Divisione Economia e Sviluppo

n. ord. 172
2001 08675/58

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 DICEMBRE 2001
(proposta dalla G.C. 23 ottobre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CHIUSURA DELLE STRUTTURE MERCATALI DI VIA G. BRUNO 181 (MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO).

Proposta dell'Assessora Tessore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 1986 (mecc. 8608795/16), esecutiva dal 29 agosto 1986, n. 5209 del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1986 (mecc. 8614333/16), esecutiva dal 22 gennaio 1987, verificate le mutate condizioni relative all'approvvigionamento ed alla commercializzazione delle derrate alimentari del settore ortofrutticolo, in funzione dell'aumento della popolazione e dell'incremento dei consumi individuali e considerate le negative ripercussioni delle carenze dimensionali e strutturali dovute alla vetustà della struttura del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di Via Giordano Bruno e con deliberazione d'urgenza n. 7060 della Giunta Municipale del 25 luglio 1989 (mecc. 8909822/16), esecutiva dal 22 settembre 1989, ratificata con deliberazione n. 4155 del Consiglio Comunale del 23 ottobre 1989, in data 27 novembre 1989, veniva costituita la Società consortile per azioni "Centro Agro-Alimentare Torino C.A.A.T." finalizzata alla realizzazione del centro agro alimentare all'ingrosso di Torino, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria del 1986), che prevedeva contributi specifici per la realizzazione dei mercati agroalimentari.

L'art.1, 2° comma, del Decreto Ministeriale 2 febbraio 1990 pubblicato il 5 maggio 1990, con il quale il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato precisava i criteri ed indirizzi da seguire ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie predette, disponeva che non fossero ammesse ai benefici di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 41, le domande che, prevedendo l'accorpamento di più mercati, non contenessero l'impegno alla chiusura dei mercati accorpati.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 luglio 1990 (mecc. 9007650/16), verificata la volontà di realizzazione del nuovo centro agro-alimentare l'Amministrazione Comunale prendeva l'impegno alla chiusura del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di Via Giordano Bruno e del Mercato Ingrosso Fiori di Via Perugia, al momento in cui il nuovo centro agro-alimentare venisse realizzato e diventasse operativo per i relativi settori merceologici e si disponeva di chiudere con successivo provvedimento i mercati attualmente esistenti.

Verificato che la costruzione della nuova struttura era terminata, che era in corso lo svolgimento delle operazioni di collaudo dei lavori ed il programma di assegnazione dei posteggi vendita ai grossisti ed ai produttori che ne avevano fatto richiesta secondo la procedura prevista dal C.A.A.T., che si stavano completando i lavori relativi alle opere di urbanizzazione esterna (vie di accesso, illuminazione, ecc…), che si stavano definendo gli strumenti normativi per il funzionamento della nuova struttura (Regolamento di mercato, logistica, mappa dei servizi, ecc…), con deliberazione dell'11 luglio 2000 (mecc. 2000 02711/58) la Giunta Comunale proponeva al Consiglio Comunale la chiusura delle strutture mercatali di Via G. Bruno 181 e di Via Perugia 29 con decorrenza 31 dicembre 2000.

Con deliberazione del 19 febbraio 2001 il Consiglio Comunale approvava il succitato provvedimento con emendamenti di stralcio della chiusura del Mercato Ingrosso Fiori e di posticipo della data di chiusura del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso al 15 aprile 2001.

Nelle more della procedura volta alla chiusura del MOI, 37 ditte operanti all'interno della struttura proponevano ricorso, ex art.700 c.p.c., avanti il Tribunale di Torino, per ottenere in via cautelare la sospensione dell'assegnazione degli Stands presso il Nuovo Mercato Agro-Alimentare asserendo l'illegittimità dell'esclusione dei medesimi dalla procedura in questione.

Con Ordinanza del 19 marzo 2001 il Presidente f.f. della 1° Sez. Civile sospendeva l'assegnazione degli stands presso il Nuovo Mercato Agro Alimentare di Orbassano concedendo il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.

Preso atto dell'impossibilità di trasferimento immediato, con Ordinanza Sindacale del 12 aprile 2001 n. 1276 venivano sospese le disposizioni contenute all'interno della deliberazione di chiusura della struttura del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso.

A seguito di reclamo proposto dalla S.p.A. C.A.A.T. al Collegio, in data 29 maggio 2001 il Presidente f.f. della 1° Sez. Civile del Tribunale Ordinario di Torino emetteva l'Ordinanza con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, devolvendo la controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, presso il quale è stata radicata la causa che attualmente non è ancora giunta a conclusione.

Ai fini della definizione bonaria della controversia, veniva aperto un tavolo di trattativa tra le parti in causa con l'obiettivo di rendere giustizia sia ai differenti interessi individuali delle ditte, sia agli interessi della collettività.

Tali incontri portavano da un lato alla firma di un protocollo d'intesa tra la Città di Torino e l'Associazione Piemontese Grossisti Ortofrutticoli (APGO) a seguito del quale si dava corso alla firma dei contratti definitivi, dall'altro alla formulazione di una proposta per l'utilizzazione temporanea degli spazi destinati al Mercato Florovivaistico posti all'interno del C.A.A.T., che veniva sottoscritta dai ricorrenti in data 7 dicembre 2001.

Per contro, il Comune di Torino si trova, allo stato attuale, nell'esigenza indilazionabile di provvedere alla chiusura dell'immobile attualmente destinato al MOI. Ciò in quanto i contratti di assegnazione degli Stands ai grossisti facenti parte dell'A.P.G.O. si sono in massima parte perfezionati e vi è un prevalente interesse pubblico a che la Società C.A.A.T. prenda a funzionare in quanto le risorse pubbliche ivi destinate sono state rilevanti e devono essere pertanto utilizzate per la loro funzione di riferimento.

A questo punto il Comune di Torino non può che prendere atto dell'avvio della procedura di localizzazione presso il C.A.A.T. delle attività ortofrutticole con decorrenza dal 2 gennaio 2002 così come risulta dall'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Società C.A.A.T. medesima (all. 1 - n. ), e che tale circostanza determina il realizzarsi dell'ipotesi sub art. 32 del Regolamento MOI con conseguente venir meno di tutti i rapporti attualmente in corso con gli assegnatari.

Tenuto inoltre conto che non è prevedibile la continuità, neppure temporanea, di una sia pur ridotta attività di commercio all'ingrosso:

  1. per non venire meno agli impegni assunti a suo tempo al fine di beneficiare dei finanziamenti di cui alla Legge 28 febbraio 1986 n. 41;
  2. per la attuale inidoneità dell'immobile allo svolgimento di operazioni commerciali senza interventi manutentivi di considerevole portata per la cui esecuzione si determinerebbe in ogni caso l'esigenza di chiudere l'immobile medesimo;
  3. che la sede ove si trova il MOI è stata individuata come sito olimpico da adibire a villaggio degli atleti, per il che si renderanno necessarie opere di bonifica e demolizioni da avviare entro il prossimo febbraio 2002.

Occorre ancora considerare, sotto altro profilo, che la stessa attività commerciale si svolge con alti rischi per l'incolumità personale degli operatori stessi, a causa della presenza, sempre più massiccia, di persone non autorizzate che la vigilanza non può più contenere.

È altresì da considerare che, nelle more della gestione organizzativa del trasferimento alla nuova sede, vi sarà un'intensa fase di movimentazione merce, pertanto l'esazione dei diritti di parcheggio risulterà quantomeno problematica; nell'ipotesi che la data del trasferimento, per cause al momento imprevedibili, sia successiva al 31 dicembre 2001, la medesima risulterebbe addirittura onerosa, in misura superiore al vantaggio economico derivante da una normale gestione; verrà quindi sospesa l'esazione stessa sino a completamento delle operazioni di chiusura e detta azione verrà considerata una diminuzione dell'entrata.

La ricollocazione delle risorse umane attualmente in forza presso il Mercato Ortofrutticolo Ingrosso sarà definita sentite le Organizzazioni Sindacali.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, sentita inoltre - ai sensi dell'art. 5 lettere A/b del vigente Regolamento per il Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli - la Commissione Consultiva per il Mercato Ortofrutticolo Ingrosso alla quale, nella seduta del 31 ottobre 2001, è stata formalmente comunicata l'intenzione di procedere alla chiusura del Mercato, sussistono valide ragioni per dar corso al disposto dell'art. 32 del vigente Regolamento del MOI.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto che le attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all'interno del Centro Agro Alimentare C.A.A.T. inizieranno a far data dal 2 gennaio 2002;

2) di stabilire il termine delle concessioni e delle attività commerciali all'interno del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di Via Giordano Bruno il giorno 31 dicembre 2001, come previsto dall'art. 32 del Regolamento MOI;

3) di stabilire altresì che i posteggi di vendita utilizzati dai concessionari all'interno del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso vengano riconsegnati all'Amministrazione Comunale liberi da persone e da cose inderogabilmente entro il 15 gennaio 2002, come previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento per il Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli n. 176;

4) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'abolizione dei diritti di parcheggio, a far data dal 1° gennaio 2002, nell'ipotesi che il trasferimento, per cause al momento imprevedibili, sia successivo al 31 dicembre 2001; di prendere atto altresì della relativa diminuzione dell'entrata all'interno dei capitoli di competenza del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso;

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.