Servizio Centrale Risorse Finanziarie

2001 02911/24

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 26 marzo 2001)

OGGETTO: MERCATO COMUNALE COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 1.750.000.000 (EURO 903.799,57) DA CONTRARSI TRA LA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO E LA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DEL MERCATO.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Alfieri.

    Con deliberazione n. 2810 della Giunta Comunale del 22 dicembre 2000 (mecc. 200012916/16) è stata approvata la concessione alla Società Cooperativa di gestione del mercato coperto di corso Racconigi 51 dell'immobile di proprietà comunale adibito a sede mercatale, per la durata di 30 anni, alle condizioni specificate nello schema di Convenzione, approvato con il provvedimento succitato.
    La predetta Società Cooperativa, avvalendosi della clausola prevista all'art. 10 della citata Convenzione, ha richiesto alla Città il rilascio della garanzia fideiussoria sul contraendo mutuo di L. 1.750.000.000= con la Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. per il finanziamento degli interventi di completamento e migliorie quali opere interne, opere esterne, opere accorpate ed impianti oltre ad oneri professionali, direzione lavori, contabilità, piano di sicurezza e collaudi, come da stima di massima che si allega (all. 1 - n. ). Il computo definitivo degli interventi sarà fattibile dopo la sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile.
    Poiché tale programma assume notevole importanza per il recupero e la riqualificazione del territorio cittadino e quindi riveste carattere sociale, la Civica Amministrazione ne valuta favorevolmente l'attuazione.
    Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini sociali, su terreni di proprietà dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000 che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
-    progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
-    acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
-    convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
    Stante che la natura intrinseca del servizio consente la fruizione dello stesso da parte dei cittadini, che dall'art. 12 della Convenzione risulta che le nuove opere si intendono acquisite in proprietà della Città, che le opere dovranno essere eseguite entro otto mesi dalla consegna provvisoria dell'immobile, pena la decadenza della concessione (art. 10), che il Settore Tecnico Edifici Municipali ha espresso parere di congruità sulla stima di massima degli interventi (nota del 19/12/00 prot. 5649), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
    L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
-    erogazione del mutuo: a stato di avanzamento lavori;
-    saggio di interesse:    nominale annuo variabile trimestralmente corrispondente al tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi lettera rilevato il terzultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, maggiorato dello spread di 0,50 punti percentuali annui;
-    durata:                     10 anni;
-    ammortamento:        120 rate mensili posticipate di quote capitale, a partire dal primo giorno del mese successivo all' erogazione finale della somma mutuata, oltre il pagamento degli interessi.
-    interessi preamm.to:  con decorrenza dal giorno di ciascuna somministrazione, calcolati al tasso del prestito.
-    garanzie:                    fideiussione del Comune di Torino .
    Considerato che, ai sensi del citato art. 207 , comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
    Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talchè il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
    Vista la bozza dello stipulando contratto di mutuo e della lettera di fideiussione specifica, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000, il rilascio della fideiussione solidale da parte del Comune di Torino a favore della la Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di L. 1.750.000.000 (Euro 903.799,57) da perfezionare tra la Banca e la Società Cooperativa di Gestione del mercato comunale coperto di corso Racconigi 51 per il completamento della ricostruzione del mercato;
2)    di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, che matureranno rispettivamente dal primo giorno del mese successivo alla data di erogazione delle singole somministrazioni e dell'erogazione finale della somma mutuata;
3)    di approvare il contenuto dell'atto di fideiussione specifica allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. );
4)    di prendere atto del piano di rimborso del capitale e della bozza di contratto di mutuo, allegati al presente provvedimento (all. 3 e 4 - nn. );
5)    di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2001;
6)    di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art.19 punto 3 del Regolamento per i contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15/03/99, a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune, nella forma in uso presso la Società mutuante apportando le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
7)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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