Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Parcheggi ed Esercizio
n. ord. 60
2001 02267/06
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETÀ AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. PER IL PERIODO TRANSITORIO 2001 - 2002 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Peveraro.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 20 marzo 2000 (mecc. 200001920/06) veniva approvato il contratto
di servizio tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità
per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale con
decorrenza dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, sottoscritto
in data 31 marzo 2000.
Successivamente con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 80 del 15 maggio 2000 (mecc. 200003332/64),
l'azienda speciale Azienda Torinese Mobilità
è stata trasformata in Società per Azioni ai sensi
dell'art. 17 commi 51-57 dell'abrogata Legge 127/97 (sostituito
dall'art. 115 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267),
nonché ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione Piemonte
4 gennaio 2000 n. 1, che prevede, tra l'altro, l'onere di
procedere alla trasformazione delle aziende speciali per il trasporto
pubblico locale in società per azioni entro il 31 dicembre
2000, e la possibilità, effettuata la trasformazione, di
procedere per una sola volta, e per un periodo massimo di due
anni, all'affidamento diretto dei servizi alle società
derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi
contratti di servizio.
La società A.T.M. S.p.A. ha tra
l'altro, quale oggetto sociale, la gestione, comunque conseguita,
dei servizi di trasporto pubblico e quindi - quale società
per azioni costituita per la gestione di un servizio pubblico
locale, ai sensi dell'art. 113 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -
deve soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini di
Torino e cintura, esplicando un servizio di trasporto collettivo
di linea con un livello di qualità competitivo con l'uso
di mezzi di trasporto privati ed un livello di produttività
coerente con l'equilibrio economico e finanziario.
Queste attività, esplicate dall'A.T.M.
S.p.A., con riferimento sia alle finalità del servizio,
sia alle modalità di erogazione, sono suddivisibili in
trasporto pubblico urbano se svolte in Torino, e trasporto
pubblico suburbano se svolte fra Torino e cintura, nonché
attività esterne se relative a servizi urbani
svolti a favore di Comuni della cintura.
Relativamente al trasporto pubblico locale
l'art. 8 della Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1
Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del
D. Lgs. n. 422/97, prevede per l'area metropolitana torinese
l'istituzione di un Consorzio per la mobilità nell'ambito
metropolitano torinese, denominato Agenzia per la mobilità
metropolitana.
Nelle more dell'istituzione del Consorzio
di cui sopra, è necessario che la Città di Torino
gestisca le funzioni di programmazione del sistema della mobilità
e dei trasporti e di amministrazione dei servizi di trasporto
pubblico urbano e suburbano esercitati dall'ATM S.p.A. così
come disciplinato dall'art. 21 comma 6 lett. a) della Legge Regionale
1/2000.
Nella gestione del servizio di trasporto
pubblico urbano o suburbano le linee di indirizzo riguardano il
mantenimento e lo sviluppo di un insieme di impegni nel Servizio
alla Mobilità utilizzando anche processi di terziarizzazione
delle attività (in forma privata o in compartecipazione)
e assumendo per esse, ove richiesti dal Comune, ruoli di pianificazione,
di controllo e di gestione.
La Legge Regionale 1/2000 succitata, ai
sensi dell'art. 21, 1° comma, in fase di prima applicazione,
prevede procedure semplificate fino al 31 dicembre 2002.
In particolare, l'art. 21 comma 6 prevede
un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
2002, per il quale - con deliberazione della Giunta Regionale
1° marzo 2000 n. 98 - 29587 - è prevista la stipulazione
di Accordo di Programma avente ad oggetto il Programma
di Attuazione della Legge Regionale 1/2000 in materia di Trasporto
Pubblico Locale per il suddetto periodo transitorio.
Pertanto, ai sensi della citata normativa,
la Civica Amministrazione intende stipulare un nuovo contratto
di servizio con validità dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2002 con l'A.T.M. S.p.A..
Tuttavia, con successiva deliberazione
della Giunta Comunale del 9 gennaio 2001 (mecc. 200100138/06),
esecutiva dal 29 gennaio 2001, nelle more dell'approvazione e
della stipulazione del nuovo contratto di servizio per l'erogazione
dei servizi di trasporto pubblico locale, della durata di due
anni a far data dall'1/1/2001 in conformità con la L.R.
Piemonte n.1/2000 e con le disposizioni dell'Accordo di Programma
avente ad oggetto il Programma di Attuazione di cui alla Legge
Regionale medesima, si riteneva necessario ed opportuno approvare
una proroga transitoria del contratto in essere, per assicurare
la continuità del servizio da parte dell'A.T.M. S.p.A.
L'A.T.M. S.p.A., peraltro, a seguito di
propria decisione assunta nel Consiglio di Amministrazione del
20 dicembre 2000, avrebbe continuato ad esercitare - nel corso
dell'anno 2001 e sino alla sottoscrizione del nuovo contratto
di servizio - il servizio di trasporto pubblico suburbano, già
di competenza della Provincia di Torino per l'anno 2000, alle
medesime condizioni dell'anno 2000.
Nel frattempo in data 22 dicembre 2000
veniva sottoscritto tra la Città e la Regione Piemonte
l'Accordo di Programma, di cui all'art. 21 della legge Regionale
1/2000, avente ad oggetto il Programma di Attuazione presentato
dalla Città per il periodo transitorio 2001 - 2002.
Nell'Accordo di Programma sono state definite,
tra l'altro, le risorse finanziarie, che la Regione erogherà
alla Città per il servizio del trasporto pubblico locale
e che costituiscono il corrispettivo annuo che la Città
corrisponderà all'ATM S.p.A., a fronte dell'erogazione
di tale servizio, e pari alla somma di L. 256.700.000.000 (pari
ad Euro 132.574.485,99), oltre IVA, a condizione che la stessa
cifra venga erogata dalla Regione, nel rispetto del succitato
Accordo di Programma, assicurando comunque la neutralità
finanziaria per il bilancio della Città di Torino.
A tal proposito si precisa che si assume
come base di calcolo per determinare la contribuzione chilometrica
l'ammontare dei fondi che la Regione Piemonte ha assegnato alla
Città di Torino per l'anno 2001, ripartito tra i chilometri
complessivi di linee su gomma e su ferro. L'ammontare dei fondi
regionali è rappresentativo del costo derivante dagli obblighi
di servizio in condizioni di efficienza media e dei ricavi ritraibili
dall'esercizio delle linee oggetto del presente contratto. In
particolare i valori di riferimento del trasporto urbano sono
stati determinati in lire 5.079/km per il trasporto su gomma e
lire 8.147/km per il trasporto su ferro. Per quanto riguarda il
trasporto suburbano, accorpato all'urbano nel presente contratto,
il costo unitario è desumibile dal trasferimento economico
regionale.
Nel secondo anno contrattuale il corrispettivo
sarà aggiornato sulla base delle cifre previste dall'Accordo
di Programma.
Il corrispettivo sarà integrato
dall'importo riconosciuto dal Comune di Rivoli a copertura dei
costi per il proprio servizio urbano (36N), nonché dal
maggior importo di L. 4.200.000.000 oltre IVA per l'anno 2001
e L. 8.000.000.000 oltre IVA per l'anno 2002, da erogarsi da parte
della Regione Piemonte per servizi particolari, ai
sensi dell'art. 4.1. lett.b) dell'Accordo di Programma.
Inoltre, la Città, ai sensi dell'art.
5.2 dell'Accordo di Programma, è delegata al rilascio delle
tessere di libera circolazione fornite dalla Regione a favore
della mobilità dei disabili appartenenti alle categorie
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
n. 58 - 8267 del 14 ottobre 1986 e successive modifiche, la cui
validità è estesa a tutti i servizi di trasporto
pubblico locale (esclusi quelli ferroviari).
Per la copertura degli oneri derivanti
da tali agevolazioni la Regione Piemonte riconosce alla Città
la somma di L. 2.835.000.000 annui per il periodo transitorio
2001 - 2002: a tal proposito si precisa che l'ATM viene autorizzata
dalla Città al rilascio delle tessere in questione.
Pertanto, essendo stato sottoscritto in
data 22 dicembre 2000 l'Accordo di Programma di cui all'art. 21
della legge Regionale 1/2000, avente ad oggetto il Programma di
Attuazione presentato dalla Città per il periodo transitorio
2001 - 2002 - del quale con la presente deliberazione si prende
atto - ed essendo stati definiti i contenuti della bozza del contratto
di servizio per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico
locale urbano e suburbano con l'ATM S.p.A., si ritiene opportuno
e necessario provvedere alla approvazione del nuovo contratto
di servizio per il trasporto pubblico locale per il periodo transitorio
2001 - 2002, la cui bozza si allega alla presente deliberazione.
In particolare, per quanto riguarda il
contenuto del contratto, si precisa che la Città si impegna,
laddove necessario, alla copertura della perdita eventualmente
derivante dal Trasporto Pubblico Locale sino al limite approvato
dall'Assemblea dei soci, sulla base dei preventivi dei rispettivi
anni e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice
Civile.
La Città erogherà ad ATM
quanto la Regione riconoscerà a titolo di copertura del
costo del rinnovo contrattuale (C.C.N.L. TPL - Mobilità
27.11.2000).
Inoltre, per quanto riguarda il regime
tariffario L'ATM S.p.A. si obbliga, in armonia con i criteri indicati
all'art.12 della Legge Regionale 1/2000, ad applicare all'utenza
dei servizi oggetto del contratto tutte le tariffe approvate dalla
Città e/o dalla Regione Piemonte, espressamente richiamate
all'art. 7.1. del contratto di servizio allegato. Si obbliga,
altresì, ad applicare altre tariffe eventualmente approvate
nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere
documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Città
corrisponderà la differenza.
Per quanto riguarda le forme di agevolazione
relative agli abbonamenti di viaggio ATM a favore della categoria
dei disoccupati da tempo si è andato delineando un orientamento
nel senso di estendere la durata dell'agevolazione, collegata
allo status di disoccupazione, oltre il periodo massimo di 24
mesi attualmente previsto.
Nel contempo, si è valutata la
possibilità di subordinare le stesse alle condizioni di
reddito delle persone, in quanto si ritiene che lo status di disoccupato
debba essere considerato contestualmente alle condizioni di reddito
del nucleo familiare di appartenenza.
Conseguentemente per l'accesso alla agevolazione
- che prevede un costo di L. 5000 per l'abbonamento mensile rete
urbana a carico dell'appartenente alla categoria dei disoccupati
- si stabilisce, in analogia a quanto attualmente in vigore per
l'erogazione dell'assegno sociale per il nucleo di una persona,
corretto con i parametri di cui al D.Lgs. 237/98 per i nuclei
superiori ovvero le altre fattispecie, l'assunzione dei seguenti
valori limite di reddito annuo, di qualsivoglia natura, al lordo
delle eventuali ritenute fiscali e con riferimento al nucleo familiare
di cui è parte il disoccupato:
- L. 7.800.000 nucleo
formato da 1 persona
- L. 12.240.000
2 persone
- L. 15.900.000
3
- L. 19.200.000
4
- L. 22.200.000
5
A detti limiti di reddito annuo base dovranno
essere aggiunti:
- L. 2.724.000
per ogni persona in più;
- L. 1.560.000
se senza coniuge e con figli a carico;
- L. 3.900.000
per ogni componente portatore di handicap o invalidità
superiore al 66%.
Qualora il reddito familiare, sulla base
dei parametri sopra indicati, risulti superiore a 3 volte il minimo
del reddito base previsto per un solo componente (cioè
a L. 23.400.000), l'agevolazione al soggetto disoccupato consisterà
nella riduzione del 50% del costo ordinario dell'abbonamento.
L'attestazione del reddito sarà
autocertificata dagli interessati, rinnovata annualmente, con
l'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni di reddito
intervenute dopo la presentazione della stessa. Saranno introdotti
meccanismi di controllo al fine di evitare ogni possibile abuso
e per accertare le conseguenti responsabilità penali.
Per quanto concerne la durata dell'agevolazione,
la stessa viene estesa a tutto il periodo di disoccupazione, ferme
restando le altre condizioni e modalità già in essere
circa la fruizione del servizio.
Lo status di disoccupazione, non appena
i Centri per l'Impiego saranno in grado di darne concreta applicazione,
dovrà essere quello attestato dagli stessi sulla base dei
criteri previsti dal D.Lgs. n. 181/2000.
Nel mese di settembre 2001 un'apposita
Commissione, composta di rappresentanti dell'Amministrazione comunale
e dell'ATM, dovrà monitorare l'eventuale maggior costo
previsto di tali nuove forme di agevolazione tariffaria, rispetto
a quella attuale.
In relazione agli esiti di tale primo
monitoraggio, nonché di quelli che seguiranno successivamente,
annualmente verrà adeguato il Contratto di Servizio.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la bozza di
contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di trasporto
pubblico locale (all. A - n.
) tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità
S.p.A. per il periodo transitorio 2001 - 2002, prendendo atto,
altresì, della sottoscrizione dell'Accordo di Programma
con la Regione Piemonte in data 22 dicembre 2000 con il quale
è stato recepito il Programma di Attuazione della Città
per il servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano
esercito dall'ATM S.p.A.;
2) di erogare ad ATM S.p.A. a titolo di
corrispettivo annuo per l'erogazione del servizio di trasporto
pubblico locale urbano e suburbano la somma di L. 256.700.000.000
(pari ad Euro 132.574.485,99), oltre IVA. Nel secondo anno contrattuale
il corrispettivo sarà aggiornato sulla base delle cifre
previste dall'Accordo di Programma. Il corrispettivo sarà
integrato dall'importo riconosciuto dal Comune di Rivoli a copertura
dei costi per il proprio servizio urbano (36N), nonché
dal maggior importo di L. 4.200.000.000 oltre IVA per l'anno 2001
e L. 8.000.000.000 oltre IVA per l'anno 2002, da erogarsi da parte
della Regione Piemonte per servizi particolari, ai
sensi dell'art. 4.1. lett.b) dell'Accordo di Programma;
3) di dare atto che, per quanto riguarda
il contenuto del contratto, la Città si impegna, laddove
necessario, alla copertura della perdita eventualmente derivante
dal Trasporto Pubblico Locale sino al limite approvato dall'Assemblea
dei soci, sulla base dei preventivi dei rispettivi anni e nel
rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile.
La Città erogherà ad ATM quanto la Regione riconoscerà
a titolo di copertura del costo del rinnovo contrattuale (C.C.N.L.
TPL - Mobilità 27.11.2000);
4) di approvare le agevolazioni tariffarie,
che saranno corrisposte alla categoria dei disoccupati sulla base
dei requisiti, sopra richiamati, e per tutto il periodo in cui
dura lo stato di disoccupazione alle condizioni previste all'art.
7.2. del contratto di servizio allegato;
5) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale l'adozione del relativo provvedimento di accertamento
dell'entrata e di impegno di spesa;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico, approvato con D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267.