Divisione Economia e Sviluppo
Settore sport

n. ord. 74
2001 01667/10

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 MARZO 2001
(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA SPORTIVA MUNICIPALE SITA IN CORSO MONCALIERI 2 - APPROVAZIONE CONCESSIONE PLURIENNALE ALLA SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA TORINO.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    La Società Canottieri Esperia ha in concessione da alcuni anni l'immobile di mq. 1697 circa e mq. 3500 di terreno circostante, sito in corso Moncalieri 2, ad uso attività sportive e ricreative di canottaggio.
    Con nota del 10/11/99 la Società Canottieri Esperia Torino richiedeva il rinnovo della concessione pluriennale dell'area sportiva sita in C.so Moncalieri, 2 scadente in data 31/3/2000.
    Con provvedimento del 21 giugno 2000 il Consiglio della Circoscrizione VIII ha espresso parere favorevole alla concessione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
    La Società concessionaria, richiedeva, infine, di modificare la natura del servizio di somministrazione di bevande ed alimenti all'interno dell'area sportiva in esercizio pubblico conformemente alla circolare prot. n. 698 del 4/2/98 dell'Assessorato al Commercio e alla Promozione della Città, onde consentire lo svolgimento dello stesso anche a favore di privati cittadini, dichiarandosi disponibile all'eventuale applicazione di un canone ricognitorio esclusivamente per la zona sportiva.
    In data 4 maggio 2000, prot. n. 52.2380/62,52/121, la Divisione Patrimonio Settore Riorganizzazione e Riqualificazione Patrimonio, ha trasmesso la valutazione del canone commerciale espresso in L./mese per il rinnovo della concessione applicabile alla Società Canottieri Esperia Torino in quanto Associazione Sportiva senza scopo di lucro, calcolato in base all'art. 9 della Legge 537/93 e sulla base dei disegni forniti dalla Società.
    Pertanto pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale dell'area comunale già in concessione alla stessa società Canottieri Esperia Torino per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
    In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonchè alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà la maggior parte delle spese di conduzione, tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.
    Le spese per le utenze sono pertanto a carico del Concessionario.     
    Il canone è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell'impianto nonchè dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, ed in considerazione delle spese che il concessionario dovrà effettuare nonchè della valenza sociale che l'impianto potrà assumere per i cittadini.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà municipale sita in C.so Moncalieri, n. 2 comprendente un fabbricato di mq. 1697 e un terreno circostante di mq. 3500 individuati nell'inventario n. 186 Indisponibile Gruppo 2 Categoria 10 al Catasto Terreni rispettivamente al Foglio 1309 numero 53 partita catastale 1 e Foglio 1309 numero 54 partita catastale 1204, alla Società Canottieri Esperia Torino nella persona del Presidente sig. Sandro Sassone nato a Torino il 31.12.1935, residente a Gassino (To) Strada Val Pallera 32 (C.F. SSSSDR35T31L219V) per un periodo di anni 15 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2)    di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con la Società Canottieri Esperia Torino alle condizioni ivi contenute.
    Il corrispettivo annuo determinato in Lire 18.504.000 IVA inclusa, pari ad Euro 9.556,52, da pagarsi in due rate semestrali anticipate. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
    La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo, secondo quanto previsto dalla deliberazione (mecc. 9602474/10).
    All'atto della consegna dell'immobile i beni mobili, i macchinari e le attrezzature di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura dell'VIII Circoscrizione. Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria.
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 2 - CONVENZIONE

A pagina 3, art. 5, seconda riga, sostituire la frase: “di n. 3 campi da tennis .... Consiglio Comunale” con la frase: “dei campi da tennis e relativi servizi a tariffa comunale”.