Divisione Patrimonio
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio

2001 02389/08

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

OGGETTO: IMMOBILE MUNICIPALE COSTITUENTE OSPEDALE GRADENIGO. - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'. CONVENZIONE . IMPORTO LIRE 3.000.000.000.= (EURO 1.549.370,70).

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    La Città è proprietaria degli immobili siti in c.so Regina Margherita 10A-14, da tempo utilizzati a titolo di concessione dalla Congregazione Figlie della Carità di Vincenzo de' Paoli, ad uso Ospedale "Gradenigo", con scadenza contrattuale al 2016.
    Tale Presidio Ospedaliero è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte quale Presidio Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.43 , comma 2 della Legge 833/78.
    La concessione investe un'area della superficie di mq.1133 sulla quale insiste un fabbricato a 5 piani f.t. e piano interrato, oltre ad una palazzina a 2 piani f.t. e interrato, sul lato c.so Regina Margherita e via Fontanesi.
    Al momento della concessione gli immobili risultavano estremamente degradati; pertanto veniva convenuto che il concessionario provvedesse, a sua cura e spese, alla ristrutturazione degli immobili, fermo restando che ogni intervento di miglioria sulle strutture murarie restasse acquisito in proprietà della Città, senza oneri o indennizzi da parte di quest'ultima.
    A fronte delle crescenti esigenze e del crescente numero di utenze (malati e lungodegenti) che richiedono servizi ospedalieri sempre più specializzati, i rappresentanti del suddetto Presidio hanno manifestato la necessità di effettuare nuovi investimenti concernenti sia l'adeguamento alla normativa di legge riferito alla sicurezza.
    Ai fini del conseguimento dei necessari finanziamenti, detta Congregazione deve però poter disporre della titolarità degli immobili; pertanto ha richiesto alla Città la costituzione a proprio favore del diritto di superficie per 99 anni, dichiarandosi disposta a corrispondere il valore stimato dagli appositi Uffici Tecnici Comunali.
    Tale valore, tenuto conto della situazione degli immobili nonché delle spese sostenute dalla Congregazione , è pari a L. 3.000.000.000.= (Euro 1.549.370,70).
    A fronte di tale corrispettivo, i suddetti rappresentanti hanno tuttavia richiesto di versare L. 2.000.000.000.= (Euro 1.032.913,80) alla formalizzazione dell'atto e di rateizzare in 16 annualità, pari alla già prevista durata della concessione, l'importo residuo di L. 1.000.000.000.= (Euro 516.456,90).
    Tale rateizzazione è ritenuta accettabile, a fronte delle modalità e delle garanzie che risultano meglio specificate nell'allegata convenzione, e che la Congregazione ha dichiarato di accettare.
    Si rende pertanto necessario addivenire alla costituzione del diritto di superficie a favore della Congregazione per un periodo di 99 anni, per un corrispettivo di Lire 3.000.000.000.= (Euro 1.549.370,70), secondo quanto previsto nella convenzione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
    Trattandosi di immobile la cui costruzione risale ad oltre 45 anni, e pertanto soggetto all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza Regionale, ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 e successivo D.P.R. 7/9/2000 n. 283, la formalizzazione del diritto di superficie resta subordinata al conseguimento della suddetta autorizzazione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa:
1)  di approvare la costituzione del diritto di superficie a favore della Congregazione Figlie della Carità di Vincenzo de' Paoli sull'immobile di proprietà comunale costituente il Presidio Ospedaliero Gradenigo sito in C.so Regina Margherita 10A-14, indicato nell'unita planimetria (all. 2 - n. ), per un periodo di anni 99 ed un corrispettivo pari a Lire 3.000.000.000.= (Euro 1.549.370,70), che verrà corrisposto alla Città secondo le condizioni più dettagliatamente indicate nell'allegata convenzione (all. 1- n. ) , che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2)  di dare mandato al Sindaco, o a chi per esso, per la sottoscrizione dell' atto notarile convenzionale qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
     Le spese di atto e conseguenti saranno a carico della Congregazione.
     Tale diritto di superficie resta comunque subordinato all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza Regionale, ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 e successivo D.P.R. 7/9/2000 n. 283, di cui in premessa.
    Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il relativo accertamento di entrata.

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