Servizio Centrale Consiglio Comunale                                                                                                        n. ord. 144 
2001 08330/02

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 OTTOBRE 2001

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI. CUMULABILITÀ. PROVVEDIMENTI.

Proposta del Presidente Marino,
di concerto con la Vice Presidente Fucini.

L'art. 23, comma 11, della Legge n. 265/99 ora sostituito dall'art. 82, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuiva agli Enti la facoltà di procedere, attraverso autonomi atti degli organi collegiali e nel rispetto delle prescrizioni di natura contabile previste, a modificare le indennità ed i gettoni, così come fissati nella tabella A del decreto 119/2000.
Sulla base di tale disposizione il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 150 del 26 luglio 2000 (mecc. 200006823/02), esecutiva dal 10 agosto 2000, provvedeva a determinare in L. 260.000, al lordo degli oneri e delle ritenute di legge, la misura del gettone di presenza percepito dai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari.
Con il medesimo provvedimento, pur considerando che la nuova disciplina non riprendeva il divieto di cumulo di più gettoni nello stesso giorno, il Consiglio Comunale stabiliva inoltre la non cumulabilità del gettone nell'ambito della medesima giornata. Tuttavia la recente costituzione di alcune Commissioni Speciali ha ora ulteriormente aumentato il numero delle riunioni delle Commissioni Consiliari, dando origine ad un calendario settimanale che spesso richiede la partecipazione dei Consiglieri a ben più di una seduta nell'arco della medesima giornata.
L’impegno richiesto agli amministratori per il proficuo esercizio del mandato e per assolvere agli impegni istituzionali è pertanto sempre più rilevante, per cui si valuta che tale impegno debba essere adeguatamente compensato, consentendo la cumulabilità di due gettoni di presenza nell'ambito della stessa giornata, fermo restando che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco.
Su unanime proposta della Conferenza dei Capigruppo.
Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                                             DELIBERA

1) di stabilire che i gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari siano cumulabili fino al numero di due nell'ambito della stessa giornata, fermo restando che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco;
2) di far fronte alla maggior spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento con i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2278 approvata in data 22 novembre 2000 (mecc. 200010793/04), esecutiva dall'11 dicembre 2000, al codice d'intervento 1010103 del bilancio 2001, cap. 110 art. 2 "Consiglio Comunale – Indennità di presenza ai Consiglieri";
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.