Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 32
2001 01221/09
OGGETTO: PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ART. 11 LEGGE 493/93) - INTERVENTI PRIVATI - VARIANTE PARZIALE N. 25 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR. PRU CORSO GROSSETO - AMBITO ATS 4m CASCINA MALETTA. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 139 del Consiglio
Comunale del 24 luglio 2000 (mecc. 200003926/09), esecutiva in
data 7 agosto 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 25 al
vigente P.R.G. dell'ambito ATS 4m Cascina Maletta.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 16 agosto al 14
settembre 2000.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 34 del 23 agosto
2000.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute le osservazioni
di seguito riportate integralmente:
"Il sottoscritto Bard Renzo residente
in Torino Corso Grosseto 437, C.F. BRDRNZ52D26L919H, in qualità
di legale rappresentante della società T.M.B. e comproprietario
dell'immobile in Torino Corso Grosseto 437 distinto a catasto
terreni al fg. 1069 n. 67-69, vista la deliberazione del C.C.
24.07.2000 concernente l'adozione della variante parziale n. 25
al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. -
P.R.U. C.so Grosseto - ambito A.T.S. 4m - Cascina Maletta e le
controdeduzioni in essa contenute, ritiene doveroso, ai sensi
degli artt. 15 e 17 comma 7 della L.U.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
far osservare quanto segue:
1) le attività produttive esistenti
mantengono e manterranno l'attuale livello di compatibilità
con gli insediamenti residenziali previsti dal piano e che pertanto
quanto disposto ai commi b) e c) delle controdeduzioni sarà
pienamente recepito.
2) La prescrizione di cui al comma a) che
prevede una fascia di rispetto verde di m. 20 dal confine ovest
appare quanto mai penalizzante in quanto, tenuto conto delle distanze
regolamentari da osservare dai confini di proprietà, dal
filo stradale e dal fabbricato esistente adibito ad uffici (facciata
finestra) di due p. f.t., consente di realizzare al massimo un
edificio con manica di dieci metri circa, riducendo così
la S.L.P. a meno del 50% di quella assentita dalla "nuova
scheda normativa" e ne limita e condiziona di fatto lo sviluppo
futuro dell'attività produttiva, contraddicendo così
lo spirito stesso del provvedimento deliberato.
Considerato che la ditta insediata svolge
attività di trasporto e stoccaggio merci, per incrementare
la produttività necessita di nuovi e ampi magazzini che
per essere funzionali, devono consentire ai grossi automezzi una
facile accessibilità e pertanto non dovranno che essere
di un p. f.t. (quota 0,00 del terreno).
Infatti sarebbe quantomeno incongruente
e controproducente sopraelevare gli attuali edifici per costruire
i magazzini ad una quota di +6,30 m. dal suolo.
Appare pertanto realistico addivenire
ad un incremento organico della produttività solo se sarà
possibile realizzare a pieno ed in toto la S.L.P. assentita dalla
nuova scheda adottata (mq. SLP/mq. ST=0.50), pari a mq. 3248 x
0,50=mq. 1624.
A tal fine propone di ridurre da m. 20
a m. 6 la fascia non edificabile a verde, lungo il confine ovest,
assumendo sin d'ora l'impegno di sistemare a verde detta fascia
e mettere a dimora gli alberi di alto fusto in modo da formare
una gradevole quinta vegetale che garantisca un buon livello di
compatibilità per i futuri insediamenti residenziali.
In subordine a quanto richiesto sarebbe
necessario garantire almeno l'attuale utilizzo a piazzale di manovra
dell'area asfaltata compresa tra il fabbricato e il confine ovest,
anche nel caso di ristrutturazione edilizia o limitato ampliamento.
In questo senso si propone di precisare
che la fascia di inedificabilità di m. 20 venga ridotta
ad una fascia di m. 5-6 verde su terrapieno alberato.
Alla luce di quanto sopra esposto auspica
che detta proposta venga esaminata con attenzione e recepita favorevolmente."
"In riferimento all'osservazione alla variante in oggetto
da parte di soggetti privati (prot. n. 15422 del 13 settembre
2000) si riferisce quanto segue: la fascia non edificabile di
20 metri lungo il confine ovest dell'ambito 4.21 Grosseto-Maletta,
introdotta a seguito delle richieste della Circoscrizione n. 5,
non permette l'ampliamento dell'attività esistente se non
tramite la sopraelevazione degli attuali uffici o mediante la
realizzazione di spazi al piano terra non idonei alla continuità
dell'attività medesima e rende difficile l'utilizzo del
cortile ai fini del carico e scarico merci.
Si può considerare accoglibile la richiesta contenuta nell'osservazione
reputando che siano applicabili le prescrizioni dell'art. 14 delle
N.U.E.A. del P.R.G. riguardanti le zone consolidate industriali
e che quindi si debba mantenere dal confine ovest una distanza
minima di metri 6, in questo caso adibita a fascia verde su terrapieno
alberata con alberi di alto fusto."
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 955-188475/2000
del 19 settembre 2000, ha dichiarato che la variante non presenta
incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia, mentre con separato provvedimento, del 12 settembre
2000 (Prot. n. 189158 del 13/09/2000), osserva quanto segue:
<<Con nota n. 1578-X-9-72 del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche - Divisione Urbanistica in data
10/08/2000, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia il progetto
preliminare della Variante Parziale in oggetto, per la verifica
della compatibilità prevista dal comma 7 dell'art. 17 della
L.R. n. 56/77, modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.
Il sopracitato dispositivo di legge:
1. richiede alla Provincia la "... pronuncia con delibera
di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano
territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati";
2. stabilisce parametri dimensionali da rispettarsi per le Varianti
Parziali da parte delle Amministrazioni comunali e richiede alle
stesse una esplicita dichiarazione di compatibilità della
variante ai piani sovracomunali.
Con riferimento al punto 1 si comunica
che, a seguito dell'istruttoria del Servizio Urbanistica di questa
Provincia, datata 11/09/2000, separatamente è assunta la
formale deliberazione da parte della Giunta Provinciale circa
la compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 621-71253/1999 del 28/4/1999, attualmente all'esame della Regione,
e con i progetti sovracomunali approvati, a nostra conoscenza.
Quanto al punto 2, fermo restando che
ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità
del rispetto dei citati requisiti dimensionali e di compatibilità,
la Provincia in quanto soggetto portatore di interessi diffusi,
legittimato pertanto alla presentazione di osservazioni e proposte,
con intento collaborativo formula la seguente osservazione:
Con riferimento alle modificazioni apportate
all'offerta di aree per servizi pubblici e di aree destinate ad
attività produttive, considerando anche le precedenti varianti
parziali approvate dal Comune, si rinnova il richiamo, già
proposto in analoghe precedenti circostanze, circa l'opportunità
di quantificare - ai fini del rispetto di quanto prescritto dal
comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della
L.R. n. 56/77 e quindi, in ultima analisi, della dimostrazione
che la variante in oggetto possa essere annoverata tra quelle
parziali - le variazioni progressive venutasi a determinare.">>
"La riduzione di superficie dell'Area da trasformare per
servizi 4m e la creazione di nuove aree destinate a Verde con
preesistenze edilizie e a Zona urbana di trasformazione comporta
la diminuzione dei servizi complessivi del P.R.G. (- 19.600 mq
circa) e del numero di abitanti insediati (-165 circa).
Si specifica che, pur rimanendo obbligo di questa Amministrazione
asseverare quanto richiesto dall'art. 17, commi 4 e 7 della L.U.R.,
si è provveduto al monitoraggio continuo delle varianti
fino ad ora adottate, le quali rispettano i requisiti della citata
norma, evidenziando al contempo che tale monitoraggio è
di complessa e articolata realizzazione, a causa della possibile
contemporaneità di alcuni provvedimenti urbanistici, in
fase di adozione e/o in fase di approvazione definitiva.
Per quanto sopra detto, si comunica che, per quanto attiene la
quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti
parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G., compresa la Variante di
cui trattasi, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere
b) e c) del 4° comma dell'art. 17 della L.U.R."
Con la determinazione n.432/2000, del
27/09/2000, avente oggetto "P.R.G. - Adeguamento delle Norme
e degli Elaborati Cartografici a seguito di variazioni approvate.",
approvata nella mora di approvazione del presente provvedimento,
si è disposto che gli estratti di "P.R.G. vigente"
e "P.R.G. aggiornato" vengano sostituiti dallo "stato
attuale" approvato con tale determinazione.
Viene pertanto, sostituita la tavola estratto
di P.R.G. aggiornato al 95, con la tavola modificata con
la determina succitata.
Emerge, inoltre, un evidente errore materiale
nella stesura grafica della tavola 4m/A, allegata alla scheda,
che occorre rettificare, apportandovi le correzioni grafiche relative
alla corretta perimetrazione dell'ambito di trasformazione.
Pertanto, a seguito degli adeguamenti
sopra riportati, viene sostituito l'allegato tecnico della delibera
di adozione con il nuovo allegato tecnico, parte integrante del
presente provvedimento.
Si prende atto, infine, che i soggetti
privati proponenti, interessati alla presente variante al P.R.G.
hanno presentato idonei atti fidejussori, a garanzia dell'attuazione
degli interventi inclusi nel Programma di Recupero Urbano (all.
2 - 7 nn. );
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni espresse dalla Società T.M.B. e dalla Provincia,
riportate in narrativa, prendendo atto che non sono pervenute
altre osservazioni;
2) di approvare la variante parziale n.
25 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati allegati
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2000 (mecc.
200003926/09) di adozione della variante medesima, a seguito delle
modifiche apportate, sono sostituiti con un nuovo allegato tecnico
(all. 1 - n. ).
Viene dato atto
che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti
sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.