Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 48
2001 01417/02
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 51 E 54 DELLO STATUTO DELLA CITTA' (ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI). MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 E DELL'ARTICOLO 8 COMMI 3, 4, 5, 6 E 7, 1 CPV.
Proposta del Presidente del Consiglio Mauro Marino.
L'introduzione del turno unico annuale
per le elezioni dei Consigli Comunali e Provinciali, da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 Aprile e il 15 Giugno, da parte
dell'art. 8 comma 1 della legge n. 120 del 30 Aprile 1999, ha
reso necessario la revisione degli articoli 53 comma 4 dello Statuto
della Città, 10 comma 4 del Regolamento del Decentramento
e 1 comma 2 del Regolamento di esecuzione degli articoli 51 e
54 dello Statuto della Città, che in materia di rinnovo
anticipato dei Consigli Circoscrizionali prevedevano il doppio
turno elettorale annuale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 2000 00110/02) divenuta esecutiva in data 23 marzo 2000,
l'istituto del turno unico annuale è stato introdotto nell'articolo
53 comma 4 dello Statuto, che è stato riformulato come
segue:
"Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione
avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio
Comunale o dopo il 24 Febbraio dell'anno precedente, l'elezione
del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente
all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento
avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio
di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni,
in una domenica compresa tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno, se
le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24
Febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se
le condizioni si sono verificate oltre tale data".
Proseguendo in questa opera di adeguamento
della normativa locale al nuovo principio in materia di Elezione
dei Consigli Comunali e Provinciali, è ora necessario modificare
l'art. 1 comma 2 del Regolamento di Esecuzione degli articoli
51 e 54 dello Statuto della Città.
L'articolo 1 comma 2 del Regolamento di
Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città
letteralmente dispone: "In caso di scioglimento anticipato
del Consiglio Circoscrizionale, disposto a norma dell'articolo
53 dello Statuto, il Sindaco comunica al Prefetto la deliberazione
di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale. Il Prefetto, con
proprio decreto, da emanare almeno 45 giorni prima della data
delle elezioni, indice le nuove elezioni da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno ovvero
tra il 15 novembre e il 15 dicembre. Il Consiglio Circoscrizionale
rieletto, dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale".
Ne consegue la necessità di adeguare
la previsione regolamentare alla disposizione statutaria, modificando
il testo dell'articolo 1 comma 2 del regolamento più volte
citato nel seguente modo: In caso di scioglimento anticipato
del Consiglio Circoscrizionale, disposto a norma dell'articolo
53 dello Statuto, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto.
Qualora l'elezione debba avvenire anticipatamente rispetto al
rinnovo del Consiglio Comunale, essa è indetta con decreto
del Prefetto, e si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile
ed il 15 giugno se la causa di scioglimento si è verificata
entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo
se la causa si è verificata oltre tale data. Il Consiglio
Circoscrizionale rieletto, dura in carica fino al rinnovo del
Consiglio Comunale.
E' inoltre da rilevare che l'articolo
8 commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv. del Regolamento di Esecuzione
degli articoli 51 e 54 dello Statuto prevede un metodo di attribuzione
dei seggi dei Consigli Circoscrizionali che non è coerente
con quello previsto dall'art. 51 commi 9 e 10, dello Statuto stesso.
L'articolo 51, commi 9 e 10, dello Statuto
testualmente recita:
"9. Alla lista o all'insieme delle
liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti,
purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito
il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti
della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa
sia superiore al 60%. Alla lista o all'insieme di liste apparentante,
che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere
il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra
le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema
del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso
di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più
alta cifra elettorale.
10. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente
agli altri apparentamenti con lo stesso sistema del quoziente
naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente.".
L'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1°
cpv., del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello
Statuto testualmente recita:
"3. L'ufficio Centrale Circoscrizionale
determina il quorum del 40% e 60% sia sul totale complessivo dei
voti validi ottenuti da tutte le liste o insieme di liste apparentate,
sommando tutti i totali dei voti ottenuti in tutte le sezioni
della Circoscrizione, sia sul totale complessivo dei voti validi
di tutte le singole liste non apparentate più il totale
dei vari raggruppamenti di liste, ottenuti come sopra.
4. L'ufficio Centrale Circoscrizionale
stabiliti così i due quorum, accerta quale lista o insieme
di liste apparentate abbia superato il quorum di cui al comma
precedente.
5. L'ufficio Centrale Circoscrizionale
divide il totale della cifra elettorale della lista o insieme
di liste apparentate che abbia ottenuto il maggior numero di voti,
per il numero di seggi, detratto quello destinato al candidato
per il Consiglio Circoscrizionale, assegnato alla lista o insieme
di liste apparentate allo stesso, dopo le determinazioni di cui
al comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale intero
(trascurando la parte decimale).
Per il riparto dei seggi alla lista o
insieme di liste apparentate che abbia conseguito il maggior numero
di voti validi si applica la medesima procedura di cui al seguente
comma.
6. Salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art.
6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista
o a ciascun insieme di liste apparentate con i rispettivi candidati
alla carica di Presidente di Circoscrizione si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista o insieme di liste apparentate successivamente
per 1, 2, 3, 4,. sino a concorrenza del numero di consiglieri
da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri
da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista o insieme di liste apparentate avrà tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre
intere o decimali, il posto è attribuito alla lista o insieme
di liste apparentate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine
dei quozienti.
7. Nell'ambito di ciascun insieme di liste
apparentate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente
ai voti riportati è divisa per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza
del numero dei seggi spettanti alla lista o insieme di liste apparentate.
Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi,
il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.".
E' necessario, pertanto, riformulare come
segue l'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv. del Regolamento
di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto:
"3. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale,
dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e
di ciascun apparentamento di liste, calcola i quorum del 40% e
del 60% sul totale complessivo dei voti validi espressi in tutte
le sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 51 comma
9 dello Statuto della Città.
4. L'Ufficio Centrale stabiliti così
i due quorum accerta il raggiungimento del 40% o del 60% dei voti
da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti
ovvero, in caso di non raggiungimento di tali quorum, quale lista
o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei
voti validi.
5. Alla lista o all'insieme di liste apparentate
che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiori
al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero
una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme
delle liste apparentate, quando questa sia superiore al 60%.
Alla lista o all'insieme di liste apparentate
che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere
il quorum del 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi.
Il riparto dei seggi tra le liste apparentate
che hanno conseguito i quorum del 40% o del 60% o comunque la
maggioranza dei voti, detratto quello destinato al candidato alla
carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, avviene con
il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti
e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più
alta.
A tal fine l'Ufficio Centrale determina
il quoziente naturale dividendo i voti validi riportati da tutte
le liste o insiemi di liste apparentate in tutte le sezioni della
Circoscrizione per il numero dei seggi che compongono il Consiglio
Circoscrizionale (trascurando la parte decimale).
A ciascuna lista dell'apparentamento di
lista che ha ottenuto i quorum del 40% o del 60% o comunque la
maggioranza dei voti validi, sono attribuiti tanti seggi quante
volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente. I seggi eventualmente
non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti,
e in caso di parità di resti, alla lista con maggiore cifra
elettorale.
A parità di cifra elettorale il
seggio viene assegnato per sorteggio.
6. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente
alle altre liste o apparentamenti di liste con lo stesso sistema
del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso
di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
A parità di cifra elettorale il
seggio viene assegnato per sorteggio.
Analoga procedura viene osservata per
il riparto dei seggi tra le liste apparentate che non hanno ottenuto
il premio di maggioranza.
A tal fine non viene considerato il seggio
destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio
Circoscrizionale proposto dall'apparentamento di liste.
7. Se ad una lista spettano più
posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono
distribuiti fra le altre liste o apparentamenti di liste secondo
la procedura di cui ai commi precedenti.".
Ai sensi dell'articolo 43 del vigente
Regolamento del Decentramento, la presente proposta di deliberazione
è stata inviata alle Circoscrizioni per l'espressione dei
pareri.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9 e 10 non hanno espresso alcun parere.
La Circoscrizione 6 ha espresso parere
favorevole, allegato alla presente (all. 1 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge 30 aprile 1999 n. 120;
Visto lo Statuto della Città, art.
51 e 53;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la modifica dell'articolo
1 comma 2 del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54
dello Statuto della Città nel seguente modo: In caso
di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale, disposto
a norma dell'articolo 53 dello Statuto, il Sindaco ne dà
comunicazione al Prefetto. Qualora l'elezione debba avvenire anticipatamente
rispetto al rinnovo del Consiglio Comunale essa è indetta
con decreto del Prefetto, e si svolge in una domenica compresa
tra il 15 aprile e il 15 giugno se la causa di scioglimento si
è verificata entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso
periodo dell'anno successivo se la causa si è verificata
oltre tale data. Il Consiglio Circoscrizionale rieletto, dura
in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale;
2) di approvare la modifica dell'articolo
8 commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv. del Regolamento di Esecuzione
degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città nel seguente
modo:
"3. L'Ufficio
Centrale Circoscrizionale, dopo aver determinato la cifra elettorale
di ciascuna lista e di ciascun apparentamento di liste, calcola
i quorum del 40% e del 60% sul totale complessivo dei voti validi
espressi in tutte le sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo
51 comma 9 dello Statuto della Città.
4. L'Ufficio Centrale
stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del
40% o del 60% dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti
di lista concorrenti ovvero, in caso di non raggiungimento di
tali quorum, quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito
il maggior numero dei voti validi.
5. Alla lista o
all'insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior
numero di voti, purché superiori al 40% dei voti validi,
è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari
a quella dei voti della lista o dell'insieme delle liste apparentate,
quando questa sia superiore al 60%.
Alla lista o all'insieme
di liste apparentate che hanno conseguito il maggior numero di
voti senza raggiungere il quorum del 40% dei voti validi, sono
attribuiti 13 seggi.
Il riparto dei
seggi tra le liste apparentate che hanno conseguito i quorum del
40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti, detratto quello
destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio
Circoscrizionale, avviene con il sistema del quoziente naturale
e dei più alti resti e, in caso di parità di resti,
della cifra elettorale più alta.
A tal fine l'Ufficio
Centrale determina il quoziente naturale dividendo i voti validi
riportati da tutte le liste o insiemi di liste apparentate in
tutte le sezioni della Circoscrizione per il numero dei seggi
che compongono il Consiglio Circoscrizionale (trascurando la parte
decimale).
A ciascuna lista
dell'apparentamento di liste che ha ottenuto i quorum del 40%
o del 60% o comunque la maggioranza dei voti validi, sono attribuiti
tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente.
I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base
dei più alti resti, e in caso di parità di resti,
alla lista con maggiore cifra elettorale.
A parità
di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
6. I restanti seggi
sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o apparentamenti
di liste con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più
alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale
più alta.
A parità
di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
Analoga procedura
viene osservata per il riparto dei seggi tra le liste apparentate
che non hanno ottenuto il premio di maggioranza.
A tal fine non
viene considerato il seggio destinato al candidato alla carica
di Presidente del Consiglio Circoscrizionale proposto dall'apparentamento
di liste.
7. Se ad una lista
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o apparentamenti
di liste secondo la procedura di cui ai commi precedenti."
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.