Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport
n. ord. 69
2001 01019/10
OGGETTO: AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA MONTEVIDEO N. 41 CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA GUGLIELMO GABETTO - RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'Associazione Bocciofila Guglielmo
Gabetto, utilizza da alcuni anni l'area di proprietà municipale
sita in Via Montevideo n. 41.
Il Consiglio della Circoscrizione n. 9,
nella seduta del 20.07.2000 (mecc. 200001066/92) (all. 1 - n.
), ha proposto la gestione pluriennale dell'area in argomento
al predetto sodalizio, secondo lo schema di disciplinare approvato
e compiegato alla presente deliberazione.
In ottemperanza alla deliberazione (mecc.
9410962/10), e successive integrazioni, nonchè alla mozione
n. 44, (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale
linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli
impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia
un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di
manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche
considerando che il concessionario si accollerà tutte le
spese di conduzione.
Si dà atto inoltre che la concessione
oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi
di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale
comunale.
Alla luce di quanto evidenziato, pare
opportuno provvedere ad assegnare alla Associazione Bocciofila
Guglielmo Gabetto, la gestione pluriennale del terreno comunale
sito in via Montevideo n. 41, con decorrenza dalla data di esecutività
della presente deliberazione secondo quanto riportato nel disciplinare
allegato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere in gestione l'area di
proprietà municipale, della superficie di mq. 948, di superficie
scoperta e di 136 mq. di superfice edificata, sita in Torino Via
Montevideo n. 41, per gioco bocce ad uso sede per attività
ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie e
compatibili con l'impianto stesso, alla Associazione Bocciofila
Guglielmo Gabetto, nella persona del Presidente Signor Enrico
GHIGO nato a Torino il 15.11.1931, residente a Torino in corso
Sebastopoli n. 49, - CODICE FISCALE - GHG NRC 31S15 L219C, per
un periodo di anni quattro con decorrenza dalla data di esecutività
della presente deliberazione;
2) di approvare la convenzione con l'Associazione
Bocciofila Guglielmo Gabetto, alle condizioni tutte riportate
nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (all. 2 - n. ).
Il corrispettivo annuo determinato in
Lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila) IVA compresa da pagarsi
in un'unica soluzione anticipata, pari ad Euro 619,75, che sarà
oggetto d'aggiornamento ISTAT, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione
n. 9, che provvederà all'accertamento dell'entrata sulla
risorsa pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato
è congruo in conformità alla normativa vigente,
anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi
a carico del concessionario.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni
con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile
gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno
fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della Circoscrizione
n. 9.
Copia dello stesso sarà trasmessa
al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.