Divisione Servizi Civici e Tributari
n. ord. 37
2001 00616/13
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9909680/13) DEL 20 DICEMBRE 1999 CON LA QUALE E' STATO MODIFICATO IL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9810081/13) DEL 21 DICEMBRE 1998 - MODIFICHE, PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI.
Proposta dell'Assessore Bonino,
e del Vice Sindaco Carpanini.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 9909680/13) del 20 dicembre 1999, l'Amministrazione comunale
approvava le modifiche al Regolamento disciplinante l'Imposta
comunale sugli immobili, già approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810081/13).
Con lettera prot. nr. 1240 V-3-1 del 17
aprile 2000, (raccomandata A.R.), il suddetto Regolamento, ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. nr. 506/99, veniva
poi comunicato al Ministero delle Finanze, affinché lo
stesso provvedesse alla pubblicazione per estratto nel supplemento
ordinario alla G.U. nr. 148 del 27 giugno 2000, nr. 100.
Le modifiche di cui alla deliberazione
del 20 dicembre 1999 (mecc. 9909680/13) venivano approvate per
uniformare il Regolamento già in vigore dell'Imposta comunale
sugli immobili alle disposizioni generali contenute nel Regolamento
delle entrate comunali di natura fiscale.
Le modifiche, integrazioni e precisazioni
che si intendono apportare con il presente atto deliberativo riguardano,
invece, le nuove disposizioni contenute nella Legge 212/2000 (Statuto
dei diritti del contribuente) che costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario, con la conseguenza che, agli stessi,
devono essere uniformati i principi contenuti nei singoli regolamenti
disciplinanti le diverse entrate comunali, nel rispetto degli
articoli 3, 23, 53, 97 della Costituzione. I
regolamenti devono essere necessariamente scritti in modo chiaro
e trasparente, indicando in maniera sintetica il contenuto della
disposizione alla quale si intende far rinvio e riportando il
testo modificato nell'ipotesi in cui siano introdotte disposizioni
modificative.
A seguito dell'introduzione del comma
3 bis dell'art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. nr. 917/1986 che ha assimilato al reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
quello delle relative pertinenze, si ritiene utile estendere l'agevolazione
fiscale prevista per l'abitazione principale, in termini sia di
aliquota ridotta, sia di detrazione d'imposta, anche alla pertinenza
riferita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Pertanto, l'articolo 4 - Estensione delle
agevolazioni previste per le abitazioni principali - Al comma
2), che così recita: " In aggiunta alle fattispecie
di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione
legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e
della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale
come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti
fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado quale loro abitazione
principale; c) due o più unità immobiliari contigue,
occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente
a condizione che venga comprovato che è stata presentata
all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere
stata presentata la richiesta di variazione; d) le unità
immobiliari ad uso abitativo assegnate dall'Agenzia territoriale
per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di
Torino; e) l'alloggio costituente l'unica proprietà immobiliare,
del quale il proprietario non può entrare in possesso,
pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità
propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione
Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di
ordine pubblico" viene così modificato: Comma 2),
"In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale ed
una pertinenza, considerate tali per espressa previsione legislativa,
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione
d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo nr. 504/1992:
a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata; b) l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza
concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^
grado o ad affini di 1^ grado; c) due o più unità
immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola
pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata
presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere
stata presentata la richiesta di variazione; d) l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza
assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia
di Torino a residenti nel Comune di Torino; e) l'unità
immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprietà
immobiliare, del quale il proprietario non può entrare
in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per
necessità propria o di un familiare, in quanto la competente
Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi
per motivi di ordine pubblico.
Si ritiene di dover abrogare il comma
4, dell'art. 6 del Regolamento, che così recita: "In
deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo,
qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre
che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito
modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia
dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura
superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato
ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento
della maggiore imposta dovuta.", nonché di dover abrogare
l'art. 12 che così recita: "Le norme previste nell'art.
6 sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
data di approvazione della prima deliberazione ivi prevista nel
comma 1, fino a tale data si applicano le norme dell'art. 5, commi
5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92", in quanto l'Amministrazione
comunale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 200007799/13),
del 10 ottobre 2000, ha proceduto all'individuazione dei valori
medi delle aree fabbricabili distintamente per zone territoriali
della città, a mezzo di criteri puntuali e precisi tali
da presentare un buon livello di attendibilità.
Considerato che l'Amministrazione ha adottato
la suddetta deliberazione, si ritiene di dover modificare l'art.
6, comma 2, che così recita: "Fermo restando che il
valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto
Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro
maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette
aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non
inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà allegata
alla deliberazione precitata" viene così modificato:
"Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa
luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui
l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
nella tabella allegata alla deliberazione precitata".
Su proposta del Comitato Tributario Comunale,
istituito con deliberazione Giunta Comunale del 18 luglio 2000
(mecc. 200006301/13), l'Amministrazione comunale ritiene di dover
modificare l'art. 6, comma 3, DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
AREE FABBRICABILI - che così recita: "Qualora il contribuente
abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore
a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non
compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata
a tale titolo" variandolo in: "Qualora il contribuente
abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore
a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente compete
il rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo",
in quanto così come il recupero tributario viene effettuato
sulla base dei valori stabiliti a posteriori per anni di imposta
precedenti, allo stesso modo deve essere riconosciuto retroattivamente
il rimborso di somme pagate sulla base di valori più alti
di quelli determinati con riferimento alle aree edificabili.
Nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti, l'Amministrazione comunale
considera valida, ai fini della dichiarazione, così come
prevista dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. nr. 504/1992, la nota informativa
contenente tutti i dati richiesti dalla nota di trascrizione che
può essere trasmessa dai notai su apposito supporto informatico.
A tale riguardo, si precisa che, l'eliminazione delle operazioni
di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati
non comporta la conseguente soppressione dell'obbligo della presentazione
della dichiarazione ex D.Lgs. nr. 504/1992, ma consente di portare
a conoscenza dell'Amministrazione comunale le variazioni intervenute
sulla situazione fiscale di un immobile o del soggetto titolare
di diritti reali sullo stesso, anche attraverso comunicazioni
da parte dei notai e di tutti coloro con i quali l'Amministrazione
comunale sottoscriverà degli accordi, volti a semplificare
i rapporti tra contribuenti e pubblica Amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati
chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai
Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni:
4, 6, 7.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazione
meglio descritte in premessa, vale a dire per le nuove disposizioni
contenute nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
l'unito schema di Regolamento, (all. 1 - n. ) così come
risultante dal testo precedente, già approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 20 dicembre 1999 (mecc. 9909680/13),
nonché da quello successivo alle modificazioni, integrazioni
e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo che qui
di seguito vengono riportate;
2) di modificare l'articolo 4 - Estensione
delle agevolazioni previste per le abitazioni principali - Al
comma 2), che così recita: "In aggiunta alle fattispecie
di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione
legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e
della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale
come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti
fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale
loro abitazione principale; c) due o più unità immobiliari
contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso
contribuente a condizione che venga comprovato che è stata
presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere
stata presentata la richiesta di variazione; d) le unità
immobiliari ad uso abitativo assegnate dall'Agenzia territoriale
per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di
Torino; e) l'alloggio costituente l'unica proprietà immobiliare,
del quale il proprietario non può entrare in possesso,
pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità
propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione
Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di
ordine pubblico" viene così modificato: "Comma
2), "In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale
ed una pertinenza, considerate tali per espressa previsione legislativa,
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione
d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa
dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 504/1992:
a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata; b) l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza
concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^
grado o ad affini di 1^ grado; c) due o più unità
immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola
pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata
presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere
stata presentata la richiesta di variazione; d) l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza
assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia
di Torino a residenti nel Comune di Torino; e) l'unità
immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprietà
immobiliare, del quale il proprietario non può entrare
in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per
necessità propria o di un familiare, in quanto la competente
Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi
per motivi di ordine pubblico;
3) di modificare il comma 2 dell'art. 6
del Regolamento, che così recita: "Fermo restando
che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in
comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del
Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento
del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per
le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di
valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà
allegata alla deliberazione precitata" nel seguente modo:
"Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa
luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui
l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
nella tabella allegata alla deliberazione precitata";
4) di modificare il comma 3 dell'art. 6
del Regolamento, che così recita: "Qualora il contribuente
abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore
a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 1° del presente articolo, al contribuente
non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata
a tale titolo" variandolo in: "Qualora il contribuente
abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore
a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 1° del presente articolo, al contribuente
compete il rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata
a tale titolo";
5) di abrogare il comma 4, dell'art. 6
del Regolamento, che così recita: "In deroga a quanto
disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora
il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre che le
caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni
rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o
definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore
del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini
dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della
maggiore imposta dovuta";
6) di abrogare l'art. 12 che così
recita: "Le norme previste nell'art. 6 sono applicabili dal
1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione
della prima deliberazione ivi prevista nel comma 1, fino a tale
data si applicano le norme dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs.
n. 504/92";
7) di dare atto che, in una fase transitoria,
volta a sperimentare nuovi rapporti tra pubblica Amministrazione
e contribuenti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti, il Comune considera valida,
ai fini della dichiarazione, così come prevista dall'art.
10, comma 4, D.Lgs. nr. 504/1992, la nota informativa contenente
tutti i dati richiesti dalla nota di trascrizione che può
essere trasmessa dai notai su apposito supporto informatico. A
tale riguardo, si precisa che, l'eliminazione delle operazioni
di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati
non comporta la conseguente soppressione dell'obbligo della presentazione
della dichiarazione ex D.Lgs. nr. 504/1992 ma consente di portare
a conoscenza dell'Amministrazione comunale le variazioni intervenute
sulla situazione fiscale di un immobile o del soggetto titolare
di diritti reali sullo stesso, anche attraverso comunicazioni
da parte dei notai e di tutti coloro con i quali l'Amministrazione
comunale sottoscriverà degli accordi, volti a semplificare
i rapporti tra contribuenti e pubblica Amministrazione;
8) di dare atto che il Regolamento, così
come modificato, unitamente alla deliberazione di approvazione,
dovrà essere trasmesso al Ministero delle Finanze, conformemente
alle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 1, D.Lgs. nr.
446/97 e nella circolare 29/12/2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
9) ai sensi e per gli effetti degli artt.
43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati
chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai
Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni:
4, 6, 7.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione
sono allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );
10) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge
388/2000 - per le parti modificate - al 1° gennaio 2001.