Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                    n. ord. 134
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 02087/09

CITTA= DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 SETTEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 6 marzo 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMMOBILI UBICATI IN VIA ROVEDA - VARIANTE PARZIALE N. 41 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l=area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n.10 - Mirafiori sud - e più precisamente il sedime stradale sito in via Roveda, destinato dal vigente P.R.G. ad area per viabilità pubblica esistente.

L'area di cui trattasi è prospiciente a un edificio sito in via Roveda interno 30, ancora di proprietà privata, poiché progettata originariamente quale area afferente alla residenza e per la quale i Condomini residenti, nonché la Circoscrizione 10, hanno fatto richiesta di variazione urbanistica.

In particolare la richiesta di cui sopra è volta ad eliminare la destinazione a viabilità pubblica dell=area, a causa della conflittualità venuta a determinarsi tra l'uso delle autorimesse private, ubicate al piano terra del condominio e l'uso del sedime, ancora privato, come spazio di sosta ed il traffico veicolare pubblico.

Tale sedime, profondo circa m. 6 per tutta la lunghezza del condominio, è di proprietà privata, fatta eccezione per il marciapiede antistante che è di proprietà pubblica.

I condomini residenti lamentano problemi riguardanti anche la sicurezza poiché tale strada viene usata come collegamento alternativo con la via Plava e, se libera da automezzi in sosta, gli autoveicoli transitano con notevole velocità. Si evidenzia, inoltre, la presenza di pensiline in corrispondenza dei cinque ingressi dell'edificio condominiale, i quali riducono ulteriormente la carreggiata stradale priva altresì di marciapiede da questo lato.

La variante 17 (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 9 gennaio 1976) al Piano Regolatore del 1959 destinava tale area a - Vincolo Speciale Gescal -VSG- Quartiere GESCAL Mirafiori sud- senza previsione di viabilità pubblica. Il Piano Regolatore vigente ha invece destinato tale sedime, come sopra già richiamato, a viabilità pubblica.

Dal lato opposto all'edificio di cui trattasi, sono presenti delle strutture di servizio pubblico destinate ad attrezzature di interesse comune e all'Istruzione inferiore, che utilizzano l'accesso pedonale e carraio dalla strada in questione.

In considerazione della presenza di tali attività il Settore Strumentazione Urbanistica, prima di dare avvio al presente provvedimento ha acquisito i pareri dei Settori competenti nonché della stessa Circoscrizione interessata circa il futuro utilizzo delle strutture pubbliche:

In ogni caso entrambe le strutture possono essere raggiunte facilmente a piedi non mancando la possibilità di parcheggio pubblico sulle adiacenti vie Plava e Roveda.

Riteniamo, per queste motivazioni, di esprimere un parere favorevole all'eliminazione del vincolo di viabilità pubblica all'interno 30 di via Roveda, mantenendo una servitù a favore dei servizi pubblici, al momento esistenti, per la sola attività di carico e scarico".

Si prende atto, pertanto, che sussistono elementi di pubblico interesse per ritenere di modificare la destinazione urbanistica degli immobili ubicati in via Roveda interno 30 con una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:

Considerato, inoltre, l'esistente diritto di passaggio a favore dei servizi pubblici presenti sul lato opposto dell'edificio e che si affacciano sull'interno della via, dovrà essere costituito, con apposito atto, vincolo di servitù di passaggio a favore dei servizi pubblici esistenti, per garantirne il necessario accesso, anche agli eventuali mezzi di soccorso, nonchè per carico e scarico delle merci. Si dà atto che l'avvenuta costituzione del suddetto vincolo sarà condizione necessaria per la chiusura del tratto del sedime stradale sito in Via Roveda.

Il presente provvedimento comporta un modestissimo incremento di servizi pubblici. Non comporta variazione della capacità insediativa residenziale poiché, come sopra richiamato, si conferma la consistenza quantitativa esistente in rapporto alla superficie lorda di pavimento e di conseguenza nel numero di abitanti. Si specifica, inoltre, che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigenti, adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 15 e 16A della tavola 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull=Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l=altro, all=art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all=art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Preso atto che la Circoscrizione n. 10, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (all. 2 - n. );

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: