Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport
n. ord. 99
2001 01673/10
OGGETTO: CONCESSIONE IN REGIME DI GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO, DENOMINATO CENISIA, SITO TRA LE VIE CESANA, REVELLO E CORSO VITTORIO EMANUELE II, COMPRENDENTE: IMPIANTO SPORTIVO GIARDINO PUBBLICO E LOCALI PERTINENZIALI. RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10), la Città ha assegnato
la gestione dell'impianto sportivo di via Cesana 6, di proprietà
della Città all'Associazione Sportiva Borgata Cenisia per
una durata di anni cinque, e quindi a tutto il 30 giugno 2001.
Con deliberazione del 24 aprile 1997 (mecc.
9702655/46), la Giunta Comunale ha affidato la gestione, con scadenza
il 30 giugno 2001, del giardino pubblico sito tra le vie Revello,
Cesana e il Corso Vittorio Emanuele II alla succitata Associazione
che si è assunta l'onere di provvedere all'apertura e chiusura
al pubblico dello stesso, includendo, in tale concessione, anche
i locali sottostanti e adiacenti alle tribune che costituiscono
una pertinenza dell'impianto sportivo e formano con il giardino
un'unica cosa.
Successivamente il concessionario ha richiesto
un ulteriore proroga sino al 30 giugno 2016 motivata dalla necessità
di eseguire nuove opere di miglioria, che lo stesso intende effettuare
a proprie spese, quali l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione
del campo di calcio e la costruzione di un campo di calcio a cinque,
ed a fronte degli oneri a proprio carico per la conduzione e manutenzione
ordinaria del giardino pubblico, l'apertura e chiusura dello stesso
e la relativa custodia.
Alla luce di quanto già realizzato
nell'intero complesso, giardino pubblico, locali pertinenziali
e impianto sportivo, dall'Associazione Borgata Cenisia, visto
l'intendimento, di apportare nuove migliorie, in corso di attuazione,
che rivalutano il patrimonio della Città, considerato l'impegno
dimostrato nella conduzione dell'impianto sportivo, concesso dal
Consiglio Comunale il 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10) con scadenza
il 30 giugno 2001, del giardino pubblico e dei locali pertinenziali,
assegnati in concessione dalla Giunta Comunale con provvedimento
(mecc. 9702655/46) con scadenza il 30 giugno 2001, la Circoscrizione
n. 3 in data 23 ottobre 2000 con deliberazione (mecc. 200008112/86)
(all. 1 - n. ) ha approvato la proposta di rinnovo della concessione
all' Associazione Borgata Cenisia con sede in Torino via Cesana
12 P. IVA 06929390018, rappresentata dal sig. Riccetti Luigi nato
a Teramo il 10.2.49 e residente in Torino, via Revello 51, C.F.:
RCC LGU 49B10 L103V in qualità di Presidente.
Il complesso sportivo sito tra via Cesana,
corso Vittorio Emanuele II, via Revello, comprende: 1 campo di
calcio con tribune, 1 campo da calcetto, 1 prefabbricato di deposito,
1 prefabbricato magazzino e spogliatoio, 4 spogliatoi con doccia
per i giocatori, 1 spogliatoio per l'arbitro, 1 prefabbricato
uso ufficio, centrale termica a metano, alloggio di custodia,
locali pertinenziali sottostanti e adiacenti le tribune ed inoltre
il giardino comunale sito tra le vie Cesana e Revello su corso
Vittorio Emanuele II.
Il complesso sportivo è individuato
negli inventari dei beni immobili della Città al n. 568
-Indisponibili - gruppo 2 categoria 10, partita catastale n. 1292986
foglio 1224 particella n. 538 sub 3 ( via Cesana 12 p.t.), sub
4 (corso Vittorio Emanuele n.178-181-187/ A, p.t.), sub 5 (via
Cesana n.6 p.t.). (all. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f - n. ).
In ossequio a quanto disposto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10),
nonché dalla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), che prevedono
l'affidamento in concessione di impianti sportivi di proprietà
municipale per garantirne sia un miglior utilizzo, sia il recupero
dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile
la proposta avanzata dalla Circoscrizione n. 3, anche in considerazione
del fatto che il concessionario si accollerà la maggior
parte delle spese di conduzione, tutti gli oneri dei lavori di
ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.
Le spese a carico della Città di
cui all'art.13 dell'allegata convenzione (all. 2 - n. ) trovano
capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori
competenti.
Il canone di L. 1.265.000 annue pari a
Euro 653,32 IVA compresa, è stato stabilito in base allo
stato di fatto e di diritto dell'impianto nonché del suo
stato di manutenzione e conservazione ed in considerazione delle
spese che il concessionario dovrà effettuare nonché
della valenza sociale che l'impianto potrà assumere per
i cittadini (all. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 - nn. ).
In data 21 settembre 1998 il Servizio
Centrale Patrimonio trasmetteva parere positivo in merito alla
realizzazione dei campi gioco calcio a cinque.
Il 30 settembre 1998 il Settore Impianti
Sportivi esprimeva parere positivo in merito alla realizzazione
di un campo di calcetto, precisando che tale opera dovrà
essere conforme alle normative vigenti soprattutto in materia
di sicurezza.
Il 25 novembre 1998 il Settore Verde Pubblico
esprime parere favorevole sottolineando la necessità che
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature,
del campo da gioco e dell'arredo sia affidata al concessionario
nonché le alberature e le aree verdi.
Inoltre deve essere affidato al concessionario
l'onere di manutenzione e del consumo dell'acqua erogata per la
manutenzione delle aree verdi.
Successivamente con nota del 3 settembre
1999 il Settore Verde Pubblico, relativamente alla manutenzione
ordinaria e straordinaria sottolineava quanto segue: "Il
concessionario è tenuto a custodire e conservare l'immobile
senza apportarvi modifiche strutturali operando per l'ordinaria
manutenzione, compresa quella relativa al taglio dell'erba, alla
pulizia anche del marciapiede antistante il complesso, al controllo,
alla riparazione ed al ripristino delle attrezzature del campo
gioco ed all'arredo (panche, cestini, ecc.) previo accordo con
il predetto Settore Tecnico, con la diligenza del "buon padre
di famiglia" e consentendo a terzi il godimento dell'immobile
all'interno delle fasce orarie specificate nella convenzione.
La Divisione Patrimonio in data 26 novembre
1999 suggeriva di inserire nella convenzione che il Concessionario
predisponesse l'installazione di due prese idriche per la ripartizione
e la misurazione dei consumi.
In data 7 gennaio 2000 il Settore Verde
Pubblico e Gestione esprimeva parere favorevole in merito all'affidamento
in gestione del giardino comunale di corso Vittorio Emanuele II
tra le vie Cesana e Revello, ribadendo la necessità di
poter accedere alle piante al fine di garantirne la manutenzione.
La già citata Società Cenisia,
inviava al Settore Sport, in data 22 settembre 2000, le autorizzazioni
ottenute dal CONI relative ai lavori previsti nell'impianto in
cui si esprime parere favorevole in linea tecnico-sportiva in
quanto l'impianto è risultato rispondente alle descrizioni
e quindi idoneo per lo svolgimento delle discipline sportive in
esso previste. (all. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere in gestione sociale
per anni 15, a partire dal 1 luglio 2001 fino al 30 giugno 2016,
l'impianto sportivo di proprietà municipale denominato
"CENISIA", sito tra le vie Cesana, Revello e corso Vittorio
Emanuele II, individuato nell'inventario dei beni immobili della
Città al numero al n. 568 - Indisponibili - gruppo 2 categoria
10, partita catastale n. 1292986 foglio 1224 particella n. 538
sub 3 ( via Cesana 12 p.t.), sub 4 (corso Vittorio Emanuele n.178-181-187/
A, p.t.), sub 5 ( via Cesana n.6 p. t.) all' Associazione Borgata
Cenisia con sede in Torino via Cesana 12 p. IVA 06929390018, rappresentata
dal sig. Riccetti Luigi nato a Teramo il 10.2.49 e residente in
Torino, via Revello 51, C.F.: RCC LGU 49B10 L103V in qualità
di Presidente;
2) di approvare lo schema di convenzione
che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all.
2 - n. ), alle condizioni ivi contenute. Le spese a carico della
Città di cui agli artt. 12 e 13 della predetta convenzione
trovano capienza nei fondi impegnati dai Settori competenti. Il
corrispettivo annuo determinato in Lire 1.265.000 annue IVA inclusa,
pari a Euro 653,32 dovrà essere versato al Cassiere della
III Circoscrizione in un'unica soluzione, entro il 1 luglio di
ogni anno. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi
Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo
del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dell'art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in
caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo
alcuno. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata
entro un anno dalla data di stipulazione del contratto. Tutte
le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti
saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile i beni mobili, i macchinari
e le attrezzature di proprietà comunale verranno fatti
constare in apposito verbale da redigersi a cura della III Circoscrizione.
Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato
di Ragioneria.
Poiché si tratta di gestione sociale
di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell'impianto
ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà
a carattere patrimoniale e allo stesso modo le utenze saranno
poste interamente a carico del concessionario.
A pag. 6, art. 12, seconda riga, dopo: straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti aggiungere le seguente parole: degli impianti.
A pag. 6, art. 12, sostituire il terzo capoverso: E' a carico del concessionario ..... del campo. con il seguente testo: E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria della cabina elettrica. Sono a carico della Città la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione fino alla data di collaudo del nuovo impianto; da tale data la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione sarà a carico del concessionario..
A pag. 7, art. 13, terza riga, sostituire: dell'impianto termico ..... a carico della Città. con il seguente testo: degli impianti termici, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario ad esclusione dell'impianto termico relativo agli spogliatoi dei campi da gioco..
A pag. 8, al termine dell'art. 16, dopo: interamente a carico del concessionario. aggiungere il seguente testo: Con cadenza quinquennale l'Amministrazione si riserva di effettuare una valutazione del complesso sportivo e delle sue pertinenze per un eventuale adeguamento del canone..