Servizio Centrale Risorse Finanziarie
2001 02911/24
OGGETTO: MERCATO COMUNALE COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 1.750.000.000 (EURO 903.799,57) DA CONTRARSI TRA LA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO E LA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DEL MERCATO.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Alfieri.
Con deliberazione n. 2810 della Giunta
Comunale del 22 dicembre 2000 (mecc. 200012916/16) è stata
approvata la concessione alla Società Cooperativa di gestione
del mercato coperto di corso Racconigi 51 dell'immobile di proprietà
comunale adibito a sede mercatale, per la durata di 30 anni, alle
condizioni specificate nello schema di Convenzione, approvato
con il provvedimento succitato.
La predetta Società Cooperativa,
avvalendosi della clausola prevista all'art. 10 della citata Convenzione,
ha richiesto alla Città il rilascio della garanzia fideiussoria
sul contraendo mutuo di L. 1.750.000.000= con la Cassa di Risparmio
di Savigliano S.p.A. per il finanziamento degli interventi di
completamento e migliorie quali opere interne, opere esterne,
opere accorpate ed impianti oltre ad oneri professionali, direzione
lavori, contabilità, piano di sicurezza e collaudi, come
da stima di massima che si allega (all. 1 - n. ). Il computo definitivo
degli interventi sarà fattibile dopo la sottoscrizione
del verbale di consegna dell'immobile.
Poiché tale programma assume notevole
importanza per il recupero e la riqualificazione del territorio
cittadino e quindi riveste carattere sociale, la Civica Amministrazione
ne valuta favorevolmente l'attuazione.
Il rilascio delle fideiussioni a favore
di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione
o ristrutturazione di opere a fini sociali, su terreni di proprietà
dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del
D.Lgs.vo 267/2000 che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e
stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra
ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione
o alla ristrutturazione dell'opera.
Stante che la natura intrinseca del servizio
consente la fruizione dello stesso da parte dei cittadini, che
dall'art. 12 della Convenzione risulta che le nuove opere si intendono
acquisite in proprietà della Città, che le opere
dovranno essere eseguite entro otto mesi dalla consegna provvisoria
dell'immobile, pena la decadenza della concessione (art. 10),
che il Settore Tecnico Edifici Municipali ha espresso parere di
congruità sulla stima di massima degli interventi (nota
del 19/12/00 prot. 5649), si ritengono soddisfatte le condizioni
previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una
bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: a stato
di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: nominale
annuo variabile trimestralmente corrispondente al tasso EURIBOR
a 3 (tre) mesi lettera rilevato il terzultimo giorno lavorativo
di ogni trimestre solare, maggiorato dello spread di 0,50
punti percentuali annui;
- durata: 10
anni;
- ammortamento: 120
rate mensili posticipate di quote capitale, a partire dal primo
giorno del mese successivo all' erogazione finale della
somma mutuata, oltre il pagamento degli interessi.
- interessi preamm.to: con decorrenza
dal giorno di ciascuna somministrazione, calcolati al tasso del
prestito.
- garanzie: fideiussione
del Comune di Torino .
Considerato che, ai sensi del citato art.
207 , comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite
di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e che tali
interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti
non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi,
superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fideiussione
non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine
ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza
dell'obbligato principale, talchè il relativo importo non
può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto
segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Vista la bozza dello stipulando contratto
di mutuo e della lettera di fideiussione specifica, si ritiene
possibile concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art.
207 comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000, il rilascio della fideiussione
solidale da parte del Comune di Torino a favore della la Cassa
di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di L. 1.750.000.000
(Euro 903.799,57) da perfezionare tra la Banca e la Società
Cooperativa di Gestione del mercato comunale coperto di corso
Racconigi 51 per il completamento della ricostruzione del mercato;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento
delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, che
matureranno rispettivamente dal primo giorno del mese successivo
alla data di erogazione delle singole somministrazioni e dell'erogazione
finale della somma mutuata;
3) di approvare il contenuto dell'atto
di fideiussione specifica allegato al presente provvedimento (all.
2 - n. );
4) di prendere atto del piano di rimborso
del capitale e della bozza di contratto di mutuo, allegati al
presente provvedimento (all. 3 e 4 - nn. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività
dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno
2001;
6) di dare mandato al Direttore Finanziario
dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale
dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art.19 punto 3
del Regolamento per i contratti, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione del 15/03/99, a perfezionare l'operazione di
fideiussione in nome e per conto del Comune, nella forma in uso
presso la Società mutuante apportando le variazioni e le
integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di
legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare
le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune,
nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.