Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 49
2001 01552/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 27 febbraio 2001)

OGGETTO: PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ART. 11 LEGGE 493/93) - INTERVENTI PRIVATI - VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR. PRU CORSO GROSSETO - AMBITI 5C MADONNA DI CAMPAGNA EST E 5D MADONNA DI CAMPAGNA OVEST - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 19 giugno 2000 (mecc. 200002986/09), esecutiva in data 3 luglio 2000, è stata adottata, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 26 al vigente P.R.G. relativa agli ambiti 5c Madonna di Campagna est e Madonna di Campagna ovest.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 19 luglio al 17 agosto 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 30 del 26 luglio 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con nota n. 175542 del 21 agosto 2000, ha comunicato di non aver deliberato e che, pertanto, il parere è da intendersi favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
    Si prende atto, infine, che i soggetti privati proponenti, interessati alla presente variante al P.R.G. hanno presentato idonei atti fidejussori (all. 1 - n. ), a garanzia dell'attuazione degli interventi inclusi nel Programma di Recupero Urbano. Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante 25 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare la variante parziale n. 26 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 19 giugno 2000 (mecc. 2000 02986/09), esecutiva in data 3 luglio 2000, di adozione della variante.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.