Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 152
2001 08743/64
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO "C.EL.PI. SOC. CONS. A R.L." - ACQUISTO DI UNA QUOTA DEL CONSORZIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIENTI IDONEI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 16 MARZO 1999 N. 79. SPESA 5 EURO (LIRE 10.000). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Per oltre un trentennio il servizio elettrico in Italia è stato affidato alla gestione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), ente pubblico economico nazionale, istituito con la legge 1643/1962. All'Enel era riservato l'esercizio, sul territorio italiano, delle attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e pertanto esso costituiva unico soggetto gestore del servizio elettrico sul territorio nazionale in regime di monopolio.
In deroga a tale monopolio, era concesso di operare, nel rispetto di alcune condizioni, alle aziende municipalizzate (Testo Unico n. 2578/25), alle imprese minori e agli autoproduttori.
A seguito degli orientamenti emersi in sede europea, il mercato elettrico italiano è stato indirizzato verso una graduale apertura al mercato. Il processo di liberalizzazione è stato infatti avviato con il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. Decreto Bersani) che ha recepito la Direttiva europea 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Nell'adeguare il settore alla normativa europea, che in un'ottica di maggiore efficienza richiede la separazione della gestione delle reti (monopoli naturali) rispetto alle altre attività della catena produttiva e l'introduzione di livelli minimi di competizione nelle fasi di generazione e di vendita al consumo, il Decreto Bersani ha frazionato il processo produttivo, liberalizzando parzialmente la generazione e la vendita di energia elettrica. Da ciò risulta un modello di "doppio mercato", in cui oltre al servizio offerto in regime di monopolio regolato ai piccoli utenti ("mercato vincolato"), esiste un settore "libero" e verticalmente articolato ("mercato libero").
Nell'ambito del cosiddetto "mercato libero", il citato Decreto n. 79/99 ha individuato la nuova figura del "Cliente idoneo", ovvero quella persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia, sia all'estero e che pertanto ha accesso al mercato libero.
In particolare, l'art.14 del citato decreto qualifica gli aventi diritto alla qualifica di clienti "idonei", includendovi i soggetti aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nelle misure indicate dalla legge; tra questi soggetti ammessi al mercato libero sono inclusi anche " i consorzi e le società consortili " aventi determinati consumi annuali, "anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata" (comma 2, lett. b).
In particolare, sono ammessi al citato mercato libero le imprese o gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili con consumo globale (riferito all'anno precedente) superiore a 30 GWh per il 1999, non inferiore a 20 GWh dal 1 gennaio 2000 e non inferiore a 9 GWh dal 1 gennaio 2002, con soglie di consumo individuale della dimensione minima di 2 GWh annui dal 1999 e 1 GWh dal 2000 (commi 2, 3 e 4, lettere b).
In altri termini i clienti "idonei", autorizzati a contrattare liberamente le proprie condizioni di fornitura, sono quelli i cui consumi annui superano le soglie minime richieste per l'accesso al mercato liberalizzato, nonché le imprese di distribuzione e i grossisti, limitatamente alla quantità di energia commercializzata per conto dei grandi consumatori idonei. E' così possibile che i grandi consumatori industriali affidino a imprese specializzate nella commercializzazione di energia il mandato per trattare per proprio conto le forniture elettriche sul mercato all'ingrosso.
Sulla base delle previsioni di cui al citato art.14, commi 3 e 4, rispettive lettere b) del D. Lgs.n.79/99, con atto a rogito Notaio Chianale di Torino in data 24 gennaio 2000, tra la società "Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A." e la società "CO.GE. S.A.S. di Bosco Franco Maria e C." è stata costituita una Società Consortile a responsabilità limitata, denominata "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L.", siglabile "CELPI Soc. Cons. a R.L.", con sede legale in Torino, via Bertola n. 48, capitale sociale di Lire 30.000.000, suddiviso in quote di valore nominale di Lire 10.000 o multipli di Lire 10.000, sottoscritto dall'AEM Torino S.p.A. per Lire 29.700.000 e dalla CO. GE. S.A.S. per Lire 300.000.
Detta società consortile, che non ha scopo di lucro,
ha per oggetto, tra l'altro, l'organizzazione, il coordinamento,
lo svolgimento della fase di attività di impresa dei soci
relativa all'approvvigionamento dell'energia necessaria alle attività
dei consorziati, rientrando, in particolare, nell'oggetto sociale
le seguenti attività:
- l'approntamento di tutte le iniziative necessarie per trattare
le migliori condizioni con i fornitori;
- la promozione di iniziative comunque finalizzate ad ottimizzare
i costi di approvvigionamento energetico in favore dei soci;
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica
ai soci per materie attinenti, relative e connesse all'oggetto
sociale.
Il Regolamento consortile previsto all'art.6.6 dello statuto sociale - che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della società, nonché i rapporti tra i soci, stabilendo condizioni e modalità di fruizione dei servizi consortili, nonché gli obblighi dei singoli soci consorziati - contiene l'impegno di AEM Torino S.p.A. a mantenere una partecipazione nella società consortile non inferiore al 51% del capitale sociale.
La società consortile C.EL.PI., al fine di consentire alle imprese consorziate di approvvigionarsi di energia elettrica nei propri siti secondo quanto previsto dal più volte citato Decreto, in data 28 febbraio 2000 ha sottoscritto, in qualità di "Cliente idoneo" qualifica da autocertificare all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - un Contratto per la fornitura di energia elettrica con la S.I.E.T. S.p.A., in qualità di "Cliente grossista", soggetto in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di energia elettrica del CELPI.
Tale contratto concerne la somministrazione di energia elettrica, ai sensi dell'art.6 del citato D.Lgs.n.79/99, dalla SIET S.p.A. ad un Cliente idoneo costituito in forma consortile, mediante vettoriamento sulla rete nazionale di trasporto e, ove necessario, sulla rete locale di un distributore, secondo le regole definite nella Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 18 febbraio 1999, n. 13/99 e successive modificazioni e definisce le condizioni generali di fornitura, mentre le condizioni particolari afferenti aspetti tecnico-economici, quali ad esempio entità e modalità di somministrazione, profili di prelievo e corrispettivi, sono oggetto di specifiche condizioni integrative da stipularsi, sulla base del contratto stesso, direttamente tra SIET e ciascun Cliente finale aderente al Consorzio, ferma restando la garanzia, per ogni singolo Cliente finale, di pari opportunità ed equità di trattamento nonché la garanzia di risparmio rispetto alle tariffe del mercato vincolato, ancorché variabile per ciascun Cliente finale in funzione delle rispettive caratteristiche tecnico-impiantistiche e di prelievo.
In considerazione dei vantaggi derivanti dalla qualifica di "cliente idoneo", AEM ha avanzato richiesta alla Città per l'adesione alla società consortile. Sulla base di quanto esposto si ritiene pertanto opportuno che la Città, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14, comma 2, lett. b) del D.Lgs.16 marzo 1999, n. 79, aderisca al "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L.", al fine di approvvigionarsi di energia elettrica nei propri siti secondo quanto previsto dal Decreto stesso.
In tal modo la Città potrebbe avvalersi delle disposizioni previste dallo Statuto sociale dello stesso e del relativo Regolamento, che prevede tra l'altro che "i soci con "siti" aventi le caratteristiche di "idoneità" di cui all'art. 14 del D. Lgs. 79/99 ed alle conseguenti deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la sottoscrizione del presente atto conferiscono alla società consortile mandato a trattare e stipulare in loro nome e conto contratti per la somministrazione dell'energia elettrica sul libero mercato".
Inoltre sulla base del citato "Contratto per la fornitura di energia elettrica" stipulato tra CELPI Soc. cons. a r.l. (in qualità di Cliente idoneo ai sensi del D.Lgs. n. 79/99) e SIET S.p.A. (in qualità di Cliente grossista che fornisce energia elettrica), quest'ultima potrebbe sottoscrivere direttamente con la Città di Torino, in qualità di Cliente finale, le Condizioni integrative di tipo "a sconto fisso", che prevedono cioè a favore del Cliente finale uno sconto fisso rispetto alla vigente tariffa del mercato vincolato.
In particolare, esaminate le forniture municipali idonee all'accesso al mercato libero, è stato stimato il fatturato previsto per l'anno 2001 al mercato Vincolato e di conseguenza lo sconto che verrebbe praticato sull'energia elettrica in seguito alla sottoscrizione del contratto al Mercato Libero. Alle vigenti condizioni tariffarie, applicando uno sconto del 7.5%, il risparmio annuo risultante, ammonterebbe a circa 1.6 miliardi di Lire.
L'ingresso della Città nel Consorzio quindi consentirebbe alla stessa di approvvigionarsi di energia elettrica a tariffe di mercato libero ed in particolare permetterebbe alla Città di fruire di particolari condizioni commerciali praticate al gruppo AEM Torino S.p.A., consistenti nell'applicazione di uno sconto sul prezzo dell'energia elettrica pari almeno al 7,5% che sarà applicato alla Città già a partire dal 1/1/2001.
Per aderire alla Società consortile sarà necessario acquisire almeno una quota minima della società stessa, dall'AEM Torino S.p.A., in conformità agli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima.
L'Assemblea Straordinaria della CELPI Soc. Cons. a R.L. con verbale a rogito Notaio Chianale in data 15 giugno 2001, ha deliberato, tra l'altro, la ridenominazione del capitale sociale in Euro, e precisamente il capitale sociale è stato stabilito in 15.000 euro, suddiviso in quote del valore nominale di 5 euro o multipli di 5 euro, quali risultano dal Libro dei Soci.
Pertanto, la quota minima di partecipazione da acquisire è pari al valore nominale di 5 euro.
La partecipazione della Città al Consorzio in oggetto, infine, è conforme alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2000 (Direttiva sull'applicazione alle pubbliche Amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Tutto ciò premesso;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, l'adesione della Città di
Torino alla Società Consortile a responsabilità
limitata denominata "Consorzio Elettrico Piemontese Soc.
Cons. a R.L.", siglabile "CELPI Soc. Cons. a R.L.",
con sede legale in Torino, via Bertola n. 48, costituita con atto
a rogito Notaio Chianale di Torino in data 24 gennaio 2000, avente
per oggetto, tra l'altro, l'organizzazione, il coordinamento,
lo svolgimento della fase di attività di impresa dei soci
relativa all'approvvigionamento dell'energia necessaria alle attività
dei consorziati, rientrando, in particolare, nell'oggetto sociale
le seguenti attività:
- l'approntamento di tutte le iniziative necessarie per trattare
le migliori condizioni con i fornitori;
- la promozione di iniziative comunque finalizzate ad ottimizzare
i costi di approvvigionamento energetico in favore dei soci;
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica
ai soci per materie attinenti, relative e connesse all'oggetto
sociale;
2) di approvare a tal fine, che l'AEM Torino S.p.A., in conformità agli atti approvati dal proprio Consiglio di Amministrazione, ceda alla Città di Torino una quota minima di partecipazione al capitale della Società consortile "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L."del valore nominale di Euro 5, per il prezzo pari allo stesso valore nominale;
3) di prendere atto dello Statuto (all. 1 n. ) e del Regolamento (all. 2 n. ) della Società consortile, che si allegano rispettivamente alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4) di prendere atto che a seguito dell'adesione alla società consortile, parte degli acquisti di energia elettrica verranno effettuati sul mercato libero con conseguente beneficio in termini di sconto che non sarà inferiore al 7,5% e che potrà eventualmente posizionarsi su percentuali più favorevoli;
5) di autorizzare il funzionario competente a sottoscrivere per la Città l'atto di "cessione di quota" e la richiesta alla società consortile di annotare nel Libro Soci l'acquisto della quota a favore della Città di Torino;
6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa e la relativa liquidazione;
7) di demandare all'Organo comunale competente l'esecuzione del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione e la stipula di apposite "Condizioni integrative di tipo "a sconto fisso" a Clienti finali" con la SIET S.p.A., ai sensi e per gli effetti del "Contratto per la fornitura di energia elettrica" sottoscritto tra quest'ultima e CELPI Soc. cons. a r.l. in data 28 febbraio 2000;
8) di finanziare la spesa in oggetto anziché con finanziamento a medio - lungo termine da richiedere a Istituto da stabilire con economie di finanziamenti a medio lungo termine già perfezionati. La spesa in oggetto pertanto non produce oneri finanziari;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.