Divisione Edilizia e Urbanistica
ord. 163
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 2001
07922/09
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 47 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI IN VIA BELLEZIA N. 10, 12, 14, 16 ADOZIONE.
Proposta dellAssessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda
immobili compresi nella Circoscrizione Amministrativa n. 1 - Centro
Crocetta e, più precisamente, ubicati in via Bellezia
ai numeri civici 10, 12, 14, 16, destinati dal vigente P.R.G.
ad area per Servizi Pubblici "S" lettera "z"
(Altre attrezzature di interesse generale - Servizi sociali e
attrezzature di interesse generale oltre alle quantità
minime di legge - art. 22 L.U.R.) e lettera "a" (Attrezzature
di interesse comune - Servizi zonali- art.21 L.U.R.), nell'isolato
denominato San Domenico.
L'immobile di cui trattasi è
inserito nella porzione nord-occidentale della città quadrata
in un contesto ambientale di rilevante interesse storico-architettonico
e per il quale da tempo sono stati avviati progetti e interventi
volti ad una riqualificazione complessiva del comparto urbano
nel quale il medesimo è ubicato.
L'isolato San Domenico, compreso
tra le vie Bellezia, San Domenico, Milano e Santa Chiara, del
quale è parte integrante l'immobile di cui è caso,
è composto da cellule edilizie, così come individuate
dal Piano Regolatore (Tavola 3- Zona urbana centrale storica-Tipi
di intervento), per la maggior parte di rilevante interesse ad
eccezione della chiesa di San Domenico, individuata tra gli edifici
di gran prestigio, e di alcuni corpi edilizi di recente costruzione.
Tale isolato è caratterizzato,
inoltre, per la quasi totalità da fronti di architettura
uniforme e di notevole pregio che lo annoverano tra gli "Edifici
complessi" nei quali gli interventi nelle singole cellule
edilizie, ai sensi dell'art. 10 delle N.U.E.A. di P.R.G., è
necessario che siano inquadrati in uno studio di insieme che permetta
di valutare il corretto inserimento dell'intervento all'interno
di un ambito storico.
L'edificio ubicato in via Bellezia
per il quale, in particolare, è stata presentata istanza
di variazione di destinazione urbanistica da parte della proprietà,
ovvero lAzienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista
con nota del 15/05/2000 n. prot. 860 X.9.7 e successive integrazioni
(prot. n. 154 X.9.8. del 24/01/2001 e prot. n. 519 X.9.8. del
16/03/2001) è, pertanto, inserito in un complesso architettonico
caratterizzato da notevoli valenze urbanistico-edilizie con le
quali qualsiasi intervento dovrà rapportarsi anche nel
rispetto della normativa di Piano.
A favore dell'Azienda Sanitaria
Ospedaliera S. Giovanni Battista è stato emesso il D.P.G.R.
del 31 Maggio 1995 che non ha incluso i beni di cui trattasi,
prevedendo il trasferimento del solo presidio ospedaliero Molinette.
Il provvedimento regionale è stato integrato successivamente
con determinazione regionale n. 396 del 4.12.1998 che disponeva
il trasferimento da vari Comuni all'Azienda Ospedaliera S.Giovanni
Battista di beni immobili esistenti al 31.12.1994 e, tra questi,
indicava l'immobile di via Bellezia, così come ribadito
con determinazione regionale n. 220 del 18 luglio 2000 della Direzione
e Controllo delle Attività Sanitarie.
In particolare, tra i beni trasferiti
dal Comune di Torino, l'immobile di via Bellezia (n.ri civici
10, 12, 14, 16) è classificato, ex L.R. n. 8/95, quale
bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Azienda Ospedaliera
S. Giovanni Battista.
Il Comune di Torino con Determinazione
Dirigenziale n. 599/08 approvata in data 11 agosto 2000 ha preso
atto della Determinazione Regionale n. 220 del 2 luglio 2000 nella
quale si eplicitavano i contenuti sopra richiamati.
L'immobile di via Bellezia risulta
attualmente non occupato da residenti e da attività, ad
eccezione di un negozio adibito a panetteria al piano terra di
via Santa Chiara e relativo alloggio dei gestori ubicato al piano
primo.
L'edificio appare in oggettive condizioni
di fatiscenza e di elevato degrado al punto che si rendono necessari
ponteggi con protezioni per eventuali cadute di calcinacci e materiali
incoerenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ponteggi
ormai presenti da molti anni lungo l'intero perimetro esterno
del fabbricato.
L'Azienda Ospedaliera S. Giovanni
Battista osserva che al fine di un pieno utilizzo dell'immobile
risulterebbero necessari interventi di recupero e di ristrutturazione
onerosi e non sostenibili. Risultano, inoltre, indisponibili risorse
professionali e materiali idonee a sostenere anche gli urgenti
e non procrastinabili interventi tecnico-manutentivi, anche di
carattere ordinario.
La richiesta sopra richiamata è,
in sostanza, finalizzata all'edificio di via Bellezia nuova destinazione
urbanistica con la quale, diversamente dallo stato attuale (vincolo
a servizi pubblici), possano determinarsi maggiori possibilità
di intervento ampliandone la convenienza economica alla trasformazione.
La proposta di variazione urbanistica
per gli immobili di cui trattasi è volta a garantire allo
stesso tempo un corretto approccio progettuale, considerato il
notevole valore intrinseco dell'edificio, anche ai sensi e nel
rispetto dei disposti normativi di cui all'articolo 10 delle norme
di Piano, sopra richiamati; pertanto, occorre che gli interventi
stessi possano essere effettuati da operatori in grado di garantire
forti investimenti.
Considerata la finalità di pubblico interesse, così
come richiamato nelle istanze di revisione urbanistica avanzate
dall'Azienda S.Giovanni Battista, volte a "introitare adeguati
proventi da destinare all'acquisizione di attrezzature, sanitarie
e non, fondamentali per garantire continuità ed efficienza
nello svolgimento delle prestazioni istituzionalmente demandate"
alla stessa Azienda.
Considerato l'estremo interesse
da parte della Città di avviare il recupero di tale edificio
quale patrimonio storico da salvaguardare e da riportare, altresì,
ad attiva fruizione.
Considerato, inoltre, che il recupero
dell'organismo edilizio costituirebbe rivitalizzazione delle attività
economiche della zona che al momento registra uno svuotamento
e abbandono di edifici destinati a servizi pubblici, in particolare
ad attività giudiziarie e per i quali si rende necessario
un riuso.
Considerato che ogni intervento
volto al recupero costituisce, per il tessuto urbanistico circostante,
"volano" per ulteriori trasformazioni di cellule edilizie
ancora degradate e, considerato, inoltre, che il recupero di attività
ed edifici costituisce argine al degrado stesso e nello stesso
tempo "presidio" attivo finalizzato anche all'ordine
pubblico.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione
ha preso atto che sussistono elementi di pubblico interesse, per
ritenere che gli immobili ubicati in via Bellezia (così
come meglio individuati nei successivi elaborati grafici) debbano
modificare la loro destinazione urbanistica.
A tal fine occorre adottare una
specifica variante ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
Alla luce di quanto sopra esposto
la variante prevede:
A) il
cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata
negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000
(Stato attuale - Variante) da area a Servizi pubblici "S"-
lettera "a" (Attrezzature di interesse comune-Servizi
Zonali - art. 21 LUR) e lettera "z" (Altre attrezzature
di interesse generale - Servizi sociali e attrezzature di interesse
generale oltre alle quantità minime di legge - art. 22
LUR) ad area normativa "TE" (Aree per il Terziario TE);
B) il conseguente
assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti
del Piano Regolatore Generale afferenti alle aree per il Terziario
"TE" ed ai parametri di trasformazione urbanistico-edilizi
della zona centrale storica, così come regolamentati dall'articolo
10 e dall'allegato A delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
del P.R.G.
Il presente provvedimento comporta
modesto decremento di aree per servizi pubblici (pari a circa
mq. 1.225 di superficie).
Si specifica, inoltre, che per quanto
attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di
tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso
il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di
cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
La Circoscrizione n. 1, alla quale
è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento, con deliberazione del
Consiglio Circoscrizionale del 15 ottobre 2001 (mecc. 01-08459/84)
ha espresso parere favorevole condizionandolo alla contestuale
realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti,
di un parcheggio sotterraneo nella piazzetta antistante, che dovrà
essere, altresì, recuperata e pedonalizzata.
In relazione al parere sopra espresso
si precisa quanto segue:
- gli oneri di urbanizzazione derivanti dalla
richiesta di concessione edilizia per l'attuazione degli interventi
non possono essere utilizzati per la realizzazione a scomputo
di un parcheggio nella piazzetta antistante;
- in relazione alla realizzazione del parcheggio
si precisa che la piazzetta Bellezia è compresa nella "Area
da trasformare nell'Area Centrale" di P.R.G. dell'isolato
denominato S. Liborio, per il quale sono già previsti interventi
regolati da specifiche norme. Il progetto approvato, a cura del
Settore Edilizia Residenziale Pubblica, comprende tra gli interventi
previsti, la realizzazione di parcheggio interrato e la sistemazione
della piazza sovrastante.
Successivamente all'approvazione
del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento
del Foglio 9A della tavola 1 del Piano Regolatore Generale in
conformità alla variante precedentemente descritta.
Tutto ciò premesso,
LA
GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi
sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart.
42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart.
49 del suddetto Testo Unico sono:
Preso atto che la Circoscrizione
n. 1, alla quale è stato richiesto il prescritto parere
ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento,
si è espressa con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
del 15 ottobre 2001 (mecc. 01-08459/84) (all. 2 - n.
);
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R.
la variante n. 47 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino,
concernente il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area
da area a Servizi pubblici "S"- lettera "a"
e lettera "z" ad area normativa "TE" così
come descritto in narrativa e più in dettaglio gli elaborati
allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.