Servizio Risorse Finanziarie
n. ord. 169
2001 07817/24
OGGETTO: MERCATO COMUNALE COPERTO IV ALIMENTARE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 30. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 1.950.000.000= ( 1.007.090,95) DA CONTRARSI TRA LA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO E LA BANCA MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. PER OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL FABBRICATO E DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO.
Proposta dellAssessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Tessore.
Con deliberazione n. 104 del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9701312/16) e con deliberazione n. 1310 della Giunta Comunale del 27 giugno 2000 (mecc. 2000 05517/16), esecutive a tutti gli effetti di legge, è stata approvata la concessione alla Cooperativa di Gestione del IV Mercato Alimentare di piazza della Repubblica n. 30 del diritto di superficie sull'immobile di proprietà comunale costituente il Mercato Comunale IV Alimentare Est, per la durata di 99 anni, alle condizioni specificate nello schema di Convenzione, allegato al provvedimento n. 1310 succitato. La Convenzione venne stipulata in data 4/12/2000.
La predetta Cooperativa, avvalendosi della clausola prevista all'art. 6 della citata Convenzione, con nota del 3 maggio 2001 ha richiesto alla Città il rilascio della garanzia fideiussoria sul contraendo mutuo di L. 1.950.000.000= con la Banca Mediocredito Centrale S.p.A. per il finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo del fabbricato nonché di ricostruzione dellimpianto idrico.
Il quadro economico complessivo dell'investimento si può
così sintetizzare:
Ponteggi L.
220.000.000=
Intonaci- verniciature- pavimentazioni-serramenti L.
514.000.000=
Guardiola custode L.
158.750.000=
Opere fognarie L.
69.350.000=
Opere da vetraio L.
59.600.000=
Impianto elettrico-termico-telefonico-isolamento termico
L. 651.610.000=
Ricostruzione impianto idrico L.
274.731.000=
Totale oltre all'IVA 20%
L. 1.948.041.000=
Considerato che le opere da realizzare rivestono carattere sociale, la Civica Amministrazione ne valuta favorevolmente l'attuazione.
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini sociali, su terreni di proprietà dellente
locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione
che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in
funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine
della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione
dell'opera.
Stante che la natura intrinseca del servizio consente la fruizione dello stesso da parte dei cittadini, che dall'art. 11 della Convenzione risulta che le strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà della Città, che i Settori Tecnici Comunali, esaminato il computo metrico estimativo delle opere, hanno espresso parere favorevole sulla congruità dei prezzi (note del 19/02/97 e del 4/04/2000), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Vista la bozza dello stipulando contratto di mutuo e del Capitolato dei patti e delle condizioni che regolano le operazioni di finanziamento della Banca, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il rilascio della fideiussione da parte del Comune di Torino a favore della Banca Mediocredito Centrale S.p.A. a garanzia del mutuo di L. 1.950.000.000= ( 1.007.090,95) da perfezionare tra la Banca e la Società Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale Coperto IV Alimentare Est di Porta Palazzo per opere di adeguamento normativo del fabbricato e di ricostruzione dell'impianto idrico;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento del preammortamento e delle rate semestrali di ammortamento del mutuo che matureranno dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );
4) di approvare la bozza di contratto di mutuo, corredata del capitolato dei patti e delle condizioni, allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2001;
6) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art.19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999:
7) a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune intervenendo nella stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la Società mutuante;
8) a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
9) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
10) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.