Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport
n. ord. 70
2001 01051/10
OGGETTO: AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN CORSO MONCALIERI N. 74 CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA CRIMEA- RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Passoni.
La Società Bocciofila in oggetto,
rappresentata dal Presidente, signor Nino DEFILIPPIS, nato a Torino
il 24.3.1932, ivi residente in strada Valsalice 169, è
concessionaria dal 1991 dell'impianto sportivo di proprietà
comunale sito in Torino Corso Moncalieri n. 74 che consta di fabbricati
per mq. 238 circa e di terreno circostante di mq. 3800 circa con
n.10 campi bocce regolamentari, ha richiesto alla Circoscrizione
8, il rinnovo della concessione scaduta in data 31.12.1999.
Il Consiglio della Circoscrizione n. 8,
nella seduta del 29.03.2000 con deliberazione (mecc. 200001739/91),
ha proposto di affidare la gestione dell'area in argomento al
predetto sodalizio, secondo lo schema di disciplinare approvato
e compiegato alla presente deliberazione - (all. 1 - n. ) con
il quale si propone che la concessione abbia durata di anni 4
(quattro) con un canone annuo di L. 8.950.000 IVA compresa (pari
a Euro 4.622,29), da pagarsi in due rate semestrali anticipate
con aggiornamento annuale secondo le variazioni ISTAT.
In ottemperanza alla deliberazione del
Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva
dal 10 marzo 1995 e successive integrazioni nonché alla
mozione n. 44, (mecc. 9506840/02), tale concessione, prevede l'affidamento
in concessione dell'impianto sportivo Crimea, di proprietà
municipale al fine di garantirne sia un miglior utilizzo, sia
il recupero dei costi di manutenzione ad esso collegati. Si ritiene
accoglibile, pertanto, la proposta avanzata dal Consiglio della
VIII Circoscrizione anche considerando che il concessionario si
accollerà tutte le spese di conduzione.
Si dà atto inoltre che la concessione
oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi
di nessun genere ed in particolare spese per l'impiego di personale
comunale.
Alla luce di quanto evidenziato, pare
opportuno provvedere a rinnovare la gestione alla Bocciofila Crimea,
dell'impianto sportivo comunale sito in Corso Moncalieri n. 74,
con decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione secondo quanto riportato nel disciplinare allegato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere in gestione l'area di
proprietà municipale, della superficie di mq. 3800 circa
con 10 campi bocce regolamentari e di fabbricati per mq. 238,
sita in Torino C. Moncalieri n. 74, per gioco bocce ad uso sede
sociale per attività ricreative e culturali nell'ambito
delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso,
alla Società Bocciofila Crimea, nella persona del Presidente
Signor Nino DEFILIPPIS, nato a Torino il 24.03.1932, residente
a Torino Str. Val Salice n. 169, - CODICE FISCALE _ DFL NNI 32C24
L219Q, per un periodo di anni quattro con decorrenza dalla data
di esecuzione della presente deliberazione.
2) di approvare la convenzione con la Società
Bocciofila Crimea, alle condizioni tutte riportate nel disciplinare
allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione
(all. 2 - n. ).
Il corrispettivo annuo determinato in
L. 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamilalire) IVA compresa
(pari a Euro 4.622,29), sarà oggetto d' aggiornamento ISTAT
e dovrà essere versato all'Ufficio Cassa della Circoscrizione
n. 8 in 2 rate semestrali, detto Ufficio provvederà all'accertamento
dell' entrata sul capitolo pertinente.
Si attesta sin d'ora che il canone applicato
e' congruo in conformità alla normativa vigente, anche
in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico
del concessionario.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni
con successivo provvedimento deliberativo.
All' atto della consegna dell'immobile
gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno
fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della Circoscrizione
n. 8.
Copia dello stesso sarà trasmessa
al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 2 - CONVENZIONE
A pagina 4, Art. 11, aggiungere il seguente testo:
Al personale dipendente e ai soci lavoratori della bocciofila
Crimea, denominata società concessionaria nell'articolato
del presente atto, impiegato presso l'impianto sportivo in argomento
dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro
e/o sulla cooperazione.
La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la
consegna delle liste dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro
nell'impianto sportivo, nonché della documentazione comprovante
i versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore. I mancati
adempimenti in materia di garanzie contrattuali dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori potranno costituire motivo di revoca
della concessione.
Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa
introdotta dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni,
in materia di sicurezza del luogo di lavoro..