Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 125
2001 05823/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2001
(proposta dalla G.C.10 luglio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 3" MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA - RATIFICA.

Proposta dell'Assessore Viano.

In data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i lavori pubblici, la Città di Torino, e la Regione Piemonte è stato sottoscritto l'accordo di programma avente ad oggetto il Programma di riqualificazione urbana denominato "Spina 3", ai sensi dell’art.2 comma 2 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 Maggio 1999.

In data 23 giugno 1999 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'accordo di Programma che ha assentito, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'accordo, alcune modificazioni all’Accordo, consistenti in correzioni di errori materiali e opportune sistemazioni del testo idonee a risolvere contraddizioni o imprecisioni.

Ulteriori variazioni, ritenute opportune ma non rientranti nelle competenze del Collegio, sono state sottoposte all'esame di una conferenza di servizi, convocata tra tutte le amministrazioni interessate, per l'approvazione di una specifica modifica all'accordo di programma.

I contenuti di variante urbanistica della Z.U.T. 4.13 SPINA 3 consistono in modeste modifiche dimensionali e quantitative al PRIU SPINA 3 conseguenti allo stralcio di alcune aree, che, a seguito di verifiche catastali, sono risultate non di proprietà dei soggetti proponenti o non funzionali al programma in relazione all’attuale destinazione d'uso. Vengono, pertanto, stralciate le aree di proprietà del Demanio, lungo il fiume Dora, modificando così il perimetro del Programma di Riqualificazione Urbana, mantenendo la destinazione a parco delle aree stesse. Analogamente, altre aree ricadenti nel PRIU approvato nel comprensorio Valdocco vengono stralciate in quanto di proprietà diversa dai soggetti proponenti.

In sintesi la superficie territoriale definita nel Programma approvato nel dicembre 1998 passa da mq. 1.010.748 a mq. 1.001.966. Dalle verifiche catastali è, inoltre, risultato che la superficie territoriale di proprietà del Comune di Torino è più estesa di quanto previsto negli atti precedenti, ovvero di mq 165.199. Di conseguenza la SLP totale prevista nel PRIU risulta essere di mq. 584.948 di cui mq. 82.840 di diritti edificatori comunali.

La variante prevede, inoltre, una variazione del mix funzionale finalizzata a consolidare la presenza di attività economiche.

I comprensori oggetto delle modifiche più significative sono il comprensorio Ingest e il comprensorio Savigliano.

Per gli altri comprensori si tratta di modeste modifiche normative oltre alla correzione dei dati dimensionali dovuta agli approfondimenti catastali effettuati.

Per il Comprensorio Ingest è prevista una differente soluzione del disegno urbano in relazione alla previsione, in fregio a Via Borgaro, di un nuovo Complesso Religioso con funzioni di Centro Pastorale Diocesano, composto di chiesa parrocchiale, sala conferenze, uffici diocesani e sede parrocchiale, oltre all’oratorio con relativi servizi. Tale previsione comporta una differente organizzazione dei lotti fondiari. Viene confermata sul fronte sud del comprensorio la presenza del parco, mentre la concentrazione edificatoria si articola in due lotti residenziali digradanti sull’area verde. La struttura destinata ad ASPI viene trasferita ad ovest sul fronte del corso Potenza.

In tale comprensorio il PRIU approvato prevede di localizzare attività del tipo EuroTorino da realizzarsi con diritti edificatori comunali.

In relazione all’inserimento del nuovo centro ecclesiastico, una parte dei diritti edificatori comunali vengono utilizzati per la sede degli uffici Diocesani (Eurotorino 1) mentre la restante quantità di diritti edificatori comunali viene trasferita su altri comprensori, Paracchi e Savigliano, con destinazione d’uso Eurotorino 2.

Una parziale modifica di disegno e di destinazione d'uso riguarda anche il comprensorio Savigliano a nord di corso Mortara per il quale è maturato un nuovo interesse da parte di operatori alla ricerca di spazi idonei per attività della new economy.

La nuova ipotesi prevede nuove relazioni tra l’insediamento e la strada ed il parco, tentando nuovi rapporti anche con il quartiere a nord. La galleria esistente posta sul fronte di corso Mortara viene recuperata all’uso pubblico. Questa darà accesso alle nuove attività economiche che troveranno spazio nell’area, parzialmente utilizzando gli edifici esistenti da conservare in quanto vincolati ai sensi della Legge 1089/1939, in parte in edifici nuovi sostitutivi degli attuali, che avranno una nuova conformazione volumetrica in grado di creare accessi e penetrazioni da nord, per consentire l’accesso al parco dal quartiere retrostante.

Così pure il sub-comprensorio Michelin nord collocato ad est delle officine Savigliano è oggetto di una ridefinizione planovolumetrica dovuta a maturazioni ed affinamenti nel processo attuativo, che comportano la presenza di una quota di attività destinate ad ASPI.

L’obiettivo è creare un unico fronte edificato comprendente Savigliano e Michelin nord, nuove architetture ed attività integrabili tra loro.

Modifiche normative riguardano inoltre il sub-comprensorio Valdocco Sud, con l’intenzione di offrire maggiore flessibilità planovolumetrica nella realizzazione dei lotti posti a nord del proseguimento di strada del Fortino. Per quanto riguarda il sub-comprensorio di Via Ceva, l’obiettivo è di consentire una maggior flessibilità attuativa che contempli una gamma più vasta di destinazioni d’uso, con la possibilità di riutilizzare l’immobile esistente mediante un progetto architettonico di qualità.

Il Piano Regolatore approvato nel 1995 prevedeva la realizzazione di un parco di mq. 450.000 nell’ambito della Spina 3.

In relazione alla ridotta superficie territoriale del programma, dovuta in parte allo stralcio di alcune aree erroneamente comprese nel PRIU ed alla previsione di nuovi servizi sull’area precedentemente utilizzata a parco, nell’attuale variante la superficie del parco risulta ridotta a circa mq. 430.000. La restante parte viene garantita all’interno della Spina 3 fuori PRIU.

In sintesi i dati della Variante relativi ai servizi sono i seguenti :

1. Viene ridefinito il perimetro del Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3.

Le aree stralciate dal PRIU vengono classificate come segue:

2. Viene ridefinito il perimetro del comprensorio Paracchi, con l’inserimento di due aree di modesta entità lungo il fiume Dora Riparia identificate con il numero 4 nella Tavola Illustrativa;

3. Vengono apportati adeguamenti cartografici in seguito alla ridefinizione delle concentrazioni edificatorie e delle aree a servizi dei comprensori Ingest, Valdellatorre, Michelin e Savigliano;
Vengono apportati ulteriori adeguamenti cartografici come correzione di errore materiale di documenti con indicazioni contrastanti all’interno del Programma;

4. Vengono modificate le Norme Tecniche di Attuazione allegate all’Accordo di Programma, come segue:

Vengono inoltre apportate modifiche riguardanti correzioni di errori materiali.

Conseguentemente:

  1. vengono modificati i fogli 4B, 5A, 8B, 9A della Tavola di Piano n.1 "Azzonamento -Aree normative e destinazioni d’uso".
  2. viene modificata ed integrata la scheda normativa "4.13 Spina 3", come risulta in allegato;
  3. vengono modificati gli elaborati prescrittivi allegati all’Accordo di Programma originario;
  4. vengono modificate ed integrate le Norme Tecniche di attuazione.

La variante urbanistica contenuta all’interno della modifica all’accordo di programma è stata depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 22 marzo al 21 aprile 2001. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute n. 2 osservazioni nel pubblico interesse.

In sede di conferenza di servizi del 27 Aprile 2001 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni; è stato, altresì, acquisito il parere della Regione Piemonte ed approvato il testo dell'accordo e dei suoi allegati.

Con deliberazione 19 Aprile 2001, n.359 -84528 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale 28 Aprile 1999 n. 621- 72259.

Si specifica, inoltre, che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell’art.17 della Legge Urbanistica Regionale.

In data 27 giugno 2001 è stato firmato l'accordo di programma di modifica al Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3", sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, il Ministero dei LL.PP. che deve essere ratificato dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro 30 giorni.

L’accordo ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Trattandosi di ratifica di accordo di programma il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei consigli comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Preso atto che la Circoscrizione n. 4, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 16 luglio 2001 (n. mecc. 01-06219/87) (all. 2 - n. );

Preso atto che la Circoscrizione n. 5, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 23 luglio 2001 (n. mecc. 01-06397/88) ha espresso parere favorevole con alcune eccezioni che non possono essere accolte in questa sede in quanto trattasi di provvedimento di ratifica di accordo di programma. Le osservazioni presentate, tuttavia, saranno oggetto di attenta valutazione in sede di progettazione delle opere pubbliche da realizzarsi nell'ambito del Programma di Riqualificazione (all. 3 - n. );

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

  1. di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la modificazione all’Accordo di Programma (all. 1 - n. ) per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3" sottoscritta tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in data 27 giugno 2001, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante.
    L’elenco completo degli allegati all’Accordo di Programma è contenuto nell’Accordo stesso;
  2. di prendere atto che l'accordo, adottato con decreto del presidente Regionale, determina le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G., come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
  3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto espresso a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.