Divisione Edilizia Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 47
2001 01962/09
OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A PARCO URBANO. VARIANTE PARZIALE N. 36 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 L.U.R.. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 4 del Consiglio
Comunale dell'11 gennaio 2001 (mecc. 200010355/09), esecutiva
dal 26 gennaio 2001, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7, della Legge Regionale Urbanistica n.56 del 5 dicembre
1977 e s.m.i., la variante n. 36 al vigente P.R.G. concernente
la reiterazione del vincolo espropriativo sull'area relativa all'ambito
P25 Laghetti Falchera.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 24 gennaio al
22 febbraio 2001. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia
al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio
nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 5 del 31 gennaio 2001.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio non sono
pervenute osservazioni.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dall'art. 17 comma 7 della L.U.R.,
alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 64-257/60/2001
del 6 febbraio 2001, ha espresso la compatibilità della
variante al Piano Territoriale Provinciale e ai progetti sovracomunali
approvati.
Si può, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della
L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni e che
la Provincia di Torino ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto, che entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni alla variante parziale
n. 36 al vigente P.R.G.;
2) di approvare la variante parziale n.
36 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 11 gennaio 2001 (mecc. 200010355/09).
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.