Divisione Patrimonio                                                                                                                                n. ord. 79
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio                                                                                      2001 02582/08

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

OGGETTO: AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO _ ACQUISTO AREA DESTINATA A CENTRO COMMERCIALE E/29 E INDENNIZZO AREE A SUOLO E VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE _ L. 1.413.225.000 (EURO 729.869,80). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Con Determinazione Regionale n. 220 del 18 luglio 2000 la Regione Piemonte ha provveduto al trasferimento definitivo in capo all'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, della titolarità dei beni immobili che, a seguito della legge 23 febbraio 1978 n. 833 erano già stati trasferiti alla Città di Torino, con vincolo di destinazione sanitaria, a seguito della soppressione degli Enti Ospedalieri.
    In particolare tra questi risulta l'area sita in Torino - Via Pietro Cossa, descritta al Catasto Terreni al Foglio 1113, con i nn. 76 e 77, di mq. 6970 circa, sulla quale e' già stata approvata, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 aprile 1999 (mecc. 9901421/09), esecutiva dal 10 maggio 1999 la realizzazione del Centro Commerciale della zona E/29 mediante costituzione del diritto di superficie a favore del Consorzio I.C.C.
    Per la cessione di tale area la suddetta A.S.O. ha predisposto un'apposita perizia asseverata, con la quale è stato determinato il valore di cessione dell'area. Tale valore, che risulta di Lire 914.000.000, è stato ritenuto congruo dal Settore Riorganizzazione e Riqualificazione Patrimonio.
    Oltre all'acquisto di detta area è stato altresì previsto un indennizzo a favore dell'A.S.O. S. Giovanni per la rinuncia al vincolo sanitario sulle aree della superficie complessiva di mq. 19.969, già sistemate a suolo e verde pubblico, in talune zone del territorio cittadino, aree meglio individuate nel dispositivo della presente deliberazione, sulla base dei valori di esproprio previsti dalla L. 359/92.
    L'ammontare complessivo di tale indennizzo risulta di Lire 499.225.000 (Euro 257.828,20).   
   Occorre pertanto provvedere ad approvare l'acquisizione dell'area suindicata, nonché l'indennizzo delle aree costituenti suolo pubblico di cui sopra, secondo le modalità meglio indicate nel dispositivo della presente deliberazione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa:
1)    di approvare l'acquisizione dell'area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino sita in Torino - Via Pietro Cossa - destinata alla realizzazione del Centro Commerciale di cui in premessa, nonché l'indennizzo delle aree costituenti suolo e verde pubblico, alle seguenti condizioni:
    a)    l'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino - Corso Bramante 88 _ Codice Fiscale 05438190018 - cede alla Città l'area sita in Torino _ Via Pietro Cossa -, della superficie di mq. 6970 circa;
    b)    l'area è descritta a Catasto Terreni al F. 1113 con i nn. 76 e 77, ed indicata in tinta rossa nell'allegata planimetria (all. 1 - n.          );
    c)    La stessa viene ceduta libera e sgombra da persone e cose, pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, garantendone l'Azienda cedente ogni evizione a norma di legge;
    d)    Il corrispettivo di cessione per tale area resta stabilito in L. 914.000.000 (Euro 472.041,61) che la Città verserà integralmente in sede di formalizzazione del presente atto;
    e)    la stessa Azienda rinuncia altresi' al vincolo sanitario a proprio favore, riconoscendo la piena e pacifica titolarità della Città sulle aree sottoindicate, già sistemate a suolo e verde pubblico, della superficie complessiva di mq. 19969, per le quali la Città versa un indennizzo pari a L. 499.225.000 (Euro 257.828,20).
    Tali aree risultano le seguenti:
    ex Fg.48 n.61 Strada pubblica mq. 120
    ex Fg.41 n.6/a Strada pubblica mq. 442
    Fg.1186 n.12 Giardino mq. 3700    
    Fg.1186 n.74-78 Giardino- mq. 1600
     Strada pubblica mq. 360
     ex Fg.49 n.92 Strada -Verde pubblico mq. 3290
     ex Fg.48 n.61 Strada pubblica mq. 1040
     Strada pubblica mq. 70
     Strada pubblica mq. 5642
     Strada pubblica mq. 1224
    ex Fg.48 n.155 Strada pubblica mq. 220
    ex Fg.48 n.378 Strada pubblica mq. 1683
    ex Fg.39 n.13/b Strada pubblica mq. 578
     Totale mq. 19969
    A fronte di tale indennizzo l'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni riconosce alla Città la piena titolarità delle aree di cui sopra, dichiarando di rinunciare ad ogni pretesa presente e futura;
5)    le spese di atto e conseguenti sono a carico della Città acquirente e saranno sostenute dal Settore competente.
    La spesa complessiva di L. 1.413.225.000 ( L.914.000.000 + Lire 499.225.000) pari a Euro 729.869,80 verrà sostenuta con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti della normativa vigente e la formalizzazione dell'atto è subordinata al conseguimento di detto finanziamento.
    Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio pluriennale in corso di approvazione;
6)    di autorizzare il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
    Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito l'impegno di spesa a carico della Città;
7)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.