Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                  ord. 163
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 07922/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 NOVEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 2 ottobre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 47 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI IN VIA BELLEZIA N. 10, 12, 14, 16 – ADOZIONE.

     Il presente provvedimento riguarda immobili compresi nella Circoscrizione Amministrativa n. 1 - Centro Crocetta – e, più precisamente, ubicati in via Bellezia ai numeri civici 10, 12, 14, 16, destinati dal vigente P.R.G. ad area per Servizi Pubblici "S" lettera "z" (Altre attrezzature di interesse generale - Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge - art. 22 L.U.R.) e lettera "a" (Attrezzature di interesse comune - Servizi zonali- art.21 L.U.R.), nell'isolato denominato San Domenico.
     L'immobile di cui trattasi è inserito nella porzione nord-occidentale della città quadrata in un contesto ambientale di rilevante interesse storico-architettonico e per il quale da tempo sono stati avviati progetti e interventi volti ad una riqualificazione complessiva del comparto urbano nel quale il medesimo è ubicato.
     L'isolato San Domenico, compreso tra le vie Bellezia, San Domenico, Milano e Santa Chiara, del quale è parte integrante l'immobile di cui è caso, è composto da cellule edilizie, così come individuate dal Piano Regolatore (Tavola 3- Zona urbana centrale storica-Tipi di intervento), per la maggior parte di rilevante interesse ad eccezione della chiesa di San Domenico, individuata tra gli edifici di gran prestigio, e di alcuni corpi edilizi di recente costruzione.
     Tale isolato è caratterizzato, inoltre, per la quasi totalità da fronti di architettura uniforme e di notevole pregio che lo annoverano tra gli "Edifici complessi" nei quali gli interventi nelle singole cellule edilizie, ai sensi dell'art. 10 delle N.U.E.A. di P.R.G., è necessario che siano inquadrati in uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento all'interno di un ambito storico.
     L'edificio ubicato in via Bellezia per il quale, in particolare, è stata presentata istanza di variazione di destinazione urbanistica da parte della proprietà, ovvero l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista con nota del 15/05/2000 n. prot. 860 X.9.7 e successive integrazioni (prot. n. 154 X.9.8. del 24/01/2001 e prot. n. 519 X.9.8. del 16/03/2001) è, pertanto, inserito in un complesso architettonico caratterizzato da notevoli valenze urbanistico-edilizie con le quali qualsiasi intervento dovrà rapportarsi anche nel rispetto della normativa di Piano.
     A favore dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista è stato emesso il D.P.G.R. del 31 Maggio 1995 che non ha incluso i beni di cui trattasi, prevedendo il trasferimento del solo presidio ospedaliero Molinette. Il provvedimento regionale è stato integrato successivamente con determinazione regionale n. 396 del 4.12.1998 che disponeva il trasferimento da vari Comuni all'Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di beni immobili esistenti al 31.12.1994 e, tra questi, indicava l'immobile di via Bellezia, così come ribadito con determinazione regionale n. 220 del 18 luglio 2000 della Direzione e Controllo delle Attività Sanitarie.
     In particolare, tra i beni trasferiti dal Comune di Torino, l'immobile di via Bellezia (n.ri civici 10, 12, 14, 16) è classificato, ex L.R. n. 8/95, quale bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista.
     Il Comune di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 599/08 approvata in data 11 agosto 2000 ha preso atto della Determinazione Regionale n. 220 del 2 luglio 2000 nella quale si eplicitavano i contenuti sopra richiamati.
     L'immobile di via Bellezia risulta attualmente non occupato da residenti e da attività, ad eccezione di un negozio adibito a panetteria al piano terra di via Santa Chiara e relativo alloggio dei gestori ubicato al piano primo.
     L'edificio appare in oggettive condizioni di fatiscenza e di elevato degrado al punto che si rendono necessari ponteggi con protezioni per eventuali cadute di calcinacci e materiali incoerenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ponteggi ormai presenti da molti anni lungo l'intero perimetro esterno del fabbricato.
     L'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista osserva che al fine di un pieno utilizzo dell'immobile risulterebbero necessari interventi di recupero e di ristrutturazione onerosi e non sostenibili. Risultano, inoltre, indisponibili risorse professionali e materiali idonee a sostenere anche gli urgenti e non procrastinabili interventi tecnico-manutentivi, anche di carattere ordinario.
     La richiesta sopra richiamata è, in sostanza, finalizzata all'edificio di via Bellezia nuova destinazione urbanistica con la quale, diversamente dallo stato attuale (vincolo a servizi pubblici), possano determinarsi maggiori possibilità di intervento ampliandone la convenienza economica alla trasformazione.
     La proposta di variazione urbanistica per gli immobili di cui trattasi è volta a garantire allo stesso tempo un corretto approccio progettuale, considerato il notevole valore intrinseco dell'edificio, anche ai sensi e nel rispetto dei disposti normativi di cui all'articolo 10 delle norme di Piano, sopra richiamati; pertanto, occorre che gli interventi stessi possano essere effettuati da operatori in grado di garantire forti investimenti.
Considerata la finalità di pubblico interesse, così come richiamato nelle istanze di revisione urbanistica avanzate dall'Azienda S.Giovanni Battista, volte a "introitare adeguati proventi da destinare all'acquisizione di attrezzature, sanitarie e non, fondamentali per garantire continuità ed efficienza nello svolgimento delle prestazioni istituzionalmente demandate" alla stessa Azienda.
     Considerato l'estremo interesse da parte della Città di avviare il recupero di tale edificio quale patrimonio storico da salvaguardare e da riportare, altresì, ad attiva fruizione.
     Considerato, inoltre, che il recupero dell'organismo edilizio costituirebbe rivitalizzazione delle attività economiche della zona che al momento registra uno svuotamento e abbandono di edifici destinati a servizi pubblici, in particolare ad attività giudiziarie e per i quali si rende necessario un riuso.
     Considerato che ogni intervento volto al recupero costituisce, per il tessuto urbanistico circostante, "volano" per ulteriori trasformazioni di cellule edilizie ancora degradate e, considerato, inoltre, che il recupero di attività ed edifici costituisce argine al degrado stesso e nello stesso tempo "presidio" attivo finalizzato anche all'ordine pubblico.
     Tutto ciò premesso, l'Amministrazione ha preso atto che sussistono elementi di pubblico interesse, per ritenere che gli immobili ubicati in via Bellezia (così come meglio individuati nei successivi elaborati grafici) debbano modificare la loro destinazione urbanistica.
     A tal fine occorre adottare una specifica variante ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
     Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
     A)     il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi pubblici "S"- lettera "a" (Attrezzature di interesse comune-Servizi Zonali - art. 21 LUR) e lettera "z" (Altre attrezzature di interesse generale - Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge - art. 22 LUR) ad area normativa "TE" (Aree per il Terziario TE);
     B)     il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle aree per il Terziario "TE" ed ai parametri di trasformazione urbanistico-edilizi della zona centrale storica, così come regolamentati dall'articolo 10 e dall'allegato A delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.
     Il presente provvedimento comporta modesto decremento di aree per servizi pubblici (pari a circa mq. 1.225 di superficie).
     Si specifica, inoltre, che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
     Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
     La Circoscrizione n. 1, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 ottobre 2001 (mecc. 01-08459/84) ha espresso parere favorevole condizionandolo alla contestuale realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, di un parcheggio sotterraneo nella piazzetta antistante, che dovrà essere, altresì, recuperata e pedonalizzata.
     In relazione al parere sopra espresso si precisa quanto segue:
-    gli oneri di urbanizzazione derivanti dalla richiesta di concessione edilizia per l'attuazione degli interventi non possono essere utilizzati per la realizzazione a scomputo di un parcheggio nella piazzetta antistante;
-    in relazione alla realizzazione del parcheggio si precisa che la piazzetta Bellezia è compresa nella "Area da trasformare nell'Area Centrale" di P.R.G. dell'isolato denominato S. Liborio, per il quale sono già previsti interventi regolati da specifiche norme. Il progetto approvato, a cura del Settore Edilizia Residenziale Pubblica, comprende tra gli interventi previsti, la realizzazione di parcheggio interrato e la sistemazione della piazza sovrastante.
     Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 9A della tavola 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
     Tutto ciò premesso,

                                                                  LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
     Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
     Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     Preso atto che la Circoscrizione n. 1, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, si è espressa con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 ottobre 2001 (mecc. 01-08459/84) (all. 2 - n.                     );
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                     PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante n. 47 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area da area a Servizi pubblici "S"- lettera "a" e lettera "z" ad area normativa "TE" così come descritto in narrativa e più in dettaglio gli elaborati allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                 ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.