Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedimenti Istruttori Edilizi
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 57

2001 01742/38

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 27 febbraio 2001)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI COMMISURATI ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA CORRISPONDERE PER LE CONCESSIONI EDILIZIE AI SENSI DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10

    Proposta dell'Assessore Viano.
    
    Le concessioni aventi per oggetto la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione Piemonte, nonché un contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.
    I contributi per gli oneri di urbanizzazione sono stati determinati dal Comune con la deliberazione n. 1465 del Consiglio Comunale del 26 luglio 1977 (mecc. 7704223/20) sulla base dei criteri e delle tabelle parametriche approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione del 26 maggio 1977 n.179-4170 in osservanza della normativa introdotta dagli artt.5, 6 e 10 della Legge 10/77.
    Le aliquote unitarie sono da allora rimaste invariate fino al 1990, anno nel quale con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 marzo 1990 (mecc. 9001328/38) dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 12 aprile 1990 si sono definiti i criteri di aggiornamento annuale del valore dei contributi di urbanizzazione in relazione all'aumento dei costi delle varie categorie di opere di urbanizzazione, secondo una facoltà riconosciuta dalla Giurisprudenza come da sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 225 del 16/4/1986.
    Con separate e precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38) e (mecc. 9000431/20), dichiarate immediatamente eseguibili, esecutive dal 22 marzo 1990 erano state adottate analoghe disposizioni per l'aggiornamento degli oneri dovuti su concessioni relative rispettivamente a Piani Esecutivi Convenzionati e a Strumenti Urbanistici Esecutivi di competenza comunale.
    Da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 1996 (mecc. 9607218/20) esecutiva dal 13 dicembre 1996 si è aggiornato il parametro relativo all'andamento demografico della Città sulla base della variazione della popolazione residente registrata negli ultimi 15 anni, sospendendo inoltre l'aggiornamento annuale automatico dei costi delle opere di urbanizzazione per un quinquennio dall'ultimo effettuato (1995), conformemente alla previsione dell'art. 7 della legge 24/12/1993 n. 537 (Finanziaria '94).
    Con lo stesso ultimo provvedimento si rilevava tuttavia la necessità di un successivo intervento di revisione più organica e sistematica del meccanismo oneri ed a tale fine l'Amministrazione affidava incarico di consulenza professionale al Prof. Carlo Alberto Barbieri docente del Dipartimento Territorio della facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, con l'obiettivo di individuare margini ed opportunità di adozione di criteri aggiornati nell'applicazione dei parametri e dei principi fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale in data 26 maggio 1977 n.179-4170, più adeguati alle previsioni del nuovo PRG.
    Sulla base delle indicazioni emerse dal lavoro del consulente gli uffici hanno proceduto in primo luogo all'adeguamento delle tabelle parametriche n. 3 e 4 allegate al succitato provvedimento regionale n. 179-4170, calcolando gli aumenti percentuali dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione con metodo identico a quello utilizzato nelle citate deliberazioni C.C. mecc. 9001328/38, mecc. 8915274/38 e mecc. 9000431/20 (allegati n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2) e successivamente all'adeguamento delle tabelle costituenti l'allegato 1 e 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 1977 (mecc. 7704223/20) mediante le quali sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'edilizia abitativa, con valori medi riferiti sia alle previsioni di abitanti insediabili secondo le indicazioni del PRG vigente, sia al reale fabbisogno di nuove urbanizzazioni in rapporto alle già esistenti nelle diverse aree urbane, secondo stime attuali che tengono conto degli interventi urbanizzativi realizzati nella città a partire dal 1977.
    Per quanto riguarda l'articolazione in aree omogenee del territorio, si è ritenuto di superare il precedente riferimento alla perimetrazione del centro edificato di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 1972 ai sensi della L. 865/71, assumendo i criteri seguenti:
a)    assimilando al concetto di “aree di espansione” della Del. C.R. 179/77, le ZUT e le ATS del PRG oggi vigente, oltre alle aree normative R6 e R7 del territorio collinare esplicitamente classificate di tipo C ai sensi del Dl. 1444/68 dallo stesso PRG;
b)    considerando “aree di completamento” tutte le “Zone urbane consolidate residenziali e miste” del nuovo PRG;
c)    ritenendo coerente con il concetto di “tessuto edilizio esistente” della Delibera Regionale, la “Zona urbana centrale storica” del PRG.
    Le tabelle relative alla determinazione dei valori parametrici degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'edilizia abitativa sono riportate negli allegati n. 2.3, 2.4.
    Sono stati poi aggiornati gli oneri di urbanizzazione relativi alle destinazioni non abitative, con i medesimi criteri già adottati dal Comune nel precedente provvedimento di aggiornamento del 12.03.1990 (mecc. 9001328/38) (allegati n. 4 e n. 5).
    Gli interventi di aggiornamento sopra descritti (si veda allegati 2.3, 2.4, 4 e 5) incrementano di circa il 3 % il valore complessivo degli oneri di urbanizzazione (primaria più secondaria) per gli usi residenziali, e di circa il 10 % il valore degli oneri relativi agli usi produttivo, commerciale e terziario.
    Ai valori degli oneri così determinati devono ancora essere applicati i coefficienti relativi al tipo di intervento, alla zona urbanistica e destinazione d'uso di cui alla tabella C del provvedimento regionale recepita integralmente nella deliberazione del Consiglio Comunale del 1977, e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 615/C.R. in data 1° febbraio 2000 (allegato n. 3).
    Al fine di agevolare l'insediamento e la ristrutturazione delle attività artigianali e produttive di minore dimensione è parso opportuno riconsiderare il concetto di “modesta entità o frammentarietà” di interventi per i quali, in conformità alle disposizioni regionali, è possibile applicare il coefficiente riduttivo dello 0,50 agli oneri di urbanizzazione, elevando la soglia di tali interventi alla dimensione di 500 mq., anziché 350 mq. in precedenza stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 1977; lo stesso coefficiente riduttivo è applicabile, come in precedenza, agli ampliamenti, completamenti e ristrutturazioni in zone classificate A e B dal nuovo PRG indipendentemente dalle dimensioni dell'intervento.
    Sono mantenuti validi i criteri già precedentemente adottati per la determinazione:
1)    di un onere forfetario ridotto, aggiornato in 26.228 L./mc. pari a 1/3 del valore stimato in modo sintetico per le aree di espansione, da applicarsi ad interventi residenziali, caratterizzati da modesta entità o frammentarietà, il cui volume effettivo o virtuale non superi 1000 mc;
2)    di un contributo di urbanizzazione da applicarsi ad un volume virtuale ottenuto dividendo il costo dell'intervento per 435.193 L./mc. (costo unitario medio aggiornato di un edificio residenziale) con riferimento ad interventi di ristrutturazione parziali di edifici residenziali in cui si riscontri una difficoltà tecnica nell'individuazione della cubatura di riferimento;
3)    di un contributo di urbanizzazione da applicarsi ad una superficie virtuale ottenuta dividendo il costo dell'intervento per 1.468.777 L./mq. (costo unitario medio aggiornato di un edificio non residenziale) con riferimento ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici non residenziali in cui si riscontri una difficoltà tecnica nell'individuazione della superficie di riferimento.
    Coerentemente con il provvedimento di aggiornamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38) già citata sono stati attualizzati gli oneri di urbanizzazione secondaria da applicarsi per le concessioni edilizie di interventi soggetti alla formazione di piani esecutivi convenzionati, o comunque di interventi anche soggetti a concessione singola e a concessione convenzionata, con cessione gratuita al Comune, od assoggettamento all'uso pubblico, o monetizzazione, di aree per standards di servizi secondo le norme vigenti (allegati n. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
    Relativamente agli interventi previsti da strumenti urbanistici esecutivi di competenza comunale, fra i quali i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167, gli oneri concessori sono fissati in sede di convenzione o nelle norme di detti strumenti urbanistici esecutivi, sulla base delle stime degli oneri derivanti dall'acquisizione ed urbanizzazione delle aree da ripartire tra Comune e privati ai sensi degli articoli 38 e 39 della LUR, fermo restando che il loro valore non può essere inferiore ai corrispondenti valori tabellari relativi alle concessioni singole.
    I contributi così aggiornati sono riferiti all'anno 2001 e rimangono in vigore fino al successivo aggiornamento.
    Per le varianti in corso d'opera ai progetti approvati, si applicano le medesime aliquote utilizzate in sede di rilascio del permesso originario sempre che non si tratti di variazioni essenziali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare l'aggiornamento dei contributi commisurati alle spese di urbanizzazioni primarie e secondarie effettuato con i criteri e le modalità di calcolo esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e risultanti dalle unite tabelle parametriche che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. da 1.1. a 6.4 - nn. ), e precisamente: allegati n. 2.3, 2.4, 4 e 5 per le concessioni singole; allegati n. 6.2, 6.3, 6.4 per gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi ad interventi sottoposti sia a piani esecutivi convenzionati sia a concessione singola, con cessione gratuita al Comune, od assoggettamento all'uso pubblico, o monetizzazione, di aree per standards di servizi secondo le norme vigenti;
2)    di approvare, relativamente alle attività produttive, l'applicazione del coefficiente riduttivo dello 0,50 per interventi di superficie reale o virtuale minore o uguale a 500 mq. (anziché 350 mq. in precedenza stabiliti) in qualsiasi zona, e per ampliamenti, completamenti e ristrutturazioni in zone classificate A e B dal nuovo PRG;
3)    di recepire la tabella C allegata al provvedimento regionale n. 179-4170 come successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 615/C.R. in data 1 febbraio 2000 (allegato n. 3);
4)    di approvare la corresponsione al Comune dei contributi come sopra determinati fino al successivo aggiornamento;
5)    di approvare l'applicazione delle medesime aliquote utilizzate in sede di rilascio del permesso originario relativamente alle varianti in corso d'opera dei progetti approvati che non determinano variazioni essenziali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.