Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                   n. ord. 158
Settore Sport                                                                                                                                      2001 08359/10

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 NOVEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 23 ottobre 2001)

OGGETTO: PISCINA COMUNALE SCOLASTICA "E 8" SITA IN VIA TOLLEGNO 83 – APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE SOCIALE AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA U.I.S.P. E C.S.I. – RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale del 21 marzo 1995, (mecc. 9410961/10), esecutiva dal 14 aprile 1995, è stato approvato l’affidamento della gestione della Piscina Scolastica "E 8" in regime di convenzione agli Enti di Promozione Sportiva U.I.S.P. e C.S.I..
Con deliberazione del 23 ottobre 1995 (mecc. 9506742/10), esecutiva dal 17 novembre 1995 il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per anni quattro con gli Enti succitati per la gestione della piscina in oggetto. Tale convenzione è scaduta l’8.2.2000 e gli Enti U.I.S.P. e C.S.I. hanno presentato domanda di rinnovo.
Con provvedimento del 7 aprile 2000 (mecc. 2000 01430/89), il Consiglio della Circoscrizione VI ha espresso parere favorevole alla concessione della piscina in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.          ).
In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 1995, (mecc 9410961/10), nonchè alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), al fine di garantire sia un miglior utilizzo dell’impianto stesso, sia il recupero dei costi di conduzione ad essi collegati, si ritiene che la richiesta di rinnovo sia accoglibile.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano capienza nei fondi impegnati da parte dei Settori competenti.
Il canone di L. 1.500.000 è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell’impianto nonchè dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, ed in considerazione delle spese che il concessionario dovrà effettuare nonchè della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini.
Infatti gli Enti di Promozione Sportiva U.I.S.P. e C.S.I. hanno presentato un progetto per la realizzazione di nuove opere per la gestione della piscina scolastica E 8 sita in Via Tollegno 83, per L. 1.200.000.000 (all. da 4 a 9 - nn. - da 10/1 a 10/6 – nn.              ).
Visti i pareri positivi del Settore Edilizia Sportiva (all. 11 - n.      ) e del Settore Edilizia Scolastica (all. 12 – n.        ), si ritiene di rinnovare la concessione per anni quindici alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare.
Tutto ciò premesso;

 LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare la gestione della Piscina Scolastica "E 8", sita in Torino Via Tollegno 83, agli Enti di Promozione
Sportiva:
- U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) con sede in Torino via Canova 8 – C.F.97606970016 – nella persona del legale rappresentante signora Alfano Teresa, nata a Torino il 5.11.1955, residente a Torino via Muratori 21 (C.F. LFNTRS55S45L219D);
- C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede in Torino via Garibaldi 26 – C.F. 02066890019 – nella persona del legale rappresentante signor Sacco Massimo Giovanni, nato a Roma il 29.1.1961, residente a Torino via Bovetti 16 (C.F. SCCMSM61A29H501L);
per un periodo di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di esecutività della presente -deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) agli Enti di Promozione Sportiva U.I.S.P. e C.S.I. alle condizioni ivi contenute.
Detto impianto natatorio è identificato nella pratica di inventario al n. 10077, Indisponibile Gruppo II, Categoria XIV, iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio 1188, Mappale 51, Sub. 5 (all. 3 – n.           ) ed è costituito da:
Piano terreno: vasca nuoto 20 x 10, vasca per acquaticità, docce, spogliatoi, servizi e antibagno il tutto come perimetrato in rosso nella planimetria allegata (all. 3/1);
Piano ammezzato: locale istruttore nuoto, servizi igienici, ripostiglio il tutto come perimetrato in rosso nella planimetria allegata (all. 3/1 - n. );
Piano sottostrada: intercapedine, sala macchine, locale di deposito il tutto come perimetrato in rosso nella planimetria allegata (all. 3/2 - n. ).
nnuo determinato in Lire 1.500.000 IVA inclusa, pari ad Euro 774,69, da pagarsi in un unica rata anticipata, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VI.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico dei concessionari.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996.
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.