Divisione Patrimonio
Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio
n. ord. 42
2001 00584/08
OGGETTO: LOCALI SOTTOTETTO SITI IN VIA BUNIVA 11 - CESSIONE ALLA SOC. VALERIA SRL - APPROVAZIONE - IMPORTO L. 28.000.000. (EURO 14.460,79).
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Lepri.
A seguito dello scioglimento della
Casa di Riposo Geriatrica Carlo Alberto, effettuato
con D.G.R. n. 24-27712 del 4 aprile 1989 (Pratica Inventario 10202),
la Città è divenuta proprietaria di due locali siti
al piano sottotetto dello stabile di Via Buniva 11, della superficie
complessiva lorda di mq. 44 circa.
La quota millesimale di detti locali e'
di 6 millesimi complessivi.
Detto stabile, già da tempo dichiarato
inagibile, versa in condizioni di estremo degrado, privo di finestre
e serramenti; in particolare per le due unità facenti capo
alla Città si e' resa necessaria la muratura delle porte
di accesso al fine di impedire eventuali occupazioni o intrusioni.
Lo stabile, a 5 piani f.t., risulta interamente
di proprietà della Società Valeria S.r.l., eccezion
fatta per i due locali di cui sopra.
Recentemente detta Proprietà ha
fatto presente di voler addivenire alla completa ristrutturazione
dell'immobile.
In regime di comproprietà tale
ristrutturazione comporta pesanti oneri che la Città non
può sostenere, atteso che tali locali, per la situazione
in cui versano, e per l'esiguità della superficie, non
possono essere proficuamente utilizzati.
Risulta pertanto piu' conveniente addivenirne
alla cessione, onde realizzare il valore degli stessi, atteso
che il relativo introito potrà essere messo a disposizione
dell'Assessorato ai Servizi Sociali, trattandosi di unità
ex IPAB con vincolo di reddito a favore dell'Assistenza, che ha
peraltro espresso parere favorevole alla vendita.
Per quanto riguarda le modalità
di cessione, va rilevato che, a fronte sia della situazione in
cui versano i locali, sia dell'esiguo valore degli stessi, non
risulta assolutamente opportuno esperirne la procedura di vendita
mediante asta pubblica. Si ritiene pertanto
di addivenire alla cessione delle unità alla suddetta Società
per un corrispettivo di L. 28.000.000.= (Euro 14.460,79) come
stimato dal Settore Riqualificazione, e pari al valore catastale,
valore che la suddetta Società ha dichiarato di accettare.
Pertanto la cessione verrà effettuata
secondo le modalità e condizioni meglio indicate nel dispositivo
del presente provvedimento deliberativo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in premessa,
di approvare la cessione alla Soc. Valeria S.r.l. dei due locali
sottotetto, siti al 5° piano dello stabile di Via Buniva 11
_ Torino - alle seguenti condizioni:
1) la Città cede e trasferisce alla
Società Valeria S.r.l., con sede legale in Via Galluppi
5 _ Torino - partita IVA 00871190013 - due locali sottotetto siti
al 5° piano dello stabile di Via Buniva n. 11, della superficie
catastale di mq. 44, descritti al N.C.E.U. al Fg 222 N. 50 Sub.
77 e 114 meglio indicati nell'unita planimetria (all. 1 - n. ).
La quota millesimale dei locali nei confronti dello stabile e'
di 6 millesimi complessivi;
2) gli stessi vengono ceduti nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi comunque da pesi,
vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantendone
la Città ogni evizione a norma di legge;
3) il corrispettivo di cessione resta stabilito
in L. 28.000.000.= (Euro 14.460,79) che la Soc. Valeria S.r.l.
verserà in sede di formalizzazione dell'atto di trapasso
della proprietà;
4) le spese di atto e conseguenti saranno
a carico della Soc. Valeria S.r.l. acquirente.
Si autorizza il rappresentante della Città, legittimato
alla stipula dei contratti, a rendere nell'atto di trasferimento
dichiarazione a norma dell'art. 40 della Legge n. 47 del 28 febbraio
1985.
Il corrispettivo di cui sopra verrà
messo a disposizione dell'Assessorato ai Servizi Sociali, trattandosi
di unità con reddito vincolato a favore dell'Assistenza,
poiche' derivanti dal disciolto IPAB di cui in premessa .
Con successiva determinazione dirigenziale
verrà definito il relativo accertamento di entrata.