Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 155
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 2001
08733/09
OGGETTO: SAN SALVARIO E BORGO DORA - INDIVIDUAZIONE AMBITI PER FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE N.457 DEL 5 AGOSTO 1978 MODIFICA DELIBERAZIONE (MECC. 200102596/09) - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'art.27 della legge 457/78 prevede che i Comuni possano individuare,
nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove,
per le condizioni di degrado, si renda opportuno il recupero del
patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi
rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione
ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Nell'ambito
delle zone di recupero possono altresì essere individuati
gli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree per i quali il
rilascio della concessione è subordinato alla formazione
dei Piani di Recupero.
Qualora le zone e gli ambiti assoggettati a piano di recupero
non fossero stati individuati in sede di formazione dello strumento
urbanistico generale, gli stessi possono essere determinati con
deliberazione del Consiglio Comunale.
Con deliberazione in data 27 marzo 2001 (mecc. 200102596/09) il
Consiglio Comunale ha approvato l'individuazione degli ambiti
da assoggettare a Piano di Recupero di cui all'art.27 della legge
457/78, per alcuni isolati inseriti nei quartieri SAN SALVARIO
e PORTA PALAZZO - BORGO DORA.
Secondo quanto disposto con tale deliberazione, nelle aree così
individuate, il rilascio dei provvedimenti abilitativi, per interventi
eccedenti la manutenzione straordinaria, veniva subordinato alla
formazione di Piani di Recupero ai sensi degli artt.27 e 28 della
legge 457/78, e dell'art.41 bis della L.R. 56/77.
Si prevede, altresì, che in caso di inerzia delle proprietà,
l'Amministrazione possa surrogarla predisponendo i Piani di Recupero.
La finalità essenziale della deliberazione in oggetto era,
infatti, quella di promuovere in ogni modo il recupero di comparti
urbani fortemente degradanti con effetti indotti spesso devastanti.
Preso atto che, a seguito di pubblicazione sul quotidiano "La
Repubblica" dell'11/5/2001, durante il periodo di affissione
del suindicato provvedimento allAlbo Pretorio dal 14/5/2001
al 12/6/2001, sono pervenute osservazioni, da parte di alcuni
soggetti interessati, volte ad ottenere linnalzamento della
soglia di intervento per gli immobili individuati, in assenza
del Piano di Recupero, al fine di consentire il rilascio di concessioni
edilizie, richieste anteriormente al provvedimento in oggetto,
per interventi che eccedono la manutenzione straordinaria e, in
taluni casi, con modifiche di destinazione duso degli immobili
interessati.
Considerato che occorre favorire tutte quelle azioni finalizzate
al recupero degli edifici compresi negli ambiti di recupero individuato,
procedendo ad uninversione della dinamica di degrado presente
sia nel quartiere SAN SALVARIO che in quello di PORTA PALAZZO
- BORGO DORA.
Tenuto conto, inoltre, che lavvio della riqualificazione
di parte degli edifici, insistenti sulle predette zone, potrebbe
essere di incentivo per altri operatori economici ad intervenire
sui restanti immobili, si ritiene opportuno modificare la deliberazione
(mecc. 200102596/09), con innalzamento della tipologia di intervento,
oltre la quale il rilascio di concessione è subordinato
alla formazione di Piani di Recupero.
Pertanto, per gli isolati individuati con la deliberazione suddetta,
la nuova soglia di intervento fissata, ai sensi dellart.13
c.3 punto d) della Legge Regionale n.56/1977 e s.m.i., è
quella di ristrutturazione edilizia, anziché di manutenzione
straordinaria.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge n. 457/78;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicato sul B.U.R.
n.21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa:
1) di modificare la deliberazione (mecc. 200102596/09), con innalzamento
della tipologia di intervento, oltre la quale il rilascio di concessione
è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero dalla
"manutenzione straordinaria" alla "ristrutturazione
edilizia";
2) di mantenere invariato il termine di presentazione dei Piani
di Recupero, di iniziativa privata, da parte di almeno il 75%
dei proprietari interessati, entro due anni dalla data del 27
marzo 2001, data di approvazione del provvedimento modificato
e di mantenere il termine di tre anni dalla stessa data per l'approvazione
di detto Piano. Decorso inutilmente il termine di cui al punto
2 per la presentazione dei Piani di recupero, l'Amministrazione
potrà predisporre e approvare i relativi Piani di Recupero,
intervenendo anche in via coattiva, in caso di inerzia dei privati,
per garantire l'effettiva riqualificazione degli immobili individuati.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.