Divisione Edilizia Urbanistica n.
ord. 156
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 2001
08897/09
OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A PARCO URBANO. VARIANTE PARZIALE N. 36 AL P.R.G. AI SENSI DELLART. 17 COMMA 7 L.U.R. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. DEL 12 MARZO 2001 (MECC. 200101962/09). APPROVAZIONE VARIANTE.
Proposta dellAssessore Viano.
Con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale dell11
gennaio 2001 (mecc. 200110355/09), esecutiva dal 26 gennaio 2001,
era stata adottata, ai sensi dellart. 17, comma 7, della
Legge Regionale Urbanistica n.56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.,
la variante n. 36 al vigente P.R.G. concernente la reiterazione
del vincolo espropriativo sullarea relativa allambito
P25 Laghetti Falchera.
La deliberazione predetta era stata depositata in visione presso
la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi
e, precisamente, dal 24 gennaio al 22 febbraio 2001. Dellavvenuto
deposito era stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato
presso lAlbo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R.
n. 5 del 31 gennaio 2001.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione allAlbo Pretorio non erano pervenute
osservazioni.
La deliberazione in oggetto era stata trasmessa, per il parere
previsto dallart. 17 comma 7 della L.U.R., alla Provincia
di Torino che, con deliberazione n. 64-257/60/2001 del 6 febbraio
2001, aveva espresso la compatibilità della variante al
Piano Territoriale Provinciale e ai progetti sovracomunali approvati.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12
marzo 2001 (mecc. 200101962/09), si era proceduto allapprovazione
definitiva della variante, ai sensi dellart. 17 comma 7
della L.U.R., prendendo atto che non erano pervenute osservazioni.
Tuttavia, uno dei proprietari espropriandi, con ricorso al T.A.R.,
ha sollevato questione di legittimità relativamente alla
mancata comunicazione di avvio del procedimento per la reiterazione
del vincolo, ex artt. 7 e 8 della legge 241/1990, richiedendo
lannullamento degli atti relativi.
Appurata la fondatezza del motivo addotto dallinteressato
sulla questione, poiché recenti pronunce della giurisprudenza
in materia (cfr. C.d.S. IV sez. n. 2283 del 17/04/2000) impongono
alla P.A. di dare comunicazione agli interessati dellavvio
del procedimento concernente limposizione di vincoli, compresi
quelli di carattere urbanistico, non applicandosi la disposizione
dellart. 13 della legge 241/1990, che esclude lobbligo
di comunicare lavvio dei procedimenti per lapprovazione
degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica,
si ritiene necessario, dopo aver già provveduto con nota
del 5 luglio 2001 a comunicare lavvio del procedimento di
reiterazione del vincolo, annullare la deliberazione (mecc. 200101962/09)
del 12 marzo 2001 e procedere alla nuova approvazione della variante
n. 36 al P.R.G..
Nel frattempo, in conseguenza della suddetta comunicazione, la
società Borsetto ha fatto pervenire una nota con la quale
propone la cessione gratuita alla Città delle aree interessate
dal procedimento espropriativo in cambio del riconoscimento dei
diritti edificatori prodotti dalle stesse aree (0,05 mq/mq) da
fare atterrare su altra area messa a disposizione dalla Città
o, in alternativa, su una parte delle stesse aree di proprietà
della Borsetto, con cessione delle aree residue.
La suddetta proposta non può, allo stato attuale, trovare
accoglimento da parte di questa Amministrazione. Infatti, l'ampia
estensione delle aree da acquisirsi, proprietà della Società
Borsetto, pari a circa mq. 450.000, produce diritti edificatori
per una superficie di circa 22.500 mq.; la Città, al momento,
non dispone di capacità edificatorie corrispondenti ancora
libere da destinazioni già definite da poter mettere a
disposizione del proponente.
Quanto alla proposta alternativa, che consentirebbe alla società
di concentrare i diritti edificatori generati dall'intero complesso
di aree interessate dall'intervento su una parte di esse, con
cessione gratuita delle restanti aree, occorre rilevare che la
stessa risulta non compatibile con l'attuale disciplina urbanistica
nell'ambito P25 "Parchi urbani e Fluviali", in cui ricadono
le aree in esame.
Tuttavia, il Consiglio Comunale e la Giunta si riservano di valutare,
anche in sede preventiva, l'adozione di eventuali successivi e
separati provvedimenti volti a consentire l'acquisizione delle
aree in oggetto a titolo gratuito.
Si propone, pertanto, di approvare la variante per la reiterazione
del vincolo espropriativo già adottata con succitata deliberazione
n. 4 dell'11 gennaio 2001 (mecc. n. 2001 10355/09).
Tutto ciò premesso;
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di annullare la deliberazione Consiglio Comunale del 12
marzo 2001 (mecc. 200101962/09);
2) di prendere atto che, entro i termini previsti, è pervenuta
una proposta in relazione alla variante parziale n. 36 al vigente
P.R.G. che non è, allo stato attuale, possibile accogliere
per le motivazioni esposte in parte narrativa e qui integralmente
richiamate;
3) di approvare la variante parziale n. 36 al vigente P.R.G.,
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio
2001 (mecc. 200110355/09).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.