Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio
Sezione Commercio - Aree Pubbliche

n. ord. 64

2001 00696/16

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2001
(proposta dalla G.C. 30 gennaio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    La Città, nell'ambito del Programma Comunitario “Progetti Pilota Urbani”, ha presentato, ai sensi dell'art.10 del Regolamento FESR, il progetto denominato “Porta Palazzo: vivere non solo transitare”.
    Tale progetto prevede un ulteriore intervento denominato: ”Progetto Qualità totale”, articolato in due azioni specifiche:
“I frutti della qualità” e “Verde in scatola”.
    In data 14 luglio 1997, l'Unione europea ha approvato il progetto Pilota Urbano ”Porta Palazzo: vivere non solo transitare” e relativi interventi.
    La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 giugno 1998 (mecc. 9805076/16), ritenendo che la condizione fondamentale per l'avvio e la realizzazione di entrambe le azioni è:
“la concessione in gestione dell'area da parte del Comune ad una realtà associata di produttori agricoli (persone fisiche e giuridiche) e della conseguente possibilità, per quest'ultima, di gestire in autonomia l'area mercatale assegnatale, attraverso uno specifico regolamento”, ha deliberato che:
“lo strumento giuridico per soddisfare la predetta condizione è rappresentato da una convenzione da stipularsi con scrittura privata con la quale il Comune di Torino assegna la gestione dell'area produttori agricoli di “Porta Palazzo”, ad una società fra Produttori Agricoli (persone fisiche e giuridiche), da costituirsi entro il 1998, denominata “Associazione Produttori Agricoli Mercati Torinesi” soc. coop. a resp. Lim.”, la quale dovrà presentare alla Città una bozza di regolamento dell'area”.
    Considerato che nel termine prefissato dalla deliberazione predetta, non si è costituita nessuna società cooperativa tra produttori agricoli e che non è stata presentata alla Città nessuna bozza di Regolamento, per la gestione dell'area dei produttori agricoli di Piazza della Repubblica.     
   Vista l'importanza che riveste per la Città il progetto “Progetto Qualità Totale”.
    Considerato che si reputa opportuno dare attuazione al progetto e che è necessario approvarlo entro la metà dell'anno 2001, pena la perdita dei finanziamenti.
    Considerato che, alla luce di quanto sovraesposto e delle linee di indirizzo emerse nel corso dei “Focus Group”, organizzati per la definizione dei progetti sopra richiamati, occorre provvedere alla stesura di un Regolamento di gestione dell'area mercatale dei produttori agricoli di Piazza della Repubblica, e da estendere, in caso di esito positivo del progetto ad altre aree mercatali, relative ai produttori agricoli.
    Considerato necessario procedere all'approvazione del Regolamento predetto, rinviando a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore dell'area dei produttori di Piazza della Repubblica, tramite apposito bando pubblico.
    Ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. a) del Regolamento Comunale del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata inviata, per l'acquisizione del parere, alla Circoscrizione n. 7 che ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.            ).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, il Regolamento di Gestione dell'Area Mercatale dei Produttori Agricoli di Piazza della Repubblica, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                      );
2)    di annullare e sostituire la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 giugno 1998 (mecc. 9805076/16) con il presente provvedimento;
3)    di rinviare a successivo provvedimento, l'individuazione di un soggetto gestore dell'area dei produttori di Piazza della Repubblica, tramite apposito bando pubblico;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1.    Per “Regolamento” si intende il presente Regolamento.
2.    Per “Area” si intende quella indicata nella planimetria allegata, con superficie libera di mq. 3450, coperta da tettoie, di complessivi mq. 1.010, ubicata sul lato nord-est di Piazza della Repubblica, in adiacenza al mercato coperto IV.
3.    Per “Produttori agricoli” si intendono le ditte regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Articolo 2 - OBIETTIVI

1.    La finalità del Regolamento è di fissare le norme che disciplinano l'utilizzo dell'Area da parte dei produttori agricoli; in particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di Qualità di seguito indicati:
    a)    offrire ai produttori agricoli, che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti, regole comportamentali certe ed univoche;
    b)    garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente;
    c)    garantire la qualità dei prodotti commercializzati dai produttori, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
    d)    realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi;
    e)    offrire ai consumatori un'area attrezzata, ove operare i propri acquisti in un contesto piacevole ed idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene e della qualità dei prodotti.

Articolo 3 - PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI

1.    Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può commercializzare esclusivamente i seguenti prodotti, provenienti dalla propria azienda o da organismi associativi:
    a) ortofrutticoli;
    b) animali di bassa corte;
    c) uova;
    d) pesci di acqua dolce;
    f) miele;
    g) trasformati
    h) fiori.

Articolo 4 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA

1.    Il banco vendita che dovrà essere utilizzato nell'Area risponderà ai seguenti requisiti, in conformità con l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000:
    a)    materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura;
    b)    elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili;
    c)    rapido smontaggio e montaggio;
    d)    elemento a bandiera, colorato secondo la categoria merceologica, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore;
    e)    contenitori uniformi per l'esposizione dei prodotti con tinte differenziate, a seconda della categoria merceologica;
    f)    il banco vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto;
    g)    il banco di vendita dovrà essere munito di contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui all'art. 6 punto g);
    h)    il disegno dei banchi deve uniformarsi al progetto approvato dalla Città.
2.    Ciascun operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti dalla legge vigente.

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'AREA

1.    Sono ammessi ad usufruire dell'Area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2.    L'Area è utilizzata a tale scopo per tutto il corso dell'anno dal Lunedì al Sabato, secondo gli orari che sono stabiliti dal Comune per le aree mercatali.
3.    Nella ristrutturazione dell'area va garantita, il più possibile, l'attuale collocazione delle aziende in attività.
4.    L'utilizzo dell'Area per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, potrà essere possibile trascorse n. 2 ore dalla fine dell'attività di vendita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
5.    L'area dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro 2 ore dalla fine del mercato.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE AGRICOLO

1.    I produttori agricoli sono tenuti a:
    a)    porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel precedente articolo 3;
    b)    occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;
    c)    utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni di cui al precedente art. 4;
    d)    operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
    e)    osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura fissati secondo le modalità di cui al precedente comma 2 dell'art. 5;
    f)    mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
    g)    osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;     h)    comunicare all'Amministrazione Comunale, e nel caso di cui all'art. 7, al soggetto gestore che provvederà a sua volta a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale:
        1)    i dati identificativi dell'azienda (estratto catastale);
        2)    la partita I.V.A.;
        3)    la superficie coltivata;
        4)    l'elencazione e superficie delle specie di prodotto;
        5)    il periodo in cui sono a maturazione le produzioni;
        6)    le variazioni delle coltivazioni all'Amministrazione Comunale, entro il 15 gennaio di ogni anno, o entro 5 giorni dal verificarsi di avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione, e nel caso di cui all'art. 7, al soggetto gestore che provvedrà a sua volta a darne comunicazione all'Amministrazione;
    i)    consentire ad una commissione tecnica di effettuare delle verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;
    l)    dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti;

Articolo 7 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL POSTEGGIO

1.    Fatte salve le disposizioni contenute nella L. n. 59/63 e nel D.Lgs n. 114/98, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 6 lett. c), d), f), g) h), i), l) si applica:
    a)    la sospensione della concessione del posteggio per un periodo non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di 6 mesi.
    b)    la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di 1 anno.

ART. 8 - RINVIO

1.    Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme al presente regolamento sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 97078944117 “Violazione di norme di Regolamenti Comunali - Adeguamento sanzioni amministrative”.