Divisione Servizi Civici e Tributari
n. ord. 36
2001 00612/13
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE - PRECISAZIONI, INTEGRAZIONI E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino e del Vicesindaco Carpanini.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 6 dicembre 1999 (mecc. 99 08506/13), l'Amministrazione comunale
approvava il Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale
al fine di uniformare la gestione amministrativa e contabile di
tutte le entrate, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale
imposta, acquisite al bilancio, nonché al fine di semplificare
le procedure e di ottimizzare i risultati.
Con lettera prot. n. 1240 V-3-1 del 17
aprile 2000, (raccomandata A.R.),il suddetto Regolamento, ai sensi
delle disposizioni contenute nel D. Lgs. nr. 506/99, veniva poi
comunicato al Ministero delle finanze, affinché lo stesso
provvedesse alla pubblicazione per estratto nel supplemento ordinario
alla G.U. nr. 148 del 27 giugno 2000, nr. 100.
Con la Legge 212/2000 (Statuto dei diritti
del contribuente), il legislatore, da un lato ha voluto rendere
immediatamente applicabili alcuni principi tributari di carattere
generale e, dall'altro, ha voluto mettere a punto un documento
politico-programmatico tendente a far conoscere in Italia una
nuova cultura tributaria finalizzata, soprattutto, alla tutela
del cittadino- contribuente.
Alcuni principi contenuti nello Statuto
dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri,
invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione.
Nello specifico si osserva quanto segue:
Le Disposizioni dello Statuto del contribuente
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con
la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi
contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate
comunali, nel rispetto degli art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
I Regolamenti comunali, disciplinanti
le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie,
devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del
contribuente.
L'Amministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
in possesso dell'Amministrazione stessa o di altre Amministrazioni
pubbliche.
L'Amministrazione comunale, in caso di
incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale
del contribuente, deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non
inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la
quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento
di verifica tributaria.
L'Amministrazione comunale deve improntare
i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione
e della buona fede.
L'obbligazione tributaria, in caso di
presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche
per compensazione.
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono
effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio
della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione
successiva da parte degli uffici impositori.
A seguito dell'introduzione dei principi
brevemente sopra richiamati, si rende necessario apportare alcune
precisazioni e integrazioni al regolamento che, qui di seguito,
vengono esposte:
L'articolo 1 - Oggetto del regolamento
- al comma 1), che così recita: "Il presente regolamento
contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali
imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune
di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nelle Leggi 142
e 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997,
D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997 e successive
loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L.
662/1996, L. 449/1997 e L. 28/1999" viene così modificato:
"Il presente regolamento contiene la disciplina generale
delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché
di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto
dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995,
nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999,
D. Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni,
L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997, L. 28/1999
e L. 212/2000 e D. Lgs. 267/2000".
La modifica del presente comma ha per
oggetto , da un lato, l'eliminazione al richiamo alla L. 142 del
1990 che è stata abrogata dal D. Lgs. 267 del 2000 (Testo
unico sull'ordinamento degli enti locali) e, dall'altro, l'introduzione
della L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) contenente
i principi generali dell'ordinamento tributario a cui devono uniformarsi
i regolamenti delle entrate comunali di natura fiscale.
L'articolo 2 - Limiti alla potestà
regolamentare - che così recita: "Il regolamento non
può indicare norme in materia di individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché
delle misura minime e massime previste per le singole risorse
di entrata" viene così modificato: "Il regolamento
non può indicare norme in materia di individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché
della misura massima prevista per le singole risorse di entrata".
In osservanza alle disposizioni contenute
nell'art. 52, comma 1, D. Lgs. 446/1997, che così recita:
"Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.", si ritiene di dover modificare
l'art. 2 del regolamento delle entrate comunali di natura fiscale,
eliminando il vincolo della misura minima prevista per le singole
risorse di entrata, fatti salvi gli equilibri di bilancio.
L'articolo 10 - Poteri ispettivi - che
così recita: "Ai fini dello svolgimento dell'attività
di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione
si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente."
viene integrato nel seguente modo: comma 2) "Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione
tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di
indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente
al quale il contribuente può comunicare entro sessanta
giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono
oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.";
comma 3):"Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono
salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante
l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità
tali da recare la minore turbativa possibile."
L'articolo 11 - Interrelazioni tra servizi
e uffici comunali - che così recita: "1) I responsabili
degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di
atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente
nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2) In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa
avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione
sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale
di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale
persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa
il Direttore della Divisione e il Direttore generale." viene
integrato nel seguente modo: comma 3) "L'Amministrazione
comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni
ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni
pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su
aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente,
nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine
non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con
la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento
di verifica tributaria."
L'articolo 13 - Versamenti e rimborsi
-, al comma 5, che così recita: " I rimborsi, esclusivamente
per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono
essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che
il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro
il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento
del diritto al rimborso." viene sostituito nel seguente modo:
"Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione
di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni."
Articolo 25 - Disposizioni finali - Al
comma 2, che così recita: "E' abrogata ogni altra
norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni
del presente regolamento" viene così modificato: "E'
disapplicata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile
con le disposizioni del presente regolamento".
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati
chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai
Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni:
4, 6, 7.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
meglio descritte in premessa, vale a dire per le nuove disposizioni
contenute nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
l'unito schema di regolamento, (all. A - n. ) così come
risultante dal testo precedente, già approvato con Deliberazione
C.C. mecc. n. 99 08506/13 del 06 dicembre 1999, nonché
da quello successivo alle modificazioni, integrazioni e precisazioni
oggetto del presente atto deliberativo che qui di seguito vengono
riportate:
- L'articolo 1
- Oggetto del regolamento - al comma 1), che così recita:
"Il presente regolamento contiene la disciplina generale
delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché
di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto
dei principi contenuti nelle Leggi 142 e 241 del 1990, nel D.
Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 112/1999,
D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni
e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997
e L. 28/1999" viene così modificato: "Il presente
regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie
e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili
del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella
Legge 241 del 1990, nel D. Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D. Lgs.
446/1997, D. Lgs. 112/1999, D. Lgs. 46/1999, D. Lgs. 218/1997
e successive loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L.
656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997, L. 28/1999 e L. 212/2000 e
D. Lgs. 267/2000".
- L'articolo 2
- Limiti alla potestà regolamentare - che così recita:
"Il regolamento non può indicare norme in materia
di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi, nonché delle misura minime e massime
previste per le singole risorse di entrata" viene così
modificato: "Il regolamento non può indicare norme
in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista
per le singole risorse di entrata".
- L'articolo 10
- Poteri ispettivi - che così recita: "Ai fini dello
svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 del presente
regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti
dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché sia
data comunicazione al contribuente." viene integrato nel
seguente modo: comma 2) "Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono
effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente
può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della
copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione
successiva da parte degli uffici impositori."; comma 3):"Gli
accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali
e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario
di esercizio dell'attività e con modalità tali da
recare la minore turbativa possibile."
- L'articolo 11
- Interrelazioni tra servizi e uffici comunali - che così
recita: "1) I responsabili degli uffici e servizi comunali
sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti
dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario. 2) In particolare, i soggetti
responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali,
sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione,
mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione
informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo
o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore
Generale." viene integrato nel seguente modo: comma 3) "L'Amministrazione
comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni
ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni
pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su
aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente,
nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine
non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con
la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento
di verifica tributaria."
- L'articolo 13
- Versamenti e rimborsi -, al comma 5, che così recita:
" I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute
per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso
compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione
all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso."
viene sostituito nel seguente modo: "Al fine di velocizzare
le procedure amministrative relative alla restituzione di somme
pagate e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso
compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto
passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero
non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi
di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori
ai due anni."
- Articolo 25 -
Disposizioni finali - al comma 2, che così recita: "E'
abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile
con le disposizioni del presente regolamento" viene così
modificato: "E' disapplicata ogni altra norma regolamentare
e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento";
2) di dare atto che il Regolamento, così
come modificato, unitamente alla Deliberazione di approvazione,
dovrà essere trasmesso al Ministero delle finanze, conformemente
alle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 1, D. Lgs. nr.
446/97 e nella circolare 29/12/2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto che ai sensi e per gli
effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento
sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure
previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni:
4, 6, 7.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione
sono allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
4) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000
- per le parti modificate - al 01.01.2001.
1. Il presente regolamento contiene
la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali
imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune
di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241
del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997
(3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997
(6), L. 413/1991 (7), L. 656/1994 (8), L. 662/1996 (9), L. 449/1997
(10), L. 28/1999 (11), L. 212/2000 (12) e D.Lgs. 267/2000 (13).
2. La disciplina regolamentare, da un lato,
indica procedure e modalità generali di gestione delle
entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze
e responsabilità in conformità alle disposizioni
contenute nello Statuto della Città di Torino.
1. Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata.
1. Le entrate comunali, disciplinate
in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tariffa rifiuti;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese
arti e professioni.
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
1. Le aliquote e le tariffe riferite
alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione
comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini
per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione
nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono
prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno
precedente.
1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.
1. I dirigenti responsabili di ciascuna
risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo,
devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine
di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi
di efficienza e di potenziare le attività di accertamento
dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base
dei criteri individuati dalla Giunta comunale in occasione della
approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì
ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili,
delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento
di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare
del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio
dell'attività di verifica e controllo tributario e per
incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta
comunale può attribuire compensi incentivanti al personale
addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati
al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità
del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello
stesso da parte del contribuente.
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività
di cui all'articolo 9 (16) del presente regolamento, l'Amministrazione
si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono
effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente
può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della
copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione
successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche,
si svolgono salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e
con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
1. I responsabili degli uffici e servizi
comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati
richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili
di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono
tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione,
mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione
informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo
o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore
generale.
3. L'Amministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a
meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore
a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene
contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica
tributaria.
1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.
1. I rimborsi non vengono disposti qualora
le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000
per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea,
all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche
Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono
effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000
per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo
di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono
effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000
per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le
entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente
documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà
evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento
o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento
della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure
amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non
dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione,
a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo
di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda
esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi
che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai
due anni.
1. Sulle somme dovute all'Amministrazione
in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione
previsti dall'art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza
di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli
interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato
di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore
alla misura del 5% annua (art. 17, L. 146/1998) (18).
2. Gli stessi interessi sono calcolati
per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo
di rimborso dall'Amministrazione qualora lo stesso venga eseguito
oltre i 90 giorni dalla richiesta.
3. Per i periodi precedenti a quelli in
corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione
alle imposte erariali.
1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a L. 200.000 per anno.
1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 500.000.
1. L'insinuazione tardiva nel passivo
del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati
a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo
se superiori a L. 1.000.000.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente
contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi
sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della
suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione
tardiva nel fallimento.
1. Le sanzioni vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta comunale con la quale l'Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie e patrimoniali imposte e per quelle ad esse assimilabili.
1. Ciascun contribuente, relativamente
a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta
interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione
competente in materia di entrate specifiche richieste di parere,
concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari,
esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.
2. La Divisione competente dovrà
rispondere entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta
e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente
alla questione oggetto della istanza di interpello.
1. Le modalità di riscossione
volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti
le diverse risorse di entrata.
2. La riscossione coattiva viene effettuata
dal concessionario.
1. Con deliberazione della Giunta comunale,
i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono
essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie
di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali
o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta del contribuente, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà,
può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa
di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute,
secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per
accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme
dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro
l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta
del versamento.
3. In caso di mancato pagamento della prima
rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile
in un'unica soluzione.
4. Se l'importo oggetto di rateazione è
superiore a L. 10.000.000, l'ufficio può richiedere, in
casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito
cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle
somme in scadenza dopo la prima rata.
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività
di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente
responsabile del servizio contenzioso tributario che si può
avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della
singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità,
può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale ed
anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti
esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L'Ente può esternalizzare, previa
procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al
contenzioso tributario.
a) Ambito di applicazione
L'accertamento con adesione si connota
come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile
per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento
e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità
di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti
ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio,
oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni
e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente
il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L' accertamento con adesione può
realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione "ab
origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione
tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione
stessa dell'atto;
- come strumento di riconsiderazione del
contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex
post" del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento
con adesione è il dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con
adesione
Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio
o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal D.Lgs. 218/1997 (6).
L'ufficio può avviare il procedimento
anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il
procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce
l' effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti
dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione,
sia quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento viene concordato con
il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto
di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo
delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di
entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente
solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non
vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell'atto di definizione, vanno indicati
gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione
si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate,
sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione, richiesta con apposita
istanza del contribuente, viene concessa conformemente alle disposizioni
contenute nell'art. 8, D.Lgs. 218/1997 (6) e con l'applicazione
degli interessi al tasso legale.
In casi di particolare gravità
ed irreparabilità, caratterizzanti situazioni di obiettiva
difficoltà per il contribuente, che sarà cura del
dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta
in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per
periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
contenute nell'articolo 7, D.Lgs. 46/1999 (19), per quanto compatibili
con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo
14 (20)del presente regolamento.
L'ufficio, qualora le somme rateizzate
superino l'importo di L. 10.000.000, può richiedere, in
casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria
o bancaria.
In caso di mancato pagamento di una rata,
alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all'atto
di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l'obbligo
di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all'ufficio un controllo
dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni
dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio
stesso la quietanza dell'avvenuto pagamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste
l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona
con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità
indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve,
entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia
al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato,
vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa
data.
Il suddetto perfezionamento si considera
avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con
obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto
di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle
spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze
indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la
definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.
e) Effetti della definizione
All'atto del perfezionamento della definizione
con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato
perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio
tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L'accertamento "ab origine"
definito con adesione non è impugnabile, modificabile o
integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno
dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo
previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con
adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente
irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte
ad un quarto del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude,
però, la possibilità per la pubblica Amministrazione
di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione
riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta
conoscenza di nuova materia imponibile.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato
e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può
annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo
o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela,
con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere
disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza,
adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai
sensi della L. 15/1968 (21), può richiedere l'annullamento
dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione
deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto di annullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti
dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia
tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile
della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché
possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L'atto di annullamento può essere
disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche
quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per
opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi
compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto
disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale
cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di
un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre,
in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della
sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di
sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria
competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.
1. Il presente regolamento entra in
vigore dal 1° gennaio 2000.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare
e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento,
devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti
le singole risorse di entrata già emanati e di prossima
emanazione.
Note:
(1) L. 241 del 1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 - Capo III° - Sezione l^ - Norme in materia
di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 - Art 52 - Potestà regolamentare generale
delle province e dei comuni.
(4), (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 - Entrambi sulla riforma
della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 - Disposizioni in materia di accertamento
con adesione e di conciliazione
giudiziale.
(7), (8) L. 413/1991 e L. 656/1994 - Istituto dell'autotutela.
(9) L. 662/1996 - Potenziamento degli uffici tributari del Comune
e incentivi al personale.
(10) L. 449/1997 - Possibilità di regolamentare l'istituto
del concordato.
(11) L. 28/1999 - Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento
della Amministrazione finanziaria.
(12) L. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D.Lgs. 267/2000 - Testo unico dell'ordinamento degli enti
locali.
(14) D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina dei tributi locali.
(15) Articolo 3, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale - Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale - Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale - Dilazione e sospensione del pagamento.
(18). L. 146/1998 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario
- Art. 17, Interessi e rapporti di credito e debito relativi a
tributi locali.
(19) D.Lgs. 46/1999 - Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione
della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale - Dilazione e sospensione del pagamento.
(21) L. 15/1968 - Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme.