Consiglio Comunale                                                                                                                            2001 08043/02

C I T T A'  D I  T O R I N O

MOZIONE N. 43

Approvata dal Consiglio Comunale in data 26 novembre 2001

OGGETTO: DIRITTO ALLE CURE SANITARIE DEGLI INVALIDI.

"Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie (approvato con d.p.c.m. del 14 febbraio 2001) stabilisce tra l'altro che:

1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali;
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si applicano attraverso:
a)     gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b)     gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c)     gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d)     gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e)     gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f)     ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

                                                                TENUTO CONTO CHE

l'atto di indirizzo e coordinamento conferma al punto 3 che "sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 …comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta, caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apparati professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalle indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali, sui risultati dell'assistenza e sulla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse posso essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semi residenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza".

Occorre su quanto sopra proporre delle importanti osservazioni:

1)     l'estrema complessità e delicatezza di confine tra prestazioni sanitarie e tutela dei diritti alle conseguenti prestazioni alle persone malate;
2)     la rilevanza della spesa che può derivare per i Comuni da tale atto di indirizzo.

ATTESO INOLTRE

che spetta alla Regione nell'ambito della programmazione degli interventi sociosanitari determinare obiettivi, criteri e funzioni e che i Comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentire l'esercizio del diritto oggettivo e beneficiare delle suddette prestazioni (art. 4) e che la Regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti (art. 5).

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per:

1)     stabilire in materia un urgente contatto con la Regione Piemonte, anche al fine di esercitare le competenze previste dalla normativa nazionale, e in considerazione di quanto dovrà essere definito dal PSSR e dal Piano sociale Regionale onde evitare ricadute economiche negative sull'amministrazione comunale per poter mantenere idonei livelli assistenziali per le fasce di popolazione che maggiormente richiedono prestazioni ad alta integrazione socio-sanitarie (anziani, disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, malati cronici e affetti da patologie).
2)     vigilare affinché, fatta salva la compartecipazione degli utenti al pagamento delle quote alberghiere ove previsto dai Regolamenti comunali, non venga in alcun modo compromesso il diritto alle cure sanitarie gratuite anche a domicilio dei malati cronici.
3)     attivare una analisi dell'incremento di spesa che deriverà al Comune da tale atto di indirizzo."