Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 33
2001 01021/12
OGGETTO: CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - REVOCA DELIBERAZIONE C.C. DEL 27 GIUGNO 1996, N. MECC. 9604253/12. LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ART. 31, COMMI DA 45 A 50 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Premesso che la Legge 23 dicembre 1998
n. 448, art. 31, commi dal 45 a 50, stabilisce quanto segue:
"I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese
nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167,
ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre
1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai
sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge n.
865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari
di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione
della delibera comunale, conservano efficacia.
Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente
alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n.
179, per la cessione del diritto di proprietà, possono
essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi
primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle
seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima
prevista dalle citate disposizioni della Legge n. 10 del 1977
diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della
convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di
superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella
di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni
alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta
da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari
degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente,
dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48.
Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico,
in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-Legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992,
n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello
stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto
di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati
versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione
delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato
non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune
per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà
al momento della trasformazione di cui al comma 47.
È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai
proprietari degli edifici, di somme già versate da questi
ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma
48.
Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo
3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre
1996, n. 662".
Le innovazioni introdotte dalla normativa
richiamata possono essere così sintetizzate:
- la possibilità di trasformare
in proprietà piena il precedente diritto di superficie
a condizioni assai più favorevoli di quelle previste in
passato;
- la competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale,
e non più dell'U.T.E., nella determinazione del corrispettivo
dovuto per la trasformazione;
- la possibilità di procedere alla
trasformazione per singole unità immobiliari, prescindendo
così dalla necessità, prevista dalla normativa precedente,
di passare attraverso una deliberazione condominiale, da assumersi
a maggioranza, destinata a rendere la trasformazione "obbligatoria"
per tutti i condomini;
- la facoltatività della trasformazione
che nasce da una proposta del Comune al privato, il quale è
libero di accettarla o respingerla.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 27 giugno 1996 (mecc. 9604253/12), esecutiva in data 23
luglio 1996, la Città aveva individuato, ai sensi della
Legge 549/95 le aree, già concesse in diritto di superficie
e quelle già concesse in diritto di proprietà ai
sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, sulla base delle comunicazioni
pervenute alla Città da parte degli amministratori dei
condomini interessati a seguito di pubblicazione di avviso sui
maggiori quotidiani.
La citata deliberazione del Consiglio
Comunale in data 27 giugno 1996 (mecc. 9604253/12), che aveva
valore ricognitivo degli immobili coinvolti, deve ora considerarsi
superata in relazione all'entrata in vigore della Legge 448/98
che, come sopra illustrato, ridisciplina integralmente la materia.
Pertanto, l'Amministrazione Comunale intende
procedere all'adozione della procedura finalizzata alla trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà o all'eliminazione
dei vincoli per le aree già concesse in proprietà,
in applicazione della normativa vigente.
A tal fine occorre approvare gli schemi
convenzionali, allegati al presente provvedimento, derivanti dalla
convenzione tipo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77,
approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del 21 giugno
1984, n. 714-6794, recepita dalla Città con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 27 marzo 1985 (mecc. 8504536/20),
ed opportunamente modificati tenendo conto delle innovazioni introdotte
dalla summenzionata Legge 448/98.
Inoltre, in considerazione della mole
notevole di assegnazioni di aree dei Piani di Zona effettuate
dall'Amministrazione e della difficile, laboriosa ed onerosa individuazione
dei soggetti potenzialmente interessati alle innovazioni introdotte
dalla Legge 448/98, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione
di avviso sui maggiori quotidiani nonché in via telematica.
Tale pubblicazione costituirà a
tutti gli effetti avviso da parte del Comune agli eventuali interessati
i quali, con comunicazione scritta, potranno chiedere l'avvio
della procedura per la trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà o per l'eliminazione dei vincoli
previsti dalle convenzioni per la concessione di aree in proprietà,
come previsto dalla normativa già richiamata.
Successivamente all'invito a proporre
pervenuto da ciascun soggetto interessato potrà seguire
la proposta della Città, così come previsto dal
comma 47 dell'art. 31 della Legge 448/98, e quindi l'eventuale
accettazione dell'interessato medesimo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, per le motivazioni espresse
nella narrativa del presente provvedimento qui integralmente richiamate,
la deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 1996
(mecc. 9604253/12), esecutiva in data 3 luglio 1996;
2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 31,
commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei
Piani di Edilizia Economico Popolare di cui alla Legge 18 aprile
1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge
22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie;
3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 31,
commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
soppressione dei vincoli relativi alle aree comprese nei Piani
di Edilizia Economico Popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962,
n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 22
ottobre 1971, n. 865 già oggetto di cessione in diritto
di proprietà;
4) di autorizzare la sostituzione delle
convenzioni vigenti, aventi per oggetto le cessioni in diritto
di superficie e in diritto di proprietà, di cui ai summenzionati
punti 2) e 3), con convenzioni redatte rispettivamente sulla base
degli schemi allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante (all. 1-2 - nn. ), da stipularsi, ai sensi del già
citato art. 31 della Legge 448/98, con i proprietari delle unità
immobiliari interessate, dando atto che le medesime avranno una
durata pari a 30 anni diminuita del tempo trascorso tra la data
di formalizzazione degli atti convenzionali originari e quella
di stipulazione delle nuove convenzioni;
5) di subordinare la sostituzione delle
convenzioni di cui al precedente punto 4) al pagamento del corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48 del citato art. 31 della Legge
448/98;
6) di dare mandato al Sindaco o a chi per
esso per la sottoscrizione degli atti notarili convenzionali,
redatti sulla base degli schemi (allegati 1-2), di cui al precedente
punto 4), autorizzando gli ufficiali roganti ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche
di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione degli atti;
7) di riservare a successive determinazioni
dirigenziali gli accertamenti in entrata relativi ai corrispettivi
dovuti dai proprietari delle unità immobiliari interessate
dalle sostituzioni delle convenzioni di cui ai precedenti punti
2) e 3);
8) di dare atto che la presente deliberazione
non comporta spesa in quanto ogni onere conseguente alla sostituzione
delle convenzioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), è
da intendersi a carico dei proprietari delle unità interessate;
9) di autorizzare la pubblicazione sui
maggiori quotidiani di apposito Avviso, oggetto di successiva
determinazione dirigenziale del Settore Comunale competente, volto
a pubblicizzare le innovazioni introdotte dalla Legge 448/98 e
le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale contenute
nella presente deliberazione;
10) di dare atto che l'esame e l'istruttoria
delle richieste che perverranno dai soggetti interessati verranno
effettuati rispettando l'ordine cronologico di presentazione;
11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.