Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                n. ord. 89
Settore Sport                                                                                                                                      2001 01984/10

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

OGGETTO: TERRENO MUNICIPALE SITO IN CORSO CASALE 107 - APPROVAZIONE CONCESSIONE PLURIENNALE ALL'UNIONE SPORTIVA “LA PIEMONTE”. RINNOVO.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Il Consiglio Comunale con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605446/10), assegnava all'U.S. La Piemonte la gestione pluriennale dell'area municipale sita in Corso Casale 107, per anni quattro, con scadenza 27 febbraio 2001.
    Detta bocciofila, della superficie di mq. 1420 circa, comprende un fabbricato e n. 12 campi bocce scoperti per il gioco delle bocce e ad uso attività ricreative e culturali.
    Con deliberazione del 25 gennaio 2001 (mecc. 200100357/90) il Consiglio della Circoscrizione VII ha espresso parere favorevole alla concessione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.     ).
    In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), tale concessione prevede che il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione.
    Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
    Il canone è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell'impianto nonché dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, nonché della valenza sociale che l'impianto potrà assumere per i cittadini.
    Alla luce di quanto evidenziato e vista la serietà, la competenza e la massima disponibilità dell'U. S. La Piemonte verificata durante la vigenza della precedente concessione, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione quadriennale dell'area in oggetto con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà municipale sita in Corso Casale 107 all'Unione Sportiva la Piemonte, Codice Fiscale 80095130011 - Partita IVA 04006840013, nella persona del Presidente sig. RASCHILLA' Aldo nato a Locri (RC) il 19.1.1948, residente a Torino, Via Tonello 2 (C.F. RSC LDA 48A19 D976F) per un periodo di anni 4 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2)    di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.      ) con l'U.S. La Piemonte alle condizioni ivi contenute.
    Il corrispettivo annuo determinato in Lire 1.000.000 IVA inclusa, pari ad Euro 516,46 da pagarsi in due rate semestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VII. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
    La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.