Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 49
2001 01552/09
OGGETTO: PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ART. 11 LEGGE 493/93) - INTERVENTI PRIVATI - VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR. PRU CORSO GROSSETO - AMBITI 5C MADONNA DI CAMPAGNA EST E 5D MADONNA DI CAMPAGNA OVEST - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 111 del Consiglio
Comunale del 19 giugno 2000 (mecc. 200002986/09), esecutiva in
data 3 luglio 2000, è stata adottata, ai sensi dell' art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 26 al
vigente P.R.G. relativa agli ambiti 5c Madonna di Campagna est
e Madonna di Campagna ovest.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 19 luglio al 17
agosto 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 30 del 26 luglio
2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.,
alla Provincia di Torino che, con nota n. 175542 del 21 agosto
2000, ha comunicato di non aver deliberato e che, pertanto, il
parere è da intendersi favorevole in quanto la variante
non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale
in data 28 aprile 1999.
Si prende atto, infine, che i soggetti
privati proponenti, interessati alla presente variante al P.R.G.
hanno presentato idonei atti fidejussori (all. 1 - n. ), a garanzia
dell'attuazione degli interventi inclusi nel Programma di Recupero
Urbano. Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva
della variante 25 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la variante parziale n.
26 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono
sono gli stessi della deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale
del 19 giugno 2000 (mecc. 2000 02986/09), esecutiva in data 3
luglio 2000, di adozione della variante.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.