Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                 n. ord. 86
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 02579/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2001
(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO. CIRCOSCRIZIONE N. 2 - VARIANTE PARZIALE N. 45 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA CORSO GALILEO FERRARIS E CORSO SEBASTOPOLI - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il presente provvedimento riguarda immobili ubicati nella Circoscrizione Amministrativa n. 2 - Santa Rita - Mirafiori nord - e più precisamente tra corso Galileo Ferraris e corso Sebastopoli, destinati dal vigente P.R.G. ad area per Servizi Pubblici "S" lettera "a" (attrezzature di interesse comune).
    La Società PRO INFANZIA S.P.A. - Ospedalino Koelliker con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 255, nella persona del suo legale rappresentante, ha presentato alla Città di Torino un'istanza di variante al P.R.G. (prot. 282 - x- 9 6/10 del 7/02/2001 ad integrazione di precedente istanza presentata in data 6 agosto 1999) riguardante l'immobile sito in corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli, con richiesta di trasformare l'attuale destinazione urbanistica dell'area in oggetto da area a Servizi pubblici "S"- lettera "a" (attrezzature di interesse comune)- ad area a Servizi privati "SP" - lettera "a" (Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali) -, in quanto sull'area in oggetto non è consentita, con l'attuale destinazione urbanistica, l'edificazione di strutture ospedaliere o cliniche.
    L'attuale struttura ospedaliera, denominata "Ospedalino Koelliker" sorge su un terreno sito tra corso Unione Sovietica e corso Galileo Ferraris ed occupa una superficie di circa mq. 4.890 (così come indicato nella concessione citata in appresso) di proprietà della Citta di Torino, dato in concessione fino al 31/08/2008 con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 1989 (mecc. 8908643/08).
    Successivamente con determinazione dirigenziale del Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio n. 131 del 2 febbraio 1998, esecutiva dal 10/02/98, la Città ha approvato, a favore dell'Ospedalino Koelliker, la concessione di un'area di mq. 1.150 di proprietà comunale, sita in c.so Galileo Ferraris angolo c.so Sebastopoli, per utilizzo a verde privato a servizio dei degenti.
    Rendendosi necessarie opere di ampliamento della struttura ospedaliera esistente, in modo da consentire la realizzazione di un nuovo gruppo operatorio e l'adeguamento alle norme vigenti dei servizi e degli spazi attualmente concentrati nel complesso esistente, si è individuato a tale scopo, come idoneo, l'immobile destinato a servizi pubblici posto in adiacenza all'Ospedale Koelliker e già utilizzato, in base alla determinazione sopracitata, dallo stesso nosocomio.
    Tuttavia l'attuale destinazione urbanistica dell'area di cui trattasi a Servizi pubblici, come già richiamato, non consente la realizzazione di strutture ospedaliere o cliniche.
    A seguito di numerosi incontri con i Responsabili dei Settori competenti dell'Amministrazione Comunale, si è verificato, anche in base alla documentazione fornita dalla Società PRO INFANZIA S.P.A, che sussistono tutti gli elementi di supporto tecnico- amministrativo per la predisposizione di variante allo strumento urbanistico generale.
    Tuttavia trattandosi di una clinica privata che non presenta i requisiti di Presidio sanitario pubblico, si rende opportuno attribuire all'area oggetto del presente provvedimento, coerentemente alla struttura esistente, la destinazione urbanistica propria di tali servizi e più specificatamente la destinazione di cui alla lettera "a".
    Tutto ciò premesso, l'Amministrazione ha preso atto che sussistono elementi di pubblico interesse, considerata la funzione di tale struttura, per ritenere che gli immobili ubicati tra corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli (così come meglio individuati nei successivi elaborati grafici) debbano modificare la destinazione e pertanto si rende necessario fare ricorso a variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
    Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
    A)    il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi pubblici "S"- lettera "a" (attrezzature di interesse comune-Servizi Zonali - art. 21 LUR) ad area a Servizi privati "SP" - lettera "a" (Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali);
    B)     il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle aree per Servizi Privati "SP" ed ai parametri di trasformazione urbanistico-edilizi della zona di appartenza.
    Il presente provvedimento comporta modesto decremento di aree per servizi pubblici (pari a circa mq. 1.150 di superficie). Si specifica inoltre che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
    Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
    Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 12B della tavola 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
    Gli elaborati della variante sono i seguenti:
    a)    relazione illustrativa;
    b)    situazione fabbricativa alla scala 1:1.000;
    c)    estratto della legenda Tavola n. 1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
    d)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Fogli 12B (parte) del Piano Regolatore Generale come modificato con le varianti approvate - STATO ATTUALE - alla scala 1:5.000;
    e)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio 12B(parte) del Piano Regolatore Generale - VARIANTE - alla scala 1:5.000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto della variante.
    La presente proposta di variante al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale, verrà trasmessa, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale, alla Provincia di Torino, che dovrà pronunciarsi, entro 45 giorni dal ricevimento, circa la compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale.
    In data 16/03/2001 gli elaborati e la presente proposta di deliberazione sono stati trasmessi alla Circoscrizione n. 2 per l'espressione del parere di competenza. La Conferenza dei capigruppo della Circoscrizione n. 2, riunitasi in data 19 marzo 2001, in merito alla richiesta in oggetto, ha espresso parere favorevole (prot. n. 1969 I/1/4 del 23 marzo 2001) (all. 2 - n.          ).
    Si specifica, inoltre che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
    Il provvedimento in oggetto, ha carattere di variante parziale da assumersi ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Considerato che la Circoscrizione n. 2 ha espresso parere favorevole;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)    di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la variante parziale n. 45 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente gli immobili ubicati tra corso Galileo Ferraris e corso Sebastopoli, Circoscrizione Amm.va n. 2, Mirafiori Nord.
    Gli elaborati della variante sono i seguenti (all. 1 - n.                ):
    a)    Relazione illustrativa;
    b)    situazione fabbricativa alla scala 1:1.000;
    c)    estratto della legenda Tavola n. 1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
    d)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Fogli 12B (parte) del Piano Regolatore Generale come modificato con le varianti approvate - STATO ATTUALE - alla scala 1:5.000;
    e)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio 12B(parte) del Piano Regolatore Generale - VARIANTE - alla scala 1:5.000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto della variante.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.