Divisione Servizi Educativi n.
ord. 141
Settore Edilizia Scolastica 2001
06042/31
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CIRC.6. LITE
967/98 CITTÀ DI TORINO/CO.GE.CO. S.P.A. COMPL. SCOL. "LA
MARCHESA" DI C.SO VERCELLI, 147. RICONOSCIMENTO DI DEBITO
DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO N.1998/A/5152.
RUOLO GEN. IMPORTO LIRE. 215.820.091 (EURO 111.461,77).
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 novembre 1992
(mecc. 9212909/03), esecutiva dal 21 dicembre 1992 è stata
approvata l'aggiudicazione della gara a licitazione privata esperita
in data 3 settembre 1992 per l'affidamento dei lavori per il conseguimento
del C.P.I. in deroga nel Complesso Scolastico-Sociale "LA
MARCHESA" di Corso Vercelli 147 dove è risultata aggiudicataria
l'impresa CO.GE.CO. S.p.A. con sede in Catania, via Lorenzo Bolano,
47 con il ribasso del 13,99% per un importo di Lire 1.149.779.265
oltre a L. 45.991.171 per I.V.A. 4%.
Detta spesa veniva finanziata con il mutuo di L. 99.678.830.000
perfezionato con il Consorzio di Credito per le OO.PP. in Roma
(mecc. 1314).
L'entrata in vigore del D.M.I. 26.08.1992 ha reso il progetto
appaltato inadeguato per cui il progetto ha dovuto essere adeguato
alle nuove norme di prevenzione incendi per l'Edilizia Scolastica
per cui la Direzione Lavori ha ritenuto di non procedere alla
consegna dei lavori.
Con verbale in data 3 febbraio 1993 i Direttori dei Lavori provvedevano
alla formale consegna provvisoria di parte dei lavori prescritti
in Capitolato e in data 10 marzo 1993 alla consegna al Comando
dei Vigili del Fuoco di Torino degli elaborati richiesti che andavano
ad integrare ed aggiornare il progetto originario presentato il
25 agosto 1988 ai VV.F. (parere favorevole in data 3 ottobre 1988).
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 1994 (mecc.
9400456/31), esecutiva dal 15 marzo 1994 è stata autorizzata
la cessione di credito a favore della Sud Factoring. S.p.A. -
via De Rossi n. 200 - Bari, e con deliberazione della Giunta Comunale
del 19 luglio 1994 (mecc. 9405285/31), esecutiva dal 9 agosto
1994 si è preso atto che la International Factors Italia
S.p.A. ha acquistato il ramo d'azienda della Sud Factoring S.p.A.
subentrando altresì nella concessione di credito stipulata
dalla CO.GE.CO. con l'Amministrazione.
In data 5 luglio 1995 l'esame progetto è stato approvato
dai VV.F.; la totale rielaborazione del vecchio progetto, oltre
il lungo iter intercorso per l'approvazione, comportava lavori
ben superiori del sesto quinto dell'importo contrattuale ed inoltre
modificava sostanzialmente il quadro economico relativo alle singole
categorie di lavori di un importo molto superiore al 20%.
In data 8 febbraio 1996 l'impresa CO.GE.CO. S.p.A. ha presentato
richiesta di rescissione del contratto in danno per inadempienza
a causa della mancata consegna dei lavori, con richiesta danni
per L. 200.000.000.
Con nota in data 4 marzo 1996 i Professionisti incaricati della
Progettazione - Direzione dei lavori e contabilità Ingg.
FERRO e CERIONI proponevano, in applicazione dell'art. 26 1°
comma lettera a della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (come è
previsto già dall'art. 74 del Capitolato Generale D'appalto)
il risarcimento in L. 91.982.341.
Con nota in data 3 aprile 1996 veniva richiesto un parere, su
tale ipotesi di risarcimento al Settore III° Contratti ed
appalti e al Settore Amm.vo XXIV Servizio Avvocatura in data 26
aprile 1996 prot. 2769 e 6 giugno 1996 prot. 3833 pervenivano
i rispettivi pareri, dai quali risultava applicabile il disposto
dell'art. 47 del Capitolato Generale D'appalto, a norma del quale,
in caso di accoglimento dell'istanza di recesso della Ditta da
parte dell'Ente Appaltatore alla stessa competeva il rimborso
delle spese di cui all'art. 20 dello stesso C.G.A. e precisamente:
tutte le spese di contratto, quelle di asta, di stampa, di bollo
e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni
nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste
per uso dell'Amministrazione per un importo pari a L.12.605.317
a titolo di risarcimento oltre a Lire 7.023.961 per interessi
legali dal 03.09.1992 al 28.02.1998 per una cifra totale di Lire
19.629.278.
Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno
1998 (mecc. 9801760/31), esecutiva dal 7 luglio 1998 veniva approvata
la rescissione del contratto n. 175 A.P.A. del 3 settembre 1992
e la corresponsione complessivamente tra rimborso ed interessi
legali della somma totale di Lire 19.629.278 e con Determinazione
Dirigenziale in data 19.06.1998 n.cr. 218 (mecc. 9805396/31),
esecutiva dal 15 luglio 1998 veniva approvato l'impegno liquidazione
della suddetta spesa, liquidata con successiva determina.
Con atto di Citazione in data 04.09.1998 la Ditta CO.GE.CO. S.p.A.
citava il Comune di Torino davanti al Tribunale Ordinario: per
la richiesta di risoluzione del contratto d'appalto per l'inadempimento
del Comune di Torino e contestuale richiesta di risarcimento del
danno.
Con Sentenza del Tribunale Ordinario di Torino in data 26.02.2001
n. 1998/A/5152 Ruolo Gen. n. 1998/1030 Ruolo Sez., in merito alla
lite n. 967/98 Città di Torino CO.GE.CO., ha condannato
il Comune di Torino a pagare alla CO.GE.CO. la somma di L. 218.629.764
oltre interessi; la somma dovuta a titolo di risarcimento dei
danni è di L. 199.000.486, tenuto conto che il Comune di
Torino con la succitata deliberazione della Giunta Comunale del
16 giugno 1998 (mecc. 9801760/31) aveva già disposto
il pagamento della somma di L. 19.629.278., a cui, come da note
del Servizio Centrale Affari Legali, prot. nr. 1908-3550 rispettivamente
del 20.04.2001 e del 23.05.2001, occorre aggiungere la somma di
L. 14.911.405 a titolo di interessi legali fino al 31.03.2001
oltre a L. 19.082 per ogni giorno di ritardo oltre il 31 marzo
2001, considerando 100 giorni di interessi, per un totale complessivo
di L.215.820.091 (Euro 111.461,77).
Trattandosi di sentenza esecutiva occorre approvare il riconoscimento
del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c.1, l. a)
del D.Lgs. 267/2000 onde procedere al pagamento.
Tutto ciò premesso,
LA
GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra
laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare per le ragioni esposte in premessa e che qui integralmente
si richiamano, il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 194, c.1, l. a) del D.Lgs. 267/2000 relativo alla
corresponsione della somma di L. 215.820.091.= non imponibile
I.V.A. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, di cui L. 199.000.486.=
per rimborso spese e Lire 16.819.605.= per interessi legali di
cui L. 14.911.405 a titolo di interessi legali fino al 31.03.2001
e L. 19.082.= per ogni giorno di ritardo oltre il 31 marzo
2001, considerando 100 giorni di interessi pari a Lire 1.908.200,
per un totale complessivo di L. 215.820.091.= (Euro 111.461,77)
alla Ditta CO.GE.CO. S.p.A. con sede in via Lorenzo Bolano, 47
- 95100 Catania - partita I.V.A. 00646040873; con apposita determinazione
dirigenziale si provvederà ad impegnare la relativa spesa
che sarà finanziata con l'utilizzo dei fondi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione come da autorizzazione dall'Ing.
Capo dell'8 giugno 2001 n. prot. 696;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.