Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 51
2001 01090/12

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 20 febbraio 2001)

OGGETTO: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E. R. P., AI SENSI DELLA LEGGE 24.12.1993 N. 560, DELIBERAZIONE C. C. N. 378 DELL'11.11.1996 - STRALCIO DEGLI IMMOBILI SITI IN TORINO VIA LANINO, 3/ PIAZZA DON ALBERA, 11/ VIA GARIBALDI, 55/ VIA SAN AGOSTINO, 15/ CORSO VITTORIO EMANUELE II, 119/ VIA MONTE DI PIETA', 23/ VIA NIZZA, 15-17.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Con deliberazione n. 378 del Consiglio Comunale dell'11 novembre 1996 (mecc. 9606204/12), esecutiva dal 6 dicembre 1996, è stato approvato il piano di alienazione del patrimonio comunale di E. R. P. - Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (“Norme in materia di alienazione degli alloggi di E.R.P.”).
    L'art. 1, comma 3°, della legge 560/93 esclude dall'applicazione delle norme della legge stessa gli alloggi soggetti ai vincoli di interesse artistico e storico, previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e s.m.i..
    Per quanto concerne gli stabili costruiti da oltre cinquanta anni, la legge 1089/39 impone la verifica dell'eventuale assoggettabilità ai vincoli storico - artistici.
    La Divisione competente ha pertanto presentato, in data 5 ottobre 1999, istanza in tal senso alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Torino (all. 1 - n. ).
    Tale Ente, dopo aver esaminato la documentazione grafica e fotografica prodotta, anche alla luce della bibliografia di storia dell'urbanistica della Città, in applicazione del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” approvato con D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, art. 5 (norma che ha sostituito la legge 1089/39), ha comunicato che sono soggetti a vincolo storico i seguenti stabili (all. 2-3-4-5-6-7-8 - nn. ):
-    via Lanino, 3 - Torino
-    piazza Don Albera, 11 - Torino
-    via Garibaldi, 55 - Torino
-    via San Agostino, 15 - Torino
-    corso Vittorio Emanuele II, 119 - Torino
-    via Monte di Pietà, 23 - Torino
-    via Nizza, 15-17 - Torino.
    A tal fine, si rende necessario operare lo stralcio dei predetti immobili dal piano di alienazione, ai sensi della legge 560/93, a suo tempo approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi di cui in narrativa, che integralmente si richiamano, lo stralcio dei seguenti immobili facenti parte il patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica dal piano di alienazione, ai sensi della legge n. 560/93, e approvato con deliberazione n. 378 del Consiglio Comunale in data 11 novembre 1996 (mecc. 9606204/12), esecutiva dal 6 dicembre 1996:
    -    via Lanino, 3 - Torino
    -    piazza Don Albera, 11 - Torino
    -    via Garibaldi, 55 - Torino
    -    via San Agostino, 15 - Torino
    -    corso Vittorio Emanuele II, 119 - Torino
    -    via Monte di Pietà, 23 - Torino
    -    via Nizza, 15-17 - Torino;
2)    di trasmettere alla Regione Piemonte la presente deliberazione di stralcio in relazione al piano di alienazione approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 730-2982 del 15 marzo 1994, integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 874-12045 del 13 settembre 1994.
3)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto si rende necessario comunicare al più presto ai legittimi assegnatari, la intervenuta impossibilità di acquisto degli alloggi loro assegnati.