Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 82
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2001
02109/09
OGGETTO: VARIANTE N. 31 AL P.R.G. _ ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 BIS DELLA L. R. N. 56/1977, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. DEL 12/11/1999 N. 28 - DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31/03/1998 N. 114 - PROGETTO DEFINITIVO - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 luglio 2000 (mecc. 200005687/09), esecutiva dal 10 agosto
2000, è stato adottato il progetto preliminare della variante
n. 31 al P.R.G..
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 60 giorni consecutivi e, precisamente, dal 16 agosto 2000 al
14 ottobre 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.39 del 27/09/2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal trentesimo
al sessantesimo giorno di pubblicazione (dal 15 settembre 2000
al 14 ottobre 2000) sono pervenute 3 osservazioni presentate nel
pubblico interesse alle quali, ai sensi dell'art. 15, comma 7
della Legge Regionale n. 56/77, occorre controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito
illustrate e allegate integralmente al presente provvedimento.
1) Osservazioni
presentate dalla Società Juventus S.p.A.
La Città ha proposto alla Società
Juventus di prendere in carico lo stadio delle Alpi quale impianto
sociale proprio e nel quadro di tale proposta la Società
stessa formula la presente osservazione rilevando l'opportunità
che lo strumento urbanistico venga già adeguato al nuovo
quadro in via di definizione.
Si rileva inoltre che la variante n°
31 al Piano regolatore individua l'area dello stadio delle Alpi
quale localizzazione commerciale L2 in linea con le indicazioni
previste dal Piano Regolatore vigente per l'area Continassa. La
variante inoltre ha introdotto una nuova area normativa,
denominata Cc Commercio Compatibile in zone consolidate,
nella quale consentire l'insediamento di attività commerciali,
assumendo per tale area le soglie previste dalla Tabella
di compatibilità tipologico - funzionale (fermo restando
la compatibilità con le quantità, le destinazioni
d'uso e le prescrizioni previsti dal Piano Regolatore) e individuando
come tale la sola area dello stadio Filadelfia.
Ciò premesso le osservazioni avanzate
dalla Società Juventus sono sintetizzabili come segue:
- Estendere a tutto l'ambito della Continassa
la localizzazione L2;
- Definire puntualmente le quantità
edificabili nell'ambito in questione e ammettere esplicitamente
la possibilità di interventi da parte di privati mediante
Piano Esecutivo Convenzionato;
- Estendere alla Continassa la condizione
di Commercio Compatibile (Cc).
Il Piano Regolatore vigente destina
l'area della Continassa a Servizi Pubblici in parte a parco per
il gioco e lo sport (v), in parte ad Attrezzature
di interesse generale _ attività per spettacoli in sede
fissa(as). Una specifica scheda ne definisce gli interventi
consentiti e le relative modalità attuative (art. 19 comma
15 delle N.U.E.A. di P.R.G.) con destinazione ad attrezzature
sportive per il tempo libero e divertimenti ed attività
commerciali e terziarie di supporto. L'area è, inoltre,
ricompresa in ambito di riqualificazione dello spazio pubblico,
il che comporta la presentazione di un progetto di sistemazione
unitario al fine di garantire la massima funzionalità e
riqualificazione dell'ambito stesso.
La Variante n° 31 al P.R.G. individua
l'area dello stadio delle Alpi quale localizzazione commerciale
L2, e tale individuazione consente la realizzazione di strutture
commerciali all'interno dell'ambito, purchè inserite in
un progetto di sistemazione generale dell'ambito stesso.
La variante inoltre ha introdotto una
nuova area normativa, denominata Cc Commercio Compatibile
per disciplinare particolari situazioni all'interno del tessuto
consolidato nelle quali consentire l'insediamento di strutture
di vendita di medie dimensioni.
Non è questo il caso dell'area
Continassa nella quale esistono già norme specifiche che
regolano la possibilità di insediare strutture di vendita
al dettaglio.
Ciò premesso si ritiene che le
osservazioni avanzate non possano essere accolte in questa sede
ma si debba rinviare l'assunzione di eventuali determinazioni
in merito alle problematiche in esame ad una specifica variante
di PRG da assumere nel momento in cui la Civica Amministrazione
abbia definito un diverso assetto urbanistico per l'ambito della
Continassa in rapporto a intese più ampie raggiunte circa
il destino dello Stadio delle Alpi.
2) Osservazioni
presentate dalla Società Nuova Immobiliare
In via preliminare si sostiene che la
Variante 31 al P.R.G. ha adeguato gli indirizzi e i criteri di
programmazione commerciale al P.R.G. e non, come sarebbe giusto,
viceversa, al punto che i condizionamenti urbanistici
introdotti condizionerebbero la stessa libera espressione delle
iniziative commerciali.
Si ritiene che la variante n° 31 al
P.R.G. abbia modificato alcuni degli indirizzi e criteri, introducendo
l'uso di categorie non previste dal D. Lgs. 114/98 (.grande distribuzione.)
e una interpretazione non corretta del concetto di concentrazione.
Nello specifico:
. Destinazione d'uso:
La variante n° 31 al P.R.G. definisce
categorie di destinazioni d'uso utilizzando il parametro della
S.L.P. non previsto dalla legislazione del commercio.
Non attribuisce specifiche destinazioni
d'uso commerciali a singole aree ma le attribuisce in modo indifferenziato
alle precedenti aree normative.
Individua una sola area per Commercio
Compatibile, generando una rendita monopolistica,
e consente limitate possibilità negli ambiti in cui sono
consentite Attività di Servizio alle Persone e alle
Imprese -ASPI.
In conclusione si ritiene che la destinazione
commerciale al dettaglio debba essere puntualmente individuata.
. Parcheggi:
Il D.Lgs 114/98 stabilisce che le Regioni
fissino criteri di programmazione urbanistica e che
gli strumenti urbanistici traducano tali criteri in vincoli
da rispettare da parte delle attività commerciali: in particolare
per quanto attiene ai parcheggi, il P.R.G. dovrebbe individuare
le aree da destinare a parcheggio (oltre che fissare i criteri
e gli standard.). Si sostiene che la Variante 31 al P.R.G. disattenda
ciò perché non individua le aree per parcheggi.
Si ritiene inoltre, che la monetizzazione
in alternativa al reperimento di aree a servizi sia utilizzata
per discriminare le medie e grandi strutture di vendita, mentre
non viene previsto dalla variante un fondo per realizzare
i parcheggi necessari.
. Limitazione degli addensamenti:
I comuni hanno la possibilità di
interpretare le caratteristiche del loro territorio individuando
i vari addensamenti anche in termini evolutivi ma non possono
negare l'esistenza degli addensamenti stessi; se i comuni non
provvedono si procede con i poteri sostitutivi della Regione.
Dall'esame degli addensamenti riconosciuti
si rileva come di numero siano stati declassati(da
A3 ad A2) senza motivo:
a) Corso Belgio;
b) Corso Casale;
c) Via Bologna _ Piazza Sofia;
d) Corso Giulio Cesare;
e) Via Chiesa della Salute;
f) Via Venaria;
g) Piazza Campanella;
h) Via Monginevro;
i) Via Barletta.
Inoltre si contesta la rappresentazione
estesa degli addensamenti, troppo rigida, che non
sarebbe di competenza della variante urbanistica .
Non pare motivata infine l'estensione
terminale degli addensamenti A3 a forma di fungo.
Si propone in sintesi:
- Considerare Commercio Compatibile
tutte le aree comprese negli addensamenti e non destinate a servizi
e stabilire i criteri con cui sarà assegnata la classificazione
Cc alle aree in estensione degli addensamenti alle
localizzazioni;
- Introdurre la tavola dei parcheggi a
servizio degli addensamenti commerciali, fissare misure per le
modalità di accesso alla sosta gratuita, istituire un fondo
per finanziare la realizzazione di parcheggi e prevedere la monetizzazione
anche per grandi e medie strutture di vendita;
- Ripristinare la tavola di individuazione
degli addensamenti nella impostazione degli indirizzi, (solo assi
e non aree) riclassificati in base alle caratteristiche
effettive (non riduttive);
- Portare in consultazione (anche con i
consumatori) le modifiche alla delibera degli indirizzi.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998
n° 114 (in attuazione della L. 59/1997) ha "ridisegnato"
la disciplina del commercio, abrogando la Legge 11 giugno 1971
n° 426 e rinnovando completamente il settore con obiettivi
di duplice natura: da un lato si è sottolineato come l'attività
commerciale costituisca manifestazione della libera iniziativa
economica garantita dall'art.41 della Costituzione, in quanto
tale da semplificarsi sotto il profilo del regime autorizzatorio;
d'altro canto, considerato che il dato esperienzale ha fatto emergere
il rilevante impatto territoriale degli insediamenti commerciali,
soprattutto delle medie e grandi strutture di vendita, si è
introdotto il principio, fortemente innovativo rispetto al precedente
schema normativo, della necessaria integrazione tra pianificazione
commerciale e programmazione urbanistica.
Pertanto, l'art. 6, primo comma, del citato
decreto stabilisce che, nel definire gli indirizzi generali per
l'insediamento delle attività commerciali, le regioni debbano
perseguire gli obiettivi
ivi prefissati quali: assicurare la compatibilità degli
insediamenti commerciali quanto a impatto territoriale- ambientale,
con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il
traffico, e l'inquinamento; valorizzare la funzione commerciale
al fine di riqualificare il tessuto urbano; salvaguardare e riqualificare
i centri storici e la rete distributiva in condizioni di particolare
disagio, anche sotto il profilo geografico (aree montane, insulari,
ecc).
In base a questi presupposti la Regione
Piemonte ha approvato la L.R. 28/99 che fissa i criteri di programmazione
urbanistica, riferiti al settore commerciale, ai quali i Comuni
devono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa,
adeguare i propri strumenti urbanistici.
In particolare la L.R. 28/99, con i relativi
allegati ha individuato i criteri ed i parametri per il riconoscimento,
da parte dei comuni, delle zone attuali e potenziali di insediamento
delle attività commerciali, che costituiscono rispettivamente
gli addensamenti e le localizzazioni commerciali così come
definiti e disciplinati dalla normativa regionale.
La Città di Torino ha recepito,
con D.C.C. n° 82 in data 18/05/2000, i criteri regionali per
l'adeguamento alla nuova disciplina del commercio e, in un secondo
momento, con D.C.C. n° 154 del 26/07/2000 ha adottato la Variante
urbanistica di cui all'art. 17 comma 5 bis L.R. 56/77 per adeguare
lo strumento urbanistico generale ai suddetti nuovi criteri.
Si sono, pertanto, riconosciuti nel tessuto
urbanistico-edilizio esistente gli addensamenti commerciali (A1,
A2, A3, A4), costituiti da insiemi di unità distributive,
e le localizzazioni (L1,L2), rappresentate da singole porzioni
di territorio in cui il commercio si presenta come funzione sparsa,
cui la norma regionale riferisce la tabella di compatibilità
tipologico- funzionale, ovvero le tipologie commerciali e le dimensioni
delle superfici di vendita compatibili con ciascun tipo di addensamento
o localizzazione, ferma restando la compatibilità su tutto
il territorio dell'esercizio di vicinato ( sino a mq 250 di superficie
di vendita).
Nell'adeguare il PRG ai criteri regionali
si è, tuttavia, dovuto procedere al coordinamento delle
due discipline, urbanistica e commerciale, con l'obiettivo di
programmare e orientare uno sviluppo della rete commerciale che
deve conciliarsi con le caratteristiche peculiari del tessuto
urbano, prevalentemente consolidato, e armonizzarsi con le linee
strutturali contenute nel piano regolatore vigente, che prevede
un'organizzazione del territorio urbano per aree e zone normative,
con specifiche destinazioni d'uso, e per le quali sono previsti
criteri e modalità di conservazione o trasformazione, più
o meno radicale, dell'esistente.
Tutto ciò premesso, in merito alle
osservazioni specifiche si rileva quanto segue.
La Variante n° 31 al P.R.G. definisce
le categorie di attività commerciali (di vicinato, medie
e grandi strutture) facendo riferimento alla superficie di vendita
come previsto dalla legislazione del commercio ed assumendo il
parametro della superficie lorda di pavimento(SLP),
parametro proprio del PRG, solo in subordine in alcune classificazioni
particolari. Tuttavia,al fine di non generare equivoci, si ritiene
di accogliere questa osservazione sopprimendo il riferimento alla
SLP nei pochi casi ora previsti, essendo sufficiente il parametro
della superficie di vendita per la classificazione
delle strutture commerciali.
In materia di destinazioni d'uso
la Variante n° 31 conferma l'impostazione generale del P.R.G.
vigente, che attribuisce destinazioni d'uso esclusivamente commerciali
ad alcune specifiche aree, corrispondenti a strutture commerciali
già esistenti, mentre, in generale, nei limiti dei parametri
urbanistici ed edilizi prefissati, ammette l'insediamento di attività
commerciali al dettaglio in gran parte delle aree normative che
compongono le zone consolidate residenziali e miste (al piano
terra e al 1° piano), e consente l'insediamento di attività
commerciali al dettaglio in quasi tutti gli ambiti di trasformazione
(oltre 300 diffusi in tutto il territorio), nei quali è
prevista una quota di attività di servizio alle persone
e alle imprese che comprende anche il commercio al dettaglio.
In sostanza nella quasi totalità
del territorio urbano sono consentite le attività commerciali:
nelle zone consolidate con modalità più attente
all'inserimento nel tessuto esistente, negli ambiti di trasformazioni
con modalità più libere anche verso tipologie a
piastra di medie e grandi dimensioni.
La variante n° 31 al P.R.G ha individuato
una sola area per Commercio Compatibile riconoscendo
in quell'unica area normativa del tessuto consolidato una situazione
di elevata trasformabilità urbana in linea con le previsioni
vigenti del P.R.G.; ulteriori individuazioni di aree normative
Cc potranno essere riconosciute mediante specifica
variante qualora si dovesse verificare l'esistenza di particolari
condizioni tali da rendere possibile all'interno del tessuto consolidato
(e nel rispetto delle norme urbanistiche-edilizie vigenti in queste
aree normative) la realizzazione di strutture commerciali di medie
dimensioni.
Nell'ambito delle Zone Urbane di Trasformazione
(Z.U.T.) e delle Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) i parcheggi
pubblici sono già stati individuati e previsti all'interno
delle aree a servizi, come risulta dalla scheda normativa e dalla
cartografia di Piano Regolatore ove viene indicata la parte da
destinare ad area per servizi.
Sulla parte di territorio cosiddetta consolidata
l'individuazione di aree a parcheggio, dove possibile, è
stata già prevista in parte dallo stesso P.R.G., con specifiche
destinazioni di aree per servizi, in parte dal Piano Urbano del
Traffico,sopra e sotto il suolo pubblico.
La monetizzazione, nei limiti consentiti
dalla normativa, è stata introdotta coerentemente con quanto
già specificato dal P.R.G. vigente, mentre le limitazioni
introdotte sono legate da un lato alla necessità di tenere
conto della realtà del tessuto urbano della Città
e dall'altro lato alla volontà di salvaguardare il mix
di funzioni, il quale garantisce maggiore vivacità e qualificazione
dello spazio pubblico.
Gli addensamenti individuati attualmente
come addensamenti A2 o A4, non sono addensamenti A3 declassati,
ma addensamenti coerenti con gli indirizzi generali e criteri
di programmazione urbanistica, espressi dalla Città, per
l'insediamento di commercio al dettaglio in sede fissa; si ritiene,
inoltre, di precisare che tali addensamenti potranno in futuro
essere riconosciuti quali addensamenti A3 in relazione allo sviluppo
della dinamica commerciale.
La rappresentazione estesa
degli addensamenti non è altro che lo sviluppo della norma,
tradotta in cartografia, per dare certezza allo strumento urbanistico
applicando i concetti espressi nei criteri circa la
individuazione della estensione degli addensamenti individuati.
Pertanto la variante urbanistica non ha
modificato i Criteri per il riconoscimento delle zone di
insediamento commerciale ma ne ha reso più semplice
l'applicazione.
Per le motivazioni sopra riportate, le
osservazioni della Società Nuova Immobiliare sono accoglibili
solo in parte.
3) Osservazioni
presentate dalla Società LINGOTTO
Nell'ambito del complesso polifunzionale
del Lingotto è presente il Centro Commerciale,
con una superficie di vendita già autorizzata di mq 7750
per il quale è già stato richiesto l'ampliamento
del 20 % per un totale di mq 9300 circa.
La variante 31 non riconosce il complesso
del Lingotto quale addensamento commerciale, ma lo pone in zona
non addensata, ai bordi di un addensamento A2 incentrato
nel tratto di Via Nizza tra P.zza Carducci e Via Biglieri.
L'area non viene nemmeno riconosciuta
come un Commercio Compatibile.
Il Comune in sede di adeguamento del P.R.G.
alla disciplina del commercio è tenuto a riconoscere gli
addensamenti commerciali esistenti e nel caso specifico, date
le caratteristiche e le dimensioni del complesso commerciale,
si ritiene che l'area del Lingotto debba essere classificata come
addensamento A3.
Nell'allegato 2 (Aree di Lacuna Commerciali)
il Centro del Lingotto è trattato come area non residenziale
servita dagli addensamenti commerciali vicini. Mentre al contrario
i caratteri del complesso sono tali da poter rappresentare l'area
(ricca di funzioni ed anche di residenze speciali)
come coperta dalla propria offerta commerciale.
In particolare si ritiene che il Centro
polifunzionale del Lingotto abbia caratteristiche tali da rispondere
ai requisiti richiesti per essere classificato come area di Commercio
Compatibile (Cc).
La Società Lingotto si è
impegnata a acquistare e cedere gratuitamente alla Città
un' area (ora industriale) adiacente al complesso ove trasferire
il mercato di Corso Spezia; assumendo tale impegno si è
richiesto alla Città di verificare il trattamento urbanistico
del Centro Commerciale del Lingotto.
In conclusione, si richiede:
- il riconoscimento
del complesso del Lingotto come addensamento commerciale A3;
- la sua classificazione
come area normativa Commercio Compatibile - Cc.
A sostegno della propria richiesta la
Società Lingotto si impegna, con specifico atto d'obbligo
allegato alla presente deliberazione, a limitare le attività
commerciali insediabili nel Centro Polifunzionale nei termini
seguenti:
1) non realizzare altri centri commerciali,
oltre a quello già esistente (con gli ampliamenti già
in programma);
2) non attivare grandi strutture di vendita
(con superficie di vendita superiore a 2500 mq) con l'eccezione
di una sola grande struttura non alimentare di 3500 mq di vendita.
Pertanto, si richiede di adeguare i seguenti
elaborati:
1) la tavola all.
1 della Variante 31 al P.R.G.;
2) la tavola all.
2 della Variante 31 al P.R.G.;
3) il fascicolo
2 all. C art. 12, con il nuovo addensamento A3;
4) l'all. 1 parte
III estratto P.R.G. con l'attribuzione di Cc al complesso del
Lingotto.
Il Piano Particolareggiato relativo
al Centro polifunzionale del Lingotto fissa i contenuti
fondamentali dell'intervento di recupero fisico e funzionale del
complesso immobiliare del Lingotto. Il Piano Regolatore Generale
destinando l'area a Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.16
denominata Lingotto, ha recepito e confermato le quantità
insediative e le destinazioni d'uso del Piano Particolareggiato:
Centro fiere e congressi, Centro per l'innovazione (comprensivo
anche di varie attività commerciali) e Università.
In attuazione del PP nell'ambito del complesso
polifunzionale del Lingotto è stato già delineato
il Centro Commerciale con una superficie di vendita
autorizzata di mq 7750, per il quale è già stato
richiesto l'ampliamento del 20 %, per un totale di mq 9300 circa
di vendita.
La classificazione del complesso del Lingotto
come area normativa Cc non è pertanto necessaria
in quanto l'ambito è oggetto di un Piano Particolareggiato
approvato che già prevede la destinazione commerciale.
Paiono invece condivisibili le osservazioni
circa l'opportunità di riconoscere la realtà costituita
dal Centro Commerciale esistente nella pianificazione di
settore operata in sede di P.R.G.
Ciò in considerazione del fatto
che già esiste un Centro commerciale di rilievo (9000 mq
di vendita già autorizzati) e che il Piano Particolareggiato
in vigore ammette usi commerciali nella parte destinata a Centro
per l'innovazione (con 122.700 mq di SLP di riferimento),
senza limitazioni particolari .
Su questa base si stanno sviluppando programmi
di intervento che prevedono la realizzazione di una ulteriore
struttura commerciale di medie dimensioni al piano terra del corpo
di fabbrica in progetto , alla testata nord del complesso.
Ciò premesso, va rilevato come
le caratteristiche urbanistico- edilizie dell'insediamento siano
tali da ritenere opportuno ricondurre la presenza commerciale
del Lingotto più ad una localizzazione isolata
che ad un addensamento. Pertanto, pur accogliendo
la sostanza dell'osservazione presentata, si ritiene più
idoneo riconoscere il Centro polifunzionale del
Lingotto come localizzazione commerciale di tipo L2
con le limitazioni di cui all'atto d'obbligo presentato dalla
Società, ovvero con superficie di vendita massima di 14500
mq costituita da:
- un centro commerciale di tipo GCC2 (con superficie di vendita
fino a 12000 mq), nel quale è consentita una sola grande
struttura non alimentare di 3500 mq di vendita;
- una ulteriore media struttura con superficie di vendita fino
a 2500 mq.
In tal modo si consente un ragionevole
margine di sviluppo delle attività commerciali già
presenti, fissando nella sostanza un limite massimo di tali attività
(limite attualmente non definito dallo strumento urbanistico esecutivo,
che potrà, pertanto, essere successivamente adeguato in
tal senso con separato provvedimento).
L'esplicarsi degli effetti di tale riconoscimento
è, tuttavia, subordinato alla presentazione, entro 30 giorni
dall'approvazione del provvedimento, di idonea integrazione del
suddetto atto di vincolo, in modo tale da renderlo coerente con
il contenuto della presente deliberazione.
Pertanto, a seguito di parziale accoglimento delle osservazioni
pervenute, si provvede a:
1. Sopprimere il riferimento alla SLP contenuto
nell'art. 3 delle NUEA, punto 4. Attività commerciali,
eliminando nella lett. b1) dopo i1800 mq il testo
o 3000 mq di SLP e nella lett. b2) dopo 2500
mq il testo o 4000 mq di SLP;
2. Nel fascicolo 2 allegato C all'art.
13 _ Individuazione e riconoscimento delle localizzazioni commerciali
- al comma 2 L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate,
alla quinta riga dopo le parole : previste dal P.R.G.
sopprimere il punto e aggiungere : e l'area del complesso
polifunzionale del Lingotto (Z.U.T. ambito 12.16 Lingotto)
nei limiti e nel rispetto di quanto specificato negli atti
di vincolo presentati e regolarmente trascritti;
3. Nella cartografia allegato C
Tavola n. 1 Ambiti di insediamento commerciale inserire
asterisco rosa sull'area del complesso polifunzionale
del Lingotto ( Z.U.T. ambito 12.16 Lingotto).
Inoltre l'esame del Progetto Preliminare
della Variante 31, nelle fasi successive all'adozione, ha evidenziato
la necessità di introdurre alcune modifiche a rettifica
di imprecisioni e incoerenze tra varie parti della normativa,
anche a seguito di modifiche normative derivanti da altri provvedimenti,
senza tuttavia modificare i contenuti sostanziali del Progetto
Preliminare.
Si propone, pertanto, di introdurre le modifiche di seguito riportate:
1) La classificazione delle attività
commerciali introdotta dalla variante di cui all'oggetto, tratta
alla pari le attività commerciali al dettaglio (punti 4A1a,
4A1b1, 4A1b2 e 4A1c art. 3 comma 8 Var. 31 al P.R.G.) e quelle
all'ingrosso (punto 4A4 art. 3 comma 8 Var. 31 al P.R.G.), perciò
il passaggio da una categoria all'altra contraddistinta dalla
medesima lettera non comporterebbe cambio di destinazione d' uso
(art. 2 comma 11 delle N.U.E.A. di P.R.G.).
Tuttavia, considerata la diversa natura
delle due diverse destinazioni, ancorchè entrambe commerciali,
si propone di modificare la norma come segue :
a) All'art. 3 punto
4 Attività commerciali al comma 8 sedicesima
riga dopo le parole : A3) attività artigianali di
servizio; sostituire le parole : A4 con la parola
: B;
b) All'art. 3 punto
3 Attività produttive comma 7 sesta riga dopo
le parole : ai punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3, , sostituire
le parole : 4A4 con 4B;
c) All'art. 8 punto
9 Area M2 comma 39 sesta riga dopo le parole :
(v. art. 3 punto , sostituire le parole 4A4
con le parole : 4B.
2) Nelle aree destinate a servizi privati
di interesse pubblico SP le attività di servizio
previste sono quelle elencate all'art. 3 punto 7 e non al punto
8 dell'art 3 come risulta riportato sulle N.U.E.A. di P.R.G. Pertanto,
ai fini di una più corretta lettura, si ritiene opportuno
introdurre le correzioni di errori materiali introdotte ex
officio dalla Regione Piemonte:
a) All'art. 8 punto
16 Area SP comma 68 quarta riga dopo le parole : (v.
art.3 punto, sostituire 8 con 7;
b) All'art. 8 punto
16 Area SP comma 68 settima riga dopo le parole :
(v. art.3 punti, sostituire 8 con 7;
c) All'art. 8 punto
16 Area SP comma 68 ottava riga dopo le parole : (v.
art.3 punto, sostituire 8 con 7;
d) All'art. 8 punto
16 Area SP comma 68 decima riga dopo le parole : (v.
art.3 punto, sostituire 8 con 7.
3) Con riferimento alle aree destinate
a servizi privati di interesse pubblico SP, contraddistinte
con la lettera o (attrezzature per lo spettacolo:
teatri, cinema,ecc.) si ritiene opportuno richiamare la specifica
disciplina prevista dall'art. 3 punto 11 comma 19 bis per le attività
per lo spettacolo relativamente alla possibilità
di collocare attività accessorie.
Pertanto, all'art. 8 punto 16 Area
SP introdurre in calce al punto 16 il nuovo comma 71 bis:
71 bis. Per le attrezzature
per lo spettacolo o sono fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 3 punto 11 comma 19 bis.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.,
alla Provincia di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 3-221334/2000 del 7 novembre 2000, non ha espresso osservazioni
in merito in quanto ha dichiarato che la variante non presenta
incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28
aprile 1999.
Si può, pertanto, procedere all'adozione
del progetto definitivo della variante, ai sensi degli artt.15
comma 7 e 17 comma 5bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni al progetto preliminare della Variante n. 31 al P.R.G.
presentate, entro il termine di legge, dalla Società Juventus
S.p.a, dalla Società Nuova Immobiliare e dalla Società
Lingotto, e riportate in narrativa;
2) di adottare, di conseguenza, il progetto
definitivo della variante n. 31 al P.R.G., ai sensi degli artt.15,
comma 7 e 17 comma 5bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., comprensivo
delle modifiche apportate a seguito dell'accoglimento, totale
o parziale, di parte delle osservazioni presentate nel pubblico
interesse e delle modifiche introdotte dagli Uffici.
Si dà atto che gli elaborati del
progetto definitivo (Fascicolo 1 e 2) sono gli stessi di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 n. mecc.
05687/09, integrati con gli emendamenti approvati dalla stessa
e con le modifiche apportate a seguito del presente provvedimento.
Gli allegati al provvedimento sono i seguenti:
a) Osservazioni
al progetto preliminare della Variante n. 31 al P.R.G. presentate
dalla Società Juventus S.p.a, dalla Società Nuova
Immobiliare e dalla Società Lingotto (all. 1 - n. );
b) Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 3-221334/2000 del 7 novembre 2000
(all. 2 - n. );
c) Atto d'obbligo
presentato dalla Società Lingotto (all. 3 - n. );
d) Fascicolo 1
e 2 (all. 4 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.