Divisione Servizi Educativi                                                                                                                          n. ord. 141
Settore Edilizia Scolastica                                                                                                                    2001 06042/31

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 OTTOBRE 2001

(proposta dalla G.C. 17 luglio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CIRC.6. LITE 967/98 CITTÀ DI TORINO/CO.GE.CO. S.P.A. COMPL. SCOL. "LA MARCHESA" DI C.SO VERCELLI, 147. RICONOSCIMENTO DI DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO N.1998/A/5152. RUOLO GEN. IMPORTO LIRE. 215.820.091 (EURO 111.461,77).

Proposta dell'Assessore Pozzi.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 novembre 1992 (mecc. 9212909/03), esecutiva dal 21 dicembre 1992 è stata approvata l'aggiudicazione della gara a licitazione privata esperita in data 3 settembre 1992 per l'affidamento dei lavori per il conseguimento del C.P.I. in deroga nel Complesso Scolastico-Sociale "LA MARCHESA" di Corso Vercelli 147 dove è risultata aggiudicataria l'impresa CO.GE.CO. S.p.A. con sede in Catania, via Lorenzo Bolano, 47 con il ribasso del 13,99% per un importo di Lire 1.149.779.265 oltre a L. 45.991.171 per I.V.A. 4%.
Detta spesa veniva finanziata con il mutuo di L. 99.678.830.000 perfezionato con il Consorzio di Credito per le OO.PP. in Roma (mecc. 1314).
L'entrata in vigore del D.M.I. 26.08.1992 ha reso il progetto appaltato inadeguato per cui il progetto ha dovuto essere adeguato alle nuove norme di prevenzione incendi per l'Edilizia Scolastica per cui la Direzione Lavori ha ritenuto di non procedere alla consegna dei lavori.
Con verbale in data 3 febbraio 1993 i Direttori dei Lavori provvedevano alla formale consegna provvisoria di parte dei lavori prescritti in Capitolato e in data 10 marzo 1993 alla consegna al Comando dei Vigili del Fuoco di Torino degli elaborati richiesti che andavano ad integrare ed aggiornare il progetto originario presentato il 25 agosto 1988 ai VV.F. (parere favorevole in data 3 ottobre 1988).
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 1994 (mecc. 9400456/31), esecutiva dal 15 marzo 1994 è stata autorizzata la cessione di credito a favore della Sud Factoring. S.p.A. - via De Rossi n. 200 - Bari, e con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 1994 (mecc. 9405285/31), esecutiva dal 9 agosto 1994 si è preso atto che la International Factors Italia S.p.A. ha acquistato il ramo d'azienda della Sud Factoring S.p.A. subentrando altresì nella concessione di credito stipulata dalla CO.GE.CO. con l'Amministrazione.
In data 5 luglio 1995 l'esame progetto è stato approvato dai VV.F.; la totale rielaborazione del vecchio progetto, oltre il lungo iter intercorso per l'approvazione, comportava lavori ben superiori del sesto quinto dell'importo contrattuale ed inoltre modificava sostanzialmente il quadro economico relativo alle singole categorie di lavori di un importo molto superiore al 20%.
In data 8 febbraio 1996 l'impresa CO.GE.CO. S.p.A. ha presentato richiesta di rescissione del contratto in danno per inadempienza a causa della mancata consegna dei lavori, con richiesta danni per L. 200.000.000.
Con nota in data 4 marzo 1996 i Professionisti incaricati della Progettazione - Direzione dei lavori e contabilità Ingg. FERRO e CERIONI proponevano, in applicazione dell'art. 26 1° comma lettera a della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (come è previsto già dall'art. 74 del Capitolato Generale D'appalto) il risarcimento in L. 91.982.341.
Con nota in data 3 aprile 1996 veniva richiesto un parere, su tale ipotesi di risarcimento al Settore III° Contratti ed appalti e al Settore Amm.vo XXIV Servizio Avvocatura in data 26 aprile 1996 prot. 2769 e 6 giugno 1996 prot. 3833 pervenivano i rispettivi pareri, dai quali risultava applicabile il disposto dell'art. 47 del Capitolato Generale D'appalto, a norma del quale, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso della Ditta da parte dell'Ente Appaltatore alla stessa competeva il rimborso delle spese di cui all'art. 20 dello stesso C.G.A. e precisamente: tutte le spese di contratto, quelle di asta, di stampa, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione per un importo pari a L.12.605.317 a titolo di risarcimento oltre a Lire 7.023.961 per interessi legali dal 03.09.1992 al 28.02.1998 per una cifra totale di Lire 19.629.278.
Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno 1998 (mecc. 9801760/31), esecutiva dal 7 luglio 1998 veniva approvata la rescissione del contratto n. 175 A.P.A. del 3 settembre 1992 e la corresponsione complessivamente tra rimborso ed interessi legali della somma totale di Lire 19.629.278 e con Determinazione Dirigenziale in data 19.06.1998 n.cr. 218 (mecc. 9805396/31), esecutiva dal 15 luglio 1998 veniva approvato l'impegno liquidazione della suddetta spesa, liquidata con successiva determina.
Con atto di Citazione in data 04.09.1998 la Ditta CO.GE.CO. S.p.A. citava il Comune di Torino davanti al Tribunale Ordinario: per la richiesta di risoluzione del contratto d'appalto per l'inadempimento del Comune di Torino e contestuale richiesta di risarcimento del danno.
Con Sentenza del Tribunale Ordinario di Torino in data 26.02.2001 n. 1998/A/5152 Ruolo Gen. n. 1998/1030 Ruolo Sez., in merito alla lite n. 967/98 Città di Torino CO.GE.CO., ha condannato il Comune di Torino a pagare alla CO.GE.CO. la somma di L. 218.629.764 oltre interessi; la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni è di L. 199.000.486, tenuto conto che il Comune di Torino con la succitata deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno 1998 (mecc. 9801760/31) aveva già disposto il pagamento della somma di L. 19.629.278., a cui, come da note del Servizio Centrale Affari Legali, prot. nr. 1908-3550 rispettivamente del 20.04.2001 e del 23.05.2001, occorre aggiungere la somma di L. 14.911.405 a titolo di interessi legali fino al 31.03.2001 oltre a L. 19.082 per ogni giorno di ritardo oltre il 31 marzo 2001, considerando 100 giorni di interessi, per un totale complessivo di L.215.820.091 (Euro 111.461,77).
Trattandosi di sentenza esecutiva occorre approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c.1, l. a) del D.Lgs. 267/2000 onde procedere al pagamento.

Tutto ciò premesso,

                                                                 LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                       PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le ragioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano, il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c.1, l. a) del D.Lgs. 267/2000 relativo alla corresponsione della somma di L. 215.820.091.= non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, di cui L. 199.000.486.= per rimborso spese e Lire 16.819.605.= per interessi legali di cui L. 14.911.405 a titolo di interessi legali fino al 31.03.2001 e L. 19.082.= per ogni giorno di ritardo oltre il 31 marzo 2001, considerando 100 giorni di interessi pari a Lire 1.908.200, per un totale complessivo di L. 215.820.091.= (Euro 111.461,77) alla Ditta CO.GE.CO. S.p.A. con sede in via Lorenzo Bolano, 47 - 95100 Catania - partita I.V.A. 00646040873; con apposita determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la relativa spesa che sarà finanziata con l'utilizzo dei fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione come da autorizzazione dall'Ing. Capo dell'8 giugno 2001 n. prot. 696;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.