Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedimenti Istruttori Edilizi
Settore Procedure Amministrative Edilizie
n. ord. 57
2001 01742/38
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI COMMISURATI ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA CORRISPONDERE PER LE CONCESSIONI EDILIZIE AI SENSI DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10
Proposta dell'Assessore Viano.
Le concessioni aventi per oggetto la trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comportano la corresponsione
di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione
stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle
tabelle parametriche definite dalla Regione Piemonte, nonché
un contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi della
Legge 28 gennaio 1977 n. 10.
I contributi per gli oneri di urbanizzazione
sono stati determinati dal Comune con la deliberazione n. 1465
del Consiglio Comunale del 26 luglio 1977 (mecc. 7704223/20) sulla
base dei criteri e delle tabelle parametriche approvati dal Consiglio
Regionale con deliberazione del 26 maggio 1977 n.179-4170 in osservanza
della normativa introdotta dagli artt.5, 6 e 10 della Legge 10/77.
Le aliquote unitarie sono da allora rimaste
invariate fino al 1990, anno nel quale con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 12 marzo 1990 (mecc. 9001328/38) dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 12 aprile 1990 si sono definiti i criteri
di aggiornamento annuale del valore dei contributi di urbanizzazione
in relazione all'aumento dei costi delle varie categorie di opere
di urbanizzazione, secondo una facoltà riconosciuta dalla
Giurisprudenza come da sentenza del Consiglio di Stato sez. V
n. 225 del 16/4/1986.
Con separate e precedenti deliberazioni
del Consiglio Comunale in data 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38)
e (mecc. 9000431/20), dichiarate immediatamente eseguibili, esecutive
dal 22 marzo 1990 erano state adottate analoghe disposizioni per
l'aggiornamento degli oneri dovuti su concessioni relative rispettivamente
a Piani Esecutivi Convenzionati e a Strumenti Urbanistici Esecutivi
di competenza comunale.
Da ultimo con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 9 dicembre 1996 (mecc. 9607218/20) esecutiva
dal 13 dicembre 1996 si è aggiornato il parametro relativo
all'andamento demografico della Città sulla base della
variazione della popolazione residente registrata negli ultimi
15 anni, sospendendo inoltre l'aggiornamento annuale automatico
dei costi delle opere di urbanizzazione per un quinquennio dall'ultimo
effettuato (1995), conformemente alla previsione dell'art. 7 della
legge 24/12/1993 n. 537 (Finanziaria '94).
Con lo stesso ultimo provvedimento si
rilevava tuttavia la necessità di un successivo intervento
di revisione più organica e sistematica del meccanismo
oneri ed a tale fine l'Amministrazione affidava incarico di consulenza
professionale al Prof. Carlo Alberto Barbieri docente del Dipartimento
Territorio della facoltà di Architettura del Politecnico
di Torino, con l'obiettivo di individuare margini ed opportunità
di adozione di criteri aggiornati nell'applicazione dei parametri
e dei principi fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio
Regionale in data 26 maggio 1977 n.179-4170, più adeguati
alle previsioni del nuovo PRG.
Sulla base delle indicazioni emerse dal
lavoro del consulente gli uffici hanno proceduto in primo luogo
all'adeguamento delle tabelle parametriche n. 3 e 4 allegate al
succitato provvedimento regionale n. 179-4170, calcolando gli
aumenti percentuali dei prezzi delle varie categorie di opere
di urbanizzazione con metodo identico a quello utilizzato nelle
citate deliberazioni C.C. mecc. 9001328/38, mecc. 8915274/38 e
mecc. 9000431/20 (allegati n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2)
e successivamente all'adeguamento delle tabelle costituenti l'allegato
1 e 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio
1977 (mecc. 7704223/20) mediante le quali sono stati determinati
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'edilizia
abitativa, con valori medi riferiti sia alle previsioni di abitanti
insediabili secondo le indicazioni del PRG vigente, sia al reale
fabbisogno di nuove urbanizzazioni in rapporto alle già
esistenti nelle diverse aree urbane, secondo stime attuali che
tengono conto degli interventi urbanizzativi realizzati nella
città a partire dal 1977.
Per quanto riguarda l'articolazione in
aree omogenee del territorio, si è ritenuto di superare
il precedente riferimento alla perimetrazione del centro edificato
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile
1972 ai sensi della L. 865/71, assumendo i criteri seguenti:
a) assimilando al concetto di aree
di espansione della Del. C.R. 179/77, le ZUT e le ATS del
PRG oggi vigente, oltre alle aree normative R6 e R7 del territorio
collinare esplicitamente classificate di tipo C ai sensi del Dl.
1444/68 dallo stesso PRG;
b) considerando aree di completamento
tutte le Zone urbane consolidate residenziali e miste
del nuovo PRG;
c) ritenendo coerente con il concetto di
tessuto edilizio esistente della Delibera Regionale,
la Zona urbana centrale storica del PRG.
Le tabelle relative alla determinazione
dei valori parametrici degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria per l'edilizia abitativa sono riportate negli allegati
n. 2.3, 2.4.
Sono stati poi aggiornati gli oneri di
urbanizzazione relativi alle destinazioni non abitative, con i
medesimi criteri già adottati dal Comune nel precedente
provvedimento di aggiornamento del 12.03.1990 (mecc. 9001328/38)
(allegati n. 4 e n. 5).
Gli interventi di aggiornamento sopra
descritti (si veda allegati 2.3, 2.4, 4 e 5) incrementano di circa
il 3 % il valore complessivo degli oneri di urbanizzazione (primaria
più secondaria) per gli usi residenziali, e di circa il
10 % il valore degli oneri relativi agli usi produttivo, commerciale
e terziario.
Ai valori degli oneri così determinati
devono ancora essere applicati i coefficienti relativi al tipo
di intervento, alla zona urbanistica e destinazione d'uso di cui
alla tabella C del provvedimento regionale recepita integralmente
nella deliberazione del Consiglio Comunale del 1977, e successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 615/C.R.
in data 1° febbraio 2000 (allegato n. 3).
Al fine di agevolare l'insediamento e
la ristrutturazione delle attività artigianali e produttive
di minore dimensione è parso opportuno riconsiderare il
concetto di modesta entità o frammentarietà
di interventi per i quali, in conformità alle disposizioni
regionali, è possibile applicare il coefficiente riduttivo
dello 0,50 agli oneri di urbanizzazione, elevando la soglia di
tali interventi alla dimensione di 500 mq., anziché 350
mq. in precedenza stabiliti dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 luglio 1977; lo stesso coefficiente riduttivo
è applicabile, come in precedenza, agli ampliamenti, completamenti
e ristrutturazioni in zone classificate A e B dal nuovo PRG indipendentemente
dalle dimensioni dell'intervento.
Sono mantenuti validi i criteri già
precedentemente adottati per la determinazione:
1) di un onere forfetario ridotto, aggiornato
in 26.228 L./mc. pari a 1/3 del valore stimato in modo sintetico
per le aree di espansione, da applicarsi ad interventi residenziali,
caratterizzati da modesta entità o frammentarietà,
il cui volume effettivo o virtuale non superi 1000 mc;
2) di un contributo di urbanizzazione da
applicarsi ad un volume virtuale ottenuto dividendo il costo dell'intervento
per 435.193 L./mc. (costo unitario medio aggiornato di un edificio
residenziale) con riferimento ad interventi di ristrutturazione
parziali di edifici residenziali in cui si riscontri una difficoltà
tecnica nell'individuazione della cubatura di riferimento;
3) di un contributo di urbanizzazione da
applicarsi ad una superficie virtuale ottenuta dividendo il costo
dell'intervento per 1.468.777 L./mq. (costo unitario medio aggiornato
di un edificio non residenziale) con riferimento ad interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione di
edifici non residenziali in cui si riscontri una difficoltà
tecnica nell'individuazione della superficie di riferimento.
Coerentemente con il provvedimento di
aggiornamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38) già citata
sono stati attualizzati gli oneri di urbanizzazione secondaria
da applicarsi per le concessioni edilizie di interventi soggetti
alla formazione di piani esecutivi convenzionati, o comunque di
interventi anche soggetti a concessione singola e a concessione
convenzionata, con cessione gratuita al Comune, od assoggettamento
all'uso pubblico, o monetizzazione, di aree per standards di servizi
secondo le norme vigenti (allegati n. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
Relativamente agli interventi previsti
da strumenti urbanistici esecutivi di competenza comunale, fra
i quali i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti
della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e all'art. 27 della Legge 22
ottobre 1971 n. 865 e i piani per l'edilizia economica e popolare
di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167, gli oneri concessori
sono fissati in sede di convenzione o nelle norme di detti strumenti
urbanistici esecutivi, sulla base delle stime degli oneri derivanti
dall'acquisizione ed urbanizzazione delle aree da ripartire tra
Comune e privati ai sensi degli articoli 38 e 39 della LUR, fermo
restando che il loro valore non può essere inferiore ai
corrispondenti valori tabellari relativi alle concessioni singole.
I contributi così aggiornati sono
riferiti all'anno 2001 e rimangono in vigore fino al successivo
aggiornamento.
Per le varianti in corso d'opera ai progetti
approvati, si applicano le medesime aliquote utilizzate in sede
di rilascio del permesso originario sempre che non si tratti di
variazioni essenziali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8 luglio
1999, n. 19.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare l'aggiornamento dei contributi
commisurati alle spese di urbanizzazioni primarie e secondarie
effettuato con i criteri e le modalità di calcolo esposti
in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e risultanti
dalle unite tabelle parametriche che costituiscono parte integrante
della presente deliberazione (all. da 1.1. a 6.4 - nn. ), e precisamente:
allegati n. 2.3, 2.4, 4 e 5 per le concessioni singole; allegati
n. 6.2, 6.3, 6.4 per gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi
ad interventi sottoposti sia a piani esecutivi convenzionati sia
a concessione singola, con cessione gratuita al Comune,
od assoggettamento all'uso pubblico, o monetizzazione, di aree
per standards di servizi secondo le norme vigenti;
2) di approvare, relativamente alle attività
produttive, l'applicazione del coefficiente riduttivo dello 0,50
per interventi di superficie reale o virtuale minore o uguale
a 500 mq. (anziché 350 mq. in precedenza stabiliti) in
qualsiasi zona, e per ampliamenti, completamenti e ristrutturazioni
in zone classificate A e B dal nuovo PRG;
3) di recepire la tabella C allegata al
provvedimento regionale n. 179-4170 come successivamente modificata
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 615/C.R. in data
1 febbraio 2000 (allegato n. 3);
4) di approvare la corresponsione al Comune
dei contributi come sopra determinati fino al successivo aggiornamento;
5) di approvare l'applicazione delle medesime
aliquote utilizzate in sede di rilascio del permesso originario
relativamente alle varianti in corso d'opera dei progetti approvati
che non determinano variazioni essenziali ai sensi dell'art. 6
della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.