Divisione Gestione e Manutenzione del Patrimonio                                                                                   n. ord. 150
Settore Tecnico Manutenzione Edifici Municipali                                                                                  2001 07801/30

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2001

(proposta dalla G.C. 9 ottobre 2001)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI MUNICIPALI VIA GIOLITTI 42/44 – VIA CAVOUR 12/14 E CHIESA S. MICHELE ARCANGELO - DITTA SIPI S.P.A - IMPORTO L. 265.116.086= (€ 136.921,03).

Proposta dell’Assessore Peveraro.

       Con deliberazione n. 4943 del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1983 (mecc. 8313038/30), esecutiva dal 17 luglio 1984 venne approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli stabili municipali di via Giolitti n. 42/44, P.zza Cavour n.12/14 e della Chiesa di S. Michele Arcangelo, per un importo di L. 987.000.000 oltre revisione prezzi per L. 69.090.000 e IVA 18% per L. 190.096.200 e così complessive L. 1.246.186.200, finanziati con mutuo di L 30.000.000.000 (n. 716) con l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino.
       Con asta pubblica del 10 ottobre 1984 la realizzazione dei lavori fu affidata alla Ditta SICEDIL S.p.A. corrente in Torino C.so G. Cesare n. 225 in seguito incorporata nella SIPI S.p.A. corrente in Torino p.zza Derna 225 per un importo contrattuale di L. 583.810.500 al netto del ribasso del 40,85% oltre IVA. (contratto R.C.U. n. 2697 del 12/12/1984).
        Le opere in oggetto sono state ultimate in data 15 settembre 1986 e con deliberazione n. 1637 della Giunta Municipale in data 7 marzo 1985 (mecc. 8502426/30), esecutiva dal 25 aprile 1985 veniva nominato collaudatore dei lavori in corso d’opera l’Arch. Carla Bodrato.
        Il collaudatore in corso d’opera, Arch. Carla Bodrato, preso atto che parte delle opere eseguite non potevano essere contabilizzate con i già citati Elenchi Prezzi e non intendendo esporre in contabilità prestazioni in economia la cui entità avrebbe potuto apparire eccessiva, richiese per tali opere alla Direzione Lavori ed alla ditta la formulazione di "nuovi prezzi convenuti". Tali opere erano prevalentemente costituite da interventi di restauro di motivi architettonici e fregi sulle facciate nonchè del campanile e del lanternino, secondo le prescrizioni impartite in corso d’opera dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
       Si pervenne così ad una ipotesi di concordamento con formulazione di 25 "Nuovi Prezzi", che fu inoltrata all’Ispettorato Tecnico per i consueti adempimenti amministrativi e fu restituita senza la prescritta approvazione con invito ad attenersi alla circolare dell’Ingegnere Capo.
       L’impresa, al fine di rispettare i termini di contratto, procedeva nell’esecuzione dei lavori senza attendere la prescritta delibera di approvazione, in contrasto con le disposizioni del Capitolato Particolare d’Appalto.
       Successivamente la Direzione Lavori presentava all’approvazione solo 5 nuovi prezzi tra quelli precedentemente fatti oggetto di ipotesi di concordamento con la ditta, ma ridotti nell’importo unitario, ed essi vennero regolarmente approvati con deliberazione n. 2209 del Consiglio Comunale del 23 maggio 1988 (mecc. 8805059/30), esecutiva dal 23 giugno 1988.
       L’impresa a sua volta, non accettando tali cinque nuovi prezzi, in data 31.12.1986, all’atto della sottoscrizione del "verbale di determinazione prezzi convenuti" formulava riserve, insistendo nella richiesta di riconoscimento di 19 prezzi dalla stessa proposti.
       Le stesse riserve venivano espresse dall’impresa a margine del Registro di Contabilità e dello Stato Finale dei lavori.
       Con deliberazione n. 3534 della Giunta Comunale in data 10 aprile 1990 (mecc. 9004853/30), esecutiva dal 27 settembre 1990 veniva approvato il collaudo delle opere da cui, a seguito di revisione tecnico contabile, risultò un conto finale netto dei lavori rettificato di Lire 494.078.128 ed, a fronte di acconti emessi per L. 502.035.219, risultava un debito a favore della Città da parte della ditta Sicedil di L. 7.957.091.
       La Soc. S.I.P.I. S.p.A., quale avente causa dell’incorporata SICEDIL S.p.A. con atto notificato in data 22 gennaio 1991, presentò domanda di arbitrato del Collegio arbitrale. Al Collegio chiedeva di riconoscere dovuti alla S.p.A. SICEDIL-SIPI "diciannove nuovi prezzi" ai sensi degli artt. 105 e seguenti del Capitolato Generale per gli appalti municipali approvato dal C.C. 6.07.1964 e dalla Prefettura 8.09.1964.
       La Città con deliberazione n. 1236 della Giunta Comunale del 19 febbraio 1991 (mecc. 9102089/30), esecutiva dal 3 marzo 1991, escluse la competenza arbitrale.
       Con atto di citazione notificato in data 12 marzo 1991, la società Sipi S.p.A. citava in giudizio il Comune di Torino onde ottenere dal Tribunale di Torino il riconoscimento dei diciannove nuovi prezzi non riconosciuti all’Amministrazione e di conseguenza "dichiarare che l’importo netto dei lavori è di L. 770.670.455 e conseguentemente condannare la Città al pagamento della somma risultante dalla differenza fra quella liquidata dal Comune e quella accertanda dal Tribunale ed inoltre di dichiarare che spetta alla stessa ditta la somma di Lire 33.006.864 per revisione prezzi o la veriore somma accertanda nonché condannare la stessa Città al pagamento degli interessi legali e di mora sugli importi dovuti e rivalutati".
        Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5330/01 del 14/05/2001, depositata il 12 giugno 2001(all. 1 - n.              ), con copia integrale rilasciata dall’Ufficio del Registro il 10 settembre 2001, condannava la Città al pagamento della somma di L.123.500.549 oltre interessi moratori determinati fino al 14/05/01 in Lire 159.512.379 e dal 15 maggio al saldo gli ulteriori interessi, sulla somma capitale, pari al "prime rate". Sulla somma di L. 123.500.549, trattandosi di riconoscimento di lavori, dovrà essere pagata l’Iva al 20% pari a L. 24.700.110. Gli ulteriori interessi pari al "prime rate" (tasso annuo attualmente in vigore pari al 7,875%) per il periodo 15 maggio 2001 - 31 ottobre 2001, data presunta del saldo, assommano a L. 4.529.763.
        La spesa complessiva ammonta pertanto a Lire 312.242.801 =€ 161.259,95 così determinate:
                                  L. 123.500.549      per somma capitale determinata dal Giudice
                                  L.   24.700.110      per Iva 20% su somma capitale, trattandosi di lavori
                                  L. 159.512.379      per interessi moratori determinati dal Giudice fino al 14 maggio 2001
                                  L.     4.529.763      per ulteriori interessi pari al "prime rate" (tasso annuo attualmente in vigore pari al 7,875%) per il periodo dal 15 maggio 2001 - 31 ottobre 2001, data presunta del saldo
                    Totale L. 312.242.801 = EURO 161.259,95
Le spese di lite, diritti, onorari oltre CPA nonché spese della C.T.U., ammontanti a Lire 23.760.810, saranno liquidate da parte dell’Avvocatura Comunale.
Trattandosi di sentenza esecutiva occorre provvedere al pagamento di quanto previsto dalla sentenza, con riserva di valutare con l’Avvocatura Comunale se appellare la sentenza di cui sopra.
Dall’esame dei fatti non si ravvisano colpe gravi o dolo nel comportamento dei funzionari comunali né danni ascrivibili a terzi. Tenuto conto che risulta conservata nei residui ed impegnata con la deliberazione (mecc. 8313038/30) già citata, la somma di L. 47.126.715, si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio di L. 265.116.086= € 136.921,03.
        Tutto ciò premesso;

                                                                  LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                     PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a D.Lgs. 267/2000 ammontante a complessive L. 265.116.086 = € 136.921,03 così determinate: L.123.500.549 per somma capitale, oltre IVA 20% e così in totale L. 148.200.659 trattandosi di riconoscimento di lavori da cui va dedotta la somma conservata nei residui per L. 47.126.715, oltre interessi moratori pari a L. 159.512.379 determinati dal Giudice fino al 14/05/01 oltre L. 4.529.763 per ulteriori interessi sulla somma capitale pari al "prime rate" " (tasso annuo attualmente in vigore pari al 7,875%) per il periodo 15 maggio 2001 - 31 ottobre 2001, data presunta del saldo, a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino del 14 maggio 2001, depositata il 12/6/2001, a favore della SIPI S.p.A. corrente in Torino p.zza Derna 225 quale risarcimento per le riserve apposte dall’Impresa stessa per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili municipali di via Giolitti n. 42/44, P.zza Cavour n.12/14 e della Chiesa di S. Michele Arcangelo, con riserva di valutare con l’Avvocatura Comunale se appellare la sentenza di cui sopra;
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa oltre ad eventuali ulteriori interessi che matureranno fino all’effettivo saldo. Detta spesa sarà finanziata con oneri di urbanizzazione come da autorizzazione concessa dal Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio in data 17 luglio 2001 e sua integrazione (all. 2 - n.              ). La spesa in oggetto può essere finanziata con gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come da elenco di cui all’art. 12 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.