Ufficio di Ragioneria
Settore Contabilità Generale Servizio Mutui
n. ord. 168
2001 05235/24
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PALATUCCI 12 IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 1.040.500.000= ( 537.373,40) DA CONTRARSI TRA L'ASSOCIAZIONE "BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA" E LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Montabone.
Con deliberazione n. 259 del Consiglio Comunale del 29 settembre 1997 (mecc. 9705156/10) venne approvata la concessione in gestione all'Associazione sportiva "Beppe Viola Autopitagora" dell'impianto sportivo sito in via Palatucci 12, per la durata di venti anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione è stata stipulata in data 11 marzo 1999.
La predetta Associazione, con nota in data 2 ottobre 2000, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città sul contraendo mutuo di L. 1.040.500.000= ( 537.373,40) con la Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. per il finanziamento delle opere di ampliamento e adeguamento dell'impianto (concessione edilizia n. 87/98 del 30 aprile 1998).
Tale progetto comporta una spesa complessiva di L. 1.279.100.000=
IVA e spese tecniche escluse. Tuttavia il quadro economico, al
netto di opere urgenti già eseguite per permettere una
prima funzionalità dell'impianto, viene ricondotto a L.
1.040.500.000= ( 537.373,40), IVA e spese tecniche
escluse, come di seguito rappresentato:
Ampliamento spogliatoi e adeguamenti L.
200.000.000=
Copertura campi tennis L.
165.000.000=
Realizzazione nuovo campo polivalente
L. 367.000.000=
Sistemazioni esterne e impianti illuminazione L.
88.500.000=
Ristr. polivalente e nuovo locale centrale termica L.
220.000.000=
TOTALE L.
1.040.500.000=
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere ai fini sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
Poiché dall'art. 18 della Convenzione risulta che l'Associazione si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte dei cittadini e risulta inoltre che tale struttura si intende acquisita in proprietà della Città (art. 6), che la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi (art. 8) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, tenuto conto del parere del CONI, ha espresso parere favorevole in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto (nota del 15 marzo 2001), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di
mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni proporzionalmente
allo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso nominale annuo corrispondente allEURIBOR
a sei mesi, secondo la quotazione riportata su "Il Sole 24
Ore" a sei mesi, determinato lultimo giorno lavorativo
di ogni fine mese solare ed applicato con decorrenza dal primo
giorno del mese solare successivo, maggiorato dello spread di
1,25 punti percentuali annui;
- durata: 15 anni;
- ammortamento: 180 (centoottanta) rate di quote capitale costanti
mensili posticipate oltre il pagamento degli interessi;
- garanzie: fideiussione del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fidejussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile concedere la fidejussione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le bozze dello stipulando contratto di mutuo;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del Comune di Torino a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo di L. 1.040.500.000= ( 537.373,40) tra l'Associazione "Beppe Viola Autopitagora" e la Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. per il finanziamento delle opere di ampliamento dell'impianto sportivo;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate mensili di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato al tasso EURIBOR a sei mesi, come meglio specificato nello schema del contratto di mutuo (all. 1 - n. );
4) di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato al presente provvedimento (all. 2 bis - n. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2001;
6) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art.19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999, a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune, tutte le operazioni necessarie a perfezionare l'operazione di fideiussione intervenendo nella stipula, in forma pubblica, del relativo contratto, a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione e ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.