Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 52

2001 01109/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 9 febbraio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 39 AL P.R.G. - IMMOBILI UBICATI IN C.SO PESCHIERA NN.RI 274, 280/A E C.SO MONTE CUCCO N. 45/A. - AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il presente provvedimento riguarda un'area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 3, in Corso Peschiera nn.ri 274, 280/A e Corso Monte Cucco n.45/A, occupata da un edificio a destinazione Commerciale che per il carattere molto specializzato (articoli sportivi) e le dimensioni (circa 6000 mq di SLP), costituisce un forte generatore di traffico, collocato nel cuore di un isolato prevalentemente residenziale, carente di spazi di servizi, in particolare di parcheggi pubblici. Ciò comporta che numerosi utenti della struttura Commerciale gravano sulle vie perimetrali dell'isolato stesso, in ispecie il controviale di Corso Peschiera, determinando evidenti disfunzioni nella fruizione della viabilità pubblica.
    Questa situazione è, inoltre, il risultato di una lunga e complessa vicenda urbanistico-edilizia che risale al precedente P.R.G..
    La Società Cotonificio Valle Susa (fallimento) quale proprietaria della Società Cenisia intestataria degli immobili di cui è caso, aveva presentato, nel 1968, un progetto per lo sfruttamento edilizio di una vasta area corrispondente a circa la metà della superficie dell'isolato compreso tra i Corsi Peschiera e Montecucco e le vie Bardonecchia e Borgone, secondo le previsioni del P.R.G. allora vigente, che assegnava all'intero isolato destinazione residenziale con indice di mq/mq 4 in zona di rilottizzazione, con previsione non localizzata di servizi che, nel caso in questione, non erano espressamente indicati sull'isolato in oggetto ma individuati come tipologia sulla parte restante con specifica simbologia.
    Nel corso dell'istruttoria erano emersi contrasti con uno studio di Piano Particolareggiato elaborato dagli uffici dell'Urbanistica, approvato dalla Giunta Municipale ma mai adottato dal Consiglio Comunale e quindi privo di efficacia, in base al quale parte dell'area, e più precisamente l'area oggetto del presente provvedimento, avrebbe dovuto essere destinata a Pubblici Servizi.
    Il progetto fu ridimensionato dai richiedenti in modo da escludere l'area in questione dai calcoli planivolumetrici, ovvero senza sfruttamento della relativa cubatura, in accordo con le osservazioni degli uffici e con le previsioni del Piano Particolareggiato, in itinere.
    In particolare la proprietà dichiarava di rinunciare, momentaneamente, alla realizzazione di una parte della volumetria inizialmente prevista, alla luce dell'orientamento espresso dalla Civica Amministrazione di destinare la parte centrale dell'isolato a servizi, rinviando la definizione dei rapporti con la Città a successive e più approfondite intese.
    La variante n. 17 al P.R.G., adottata nel 1974, vincolò quindi l'area in esame a servizi pubblici (istruzione del pre-obbligo e dell'obbligo), ma, successivamente all'approvazione della variante stessa (1976), la Città non avviò nessuna procedura per l'attuazione di tale prescrizione.
    I fabbricati attualmente occupati dall'attività commerciale sono stati oggetto, successivamente all'entrata in vigore della variante n. 17, di alcuni interventi edilizi abusivi per i quali sono state poi rilasciate diverse concessioni in sanatoria, dall' anno 1986 al 1995, ai sensi delle leggi sul condono edilizio.
    Il nuovo P.R.G., elaborato nella prima metà degli anni '90, ha sostanzialmente preso atto del livello di compromissione raggiunto con il consolidamento, anche in termini edilizi, dell'attività commerciale esistente, in forza dei suddetti provvedimenti di condono, e non ha, pertanto, confermato la destinazione a servizi sull'area in questione, riportandola nella sua originaria destinazione residenziale, in particolare ad area normativa R1 con indice 1,35 mq/mq che ammette, anche, le attività commerciali, nei piani interrato, terra e primo.
    Con tali indicazioni, che confermano le condizioni in atto, rimane però irrisolto il problema costituito dall'impatto negativo indotto dall'attività commerciale esistente sull'intorno urbano immediato.
    Con la recente riforma della disciplina del commercio è stata, inoltre, rivolta una particolare attenzione proprio al controllo di questi fenomeni, imponendo regole più rigide e impegnative, al fine di assicurare che l'apertura di nuove attività commerciali di maggiore consistenza sia accompagnata dalla realizzazione di una congrua dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico.
    Sembra, perciò, opportuno precostituire le condizioni affinché anche all'immobile in oggetto, in occasione della realizzazione di interventi edilizi particolari o anche solo del subentro di una nuova attività commerciale, possa essere garantita l' applicazione di tali disposizioni. Ciò, tuttavia, comporta necessariamente una parziale riduzione delle possibilità edificatorie oggi consentite dal P.R.G..
    Con il presente provvedimento l'area ove è ubicata l'attività in questione, viene, pertanto, destinata ad “ambito di riqualificazione urbana” sul modello di altri analoghi ambiti già presenti nel P.R.G. vigente e ripresi nella variante per il comparto produttivo, in corso di esame.
    Con tale indicazione sono ammessi per gli immobili interessati tutti i tipi di intervento edilizio, senza aumento della S.L.P. già concessionata, con destinazione ad attività di servizi alle persone e alle imprese (ASPI), in uno studio d'insieme che assicuri una congrua destinazione di parcheggi pubblici o nella misura prevista dalle leggi di settore vigenti, di uso pubblico a servizio delle attività insediate.
    Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano rilevanti e concreti elementi di pubblico interesse per modificare la disciplina urbanistica degli immobili ubicati in Corso Peschiera nn.ri 274, 280/A e Corso Monte Cucco 45/A loro destinazione e, pertanto, si rende necessario fare ricorso a variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
    Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
A)    il cambiamento di destinazione urbanistica degli immobili ubicati in Corso Peschiera 274, 280/A e Corso Monte Cucco 45/A, meglio individuati negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 e nell'apposita scheda normativa nelle N.U.E.A. di P.R.G. (Stato attuale - Variante) da area normativa R1 a Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito 8.21 Peschiera -Monte Cucco; si precisa che la particolare conformazione dell'ambito è diretta ad assicurare passaggi pedonali e veicolari per l' accesso all' area interna che altrimenti risulterebbe interclusa;
B)    il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale pertinenti alle Zone urbane di trasformazione salvo quanto espressamente individuato nella specifica scheda normativa;
C)    l'inserimento di tale ambito nell'elenco delle Zone urbane di trasformazione di cui all'articolo 15 delle N.U.E.A. di P.R.G .(fascicolo schede normative);
D)    l'attribuzione a tale ambito ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle N.U.E.A. di P.R.G. della categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 13 della L.U.R., nonché di recupero ai sensi della Legge 457/78.
    Il presente provvedimento comporta variazione della capacità insediativa residenziale, con decremento di abitanti, per effetto della riduzione delle possibilità edificatorie oggi consentite dal P.R.G..
    Comporta, altresì, un modesto incremento di servizi in relazione alle possibili trasformazioni che potranno determinarsi in fase attuativa e, pertanto, si attesta che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
    Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
    Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 8A e 8B della tavola 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Preso atto che la Circoscrizione n. 3, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. n. 01-02121/86 del 7 marzo 2001);
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante parziale n. 39 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino che consiste nelle seguenti modifiche:
1)    -    il cambiamento di destinazione urbanistica degli immobili ubicati in Corso Peschiera 274, 280/A e Corso Monte Cucco 45/A, meglio individuati negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 e nell'apposita scheda normativa nelle N.U.E.A. di P.R.G. (Stato attuale - Variante) da area normativa R1 a Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito 8.21 Peschiera -Monte Cucco;
    -    il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale pertinenti alle Zone urbane di trasformazione salvo quanto espressamente individuato nella specifica scheda normativa;
    -    l'inserimento di tale ambito nell'elenco delle Zone urbane di trasformazione di cui all'articolo 15 delle N.U.E.A. di P.R.G .(fascicolo schede normative);
    -    l'attribuzione a tale ambito ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle N.U.E.A. di P.R.G. della categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 13 della L.U.R., nonché di recupero ai sensi della Legge 457/78.
    Gli elaborati della variante sono i seguenti (all. 1 - n. ):
    a)    relazione illustrativa;
    b)    situazione fabbricativa;
    c)    estratto del P.R.G. 1959;
    d)    estratto della Variante n.17 al P.R.G. del 1959;
    e)    estratto della legenda Tavola n. 1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
    f)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Fogli 8A e 8B (parte) del Piano Regolatore Generale come modificato con le varianti approvate - STATO ATTUALE - alla scala 1:5.000;
    g)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Fogli 8A e 8B (parte) del Piano Regolatore Generale - VARIANTE - alla scala 1:5.000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto della variante;     h)    estratto delle N.U.E.A. di P.R.G.-STATO ATTUALE - scheda normativa della Zona Urbana di Trasformazione 8.21 Peschiera-Monte Cucco - VARIANTE.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.