al P.R.G..
Nel frattempo, in conseguenza della suddetta comunicazione, la società Borsetto ha fatto pervenire una nota con la quale propone la cessione gratuita alla Città delle aree interessate dal procedimento espropriativo in cambio del riconoscimento dei diritti edificatori prodotti dalle stesse aree (0,05 mq/mq) da fare atterrare su altra area messa a disposizione dalla Città o, in alternativa, su una parte delle stesse aree di proprietà della Borsetto, con cessione delle aree residue.
La suddetta proposta non può, allo stato attuale, trovare accoglimento da parte di questa Amministrazione. Infatti, l'ampia estensione delle aree da acquisirsi, proprietà della Società Borsetto, pari a circa mq. 450.000, produce diritti edificatori per una superficie di circa 22.500 mq.; la Città, al momento, non dispone di capacità edificatorie corrispondenti ancora libere da destinazioni già definite da poter mettere a disposizione del proponente.
Quanto alla proposta alternativa, che consentirebbe alla società di concentrare i diritti edificatori generati dall'intero complesso di aree interessate dall'intervento su una parte di esse, con cessione gratuita delle restanti aree, occorre rilevare che la stessa risulta non compatibile con l'attuale disciplina urbanistica nell'ambito P25 "Parchi urbani e Fluviali", in cui ricadono le aree in esame.
Tuttavia, il Consiglio Comunale e la Giunta si riservano di valutare, anche in sede preventiva, l'adozione di eventuali successivi e separati provvedimenti volti a consentire l'acquisizione delle aree in oggetto a titolo gratuito.
Si propone, pertanto, di approvare la variante per la reiterazione del vincolo espropriativo già adottata con succitata deliberazione n. 4 dell'11 gennaio 2001 (mecc. n. 2001 10355/09).
Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di annullare la deliberazione Consiglio Comunale del 12 marzo 2001 (mecc. 200101962/09);
2) di prendere atto che, entro i termini previsti, è pervenuta una proposta in relazione alla variante parziale n. 36 al vigente P.R.G. che non è, allo stato attuale, possibile accogliere per le motivazioni esposte in parte narrativa e qui integralmente richiamate;
3) di approvare la variante parziale n. 36 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2001 (mecc. 200110355/09).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.