Divisione Servizi Civici e Tributari

n. ord. 36
2001 00612/13

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2001)

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE - PRECISAZIONI, INTEGRAZIONI E SUCCESSIVE MODIFICHE.

    Proposta dell'Assessore Bonino e del Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 99 08506/13), l'Amministrazione comunale approvava il Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale al fine di uniformare la gestione amministrativa e contabile di tutte le entrate, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale imposta, acquisite al bilancio, nonché al fine di semplificare le procedure e di ottimizzare i risultati.
    Con lettera prot. n. 1240 V-3-1 del 17 aprile 2000, (raccomandata A.R.),il suddetto Regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. nr. 506/99, veniva poi comunicato al Ministero delle finanze, affinché lo stesso provvedesse alla pubblicazione per estratto nel supplemento ordinario alla G.U. nr. 148 del 27 giugno 2000, nr. 100.
    Con la Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il legislatore, da un lato ha voluto rendere immediatamente applicabili alcuni principi tributari di carattere generale e, dall'altro, ha voluto mettere a punto un documento politico-programmatico tendente a far conoscere in Italia una nuova cultura tributaria finalizzata, soprattutto, alla tutela del cittadino- contribuente.
    Alcuni principi contenuti nello Statuto dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri, invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Nello specifico si osserva quanto segue:
    Le Disposizioni dello Statuto del contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate comunali, nel rispetto degli art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
    I Regolamenti comunali, disciplinanti le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie, devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del contribuente.
    L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione stessa o di altre Amministrazioni pubbliche.
    L'Amministrazione comunale, in caso di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.
    L'Amministrazione comunale deve improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione e della buona fede.
    L'obbligazione tributaria, in caso di presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche per compensazione.
    Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
    A seguito dell'introduzione dei principi brevemente sopra richiamati, si rende necessario apportare alcune precisazioni e integrazioni al regolamento che, qui di seguito, vengono esposte:
    L'articolo 1 - Oggetto del regolamento - al comma 1), che così recita: "Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nelle Leggi 142 e 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997 e L. 28/1999" viene così modificato: "Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997, L. 28/1999 e L. 212/2000 e D. Lgs. 267/2000".
    La modifica del presente comma ha per oggetto , da un lato, l'eliminazione al richiamo alla L. 142 del 1990 che è stata abrogata dal D. Lgs. 267 del 2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e, dall'altro, l'introduzione della L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) contenente i principi generali dell'ordinamento tributario a cui devono uniformarsi i regolamenti delle entrate comunali di natura fiscale.
    L'articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare - che così recita: "Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misura minime e massime previste per le singole risorse di entrata" viene così modificato: "Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata".
    In osservanza alle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 1, D. Lgs. 446/1997, che così recita: "Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.", si ritiene di dover modificare l'art. 2 del regolamento delle entrate comunali di natura fiscale, eliminando il vincolo della misura minima prevista per le singole risorse di entrata, fatti salvi gli equilibri di bilancio.
    L'articolo 10 - Poteri ispettivi - che così recita: "Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente." viene integrato nel seguente modo: comma 2) "Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori."; comma 3):"Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile."
    L'articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali - che così recita: "1) I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2) In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale." viene integrato nel seguente modo: comma 3) "L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria."
    L'articolo 13 - Versamenti e rimborsi -, al comma 5, che così recita: " I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso." viene sostituito nel seguente modo: "Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni."
    Articolo 25 - Disposizioni finali - Al comma 2, che così recita: "E' abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento" viene così modificato: "E' disapplicata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento".
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 4, 6, 7.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni meglio descritte in premessa, vale a dire per le nuove disposizioni contenute nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l'unito schema di regolamento, (all. A - n. ) così come risultante dal testo precedente, già approvato con Deliberazione C.C. mecc. n. 99 08506/13 del 06 dicembre 1999, nonché da quello successivo alle modificazioni, integrazioni e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo che qui di seguito vengono riportate:
    -    L'articolo 1 - Oggetto del regolamento - al comma 1), che così recita: "Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nelle Leggi 142 e 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997 e L. 28/1999" viene così modificato: "Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997, L. 28/1999 e L. 212/2000 e D. Lgs. 267/2000".
    -    L'articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare - che così recita: "Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misura minime e massime previste per le singole risorse di entrata" viene così modificato: "Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata".
    -    L'articolo 10 - Poteri ispettivi - che così recita: "Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente." viene integrato nel seguente modo: comma 2) "Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori."; comma 3):"Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile."
    -    L'articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali - che così recita: "1) I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario. 2) In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore Generale." viene integrato nel seguente modo: comma 3) "L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria."
    -    L'articolo 13 - Versamenti e rimborsi -, al comma 5, che così recita: " I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso." viene sostituito nel seguente modo: "Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni."
    -    Articolo 25 - Disposizioni finali - al comma 2, che così recita: "E' abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento" viene così modificato: "E' disapplicata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento";
2)    di dare atto che il Regolamento, così come modificato, unitamente alla Deliberazione di approvazione, dovrà essere trasmesso al Ministero delle finanze, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 1, D. Lgs. nr. 446/97 e nella circolare 29/12/2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
3)    di dare atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 4, 6, 7.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
    I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione sono allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
4)    di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000 - per le parti modificate - al 01.01.2001.


REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1.    Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), L. 413/1991 (7), L. 656/1994 (8), L. 662/1996 (9), L. 449/1997 (10), L. 28/1999 (11), L. 212/2000 (12) e D.Lgs. 267/2000 (13).
2.    La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Torino.

ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1.    Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate

1.    Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
-    Imposta comunale sugli immobili;
-    Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
-    Tariffa rifiuti;
-    Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
-    Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
-    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
-    Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
-    Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni.

ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologie di entrata

1.    Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 5 - Aliquote e tariffe

1.    Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2.    In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1.    L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 - Forme di gestione

1.    La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).

ARTICOLO 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1.    Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.

ARTICOLO 9 - Attività di verifica e controllo

1.    I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2.    Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in occasione della approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
3.    Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 10 - Poteri ispettivi

1.    Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 (16) del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente.
2.    Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3.    Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

ARTICOLO 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1.    I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2.    In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale.
3.    L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

ARTICOLO 12 - Notificazione degli atti

1.    Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.

ARTICOLO 13 - Versamenti e rimborsi

1.    I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea, all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2.    Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.
3.    Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4.    L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5.    Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

ARTICOLO 14
Interessi sugli atti di accertamento/ liquidazione, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi

1.    Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% annua (art. 17, L. 146/1998) (18).
2.    Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni dalla richiesta.
3.    Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

ARTICOLO 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate

1.    Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a L. 200.000 per anno.

ARTICOLO 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1.    L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 500.000.

ARTICOLO 17
Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1.    L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 1.000.000.
2.    Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

ARTICOLO 18 - Sanzioni

1.    Le sanzioni vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta comunale con la quale l'Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie e patrimoniali imposte e per quelle ad esse assimilabili.

ARTICOLO 19 - Interpello del contribuente

1.    Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione competente in materia di entrate specifiche richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.
2.    La Divisione competente dovrà rispondere entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 20 - Forme di riscossione

1.    Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
2.    La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.

ARTICOLO 21 - Dilazione e sospensione del pagamento

1.    Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2.    Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.
3.    In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4.    Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a L. 10.000.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

ARTICOLO 22 - Tutela giudiziaria

1.    Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2.    L'Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.

ARTICOLO 23 - Accertamento con adesione (concordato)

a) Ambito di applicazione
    L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.
    Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.
    L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
    L' accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
-    come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
-    come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente.
    Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.

b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
    Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6).
    L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
    Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l' effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

c) Atto di accertamento con adesione
    Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
    Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
    Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
    La rateazione, richiesta con apposita istanza del contribuente, viene concessa conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 8, D.Lgs. 218/1997 (6) e con l'applicazione degli interessi al tasso legale.
    In casi di particolare gravità ed irreparabilità, caratterizzanti situazioni di obiettiva difficoltà per il contribuente, che sarà cura del dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nell'articolo 7, D.Lgs. 46/1999 (19), per quanto compatibili con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 14 (20)del presente regolamento.
    L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria.
    In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all'atto di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
    Per le somme per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all'ufficio un controllo dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio stesso la quietanza dell'avvenuto pagamento.

d) Perfezionamento della definizione
    Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
    La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
    Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
    Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

e) Effetti della definizione

    All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
    L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
    Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
    L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

ARTICOLO 24 - Autotutela

1.    Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2.    Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3.     Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della L. 15/1968 (21), può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4.    L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5.    L'atto di annullamento deve:
-    essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
-    essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
-    essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
-    essere adeguatamente motivato.
6.    L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7.    Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8.    La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9.    In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

ARTICOLO 25 - Disposizioni finali

1.    Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2.    E' disapplicata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3.    Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4.    Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

Note:
(1) L. 241 del 1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 - Capo III° - Sezione l^ - Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 - Art 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(4), (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 - Entrambi sulla riforma della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale.
(7), (8) L. 413/1991 e L. 656/1994 - Istituto dell'autotutela.
(9) L. 662/1996 - Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
(10) L. 449/1997 - Possibilità di regolamentare l'istituto del concordato.
(11) L. 28/1999 - Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
(12) L. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D.Lgs. 267/2000 - Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
(14) D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina dei tributi locali.
(15) Articolo 3, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale - Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale - Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale - Dilazione e sospensione del pagamento.
(18). L. 146/1998 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario - Art. 17, Interessi e rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.
(19) D.Lgs. 46/1999 - Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale - Dilazione e sospensione del pagamento.
(21) L. 15/1968 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.