Divisione Economia e Sviluppo
Settore Lavoro, Sviluppo, Orientamento e Formazione Professionale

n. ord. 43
2001 01006/23

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 13 febbraio 2001)

OGGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO NELLE AZIENDE PARTECIPATE DALLA CITTA' DI TORINO.

    Proposta dell'Assessore Torresin.

    La Città di Torino, impegnata in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, ha come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro e delle politiche sociali l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991 e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
    Nel perseguimento di tale finalità, a partire dal 1995, l'Amministrazione Comunale ha riconosciuto un importante ruolo di collaborazione alle cooperative sociali, dando attuazione alla L. 381/1991 ed alla L.R. 18/1994 attraverso:
-    le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 16 gennaio 1995 (mecc. 9410841/23) e n. 151 del 22 maggio 1995 (mecc. 9503309/23), ove si è previsto di destinare la quota del 5% della previsione di spesa del Comune di Torino per l'acquisizione di beni e servizi, alla stipulazione di convenzioni con cooperative sociali di tipo B, come previsto dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 18/1994;
-    i Protocolli d'Intesa stipulati in data 27 marzo 1995 e 10 ottobre 1996 tra la Città, le associazioni della cooperazione sociale e le A.S.L. 1, 2, 3 e 4, per la costituzione di una sede di confronto, di dialogo e di promozione di iniziative dirette a sostenere l'occupazione dei cittadini in condizione di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro; le Aziende sanitarie cittadine si sono inoltre impegnate a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati promuovendo convenzioni con le cooperative sociali di tipo B.
    Le indagini effettuate per valutare, in termini di convenienza per la Città, le attività svolte dalle cooperative sociali dimostrano la sussistenza di benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività, in favore delle stesse persone per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento al lavoro.
    Le convenzioni stipulate dalla Città in applicazione della L. 381/1991, infatti, hanno reso possibile, nel 1998, l'inserimento lavorativo di 383 persone svantaggiate, di cui 153 handicappati intellettivi e 59 handicappati fisici con limitata autonomia nella maggior parte in carico ai Servizi Socio Assistenziali e sanitari della Città.
    In virtù di tali convenzioni si sono inoltre create opportunità di occupazione per 531 soggetti, dei quali circa il 50% appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (disoccupati di lungo periodo già inseriti nei Cantieri di Lavoro, persone con età e professionalità non competitive espulse dalle imprese, donne non giovani alla ricerca di prima occupazione, ecc.) che sono così fuoriusciti dalla condizione di utenti di attività di sostegno al reddito ed avviamento occupazionale.
    Va inoltre rilevato come la qualità ed il costo delle prestazioni rese dalle cooperative sociali siano risultati del tutto soddisfacenti, a dimostrazione dell'adeguatezza dei percorsi di inserimento realizzati e della possibilità di integrare nei processi produttivi persone con limitata capacità lavorativa.
    La valutazione positiva di quanto realizzato ha indotto la Città a dare un nuovo impulso all'esperienza.
    Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 (mecc. 9805514/03), avente per oggetto "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro", si è reputato opportuno, da un lato, individuare una specifica figura contrattuale (i contratti per il servizio di inserimento lavorativo) idonea a perseguire finalità di promozione occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alla fasce deboli del mercato del lavoro, dall'altro, stabilire regole generali da seguire nell'espletamento delle procedure di applicazione della L. 381/1991.
    Relativamente ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo, disciplinati nel titolo primo del regolamento allegato alla deliberazione, va osservato come essi si caratterizzino per un oggetto peculiare costituito congiuntamente dall'inserimento occupazionale di persone in condizioni di esclusione dal mercato del lavoro (con la predisposizione di programmi personalizzati di recupero ed inserimento) e dalla fornitura di beni o servizi o dall'esecuzione di lavori.
    Le gare in esame sono da effettuare in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, nazionali o comunitarie a seconda dell'importo, e quindi secondo i principi dell'evidenza pubblica e del libero accesso delle imprese in possesso dei prescritti requisiti.
    In questo modo si sono coinvolte sia le cooperative sociali, sia le imprese "profit", indipendentemente dalla loro forma giuridica, con l'obiettivo di sviluppare quanto più possibile la capacità di offrire il prodotto congiunto qui descritto.
    Contemporaneamente anche l'AMIAT, l'ATM e l'ATC hanno promosso appalti che prevedevano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, utilizzando le opportunità offerte dalla L. 381/1991. Nel 1998 sono stati 76 i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'art. 4 della L. 381/1991 che hanno trovato un'occupazione grazie agli affidamenti di queste Aziende.
    In particolare sono da segnalare gli interventi dell'AMIAT, per la quantità (54 soggetti svantaggiati) e per l'accuratezza con cui sono monitorati i progetti personalizzati di inserimento, e dell'ATC per la capacità di coinvolgere, oltre le cooperative sociali, anche tre imprese ordinarie che hanno inserito otto lavoratori svantaggiati. Purtroppo la piccola esperienza condotta dall'ATM (tre inserimenti) non ha avuto seguito nel 1999, quando la nuova gara di affidamento del servizio richiesto è stata realizzata secondo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, escludendo perciò la possibilità sia di richiedere l'inserimento di soggetti svantaggiati, sia di valutare la qualità, oltre che del servizio tecnico, anche dei progetti di inserimento lavorativo.
    Considerato che la Città di Torino nomina propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle Aziende partecipate, che a loro volta partecipano alla nomina di quelli nelle Aziende controllate, si ritiene di impegnare queste persone a contribuire a dare ulteriore sviluppo ad una forma di politica attiva del lavoro che, nel corso degli ultimi cinque anni, ha dimostrato la sua piena validità per la Città. Tale impegno deve perciò prevedere:
-    la promozione di atti che diano compimento al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 18/1994, che prevede la possibilità, per gli entri pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, di destinare una quota degli stanziamenti per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 381/1991, come modificato dall'art. 20 della L. 52/1996;
-    la promozione di atti regolamentari, compatibili con i singoli ordinamenti, che recepiscano lo spirito e la lettera della Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998, in azione sinergica con l'operatività della Città di Torino.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di impegnare i rappresentanti nominati dalla Città di Torino e dalle Aziende Controllate, a proporre ai propri Consigli di Amministrazione l'adozione di atti che diano compimento al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 18/1994, prevedendo la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 381/1991, come modificato dall'art. 20 della L. 52/1996;
2)    di impegnare i rappresentanti nominati dalla Città di Torino e dalle Aziende Controllate, a proporre ai propri Consigli di Amministrazione l'adozione di atti regolamentari compatibili con i singoli ordinamenti che recepiscano lo spirito e la lettera della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 (mecc. 9805514/03);
3)    di invitare le suddette Aziende ad informare il Consiglio Comunale sull'adozione di tali provvedimenti e sulla attivazione concreta dei contratti finalizzati anche all'inserimento dei soggetti individuati dalla deliberazione citata;
4)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.

_____________________________________________________________________________