Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 87
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2001 02596/09
OGGETTO: SAN SALVARIO E BORGO DORA - INDIVIDUAZIONE AMBITI PER FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE N.457 DEL 5 AGOSTO 1978 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'art.27 della Legge 457/78 prevede
che i Comuni possano individuare, nell'ambito degli strumenti
urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado,
si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico
esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento,
alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio
stesso. Nell'ambito delle zone di recupero possono altresì
essere individuati gli immobili, complessi edilizi, isolati ed
aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato
alla formazione dei Piani di Recupero.
Qualora le zone e gli ambiti assoggettati
a piano di recupero non fossero stati individuati in sede di formazione
dello strumento urbanistico generale, gli stessi possono essere
determinati con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Piano Regolatore Generale della Città
di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 il
24 maggio 1995 ha qualificato tutte le zone consolidate e quelle
di trasformazione come "zone di recupero"; tuttavia
non ha individuato ambiti specifici per la formazione di Piani
di Recupero, ai sensi della Legge n.457 del 5 agosto 1978, così
come previsto dall'art.12 della L.R. e s.m.i..
Peraltro la Città in anni recenti
ha attivato, anche avvalendosi di organismi esterni, ricerche
e indagini volte a qualificare e caratterizzare le situazioni
di maggiore disagio sociale e urbano, nonché ad individuare
possibili interventi attuabili per correggere e tendenzialmente
invertire le dinamiche del degrado.
Le aree su cui si è concentrata
l'attenzione e l'iniziativa sono state Porta Palazzo e San Salvario.
Nell'ambito delle ricerche e delle azioni svolte è emerso
con ogni evidenza come spesso i processi di degrado hanno dei
centri motori fisicamente individuabili negli isolati ed edifici
che, caratterizzati da gravi fenomeni di degrado fisico, totalmente
trascurati nella manutenzione e privi di ogni adeguamento impiantistico
e di sicurezza, diventando ricettacolo di marginalità ed
illegalità, producendo effetti alone di devalorizzazione
immobiliare e abbandono dagli effetti devastanti.
Occorre quindi, accanto ad altri interventi
di sostegno e revitalizzazione economica, sociale e culturale,
porre in atto azioni amministrative che siano in grado di contrastare
efficacemente tali processi, spesso consapevolmente favorite da
proprietà, al fine di trarne lauti guadagni, approfittando
di una specie di extraterritorialità sottratta a possibili
controlli e vigilanza.
Di fronte all'inerzia ed al degrado, in
taluni casi scientemente coltivato, occorre introdurre un "obbligo"
di recupero che a partire dal versante edilizio-impiantistico
può sortire effetti importanti anche sul piano sociale,
dell'ordine pubblico e dell'immagine urbana.
L'individuazione di tali ambiti, quali
immobili, complessi e isolati, da sottoporre alla formazione dei
Piani di Recupero previsti dalla Legge 457/78 appare strumento
amministrativamente idoneo a perseguire l'obiettivo sopra indicato.
In particolare le indagini e gli approfondimenti
compiuti dal CICSENE nelle aree in questione su incarico della
città, hanno consentito di condurre, sulla base di indicatori
statistici, dati ufficiali (archivio edilizio, ordinanze, anagrafe,
ecc.) e rilevazioni dirette, una sistematica ricognizione delle
situazioni più problematiche e di approfondirne i caratteri
salienti.
Le situazioni di criticità più
ricorrenti, come peraltro già richiamato, sono riconducibili
a:
- carenza dei più elementari requisiti
igienico-sanitari negli edifici d'abitazione;
- condizioni di sicurezza impiantistica
inesistenti;
- precarietà statica in relazione
ad interventi incongrui sulle strutture portanti o a degrado fisico
non contrastato in alcun modo;
- pessimo stato manutentivo conservativo
conseguente ad annose trascuratezze;
- sovraffollamenti ed usi impropri diffusi.
Si rileva peraltro come le situazioni
di maggior degrado non si estendono in egual misura su interi
isolati, che presentano spesso talune parti adeguatamente recuparate.
Appare tuttavia opportuno per ovvie ragioni di organicità
di progetto individuare ambiti di recupero che ricomprendano interi
isolati di cui le porzioni gravemente degradate sono parte.
Si rende pertanto opportuno procedere,
ai sensi dell'art.12 della L.R. 56/77 e s.m.i. ad una prima individuazione,
in entrambi i quartieri, degli ambiti da assoggettare a Piano
di recupero di cui all'art. 27 della Legge 457/78, come segue:
- per il quartiere di SAN SALVARIO gli
isolati indicati nell'All.1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- per il quartiere di PORTA PALAZZO - BORGO
DORA gli isolati indicati nell'All.2 parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Nelle aree sopra individuate, pertanto,
il rilascio dei provvedimenti abilitativi, per interventi eccedenti
la manutenzione straordinaria, è subordinato alla formazione
di Piani di Recupero, da approvarsi entro tre anni dalla deliberazione
in oggetto, ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 457/78, nonché,
dell'art.41 bis della L.R. 56/77.
Tali Piani potranno essere presentati
dai privati interessati, purchè costituenti almeno il 75%
dei proprietari, entro due anni dalla data di approvazione del
presente provvedimento.
Decorso tale termine, senza che siano
stati presentati piani di iniziativa privata, la Città
potrà predisporre ed approvare i relativi Piani di Recupero,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.41 bis sopra citato,
intervenendo anche in via coattiva, in caso di inerzia dei privati,
per garantire l'effettiva riqualificazione degli immobili qui
individuati.
Dell'approvazione del presente provvedimento
verrà data adeguata pubblicità, anche sui quotidiani
di maggiore diffusione, al fine di garantirne la conoscenza da
parte di tutti i soggetti interessati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge n. 457/78;
Vista la Legge Regionale n.56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicato
sul B.U.R. n.21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa:
1) di individuare ai sensi dell'art.27
della Legge 457/78 i seguenti isolati da assoggettare a formazione
di Piani di Recupero:
- per il quartiere
SAN SALVARIO gli isolati indicati nell'All. 1 parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1/bis - n. );
- per il quartiere
PORTA PALAZZO - BORGO DORA gli isolati indicati nell'All. 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2/bis
- n. );
2) di fissare il termine di presentazione
di ciascun Piano di Recupero, di iniziativa privata da parte di
almeno il 75% dei proprietari interessati, entro due anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e di fissare in
tre anni dalla stessa data il termine per l'approvazione di detti
Piani;
3) di stabilire, ai sensi dell'art.28 5^
comma lettera C della Legge 457/78, che decorso inutilmente il
termine di cui al punto 2 per la presentazione dei Piani di recupero,
l'Amministrazione potrà predisporre e approvare i relativi
Piani di Recupero, intervenendo anche in via coattiva, in caso
di inerzia dei privati, per garantire l'effettiva riqualificazione
degli immobili individuati.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.