Divisione Economia e Sviluppo
Settore Lavoro, Sviluppo, Orientamento e Formazione Professionale
n. ord. 43
2001 01006/23
OGGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO NELLE AZIENDE PARTECIPATE DALLA CITTA' DI TORINO.
Proposta dell'Assessore Torresin.
La Città di Torino, impegnata
in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione,
ha come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro
e delle politiche sociali l'inserimento occupazionale delle persone
svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991 e, più
in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato
del lavoro.
Nel perseguimento di tale finalità,
a partire dal 1995, l'Amministrazione Comunale ha riconosciuto
un importante ruolo di collaborazione alle cooperative sociali,
dando attuazione alla L. 381/1991 ed alla L.R. 18/1994 attraverso:
- le deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 10 del 16 gennaio 1995 (mecc. 9410841/23) e n. 151 del 22 maggio
1995 (mecc. 9503309/23), ove si è previsto di destinare
la quota del 5% della previsione di spesa del Comune di Torino
per l'acquisizione di beni e servizi, alla stipulazione di convenzioni
con cooperative sociali di tipo B, come previsto dal comma 1 dell'art.
13 della L.R. 18/1994;
- i Protocolli d'Intesa stipulati in data
27 marzo 1995 e 10 ottobre 1996 tra la Città, le associazioni
della cooperazione sociale e le A.S.L. 1, 2, 3 e 4, per la costituzione
di una sede di confronto, di dialogo e di promozione di iniziative
dirette a sostenere l'occupazione dei cittadini in condizione
di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro; le Aziende
sanitarie cittadine si sono inoltre impegnate a promuovere l'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati promuovendo convenzioni con
le cooperative sociali di tipo B.
Le indagini effettuate per valutare, in
termini di convenienza per la Città, le attività
svolte dalle cooperative sociali dimostrano la sussistenza di
benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità
della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, sia
da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività,
in favore delle stesse persone per servizi assistenziali, sanitari
e di avviamento al lavoro.
Le convenzioni stipulate dalla Città
in applicazione della L. 381/1991, infatti, hanno reso possibile,
nel 1998, l'inserimento lavorativo di 383 persone svantaggiate,
di cui 153 handicappati intellettivi e 59 handicappati fisici
con limitata autonomia nella maggior parte in carico ai Servizi
Socio Assistenziali e sanitari della Città.
In virtù di tali convenzioni si
sono inoltre create opportunità di occupazione per 531
soggetti, dei quali circa il 50% appartenenti alle fasce deboli
del mercato del lavoro (disoccupati di lungo periodo già
inseriti nei Cantieri di Lavoro, persone con età e professionalità
non competitive espulse dalle imprese, donne non giovani alla
ricerca di prima occupazione, ecc.) che sono così fuoriusciti
dalla condizione di utenti di attività di sostegno al reddito
ed avviamento occupazionale.
Va inoltre rilevato come la qualità
ed il costo delle prestazioni rese dalle cooperative sociali siano
risultati del tutto soddisfacenti, a dimostrazione dell'adeguatezza
dei percorsi di inserimento realizzati e della possibilità
di integrare nei processi produttivi persone con limitata capacità
lavorativa.
La valutazione positiva di quanto realizzato
ha indotto la Città a dare un nuovo impulso all'esperienza.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 dicembre 1998 (mecc. 9805514/03), avente per oggetto "Regolamento
delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del
lavoro", si è reputato opportuno, da un lato, individuare
una specifica figura contrattuale (i contratti per il servizio
di inserimento lavorativo) idonea a perseguire finalità
di promozione occupazionale in favore di persone svantaggiate
o appartenenti alla fasce deboli del mercato del lavoro, dall'altro,
stabilire regole generali da seguire nell'espletamento delle procedure
di applicazione della L. 381/1991.
Relativamente ai contratti per il servizio
di inserimento lavorativo, disciplinati nel titolo primo del regolamento
allegato alla deliberazione, va osservato come essi si caratterizzino
per un oggetto peculiare costituito congiuntamente dall'inserimento
occupazionale di persone in condizioni di esclusione dal mercato
del lavoro (con la predisposizione di programmi personalizzati
di recupero ed inserimento) e dalla fornitura di beni o servizi
o dall'esecuzione di lavori.
Le gare in esame sono da effettuare in
applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, nazionali
o comunitarie a seconda dell'importo, e quindi secondo i principi
dell'evidenza pubblica e del libero accesso delle imprese in possesso
dei prescritti requisiti.
In questo modo si sono coinvolte sia le
cooperative sociali, sia le imprese "profit", indipendentemente
dalla loro forma giuridica, con l'obiettivo di sviluppare quanto
più possibile la capacità di offrire il prodotto
congiunto qui descritto.
Contemporaneamente anche l'AMIAT, l'ATM
e l'ATC hanno promosso appalti che prevedevano l'inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati, utilizzando le opportunità offerte
dalla L. 381/1991. Nel 1998 sono stati 76 i lavoratori appartenenti
alle categorie previste dall'art. 4 della L. 381/1991 che hanno
trovato un'occupazione grazie agli affidamenti di queste Aziende.
In particolare sono da segnalare gli interventi
dell'AMIAT, per la quantità (54 soggetti svantaggiati)
e per l'accuratezza con cui sono monitorati i progetti personalizzati
di inserimento, e dell'ATC per la capacità di coinvolgere,
oltre le cooperative sociali, anche tre imprese ordinarie che
hanno inserito otto lavoratori svantaggiati. Purtroppo la piccola
esperienza condotta dall'ATM (tre inserimenti) non ha avuto seguito
nel 1999, quando la nuova gara di affidamento del servizio richiesto
è stata realizzata secondo il criterio di aggiudicazione
del massimo ribasso, escludendo perciò la possibilità
sia di richiedere l'inserimento di soggetti svantaggiati, sia
di valutare la qualità, oltre che del servizio tecnico,
anche dei progetti di inserimento lavorativo.
Considerato che la Città di Torino
nomina propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle
Aziende partecipate, che a loro volta partecipano alla nomina
di quelli nelle Aziende controllate, si ritiene di impegnare queste
persone a contribuire a dare ulteriore sviluppo ad una forma di
politica attiva del lavoro che, nel corso degli ultimi cinque
anni, ha dimostrato la sua piena validità per la Città.
Tale impegno deve perciò prevedere:
- la promozione di atti che diano compimento
al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 18/1994, che prevede la possibilità,
per gli entri pubblici, compresi quelli economici e le società
di capitali a partecipazione pubblica, di destinare una quota
degli stanziamenti per forniture di beni e servizi, per le convenzioni
di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 381/1991, come modificato
dall'art. 20 della L. 52/1996;
- la promozione di atti regolamentari,
compatibili con i singoli ordinamenti, che recepiscano lo spirito
e la lettera della Deliberazione del Consiglio Comunale del 22
dicembre 1998, in azione sinergica con l'operatività della
Città di Torino.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di impegnare i rappresentanti nominati
dalla Città di Torino e dalle Aziende Controllate, a proporre
ai propri Consigli di Amministrazione l'adozione di atti che diano
compimento al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 18/1994, prevedendo
la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture
di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art.
5 della L. 381/1991, come modificato dall'art. 20 della L. 52/1996;
2) di impegnare i rappresentanti nominati
dalla Città di Torino e dalle Aziende Controllate, a proporre
ai propri Consigli di Amministrazione l'adozione di atti regolamentari
compatibili con i singoli ordinamenti che recepiscano lo spirito
e la lettera della deliberazione del Consiglio Comunale del 22
dicembre 1998 (mecc. 9805514/03);
3) di invitare le suddette Aziende ad informare
il Consiglio Comunale sull'adozione di tali provvedimenti e sulla
attivazione concreta dei contratti finalizzati anche all'inserimento
dei soggetti individuati dalla deliberazione citata;
4) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spesa.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.