Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio
Sezione Commercio - Aree Pubbliche
n. ord. 64
2001 00696/16
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AREA MERCATALE DEI
PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
La Città, nell'ambito del Programma
Comunitario Progetti Pilota Urbani, ha presentato,
ai sensi dell'art.10 del Regolamento FESR, il progetto denominato
Porta Palazzo: vivere non solo transitare.
Tale progetto prevede un ulteriore intervento
denominato: Progetto Qualità totale, articolato
in due azioni specifiche:
I frutti della qualità e Verde in scatola.
In data 14 luglio 1997, l'Unione europea
ha approvato il progetto Pilota Urbano Porta Palazzo: vivere
non solo transitare e relativi interventi.
La Città, con deliberazione del
Consiglio Comunale del 23 giugno 1998 (mecc. 9805076/16), ritenendo
che la condizione fondamentale per l'avvio e la realizzazione
di entrambe le azioni è:
la concessione in gestione dell'area da parte del Comune
ad una realtà associata di produttori agricoli (persone
fisiche e giuridiche) e della conseguente possibilità,
per quest'ultima, di gestire in autonomia l'area mercatale assegnatale,
attraverso uno specifico regolamento, ha deliberato che:
lo strumento giuridico per soddisfare la predetta condizione
è rappresentato da una convenzione da stipularsi con scrittura
privata con la quale il Comune di Torino assegna la gestione dell'area
produttori agricoli di Porta Palazzo, ad una società
fra Produttori Agricoli (persone fisiche e giuridiche), da costituirsi
entro il 1998, denominata Associazione Produttori Agricoli
Mercati Torinesi soc. coop. a resp. Lim., la
quale dovrà presentare alla Città una bozza di regolamento
dell'area.
Considerato che nel termine prefissato
dalla deliberazione predetta, non si è costituita nessuna
società cooperativa tra produttori agricoli e che non è
stata presentata alla Città nessuna bozza di Regolamento,
per la gestione dell'area dei produttori agricoli di Piazza della
Repubblica.
Vista l'importanza che riveste per la Città
il progetto Progetto Qualità Totale.
Considerato che si reputa opportuno dare
attuazione al progetto e che è necessario approvarlo entro
la metà dell'anno 2001, pena la perdita dei finanziamenti.
Considerato che, alla luce di quanto sovraesposto
e delle linee di indirizzo emerse nel corso dei Focus Group,
organizzati per la definizione dei progetti sopra richiamati,
occorre provvedere alla stesura di un Regolamento di gestione
dell'area mercatale dei produttori agricoli di Piazza della Repubblica,
e da estendere, in caso di esito positivo del progetto ad altre
aree mercatali, relative ai produttori agricoli.
Considerato necessario procedere all'approvazione
del Regolamento predetto, rinviando a successivo atto l'individuazione
del soggetto gestore dell'area dei produttori di Piazza della
Repubblica, tramite apposito bando pubblico.
Ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. a)
del Regolamento Comunale del Decentramento, la presente proposta
di deliberazione è stata inviata, per l'acquisizione del
parere, alla Circoscrizione n. 7 che ha espresso parere favorevole
(all. 2 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati,
il Regolamento di Gestione dell'Area Mercatale dei Produttori
Agricoli di Piazza della Repubblica, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di annullare e sostituire la deliberazione
del Consiglio Comunale del 23 giugno 1998 (mecc. 9805076/16) con
il presente provvedimento;
3) di rinviare a successivo provvedimento,
l'individuazione di un soggetto gestore dell'area dei produttori
di Piazza della Repubblica, tramite apposito bando pubblico;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
1. Per Regolamento si intende
il presente Regolamento.
2. Per Area si intende quella
indicata nella planimetria allegata, con superficie libera di
mq. 3450, coperta da tettoie, di complessivi mq. 1.010, ubicata
sul lato nord-est di Piazza della Repubblica, in adiacenza al
mercato coperto IV.
3. Per Produttori agricoli
si intendono le ditte regolarmente iscritte nell'apposita sezione
speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori -
coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere
di Commercio.
1. La finalità del Regolamento
è di fissare le norme che disciplinano l'utilizzo dell'Area
da parte dei produttori agricoli; in particolare il Regolamento
è teso a raggiungere gli obiettivi di Qualità di
seguito indicati:
a) offrire ai produttori
agricoli, che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti,
regole comportamentali certe ed univoche;
b) garantire ai
produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto
razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente;
c) garantire la
qualità dei prodotti commercializzati dai produttori, anche
attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in
materia;
d) realizzare una
gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e
riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo
lo sviluppo di quelli positivi;
e) offrire ai consumatori
un'area attrezzata, ove operare i propri acquisti in un contesto
piacevole ed idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene
e della qualità dei prodotti.
1. Ciascun produttore agricolo, singolo
od associato, può commercializzare esclusivamente i seguenti
prodotti, provenienti dalla propria azienda o da organismi associativi:
a) ortofrutticoli;
b) animali di bassa corte;
c) uova;
d) pesci di acqua dolce;
f) miele;
g) trasformati
h) fiori.
1. Il banco vendita che dovrà
essere utilizzato nell'Area risponderà ai seguenti requisiti,
in conformità con l'ordinanza del Ministero della Sanità
del 2 marzo 2000:
a) materiali di
facile pulitura e lunga resistenza all'usura;
b) elementi leggeri,
facilmente asportabili ed accatastabili;
c) rapido smontaggio
e montaggio;
d) elemento a bandiera,
colorato secondo la categoria merceologica, con l'identificazione
dell'azienda agricola e del nome del produttore;
e) contenitori
uniformi per l'esposizione dei prodotti con tinte differenziate,
a seconda della categoria merceologica;
f) il banco vendita
dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento
ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore
esposizione del prodotto;
g) il banco di
vendita dovrà essere munito di contenitori per la raccolta
dei rifiuti di cui all'art. 6 punto g);
h) il disegno dei
banchi deve uniformarsi al progetto approvato dalla Città.
2. Ciascun operatore dovrà dotarsi
di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti
dalla legge vigente.
1. Sono ammessi ad usufruire dell'Area
esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente
iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole
e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro
delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A.,
in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo
pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla
Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo
3 del presente Regolamento.
2. L'Area è utilizzata a tale scopo
per tutto il corso dell'anno dal Lunedì al Sabato, secondo
gli orari che sono stabiliti dal Comune per le aree mercatali.
3. Nella ristrutturazione dell'area va
garantita, il più possibile, l'attuale collocazione delle
aziende in attività.
4. L'utilizzo dell'Area per scopi diversi
da quelli previsti dal presente Regolamento, potrà essere
possibile trascorse n. 2 ore dalla fine dell'attività di
vendita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
5. L'area dovrà essere lasciata
pulita e fruibile entro 2 ore dalla fine del mercato.
1. I produttori agricoli sono tenuti
a:
a) porre in vendita
esclusivamente i prodotti indicati nel precedente articolo 3;
b) occupare solo
il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività
commerciale;
c) utilizzare attrezzature
di vendita conformi alle indicazioni di cui al precedente art.
4;
d) operare nel
rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare
alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
e) osservare gli
orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita
e gli orari di apertura fissati secondo le modalità di
cui al precedente comma 2 dell'art. 5;
f) mantenere puliti
i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
g) osservare le
disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei
rifiuti stabilite dall'Amministrazione; h) comunicare
all'Amministrazione Comunale, e nel caso di cui all'art. 7, al
soggetto gestore che provvederà a sua volta a darne comunicazione
all'Amministrazione Comunale:
1) i
dati identificativi dell'azienda (estratto catastale);
2) la
partita I.V.A.;
3) la
superficie coltivata;
4) l'elencazione
e superficie delle specie di prodotto;
5) il
periodo in cui sono a maturazione le produzioni;
6) le
variazioni delle coltivazioni all'Amministrazione Comunale, entro
il 15 gennaio di ogni anno, o entro 5 giorni dal verificarsi di
avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione,
e nel caso di cui all'art. 7, al soggetto gestore che provvedrà
a sua volta a darne comunicazione all'Amministrazione;
i) consentire ad
una commissione tecnica di effettuare delle verifiche nella propria
azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;
l) dimostrare l'osservanza
di tutte le normative sulla sanità dei prodotti;
1. Fatte salve le disposizioni contenute
nella L. n. 59/63 e nel D.Lgs n. 114/98, in caso di inosservanza
degli obblighi previsti dall'art. 6 lett. c), d), f), g) h), i),
l) si applica:
a) la sospensione
della concessione del posteggio per un periodo non superiore a
5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di 6
mesi.
b) la decadenza
della concessione del posteggio dopo che sono state comminate
due sospensioni nell'arco di 1 anno.
1. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme al presente regolamento sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 97078944117 Violazione di norme di Regolamenti Comunali - Adeguamento sanzioni amministrative.