Servizio Centrale Consiglio Comunale n.
ord. 144
2001 08330/02
OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI. CUMULABILITÀ. PROVVEDIMENTI.
Proposta del Presidente Marino,
di concerto con la Vice Presidente Fucini.
L'art. 23, comma 11, della Legge n. 265/99 ora sostituito dall'art.
82, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuiva agli Enti
la facoltà di procedere, attraverso autonomi atti degli
organi collegiali e nel rispetto delle prescrizioni di natura
contabile previste, a modificare le indennità ed i gettoni,
così come fissati nella tabella A del decreto 119/2000.
Sulla base di tale disposizione il Consiglio Comunale, con deliberazione
n. 150 del 26 luglio 2000 (mecc. 200006823/02), esecutiva dal
10 agosto 2000, provvedeva a determinare in L. 260.000, al lordo
degli oneri e delle ritenute di legge, la misura del gettone di
presenza percepito dai Consiglieri Comunali per la partecipazione
alle sedute del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle
Commissioni Consiliari.
Con il medesimo provvedimento, pur considerando che la nuova disciplina
non riprendeva il divieto di cumulo di più gettoni nello
stesso giorno, il Consiglio Comunale stabiliva inoltre la non
cumulabilità del gettone nell'ambito della medesima giornata.
Tuttavia la recente costituzione di alcune Commissioni Speciali
ha ora ulteriormente aumentato il numero delle riunioni delle
Commissioni Consiliari, dando origine ad un calendario settimanale
che spesso richiede la partecipazione dei Consiglieri a ben più
di una seduta nell'arco della medesima giornata.
Limpegno richiesto agli amministratori per il proficuo esercizio
del mandato e per assolvere agli impegni istituzionali è
pertanto sempre più rilevante, per cui si valuta che tale
impegno debba essere adeguatamente compensato, consentendo la
cumulabilità di due gettoni di presenza nell'ambito della
stessa giornata, fermo restando che in nessun caso l'ammontare
percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può
superare limporto pari ad un terzo dell'indennità
prevista per il Sindaco.
Su unanime proposta della Conferenza dei Capigruppo.
Tutto ciò premesso;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra
l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di stabilire che i gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri
Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, della
Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari siano
cumulabili fino al numero di due nell'ambito della stessa giornata,
fermo restando che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito
di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari
ad un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco;
2) di far fronte alla maggior spesa derivante dall'applicazione
del presente provvedimento con i fondi già impegnati con
determinazione dirigenziale n. 2278 approvata in data 22 novembre
2000 (mecc. 200010793/04), esecutiva dall'11 dicembre 2000, al
codice d'intervento 1010103 del bilancio 2001, cap. 110 art. 2
"Consiglio Comunale Indennità di presenza ai
Consiglieri";
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.