Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                 n. ord. 82
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 02109/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

OGGETTO: VARIANTE N. 31 AL P.R.G. _ ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 BIS DELLA L. R. N. 56/1977, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. DEL 12/11/1999 N. 28 - DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31/03/1998 N. 114 - PROGETTO DEFINITIVO - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc. 200005687/09), esecutiva dal 10 agosto 2000, è stato adottato il progetto preliminare della variante n. 31 al P.R.G..
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi e, precisamente, dal 16 agosto 2000 al 14 ottobre 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.39 del 27/09/2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal trentesimo al sessantesimo giorno di pubblicazione (dal 15 settembre 2000 al 14 ottobre 2000) sono pervenute 3 osservazioni presentate nel pubblico interesse alle quali, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della Legge Regionale n. 56/77, occorre controdedurre.
    Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate e allegate integralmente al presente provvedimento.
    1)    Osservazioni presentate dalla Società Juventus S.p.A.
    La Città ha proposto alla Società Juventus di prendere in carico lo stadio delle Alpi quale impianto sociale proprio e nel quadro di tale proposta la Società stessa formula la presente osservazione rilevando l'opportunità che lo strumento urbanistico venga già adeguato al nuovo quadro in via di definizione.
    Si rileva inoltre che la variante n° 31 al Piano regolatore individua l'area dello stadio delle Alpi quale localizzazione commerciale L2 in linea con le indicazioni previste dal Piano Regolatore vigente per l'area Continassa. La variante inoltre ha introdotto una nuova “area normativa”, denominata “Cc” Commercio Compatibile in zone consolidate, nella quale consentire l'insediamento di attività commerciali, assumendo per tale area le soglie previste dalla “Tabella di compatibilità tipologico - funzionale” (fermo restando la compatibilità con le quantità, le destinazioni d'uso e le prescrizioni previsti dal Piano Regolatore) e individuando come tale la sola area dello stadio “Filadelfia”.
    Ciò premesso le osservazioni avanzate dalla Società Juventus sono sintetizzabili come segue:
-    Estendere a tutto l'ambito della Continassa la localizzazione L2;
-    Definire puntualmente le quantità edificabili nell'ambito in questione e ammettere esplicitamente la possibilità di interventi da parte di privati mediante Piano Esecutivo Convenzionato;
-    Estendere alla Continassa la condizione di “Commercio Compatibile” (“Cc”).

A tali osservazioni si controdeduce che:

    Il Piano Regolatore vigente destina l'area della Continassa a Servizi Pubblici in parte a parco per il gioco e lo sport “(v), in parte ad “Attrezzature di interesse generale _ attività per spettacoli in sede fissa””(as). Una specifica scheda ne definisce gli interventi consentiti e le relative modalità attuative (art. 19 comma 15 delle N.U.E.A. di P.R.G.) con destinazione ad attrezzature sportive per il tempo libero e divertimenti ed attività commerciali e terziarie di supporto. L'area è, inoltre, ricompresa in “ambito di riqualificazione dello spazio pubblico”, il che comporta la presentazione di un progetto di sistemazione unitario al fine di garantire la massima funzionalità e riqualificazione dell'ambito stesso.
    La Variante n° 31 al P.R.G. individua l'area dello stadio delle Alpi quale localizzazione commerciale L2, e tale individuazione consente la realizzazione di strutture commerciali all'interno dell'ambito, purchè inserite in un progetto di sistemazione generale dell'ambito stesso.
    La variante inoltre ha introdotto una nuova area normativa, denominata “Cc” Commercio Compatibile per disciplinare particolari situazioni all'interno del tessuto consolidato nelle quali consentire l'insediamento di strutture di vendita di medie dimensioni.
    Non è questo il caso dell'area Continassa nella quale esistono già norme specifiche che regolano la possibilità di insediare strutture di vendita al dettaglio.
    Ciò premesso si ritiene che le osservazioni avanzate non possano essere accolte in questa sede ma si debba rinviare l'assunzione di eventuali determinazioni in merito alle problematiche in esame ad una specifica variante di PRG da assumere nel momento in cui la Civica Amministrazione abbia definito un diverso assetto urbanistico per l'ambito della Continassa in rapporto a intese più ampie raggiunte circa il destino dello Stadio delle Alpi.
    2)    Osservazioni presentate dalla Società Nuova Immobiliare
    In via preliminare si sostiene che la Variante 31 al P.R.G. ha adeguato gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale al P.R.G. e non, come sarebbe giusto, viceversa, al punto che i “condizionamenti” urbanistici introdotti condizionerebbero la stessa libera espressione delle iniziative commerciali.
    Si ritiene che la variante n° 31 al P.R.G. abbia modificato alcuni degli indirizzi e criteri, introducendo l'uso di categorie non previste dal D. Lgs. 114/98 (.grande distribuzione.) e una interpretazione non corretta del concetto di “concentrazione”.
    Nello specifico:
.    Destinazione d'uso:
    La variante n° 31 al P.R.G. definisce categorie di destinazioni d'uso utilizzando il parametro della S.L.P. non previsto dalla legislazione del commercio.
    Non attribuisce specifiche destinazioni d'uso commerciali a singole aree ma le attribuisce in modo indifferenziato alle precedenti aree normative.
    Individua una sola area per “Commercio Compatibile”, generando una “rendita monopolistica”, e consente limitate possibilità negli ambiti in cui sono consentite “Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese -ASPI”.
    In conclusione si ritiene che la destinazione commerciale al dettaglio debba essere puntualmente individuata.
.    Parcheggi:
    Il D.Lgs 114/98 stabilisce che le Regioni fissino “criteri” di programmazione urbanistica e che gli strumenti urbanistici traducano tali criteri in “vincoli” da rispettare da parte delle attività commerciali: in particolare per quanto attiene ai parcheggi, il P.R.G. dovrebbe individuare le aree da destinare a parcheggio (oltre che fissare i criteri e gli standard.). Si sostiene che la Variante 31 al P.R.G. disattenda ciò perché non individua le aree per parcheggi.
    Si ritiene inoltre, che la “monetizzazione” in alternativa al reperimento di aree a servizi sia utilizzata per discriminare le medie e grandi strutture di vendita, mentre non viene previsto dalla variante un “fondo” per realizzare i parcheggi necessari.
.    Limitazione degli addensamenti:
    I comuni hanno la possibilità di interpretare le caratteristiche del loro territorio individuando i vari addensamenti anche in termini evolutivi ma non possono negare l'esistenza degli addensamenti stessi; se i comuni non provvedono si procede con i poteri sostitutivi della Regione.
    Dall'esame degli addensamenti riconosciuti si rileva come di numero siano stati “declassati”(da A3 ad A2) senza motivo:
a)    Corso Belgio;
b)    Corso Casale;
c)    Via Bologna _ Piazza Sofia;
d)    Corso Giulio Cesare;
e)    Via Chiesa della Salute;
f)    Via Venaria;
g)    Piazza Campanella;
h)    Via Monginevro;
i)    Via Barletta.
    Inoltre si contesta la rappresentazione “estesa” degli addensamenti, troppo rigida, che non sarebbe di competenza della variante urbanistica .
    Non pare motivata infine l'estensione “terminale” degli addensamenti A3 a forma di “fungo”.
    Si propone in sintesi:
-    Considerare “Commercio Compatibile” tutte le aree comprese negli addensamenti e non destinate a servizi e stabilire i criteri con cui sarà assegnata la classificazione “Cc” alle aree in estensione degli addensamenti alle localizzazioni;
-    Introdurre la tavola dei parcheggi a servizio degli addensamenti commerciali, fissare misure per le modalità di accesso alla sosta gratuita, istituire un fondo per finanziare la realizzazione di parcheggi e prevedere la monetizzazione anche per grandi e medie strutture di vendita;
-    Ripristinare la tavola di individuazione degli addensamenti nella impostazione degli indirizzi, (solo “assi” e non “aree”) riclassificati in base alle caratteristiche effettive (non riduttive);
-    Portare in consultazione (anche con i consumatori) le modifiche alla delibera degli “indirizzi”.

A tali osservazioni si controdeduce che:

    Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114 (in attuazione della L. 59/1997) ha "ridisegnato" la disciplina del commercio, abrogando la Legge 11 giugno 1971 n° 426 e rinnovando completamente il settore con obiettivi di duplice natura: da un lato si è sottolineato come l'attività commerciale costituisca manifestazione della libera iniziativa economica garantita dall'art.41 della Costituzione, in quanto tale da semplificarsi sotto il profilo del regime autorizzatorio; d'altro canto, considerato che il dato esperienzale ha fatto emergere il rilevante impatto territoriale degli insediamenti commerciali, soprattutto delle medie e grandi strutture di vendita, si è introdotto il principio, fortemente innovativo rispetto al precedente schema normativo, della necessaria integrazione tra pianificazione commerciale e programmazione urbanistica.
    Pertanto, l'art. 6, primo comma, del citato decreto stabilisce che, nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, le regioni debbano perseguire gli obiettivi
ivi prefissati quali: assicurare la compatibilità degli insediamenti commerciali quanto a impatto territoriale- ambientale, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, e l'inquinamento; valorizzare la funzione commerciale al fine di riqualificare il tessuto urbano; salvaguardare e riqualificare i centri storici e la rete distributiva in condizioni di particolare disagio, anche sotto il profilo geografico (aree montane, insulari, ecc).
    In base a questi presupposti la Regione Piemonte ha approvato la L.R. 28/99 che fissa i criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, ai quali i Comuni devono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, adeguare i propri strumenti urbanistici.
    In particolare la L.R. 28/99, con i relativi allegati ha individuato i criteri ed i parametri per il riconoscimento, da parte dei comuni, delle zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali, che costituiscono rispettivamente gli addensamenti e le localizzazioni commerciali così come definiti e disciplinati dalla normativa regionale.
    La Città di Torino ha recepito, con D.C.C. n° 82 in data 18/05/2000, i criteri regionali per l'adeguamento alla nuova disciplina del commercio e, in un secondo momento, con D.C.C. n° 154 del 26/07/2000 ha adottato la Variante urbanistica di cui all'art. 17 comma 5 bis L.R. 56/77 per adeguare lo strumento urbanistico generale ai suddetti nuovi criteri.
    Si sono, pertanto, riconosciuti nel tessuto urbanistico-edilizio esistente gli addensamenti commerciali (A1, A2, A3, A4), costituiti da insiemi di unità distributive, e le localizzazioni (L1,L2), rappresentate da singole porzioni di territorio in cui il commercio si presenta come funzione sparsa, cui la norma regionale riferisce la tabella di compatibilità tipologico- funzionale, ovvero le tipologie commerciali e le dimensioni delle superfici di vendita compatibili con ciascun tipo di addensamento o localizzazione, ferma restando la compatibilità su tutto il territorio dell'esercizio di vicinato ( sino a mq 250 di superficie di vendita).
    Nell'adeguare il PRG ai criteri regionali si è, tuttavia, dovuto procedere al coordinamento delle due discipline, urbanistica e commerciale, con l'obiettivo di programmare e orientare uno sviluppo della rete commerciale che deve conciliarsi con le caratteristiche peculiari del tessuto urbano, prevalentemente consolidato, e armonizzarsi con le linee strutturali contenute nel piano regolatore vigente, che prevede un'organizzazione del territorio urbano per aree e zone normative, con specifiche destinazioni d'uso, e per le quali sono previsti criteri e modalità di conservazione o trasformazione, più o meno radicale, dell'esistente.
    Tutto ciò premesso, in merito alle osservazioni specifiche si rileva quanto segue.
    La Variante n° 31 al P.R.G. definisce le categorie di attività commerciali (di vicinato, medie e grandi strutture) facendo riferimento alla superficie di vendita come previsto dalla legislazione del commercio ed assumendo il parametro della “superficie lorda di pavimento”(SLP), parametro proprio del PRG, solo in subordine in alcune classificazioni particolari. Tuttavia,al fine di non generare equivoci, si ritiene di accogliere questa osservazione sopprimendo il riferimento alla SLP nei pochi casi ora previsti, essendo sufficiente il parametro della “superficie di vendita” per la classificazione delle strutture commerciali.
    In materia di “destinazioni d'uso” la Variante n° 31 conferma l'impostazione generale del P.R.G. vigente, che attribuisce destinazioni d'uso esclusivamente commerciali ad alcune specifiche aree, corrispondenti a strutture commerciali già esistenti, mentre, in generale, nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi prefissati, ammette l'insediamento di attività commerciali al dettaglio in gran parte delle aree normative che compongono le zone consolidate residenziali e miste (al piano terra e al 1° piano), e consente l'insediamento di attività commerciali al dettaglio in quasi tutti gli ambiti di trasformazione (oltre 300 diffusi in tutto il territorio), nei quali è prevista una quota di “attività di servizio alle persone e alle imprese” che comprende anche il commercio al dettaglio.
    In sostanza nella quasi totalità del territorio urbano sono consentite le attività commerciali: nelle zone consolidate con modalità più attente all'inserimento nel tessuto esistente, negli ambiti di trasformazioni con modalità più libere anche verso tipologie a piastra di medie e grandi dimensioni.
    La variante n° 31 al P.R.G ha individuato una sola area per “Commercio Compatibile” riconoscendo in quell'unica area normativa del tessuto consolidato una situazione di elevata trasformabilità urbana in linea con le previsioni vigenti del P.R.G.; ulteriori individuazioni di aree normative “Cc” potranno essere riconosciute mediante specifica variante qualora si dovesse verificare l'esistenza di particolari condizioni tali da rendere possibile all'interno del tessuto consolidato (e nel rispetto delle norme urbanistiche-edilizie vigenti in queste aree normative) la realizzazione di strutture commerciali di medie dimensioni.
    Nell'ambito delle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) e delle Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) i parcheggi pubblici sono già stati individuati e previsti all'interno delle aree a servizi, come risulta dalla scheda normativa e dalla cartografia di Piano Regolatore ove viene indicata la parte da destinare ad area per servizi.
    Sulla parte di territorio cosiddetta consolidata l'individuazione di aree a parcheggio, dove possibile, è stata già prevista in parte dallo stesso P.R.G., con specifiche destinazioni di aree per servizi, in parte dal Piano Urbano del Traffico,sopra e sotto il suolo pubblico.
    La monetizzazione, nei limiti consentiti dalla normativa, è stata introdotta coerentemente con quanto già specificato dal P.R.G. vigente, mentre le limitazioni introdotte sono legate da un lato alla necessità di tenere conto della realtà del tessuto urbano della Città e dall'altro lato alla volontà di salvaguardare il mix di funzioni, il quale garantisce maggiore vivacità e qualificazione dello spazio pubblico.
    Gli addensamenti individuati attualmente come addensamenti A2 o A4, non sono addensamenti A3 “declassati”, ma addensamenti coerenti con gli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica, espressi dalla Città, per l'insediamento di commercio al dettaglio in sede fissa; si ritiene, inoltre, di precisare che tali addensamenti potranno in futuro essere riconosciuti quali addensamenti A3 in relazione allo sviluppo della dinamica commerciale.
    La rappresentazione “estesa” degli addensamenti non è altro che lo sviluppo della “norma”, tradotta in cartografia, per dare certezza allo strumento urbanistico applicando i concetti espressi nei “criteri” circa la individuazione della estensione degli addensamenti individuati.
    Pertanto la variante urbanistica non ha modificato i “Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale” ma ne ha reso più semplice l'applicazione.
    Per le motivazioni sopra riportate, le osservazioni della Società Nuova Immobiliare sono accoglibili solo in parte.
    3)    Osservazioni presentate dalla Società LINGOTTO
    Nell'ambito del complesso polifunzionale del Lingotto è presente il “Centro Commerciale”, con una superficie di vendita già autorizzata di mq 7750 per il quale è già stato richiesto l'ampliamento del 20 % per un totale di mq 9300 circa.
    La variante 31 non riconosce il complesso del Lingotto quale addensamento commerciale, ma lo pone in zona “non addensata”, ai bordi di un addensamento A2 incentrato nel tratto di Via Nizza tra P.zza Carducci e Via Biglieri.
    L'area non viene nemmeno riconosciuta come un “Commercio Compatibile”.
    Il Comune in sede di adeguamento del P.R.G. alla disciplina del commercio è tenuto a riconoscere gli addensamenti commerciali esistenti e nel caso specifico, date le caratteristiche e le dimensioni del complesso commerciale, si ritiene che l'area del Lingotto debba essere classificata come addensamento A3.
    Nell'allegato 2 (Aree di Lacuna Commerciali) il Centro del Lingotto è trattato come area “non residenziale” servita dagli addensamenti commerciali vicini. Mentre al contrario i caratteri del complesso sono tali da poter rappresentare l'area (ricca di funzioni ed anche di “residenze” speciali) come “coperta” dalla propria offerta commerciale.
    In particolare si ritiene che il Centro polifunzionale del Lingotto abbia caratteristiche tali da rispondere ai requisiti richiesti per essere classificato come area di “Commercio Compatibile” (Cc).
    La Società Lingotto si è impegnata a acquistare e cedere gratuitamente alla Città un' area (ora industriale) adiacente al complesso ove trasferire il mercato di Corso Spezia; assumendo tale impegno si è richiesto alla Città di verificare il trattamento urbanistico del Centro Commerciale del Lingotto.
    In conclusione, si richiede:
    -    il riconoscimento del complesso del Lingotto come addensamento commerciale A3;
    -    la sua classificazione come area normativa “Commercio Compatibile - Cc”.
    A sostegno della propria richiesta la Società Lingotto si impegna, con specifico atto d'obbligo allegato alla presente deliberazione, a limitare le attività commerciali insediabili nel Centro Polifunzionale nei termini seguenti:
1)     non realizzare altri centri commerciali, oltre a quello già esistente (con gli ampliamenti già in programma);
2)    non attivare grandi strutture di vendita (con superficie di vendita superiore a 2500 mq) con l'eccezione di una sola grande struttura non alimentare di 3500 mq di vendita.
    Pertanto, si richiede di adeguare i seguenti elaborati:
    1)    la tavola all. 1 della Variante 31 al P.R.G.;
    2)    la tavola all. 2 della Variante 31 al P.R.G.;
    3)    il fascicolo 2 all. C art. 12, con il nuovo addensamento A3;
    4)    l'all. 1 parte III estratto P.R.G. con l'attribuzione di Cc al complesso del Lingotto.

A tali osservazioni si controdeduce che:

    Il Piano Particolareggiato relativo al “Centro polifunzionale del Lingotto” fissa i contenuti fondamentali dell'intervento di recupero fisico e funzionale del complesso immobiliare del Lingotto. Il Piano Regolatore Generale destinando l'area a Zona Urbana di Trasformazione ambito “12.16” denominata Lingotto, ha recepito e confermato le quantità insediative e le destinazioni d'uso del Piano Particolareggiato: Centro fiere e congressi, Centro per l'innovazione (comprensivo anche di varie attività commerciali) e Università.
    In attuazione del PP nell'ambito del complesso polifunzionale del Lingotto è stato già delineato il “Centro Commerciale” con una superficie di vendita autorizzata di mq 7750, per il quale è già stato richiesto l'ampliamento del 20 %, per un totale di mq 9300 circa di vendita.
    La classificazione del complesso del Lingotto come area normativa “Cc” non è pertanto necessaria in quanto l'ambito è oggetto di un Piano Particolareggiato approvato che già prevede la destinazione commerciale.
    Paiono invece condivisibili le osservazioni circa l'opportunità di riconoscere la realtà costituita dal Centro Commerciale esistente nella pianificazione “di settore” operata in sede di P.R.G.
    Ciò in considerazione del fatto che già esiste un Centro commerciale di rilievo (9000 mq di vendita già autorizzati) e che il Piano Particolareggiato in vigore ammette usi commerciali nella parte destinata a “Centro per l'innovazione” (con 122.700 mq di SLP di riferimento), senza limitazioni particolari .
    Su questa base si stanno sviluppando programmi di intervento che prevedono la realizzazione di una ulteriore struttura commerciale di medie dimensioni al piano terra del corpo di fabbrica in progetto , alla testata nord del complesso.
    Ciò premesso, va rilevato come le caratteristiche urbanistico- edilizie dell'insediamento siano tali da ritenere opportuno ricondurre la presenza commerciale del Lingotto più ad una “localizzazione isolata” che ad un “addensamento”. Pertanto, pur accogliendo la sostanza dell'osservazione presentata, si ritiene più idoneo riconoscere il Centro polifunzionale del
Lingotto come “localizzazione commerciale” di tipo L2 con le limitazioni di cui all'atto d'obbligo presentato dalla Società, ovvero con superficie di vendita massima di 14500 mq costituita da:
- un centro commerciale di tipo GCC2 (con superficie di vendita fino a 12000 mq), nel quale è consentita una sola grande struttura non alimentare di 3500 mq di vendita;
- una ulteriore media struttura con superficie di vendita fino a 2500 mq.
    In tal modo si consente un ragionevole margine di sviluppo delle attività commerciali già presenti, fissando nella sostanza un limite massimo di tali attività (limite attualmente non definito dallo strumento urbanistico esecutivo, che potrà, pertanto, essere successivamente adeguato in tal senso con separato provvedimento).
    L'esplicarsi degli effetti di tale riconoscimento è, tuttavia, subordinato alla presentazione, entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento, di idonea integrazione del suddetto atto di vincolo, in modo tale da renderlo coerente con il contenuto della presente deliberazione.
Pertanto, a seguito di parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, si provvede a:
1.    Sopprimere il riferimento alla SLP contenuto nell'art. 3 delle NUEA, punto 4. Attività commerciali, eliminando nella lett. b1) dopo i”1800 mq “ il testo “o 3000 mq di SLP” e nella lett. b2) dopo “2500 mq” il testo “o 4000 mq di SLP”;
2.    Nel fascicolo 2 allegato C all'art. 13 _ Individuazione e riconoscimento delle localizzazioni commerciali - al comma 2 “L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate”, alla quinta riga dopo le parole : “previste dal P.R.G.” sopprimere il punto e aggiungere : “ e l'area del complesso polifunzionale del Lingotto (Z.U.T. ambito 12.16 Lingotto) nei limiti e nel rispetto di quanto specificato negli atti di vincolo presentati e regolarmente trascritti;
3.    Nella cartografia allegato “C” Tavola n. 1 “Ambiti di insediamento commerciale” inserire “ asterisco rosa” sull'area del complesso polifunzionale del Lingotto ( Z.U.T. ambito 12.16 Lingotto).
    Inoltre l'esame del Progetto Preliminare della Variante 31, nelle fasi successive all'adozione, ha evidenziato la necessità di introdurre alcune modifiche a rettifica di imprecisioni e incoerenze tra varie parti della normativa, anche a seguito di modifiche normative derivanti da altri provvedimenti, senza tuttavia modificare i contenuti sostanziali del Progetto Preliminare.
Si propone, pertanto, di introdurre le modifiche di seguito riportate:
1)    La classificazione delle attività commerciali introdotta dalla variante di cui all'oggetto, tratta alla pari le attività commerciali al dettaglio (punti 4A1a, 4A1b1, 4A1b2 e 4A1c art. 3 comma 8 Var. 31 al P.R.G.) e quelle all'ingrosso (punto 4A4 art. 3 comma 8 Var. 31 al P.R.G.), perciò il passaggio da una categoria all'altra contraddistinta dalla medesima lettera non comporterebbe cambio di destinazione d' uso (art. 2 comma 11 delle N.U.E.A. di P.R.G.).
    Tuttavia, considerata la diversa natura delle due diverse destinazioni, ancorchè entrambe commerciali, si propone di modificare la norma come segue :
    a)    All'art. 3 punto 4 “Attività commerciali” al comma 8 sedicesima riga dopo le parole : “A3) attività artigianali di servizio”; sostituire le parole : “A4” con la parola : “ B”;
    b)    All'art. 3 punto 3 “Attività produttive” comma 7 sesta riga dopo le parole : “ai punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3, ”, sostituire le parole : “4A4” con “ 4B”;
    c)    All'art. 8 punto 9 “Area M2” comma 39 sesta riga dopo le parole : “ (v. art. 3 punto “, sostituire le parole “4A4” con le parole : “ 4B”.
2)    Nelle aree destinate a servizi privati di interesse pubblico “SP” le attività di servizio previste sono quelle elencate all'art. 3 punto 7 e non al punto 8 dell'art 3 come risulta riportato sulle N.U.E.A. di P.R.G. Pertanto, ai fini di una più corretta lettura, si ritiene opportuno introdurre le correzioni di errori materiali introdotte “ex officio” dalla Regione Piemonte:
    a)    All'art. 8 punto 16 “Area SP” comma 68 quarta riga dopo le parole : “(v. art.3 punto”, sostituire “8” con “7”;
    b)    All'art. 8 punto 16 “Area SP” comma 68 settima riga dopo le parole : “(v. art.3 punti”, sostituire “8” con “7”;
    c)    All'art. 8 punto 16 “Area SP” comma 68 ottava riga dopo le parole : “(v. art.3 punto”, sostituire “8” con “7”;
    d)    All'art. 8 punto 16 “Area SP” comma 68 decima riga dopo le parole : “(v. art.3 punto”, sostituire “8” con “7”.
3)    Con riferimento alle aree destinate a servizi privati di interesse pubblico “SP”, contraddistinte con la lettera “o” (attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema,ecc.) si ritiene opportuno richiamare la specifica disciplina prevista dall'art. 3 punto 11 comma 19 bis per le “attività per lo spettacolo” relativamente alla possibilità di collocare attività accessorie.
     Pertanto, all'art. 8 punto 16 “Area SP” introdurre in calce al punto 16 il nuovo comma 71 bis:
     “ 71 bis. Per le attrezzature per lo spettacolo “o” sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 punto 11 comma 19 bis”.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3-221334/2000 del 7 novembre 2000, non ha espresso osservazioni in merito in quanto ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
    Si può, pertanto, procedere all'adozione del progetto definitivo della variante, ai sensi degli artt.15 comma 7 e 17 comma 5bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare le controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare della Variante n. 31 al P.R.G. presentate, entro il termine di legge, dalla Società Juventus S.p.a, dalla Società Nuova Immobiliare e dalla Società Lingotto, e riportate in narrativa;
2)    di adottare, di conseguenza, il progetto definitivo della variante n. 31 al P.R.G., ai sensi degli artt.15, comma 7 e 17 comma 5bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., comprensivo delle modifiche apportate a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, di parte delle osservazioni presentate nel pubblico interesse e delle modifiche introdotte dagli Uffici.
    Si dà atto che gli elaborati del progetto definitivo (Fascicolo 1 e 2) sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 n. mecc. 05687/09, integrati con gli emendamenti approvati dalla stessa e con le modifiche apportate a seguito del presente provvedimento.
    Gli allegati al provvedimento sono i seguenti:
    a)    Osservazioni al progetto preliminare della Variante n. 31 al P.R.G. presentate dalla Società Juventus S.p.a, dalla Società Nuova Immobiliare e dalla Società Lingotto (all. 1 - n. );
    b)    Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3-221334/2000 del 7 novembre 2000 (all. 2 - n. );
    c)    Atto d'obbligo presentato dalla Società Lingotto (all. 3 - n. );
    d)    Fascicolo 1 e 2 (all. 4 - n. ).
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
12)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.