Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 123
2001 05821/10

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 LUGLIO 2001

(proposta dalla G.C. 10 luglio 2001)

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA BENA 10/A ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "LA VERDOLINA". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605107/10) ha approvato la concessione per anni quattro della bocciofila in oggetto sita in via Bena n. 10/A, fissando un canone annuo di lire 380.000 e ponendo a carico del concessionario tutte le utenze.

Il Consiglio di Circoscrizione n.3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" con deliberazione del 12 febbraio 2001, (mecc. 200100658/86), ha proposto il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo sito in via Bena, per anni quattro fissando il canone annuo in Lire 400.000 (€ 206,58) IVA inclusa, pari al precedente canone, rivalutato secondo l'indice Istat, tutte le spese relative alle utenze sono poste a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).

Detta bocciofila, della superficie di mq. 540 mq. circa, comprende un prefabbricato e n.3 campi bocce scoperti.

Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale.

Il canone è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell’impianto nonchè dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, nonchè della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini.

Alla luce di quanto evidenziato e verificato che durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse cause ostative per il rinnovo, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione quadriennale dell’area in oggetto con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà municipale , sita in via Bena n. 10/A, Codice Fiscale 07495720018 - alla bocciofila "La Verdolina" nella persona del Presidente sig. Zanforlin Mario, nato a Adria il 22.07.1946, residente a Torino, Via Carrera n. 99 (C.F. ZNFMRA46L22A059S) per un periodo di anni 4 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con la bocciofila "La Verdolina" alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Lire 400.000 IVA inclusa, pari ad Euro 206,58 da pagarsi in due rate semestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione III. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;

3) di chiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.