Divisione Patrimonio
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio
2001 02389/08
OGGETTO: IMMOBILE MUNICIPALE COSTITUENTE OSPEDALE GRADENIGO. - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'. CONVENZIONE . IMPORTO LIRE 3.000.000.000.= (EURO 1.549.370,70).
Proposta dell'Assessore Passoni.
La Città è proprietaria
degli immobili siti in c.so Regina Margherita 10A-14, da tempo
utilizzati a titolo di concessione dalla Congregazione Figlie
della Carità di Vincenzo de' Paoli, ad uso Ospedale "Gradenigo",
con scadenza contrattuale al 2016.
Tale Presidio Ospedaliero è stato
riconosciuto dalla Regione Piemonte quale Presidio Sanitario,
ai sensi e per gli effetti dell'art.43 , comma 2 della Legge 833/78.
La concessione investe un'area della superficie
di mq.1133 sulla quale insiste un fabbricato a 5 piani f.t. e
piano interrato, oltre ad una palazzina a 2 piani f.t. e interrato,
sul lato c.so Regina Margherita e via Fontanesi.
Al momento della concessione gli immobili
risultavano estremamente degradati; pertanto veniva convenuto
che il concessionario provvedesse, a sua cura e spese, alla ristrutturazione
degli immobili, fermo restando che ogni intervento di miglioria
sulle strutture murarie restasse acquisito in proprietà
della Città, senza oneri o indennizzi da parte di quest'ultima.
A fronte delle crescenti esigenze e del
crescente numero di utenze (malati e lungodegenti) che richiedono
servizi ospedalieri sempre più specializzati, i rappresentanti
del suddetto Presidio hanno manifestato la necessità di
effettuare nuovi investimenti concernenti sia l'adeguamento alla
normativa di legge riferito alla sicurezza.
Ai fini del conseguimento dei necessari
finanziamenti, detta Congregazione deve però poter disporre
della titolarità degli immobili; pertanto ha richiesto
alla Città la costituzione a proprio favore del diritto
di superficie per 99 anni, dichiarandosi disposta a corrispondere
il valore stimato dagli appositi Uffici Tecnici Comunali.
Tale valore, tenuto conto della situazione
degli immobili nonché delle spese sostenute dalla Congregazione
, è pari a L. 3.000.000.000.= (Euro 1.549.370,70).
A fronte di tale corrispettivo, i suddetti
rappresentanti hanno tuttavia richiesto di versare L. 2.000.000.000.=
(Euro 1.032.913,80) alla formalizzazione dell'atto e di rateizzare
in 16 annualità, pari alla già prevista durata della
concessione, l'importo residuo di L. 1.000.000.000.= (Euro 516.456,90).
Tale rateizzazione è ritenuta accettabile,
a fronte delle modalità e delle garanzie che risultano
meglio specificate nell'allegata convenzione, e che la Congregazione
ha dichiarato di accettare.
Si rende pertanto necessario addivenire
alla costituzione del diritto di superficie a favore della Congregazione
per un periodo di 99 anni, per un corrispettivo di Lire 3.000.000.000.=
(Euro 1.549.370,70), secondo quanto previsto nella convenzione,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Trattandosi di immobile la cui costruzione
risale ad oltre 45 anni, e pertanto soggetto all'autorizzazione
preventiva della Soprintendenza Regionale, ai sensi del D.Lgs.
29/10/1999 n. 490 e successivo D.P.R. 7/9/2000 n. 283, la formalizzazione
del diritto di superficie resta subordinata al conseguimento della
suddetta autorizzazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare la costituzione del diritto di superficie
a favore della Congregazione Figlie della Carità di Vincenzo
de' Paoli sull'immobile di proprietà comunale costituente
il Presidio Ospedaliero Gradenigo sito in C.so Regina Margherita
10A-14, indicato nell'unita planimetria (all. 2 - n. ), per un
periodo di anni 99 ed un corrispettivo pari a Lire 3.000.000.000.=
(Euro 1.549.370,70), che verrà corrisposto alla Città
secondo le condizioni più dettagliatamente indicate nell'allegata
convenzione (all. 1- n. ) , che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
2) di dare mandato al Sindaco, o a chi per esso, per
la sottoscrizione dell' atto notarile convenzionale qui approvato,
autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico
e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una
migliore redazione dell'atto.
Le spese di atto e conseguenti saranno
a carico della Congregazione.
Tale diritto di superficie resta comunque
subordinato all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza
Regionale, ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 e successivo
D.P.R. 7/9/2000 n. 283, di cui in premessa.
Con successiva determinazione dirigenziale
verrà definito il relativo accertamento di entrata.