Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 52
2001 01109/09
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 39 AL P.R.G. - IMMOBILI UBICATI
IN C.SO PESCHIERA NN.RI 274, 280/A E C.SO MONTE CUCCO N. 45/A.
- AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda
un'area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 3, in Corso
Peschiera nn.ri 274, 280/A e Corso Monte Cucco n.45/A, occupata
da un edificio a destinazione Commerciale che per il carattere
molto specializzato (articoli sportivi) e le dimensioni (circa
6000 mq di SLP), costituisce un forte generatore di traffico,
collocato nel cuore di un isolato prevalentemente residenziale,
carente di spazi di servizi, in particolare di parcheggi pubblici.
Ciò comporta che numerosi utenti della struttura Commerciale
gravano sulle vie perimetrali dell'isolato stesso, in ispecie
il controviale di Corso Peschiera, determinando evidenti disfunzioni
nella fruizione della viabilità pubblica.
Questa situazione è, inoltre, il
risultato di una lunga e complessa vicenda urbanistico-edilizia
che risale al precedente P.R.G..
La Società Cotonificio Valle Susa
(fallimento) quale proprietaria della Società Cenisia intestataria
degli immobili di cui è caso, aveva presentato, nel 1968,
un progetto per lo sfruttamento edilizio di una vasta area corrispondente
a circa la metà della superficie dell'isolato compreso
tra i Corsi Peschiera e Montecucco e le vie Bardonecchia e Borgone,
secondo le previsioni del P.R.G. allora vigente, che assegnava
all'intero isolato destinazione residenziale con indice di mq/mq
4 in zona di rilottizzazione, con previsione non localizzata di
servizi che, nel caso in questione, non erano espressamente indicati
sull'isolato in oggetto ma individuati come tipologia sulla parte
restante con specifica simbologia.
Nel corso dell'istruttoria erano emersi
contrasti con uno studio di Piano Particolareggiato elaborato
dagli uffici dell'Urbanistica, approvato dalla Giunta Municipale
ma mai adottato dal Consiglio Comunale e quindi privo di efficacia,
in base al quale parte dell'area, e più precisamente l'area
oggetto del presente provvedimento, avrebbe dovuto essere destinata
a Pubblici Servizi.
Il progetto fu ridimensionato dai richiedenti
in modo da escludere l'area in questione dai calcoli planivolumetrici,
ovvero senza sfruttamento della relativa cubatura, in accordo
con le osservazioni degli uffici e con le previsioni del Piano
Particolareggiato, in itinere.
In particolare la proprietà dichiarava
di rinunciare, momentaneamente, alla realizzazione di una parte
della volumetria inizialmente prevista, alla luce dell'orientamento
espresso dalla Civica Amministrazione di destinare la parte centrale
dell'isolato a servizi, rinviando la definizione dei rapporti
con la Città a successive e più approfondite intese.
La variante n. 17 al P.R.G., adottata
nel 1974, vincolò quindi l'area in esame a servizi pubblici
(istruzione del pre-obbligo e dell'obbligo), ma, successivamente
all'approvazione della variante stessa (1976), la Città
non avviò nessuna procedura per l'attuazione di tale prescrizione.
I fabbricati attualmente occupati dall'attività
commerciale sono stati oggetto, successivamente all'entrata in
vigore della variante n. 17, di alcuni interventi edilizi abusivi
per i quali sono state poi rilasciate diverse concessioni in sanatoria,
dall' anno 1986 al 1995, ai sensi delle leggi sul condono edilizio.
Il nuovo P.R.G., elaborato nella prima
metà degli anni '90, ha sostanzialmente preso atto del
livello di compromissione raggiunto con il consolidamento, anche
in termini edilizi, dell'attività commerciale esistente,
in forza dei suddetti provvedimenti di condono, e non ha, pertanto,
confermato la destinazione a servizi sull'area in questione, riportandola
nella sua originaria destinazione residenziale, in particolare
ad area normativa R1 con indice 1,35 mq/mq che ammette, anche,
le attività commerciali, nei piani interrato, terra e primo.
Con tali indicazioni, che confermano le
condizioni in atto, rimane però irrisolto il problema costituito
dall'impatto negativo indotto dall'attività commerciale
esistente sull'intorno urbano immediato.
Con la recente riforma della disciplina
del commercio è stata, inoltre, rivolta una particolare
attenzione proprio al controllo di questi fenomeni, imponendo
regole più rigide e impegnative, al fine di assicurare
che l'apertura di nuove attività commerciali di maggiore
consistenza sia accompagnata dalla realizzazione di una congrua
dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico.
Sembra, perciò, opportuno precostituire
le condizioni affinché anche all'immobile in oggetto, in
occasione della realizzazione di interventi edilizi particolari
o anche solo del subentro di una nuova attività commerciale,
possa essere garantita l' applicazione di tali disposizioni. Ciò,
tuttavia, comporta necessariamente una parziale riduzione delle
possibilità edificatorie oggi consentite dal P.R.G..
Con il presente provvedimento l'area ove
è ubicata l'attività in questione, viene, pertanto,
destinata ad ambito di riqualificazione urbana sul
modello di altri analoghi ambiti già presenti nel P.R.G.
vigente e ripresi nella variante per il comparto produttivo, in
corso di esame.
Con tale indicazione sono ammessi per
gli immobili interessati tutti i tipi di intervento edilizio,
senza aumento della S.L.P. già concessionata, con destinazione
ad attività di servizi alle persone e alle imprese (ASPI),
in uno studio d'insieme che assicuri una congrua destinazione
di parcheggi pubblici o nella misura prevista dalle leggi di settore
vigenti, di uso pubblico a servizio delle attività insediate.
Tutto ciò premesso si ritiene che
sussistano rilevanti e concreti elementi di pubblico interesse
per modificare la disciplina urbanistica degli immobili ubicati
in Corso Peschiera nn.ri 274, 280/A e Corso Monte Cucco 45/A loro
destinazione e, pertanto, si rende necessario fare ricorso a variante
urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Alla luce di quanto sopra esposto la variante
prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica
degli immobili ubicati in Corso Peschiera 274, 280/A e Corso Monte
Cucco 45/A, meglio individuati negli allegati estratti planimetrici
del P.R.G. alla scala 1:5000 e nell'apposita scheda normativa
nelle N.U.E.A. di P.R.G. (Stato attuale - Variante) da area normativa
R1 a Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito 8.21 Peschiera
-Monte Cucco; si precisa che la particolare conformazione dell'ambito
è diretta ad assicurare passaggi pedonali e veicolari per
l' accesso all' area interna che altrimenti risulterebbe interclusa;
B) il conseguente assoggettamento dell'area
interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale
pertinenti alle Zone urbane di trasformazione salvo quanto espressamente
individuato nella specifica scheda normativa;
C) l'inserimento di tale ambito nell'elenco
delle Zone urbane di trasformazione di cui all'articolo 15 delle
N.U.E.A. di P.R.G .(fascicolo schede normative);
D) l'attribuzione a tale ambito ai sensi
dell'art. 15 comma 2 delle N.U.E.A. di P.R.G. della categoria
B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione urbanistica ai sensi
dell'art. 13 della L.U.R., nonché di recupero ai sensi
della Legge 457/78.
Il presente provvedimento comporta variazione
della capacità insediativa residenziale, con decremento
di abitanti, per effetto della riduzione delle possibilità
edificatorie oggi consentite dal P.R.G..
Comporta, altresì, un modesto incremento
di servizi in relazione alle possibili trasformazioni che potranno
determinarsi in fase attuativa e, pertanto, si attesta che per
quanto attiene la quantità globale dei servizi, non sono
stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma
4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Successivamente all'approvazione del presente
provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli
8A e 8B della tavola 1 del Piano Regolatore Generale in conformità
alla variante precedentemente descritta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Preso atto che la Circoscrizione n. 3,
alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso
parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
(mecc. n. 01-02121/86 del 7 marzo 2001);
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante
parziale n. 39 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino
che consiste nelle seguenti modifiche:
1) - il cambiamento
di destinazione urbanistica degli immobili ubicati in Corso Peschiera
274, 280/A e Corso Monte Cucco 45/A, meglio individuati negli
allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 e
nell'apposita scheda normativa nelle N.U.E.A. di P.R.G. (Stato
attuale - Variante) da area normativa R1 a Zona Urbana di Trasformazione
denominata Ambito 8.21 Peschiera -Monte Cucco;
- il conseguente
assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti
del Piano Regolatore Generale pertinenti alle Zone urbane di trasformazione
salvo quanto espressamente individuato nella specifica scheda
normativa;
- l'inserimento
di tale ambito nell'elenco delle Zone urbane di trasformazione
di cui all'articolo 15 delle N.U.E.A. di P.R.G .(fascicolo schede
normative);
- l'attribuzione
a tale ambito ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle N.U.E.A. di
P.R.G. della categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione
urbanistica ai sensi dell'art. 13 della L.U.R., nonché
di recupero ai sensi della Legge 457/78.
Gli elaborati della variante sono i seguenti
(all. 1 - n. ):
a) relazione illustrativa;
b) situazione fabbricativa;
c) estratto del
P.R.G. 1959;
d) estratto della
Variante n.17 al P.R.G. del 1959;
e) estratto della
legenda Tavola n. 1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
f) estratto planimetrico
della Tavola n. 1, Fogli 8A e 8B (parte) del Piano Regolatore
Generale come modificato con le varianti approvate - STATO ATTUALE
- alla scala 1:5.000;
g) estratto planimetrico
della Tavola n. 1, Fogli 8A e 8B (parte) del Piano Regolatore
Generale - VARIANTE - alla scala 1:5.000, con la sovrapposizione
di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto della variante;
h) estratto delle
N.U.E.A. di P.R.G.-STATO ATTUALE - scheda normativa della Zona
Urbana di Trasformazione 8.21 Peschiera-Monte Cucco - VARIANTE.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.