Consiglio Comunale 2001 08043/02
OGGETTO: DIRITTO ALLE CURE SANITARIE DEGLI INVALIDI.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie (approvato con d.p.c.m. del 14 febbraio 2001) stabilisce tra l'altro che:
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad
adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o
acquisite contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali,
alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.
Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie
locali e a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati
di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale,
domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali;
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo
di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di
salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono
prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini,
stabilita dai Comuni stessi e si applicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e
promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità
familiari;
b) gli interventi per contrastare
la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati
a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e
di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia
e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità
alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali
di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili
a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura
economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti
affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato
quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra
i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata
non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
TENUTO CONTO CHE
l'atto di indirizzo e coordinamento conferma al punto 3 che
"sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria di cui all'art. 3
comma 4, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni,
tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica
e intensità della componente sanitaria, le quali attengono
prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,
patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci,
patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità
o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative.
Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla
fase post-acuta, caratterizzate dall'inscindibilità del
concorso di più apparati professionali sanitari e sociali
nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalle indivisibilità
dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali, sui
risultati dell'assistenza e sulla preminenza dei fattori produttivi
sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata
integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e
sono a carico del fondo sanitario. Esse posso essere erogate in
regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali
o semi residenziali e sono in particolare riferite alla copertura
degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni
psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto,
nelle fasi estensive e di lungoassistenza".
Occorre su quanto sopra proporre delle importanti osservazioni:
1) l'estrema complessità e
delicatezza di confine tra prestazioni sanitarie e tutela dei
diritti alle conseguenti prestazioni alle persone malate;
2) la rilevanza della spesa che può
derivare per i Comuni da tale atto di indirizzo.
che spetta alla Regione nell'ambito della programmazione degli
interventi sociosanitari determinare obiettivi, criteri e funzioni
e che i Comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini
per consentire l'esercizio del diritto oggettivo e beneficiare
delle suddette prestazioni (art. 4) e che la Regione definisce
i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli
utenti (art. 5).
Tutto ciò premesso,
Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per:
1) stabilire in materia un urgente
contatto con la Regione Piemonte, anche al fine di esercitare
le competenze previste dalla normativa nazionale, e in considerazione
di quanto dovrà essere definito dal PSSR e dal Piano sociale
Regionale onde evitare ricadute economiche negative sull'amministrazione
comunale per poter mantenere idonei livelli assistenziali per
le fasce di popolazione che maggiormente richiedono prestazioni
ad alta integrazione socio-sanitarie (anziani, disabili, tossicodipendenti,
pazienti psichiatrici, malati cronici e affetti da patologie).
2) vigilare affinché, fatta
salva la compartecipazione degli utenti al pagamento delle quote
alberghiere ove previsto dai Regolamenti comunali, non venga
in alcun modo compromesso il diritto alle cure sanitarie gratuite
anche a domicilio dei malati cronici.
3) attivare una analisi dell'incremento
di spesa che deriverà al Comune da tale atto di indirizzo."