Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 32
2001 01221/09

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 13 febbraio 2001)

OGGETTO: PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ART. 11 LEGGE 493/93) - INTERVENTI PRIVATI - VARIANTE PARZIALE N. 25 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR. PRU CORSO GROSSETO - AMBITO ATS 4m CASCINA MALETTA. - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 139 del Consiglio Comunale del 24 luglio 2000 (mecc. 200003926/09), esecutiva in data 7 agosto 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 25 al vigente P.R.G. dell'ambito ATS 4m Cascina Maletta.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 16 agosto al 14 settembre 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 34 del 23 agosto 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute le osservazioni di seguito riportate integralmente:
    "Il sottoscritto Bard Renzo residente in Torino Corso Grosseto 437, C.F. BRDRNZ52D26L919H, in qualità di legale rappresentante della società T.M.B. e comproprietario dell'immobile in Torino Corso Grosseto 437 distinto a catasto terreni al fg. 1069 n. 67-69, vista la deliberazione del C.C. 24.07.2000 concernente l'adozione della variante parziale n. 25 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. - P.R.U. C.so Grosseto - ambito A.T.S. 4m - Cascina Maletta e le controdeduzioni in essa contenute, ritiene doveroso, ai sensi degli artt. 15 e 17 comma 7 della L.U.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. far osservare quanto segue:
1)    le attività produttive esistenti mantengono e manterranno l'attuale livello di compatibilità con gli insediamenti residenziali previsti dal piano e che pertanto quanto disposto ai commi b) e c) delle controdeduzioni sarà pienamente recepito.
2)    La prescrizione di cui al comma a) che prevede una fascia di rispetto verde di m. 20 dal confine ovest appare quanto mai penalizzante in quanto, tenuto conto delle distanze regolamentari da osservare dai confini di proprietà, dal filo stradale e dal fabbricato esistente adibito ad uffici (facciata finestra) di due p. f.t., consente di realizzare al massimo un edificio con manica di dieci metri circa, riducendo così la S.L.P. a meno del 50% di quella assentita dalla "nuova scheda normativa" e ne limita e condiziona di fatto lo sviluppo futuro dell'attività produttiva, contraddicendo così lo spirito stesso del provvedimento deliberato.
    Considerato che la ditta insediata svolge attività di trasporto e stoccaggio merci, per incrementare la produttività necessita di nuovi e ampi magazzini che per essere funzionali, devono consentire ai grossi automezzi una facile accessibilità e pertanto non dovranno che essere di un p. f.t. (quota 0,00 del terreno).
    Infatti sarebbe quantomeno incongruente e controproducente sopraelevare gli attuali edifici per costruire i magazzini ad una quota di +6,30 m. dal suolo.
    Appare pertanto realistico addivenire ad un incremento organico della produttività solo se sarà possibile realizzare a pieno ed in toto la S.L.P. assentita dalla nuova scheda adottata (mq. SLP/mq. ST=0.50), pari a mq. 3248 x 0,50=mq. 1624.
    A tal fine propone di ridurre da m. 20 a m. 6 la fascia non edificabile a verde, lungo il confine ovest, assumendo sin d'ora l'impegno di sistemare a verde detta fascia e mettere a dimora gli alberi di alto fusto in modo da formare una gradevole quinta vegetale che garantisca un buon livello di compatibilità per i futuri insediamenti residenziali.
    In subordine a quanto richiesto sarebbe necessario garantire almeno l'attuale utilizzo a piazzale di manovra dell'area asfaltata compresa tra il fabbricato e il confine ovest, anche nel caso di ristrutturazione edilizia o limitato ampliamento.
    In questo senso si propone di precisare che la fascia di inedificabilità di m. 20 venga ridotta ad una fascia di m. 5-6 verde su terrapieno alberato.
    Alla luce di quanto sopra esposto auspica che detta proposta venga esaminata con attenzione e recepita favorevolmente."

A tali osservazioni si controdeduce che:

"In riferimento all'osservazione alla variante in oggetto da parte di soggetti privati (prot. n. 15422 del 13 settembre 2000) si riferisce quanto segue: la fascia non edificabile di 20 metri lungo il confine ovest dell'ambito 4.21 Grosseto-Maletta, introdotta a seguito delle richieste della Circoscrizione n. 5, non permette l'ampliamento dell'attività esistente se non tramite la sopraelevazione degli attuali uffici o mediante la realizzazione di spazi al piano terra non idonei alla continuità dell'attività medesima e rende difficile l'utilizzo del cortile ai fini del carico e scarico merci.
Si può considerare accoglibile la richiesta contenuta nell'osservazione reputando che siano applicabili le prescrizioni dell'art. 14 delle N.U.E.A. del P.R.G. riguardanti le zone consolidate industriali e che quindi si debba mantenere dal confine ovest una distanza minima di metri 6, in questo caso adibita a fascia verde su terrapieno alberata con alberi di alto fusto."
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 955-188475/2000 del 19 settembre 2000, ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, mentre con separato provvedimento, del 12 settembre 2000 (Prot. n. 189158 del 13/09/2000), osserva quanto segue:
    <<Con nota n. 1578-X-9-72 del Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche - Divisione Urbanistica in data 10/08/2000, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, per la verifica della compatibilità prevista dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.
    Il sopracitato dispositivo di legge:
1. richiede alla Provincia la "... pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati";
2. stabilisce parametri dimensionali da rispettarsi per le Varianti Parziali da parte delle Amministrazioni comunali e richiede alle stesse una esplicita dichiarazione di compatibilità della variante ai piani sovracomunali.
    Con riferimento al punto 1 si comunica che, a seguito dell'istruttoria del Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 11/09/2000, separatamente è assunta la formale deliberazione da parte della Giunta Provinciale circa la compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/4/1999, attualmente all'esame della Regione, e con i progetti sovracomunali approvati, a nostra conoscenza.
    Quanto al punto 2, fermo restando che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità del rispetto dei citati requisiti dimensionali e di compatibilità, la Provincia in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, legittimato pertanto alla presentazione di osservazioni e proposte, con intento collaborativo formula la seguente osservazione:
    Con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per servizi pubblici e di aree destinate ad attività produttive, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, si rinnova il richiamo, già proposto in analoghe precedenti circostanze, circa l'opportunità di quantificare - ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e quindi, in ultima analisi, della dimostrazione che la variante in oggetto possa essere annoverata tra quelle parziali - le variazioni progressive venutasi a determinare.">>

A tali osservazioni si controdeduce che:

"La riduzione di superficie dell'Area da trasformare per servizi 4m e la creazione di nuove aree destinate a Verde con preesistenze edilizie e a Zona urbana di trasformazione comporta la diminuzione dei servizi complessivi del P.R.G. (- 19.600 mq circa) e del numero di abitanti insediati (-165 circa).
Si specifica che, pur rimanendo obbligo di questa Amministrazione asseverare quanto richiesto dall'art. 17, commi 4 e 7 della L.U.R., si è provveduto al monitoraggio continuo delle varianti fino ad ora adottate, le quali rispettano i requisiti della citata norma, evidenziando al contempo che tale monitoraggio è di complessa e articolata realizzazione, a causa della possibile contemporaneità di alcuni provvedimenti urbanistici, in fase di adozione e/o in fase di approvazione definitiva.
Per quanto sopra detto, si comunica che, per quanto attiene la quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compresa la Variante di cui trattasi, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4° comma dell'art. 17 della L.U.R."
    Con la determinazione n.432/2000, del 27/09/2000, avente oggetto "P.R.G. - Adeguamento delle Norme e degli Elaborati Cartografici a seguito di variazioni approvate.", approvata nella mora di approvazione del presente provvedimento, si è disposto che gli estratti di "P.R.G. vigente" e "P.R.G. aggiornato" vengano sostituiti dallo "stato attuale" approvato con tale determinazione.
    Viene pertanto, sostituita la tavola “estratto di P.R.G.” aggiornato al 95, con la tavola modificata con la determina succitata.
    Emerge, inoltre, un evidente errore materiale nella stesura grafica della tavola 4m/A, allegata alla scheda, che occorre rettificare, apportandovi le correzioni grafiche relative alla corretta perimetrazione dell'ambito di trasformazione.
    Pertanto, a seguito degli adeguamenti sopra riportati, viene sostituito l'allegato tecnico della delibera di adozione con il nuovo allegato tecnico, parte integrante del presente provvedimento.
    Si prende atto, infine, che i soggetti privati proponenti, interessati alla presente variante al P.R.G. hanno presentato idonei atti fidejussori, a garanzia dell'attuazione degli interventi inclusi nel Programma di Recupero Urbano (all. 2 - 7 nn. );
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)    di approvare le controdeduzioni alle osservazioni espresse dalla Società T.M.B. e dalla Provincia, riportate in narrativa, prendendo atto che non sono pervenute altre osservazioni;
2)    di approvare la variante parziale n. 25 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2000 (mecc. 200003926/09) di adozione della variante medesima, a seguito delle modifiche apportate, sono sostituiti con un nuovo allegato tecnico (all. 1 - n. ).
        Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.