Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 62
2001 01692/09
OGGETTO: VIA IVREA-CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI ART.49 COMMA V DELLA LUR - SUB-AMBITO U1 RELATIVO ALLA ZUT 2.3 CAVAGNOLO E ATS 5t IVREA 1 - AMBITO PRU - VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 8 LETTERA C DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Piano Regolatore Generale della
Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R.
n. 21 il 24 maggio 1995 ha destinato l'area in oggetto, compresa
tra via Ivrea, corso Vercelli, via Cavagnolo ed il torrente Stura,
in gran parte a "zona urbana di trasformazione" (ambito
2.3 Cavagnolo) ed in parte ad "area da trasformare per servizi"
(ambiti 5t Ivrea 1 e 5u Ivrea 2), la cui attuazione è stata
prevista unitariamente.
La suddetta area risultava delimitata
in un ambito, denominato via Ivrea, soggetto alla formazione di
un Programma di Recupero Urbano, strumento per l'attuazione coordinata
di un insieme di interventi di riqualificazione edilizi ed urbanistici.
Il PRU è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 9 gennaio 1995 e con D.G.R. 39-15441 del 23 dicembre
1996.
Tuttavia, al fine di rendere attuabile
la trasformazione urbanistica dei predetti ambiti ZUT 2.3 Cavagnolo
e ATS 5t Ivrea 1-5u Ivrea 2, è stata approvata la Variante
parziale n. 24 al P.R.G. vigente, ai sensi dell' art. 17 comma
7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio
Comunale del 12 giugno 2000 (mecc. 200004434/09) esecutiva dal
26 giugno 2000.
Tale variante ha provveduto, in particolare,
ad articolare la trasformazione dei suddetti ambiti in due sub-ambiti
di intervento, denominati U1 e U2, al fine di rendere indipendenti
le fasi di attuazione degli stessi.
Pertanto, a seguito dell'approvazione
della suddetta Variante n.24, i proprietari interessati hanno
presentato una proposta di Concessione Convenzionata (ai sensi
dell'art. 49-V° comma, Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977
e s.m.i.) al fine di avviare la trasformazione urbanistica del
sub-ambito U1.
Il sub-ambito U1 è costituito da
una porzione di "zona urbana di trasformazione" denominata
ZUT 2.3 Cavagnolo e dalla totalità della "area da
trasformare per servizi" denominata ambito 5t Ivrea 1.
Da una verifica approfondita e dettagliata
della suddetta proposta di Concessione Convenzionata è
emerso che la situazione patrimoniale del sub-ambito U1 non corrisponde
perfettamente alla perimetrazione individuata nella suddetta variante,
in quanto due porzioni di area (circa mq.85), incluse nello stesso,
coinvolgono altre proprietà.
Pertanto, visto l'articolo 17, comma 8,
lettera c) della L.U.R., così come modificato dalla Legge
Regionale 29 luglio 1997 n. 41, che stabilisce che non costituiscono
Variante al PRG gli adeguamenti di limitata entità dei
perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo
e considerato che le suddette porzioni di area sono di modestissima
entità, la Civica Amministrazione, fatti eseguire gli indispensabili
approfondimenti, è addivenuta alla determinazione di assumere
un provvedimento, ai sensi della succitata disciplina, atto a
variare il perimetro del sub ambito U1, ferme restando tutte le
prescrizioni ed i contenuti di cui alla Variante n. 24.
Le rettifiche consistono nella lieve traslazione
della perimetrazione che definisce i sub-ambiti di intervento
U1 e U2, fino a farli coincidere con le aree di proprietà
dei Proponenti la Concessione Convenzionata, con conseguente limitata
riduzione della superficie del sub-ambito U1 ed equivalente lieve
ampliamento della superficie del sub-ambito U2.
Il Comune di Torino partecipa alla proposta
di intervento, in quanto proprietario di terreni per mq. 1.750,
i cui diritti edificatori generati (mq. 1.225 di SLP) sono stati
assegnati all'Agenzia Territoriale per la Casa, come da deliberazione
approvata dal Consiglio Comunale in data 11 aprile 2000 (mecc.
200002601/12) esecutiva dal 2 maggio 2000.
Nel sub ambito U1 è prevista la
realizzazione di n.7 lotti di intervento così articolati:
- un lotto destinato ad accogliere attività
di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI - tipologia a piastra
1 piano f.t.);
- un lotto destinato a residenza di proprietà
della Città (i cui diritti edificatori, come sopra detto,
sono stati assegnati all'ATC); .
- un lotto ad interventi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata (ai sensi dell'art. 9 Legge 493/93) attuato
dalla Coop. Di Vittorio;.
- tre lotti destinati a residenza;
- un lotto sul quale è prevista
la conservazione di un edificio esistente (di tipo unifamiliare
a 2 piani f.t. per una S.L.P. pari a mq. 265).
Gli interventi residenziali in progetto
sono organizzati in edifici in linea a 7 e 8 piani f.t. (compresi
gli eventuali piani pilotis) attestati sul nuovo tracciato della
viabilità di distribuzione agli insediamenti mentre il
fabbricato afferente la proprietà Comunale a 5-6 piani
f.t. prospetta sul corso Vercelli.
Le aree previste a servizi pubblici sono
rappresentati da:
- un'ampia area, in posizione baricentrica
rispetto agli insediamenti in progetto, sistemata a verde;
- aree a parcheggi funzionalmente organizzati
rispetto al sistema viabile;
- porzione di parcheggio su soletta (assoggettata
all'uso pubblico) posto all'interno dell'edificio destinato ad
ASPI;
- aree verdi di connessione tra le funzioni
principali.
Gli indici di edificabilità territoriale
(per ciascuna zona normativa, rispettivamente ai sensi degli artt.
15 e 20 del PRG vigente) sono:
- di 0,7 mq SLP/mq ST - per la ZUT 2.3
Cavagnolo
- di 0,7/3 mq SLP/mq ST - per l'ATS ambito
5t Ivrea 1.
Le destinazioni previste dalle N.U.E.A.
di P.R.G. sono ad uso residenziale (80% min) e ad attività
di servizio alle persone ed alle imprese (20% max). Gli interventi
in progetto prevedono di destinare il 95% circa della S.L.P. complessiva
ad uso residenziale ed il restante 5% ad ASPI.
I dati tecnici fondamentali degli interventi,
che troveranno attuazione mediante il rilascio di n. 6-7 concessioni
edilizie, sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (ST) mq.
25.137
- Area di concentrazione dell'edificato
mq.
6.880
- Superficie servizi
totale: mq.
15.667
di cui: -
già di proprietà della Città mq.
851
-
ceduti
mq.
12.043
-
assoggettati mq.
2.773 (di cui 298 su soletta parcheggio)
- Superficie viabilità mq.
2.888
di cui: -
già di proprietà della Città mq.
393
-
ceduti mq.
2.495
- SLP totale in progetto mq.
16.356
di cui: - SLP esistente mq.
265
-
SLP residenziale mq.
15.287
-
SLP ASPI mq.
804
- Abitanti teorici insediabili (S.L.P./34) n.
439 (ZUT) + 18 (ATS)
In base allo schema di convenzione, i
Proponenti cedono gratuitamente al Comune di Torino aree a servizi
per mq. 12.043 e a sedi viarie per mq. 2.495 nonchè, ai
sensi dell'art. 21 della L.U.R., assoggettano all'uso pubblico
aree per mq. 2.773 .
I Proponenti si obbligano a realizzare
a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11
L. 10/77) tutte le opere di urbanizzazione previste dai relativi
progetti di massima, che fanno parte della Concessione Convenzionata
e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
Tali opere consistono sommariamente nella
realizzazione di:
- verde pubblico, parcheggi pubblici, sedi
viarie;
- servizi sulle aree private assoggettate
ad uso pubblico (ad esclusione della realizzazione della porzione
di parcheggio su soletta per mq. 298) ;
- reti di fognatura bianca e nera;
- illuminazione pubblica.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle
valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato
il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione
Giunta Comunale 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), esecutiva
dal 17 marzo 1998, è di Lire 2.623.933.440 (pari a 1.355.148,53
euro) al netto di imposta, salvo ulteriori definizioni in sede
di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni
dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
La sistemazione dell'area a servizi, adiacente
al lotto della Città, non è compresa nel progetto
di massima delle opere da realizzare a scomputo.
I Proponenti si obbligano, inoltre, ad
effettuare a propria cura e spese le opere relative alla realizzazione
della porzione di parcheggio su soletta pari a mq. 298, assoggettata
all'uso pubblico.
Sulla base delle indicazioni progettuali
fornite dalla Concessione Convenzionata i suddetti oneri ammontano
ad oggi a L. 2.635.378.465 (pari a 1.361.059,39 euro) di cui L.
1.120.163.986 (pari a 578.516,42 euro) per gli oneri di urbanizzazione
primaria e L. 1.515.214.479 (pari a 782.542,97 euro) per gli oneri
di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti
(circa) L.
2.635.378.465 (euro1.361.059,39)
- costo opere di urbanizzazione a scomputo
(circa) L.
2.623.933.440 (euro 1.355.148,53)
- differenza da versare in sede di conc.edilizie
(circa) L.
11.445.025 (euro 5.910,86)
Il costo di costruzione, previsto dalla
Legge 10/77, non è definibile in sede di convenzione in
quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono
ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori,
delle attività, ecc..) per la sua corretta definizione,
che è pertanto demandata al momento del rilascio della
concessione edilizia.
Gli interventi (fabbricati ed opere di
urbanizzazione) dovranno essere completati entro il termine di
validità della Concessione Convenzionata, stabilito in
anni 10 dalla stipulazione della convenzione attuativa.
I progetti di massima relativi alle opere
di urbanizzazione primaria, comprensivi del computo metrico estimativo,
sono stati trasmessi al Settore Urbanizzazioni della Divisione
Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere, in
merito, i pareri favorevoli dei competenti Settori e dell'A.E.M..
Il progetto planivolumetrico dell'opera
edilizia è stato sottoposto all'esame della Commissione
Edilizia che, nella seduta del 21 dicembre 2000, ha espresso parere
favorevole chiedendo talune precisazioni di tipo progettuale e,
più specificamente, che le fronti ed i fianchi degli edifici
che prospettano sui luoghi pubblici o accessi siano trattati con
dignità di facciata principale e con elementi compositivi
adeguati.
I Proponenti si impegnano ai sensi dell'art.
32 della Legge n. 457/78 a garantire la quota di edilizia convenzionata,
quale prevista dalla normativa vigente.
Considerato che in data 5 marzo 2001 è
stata adottata dal Consiglio Comunale la Variante Normativa n.
37, che ha modificato, tra gli altri, l'art. 7 delle NUEA di PRG,
in materia di edilizia convenzionata, sia per quanto concerne
le quantità che le modalità di reperimento della
quota di edilizia convenzionata.
Preso atto che, entrando in vigore il
regime di salvaguardia, applicabile fino all'approvazione definitiva
della suddetta variante, si rende necessario integrare la concessione
convenzionata con i nuovi contenuti, ed in particolare il punto
9 lettera e) delle premesse e l'art. 15 della Convenzione, parte
integrante del provvedimento in oggetto.
Tenuto conto, però, che i tempi
intercorrenti tra l'adozione della suddetta variante ed il provvedimento
in oggetto, sono assolutamente insufficienti per procedere al
necessario adeguamento, in particolare per quanto concerne il
reperimento della quota di edilizia convenzionata, ovvero per
consentire l'eventuale espressione del diritto di prelazione da
parte della Città, si ritiene, d'intesa con i Proponenti,
di poter rinviare l'esercizio di detta prelazione, a successivo
provvedimento di Giunta Comunale, da adottarsi comunque entro
la data di stipula della Convenzione stessa.
Con determinazione dirigenziale si provvederà,
altresì, ad apportare ogni altra modifica necessaria per
adeguare lo schema di convenzione al nuovo regime normativo.
Tale impegno non sarà assunto dalla
Coop. Di Vittorio in quanto, essendo beneficiaria di finanziamenti
per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata,
ai sensi dell'art.9 della Legge 493/93, dovrà attenersi
alla normativa specifica di cui alla legge di riferimento.
Considerato che la Circoscrizione 6, alla
quale è stato richiesto il parere ai sensi degli artt.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento, si è espressa
con parere favorevole con l'indicazione che venga presa in considerazione
la richiesta di ridurre il numero di piani edificabili fuori terra
da 7 a 5 (all. 6 - n. ).
Si espongono le seguenti
Considerato che il provvedimento in oggetto costituisce mera
esecuzione delle previsioni di cui alla succitata Variante n.
24;
Tenuto conto che identico parere è stato espresso dalla
Circoscrizione 6, in sede di adozione della Variante stessa;
Si ribadiscono le controdeduzioni, in allora formulate, che qui
di seguito si riportano:
Il numero di piani previsti nella Variante è stato
determinato in funzione delle aree libere in cui localizzare le
superfici fondiarie (fabbricati e relativi spazi di pertinenza}
e le aree a servizi pubblici, nel rispetto degli indici e parametri
del PRG vigente. Una diversa previsione in ordine a un minor numero
di piani fabbricati comporterebbe il reperimento di una maggiore
superficie fondiaria e una conseguente, minore disponibilità
di aree per servizi pubblici, con la necessità di realizzare
i parcheggi pubblici su soletta, determinando una diversa fruibilità
dei servizi e una minore dotazione di aree verdi connesse al Parco
verso la Stura. In tale ipotesi verrebbe, altresì, compromessa
la nuova centralità e la specifica rilevanza
delle aree a servizi all'interno dell'ambito di trasformazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) la variazione al P.R.G., ai sensi dell'art.17
comma 8 lett. c della L.R. 56/77 e s.m.i., consistente nella riperimetrazione
dei sub-ambiti di intervento U1 e U2 definiti dalla variante parziale
n. 24 al P.R.G vigente, i cui contenuti già descritti in
narrativa e in dettaglio nell'allegato (all. 1 - n.
), fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) la concessione convenzionata, ai sensi
dell'art. 49 V comma della L.U.R., relativa al sub- ambito U1,
compreso nella ZUT 2.3 Cavagnolo parte e ATS 5t Ivrea 1 del PRG.
Gli allegati, che fanno parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, sono costituiti dai
seguenti elaborati:
- Schema di convenzione
(all. 2 - n. )
- Progetto planivolumetrico
(all. 3 - n. )
- Progetto di massima
delle opere di urbanizzazione - (all. 4 - n. ).
3) L'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione
stessa, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutività
della deliberazione di approvazione della presente Concessione
Convenzionata, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti
(all. 5 - n. ), unitamente alla relativa
garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula
o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma
del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune
di Torino e i Signori:
- LANA Pietro nato a Torino il 11/5/1930
C.F. LNA PTR 30E11 L219P
- PETRATTO Vittoria nata a Borgaro Torinese
il 26/3/1924 C.F. PRT VTR 24C66 L219Z
- PETRATTO Margherita nata a Torino il
12/6/1936 C.F. PTR MGH 36H52 L219M
- DEMO Carla nata a Torino il 22/6/1939
C.F. DME CRL 39H62 L219B
- DEMO Paolo nato a Torino il 19/8/1944
C.F. DME PLA 44M19 L219I
- STANO Giambattista nato a Rotondella
(MT) il 6/11/1945 C.F. STN GBT 45S06 H591Q in proprio ed in qualità
di procuratore di PRANDI Giuseppe e ROGATO Rosanna (come da Procura
speciale in data 28 settembre 1994 notaio Mario SARTO atto n.256518)
- STANO Rocco nato a Rotondella (MT) il
24/9/1941 C.F. STN RCC 41P24 H591Y
- FENOGLIO Luigi nato a Levice (CN) il
9/7/1932 C.F. FNG LGU 32L09 E564X
- RIGO Ercolina nata ad Alba (CN) il 9/1/1930
C.F. RGI RLN 30A49 A124H
- TACCHINI Franca nata a Torino il 30/12/1945
C.F. TCC FNC 45T70 L219S
- CARUSO Angela nata a Catania il 26/10/1949
C.F. CRS NGL 49R66 C351E
- Cooperativa Edilizia "GIUSEPPE
DI VITTORIO" con sede in Torino corso Principe Oddone 5/a
P.I. 01796560017 in persona del rappresentante Sig. RIZZO Massimo
nato a Torino il 11/12/1964
- CRAVERO Maria Lina in ARLOTTO nata a
Torino il 22/7/1935 C.F. CRV MLN 35L62 L219W
- CRAVERO Aldo nato a Torino il 2/11/1922
C.F. CRV LDA 22S02 L219I con l'autorizzazione all'ufficiale rogante
nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare,
ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche
ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di
adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di
carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4) di prendere atto che l'introito relativo
al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore
Procedure Amministrative Edilizie;
5) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo,
relativo alle opere di cui al sub ambito U1, la necessaria operazione
contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno
di spesa corrispondente, nel progetto di massima, a L. 2.623.933.440
(1.355.148,53 Euro) al netto di imposta, per le opere di urbanizzazione
da realizzare a scomputo nel sub ambito U1. La restante entrata
derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente
verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale
nel bilancio di competenza;
6) di rinviare a successivo provvedimento
di Giunta Comunale l'eventuale esercizio del diritto di prelazione
da parte della Città ai sensi dell'art. 7 delle NUEA così
come modificato dalla Variante adottata con delibera del Consiglio
Comunale mecc. 0010942/09 in data 5 marzo 2001;
7) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale l'adeguamento dello schema di convenzione al nuovo
regime normativo.