Divisione Servizi Civici e Tributari
n. ord. 35
2001 00573/13
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13) è stato approvato
il Regolamento per l'applicazione del Canone sulle iniziative
pubblicitarie in luogo dell'imposta di pubblicità, così
come previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 446/97 conseguentemente,
nel Regolamento n. 148 delle Pubbliche Affissioni, sono state
abrogate le norme riferite all'imposta di pubblicità e
ora si rende necessario coordinare il testo di alcuni articoli
con il contenuto del regolamento per l'applicazione del canone
sulle iniziative pubblicitarie riordinando nel contempo la sequenza
della numerazione degli articoli.
Vista, inoltre, la Legge 212 del 27 luglio
2000 Statuto del Contribuente pubblicata sulla G.U.
n. 177 del 31 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto
2000, occorre adeguare il Regolamento ai principi informatori
dello Statuto stesso con l'introduzione di integrazioni e precisazioni.
Con la suddetta Legge 212/2000 il legislatore,
infatti, da un lato ha voluto rendere immediatamente applicabili
alcuni principi tributari di carattere generale e, dall'altro,
ha voluto mettere a punto un documento politico-programmatico
tendente a far conoscere in Italia una nuova cultura tributaria
finalizzata, soprattutto, alla tutela del cittadino-contribuente.
Alcuni principi contenuti nello Statuto
dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri
invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione.
Nello specifico si osserva quanto segue:
- Le Disposizioni dello Statuto del contribuente
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con
la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi
contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate
comunali, nel rispetto degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione;
- I Regolamenti comunali, disciplinanti
le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie,
devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del
contribuente;
- L'Amministrazione comunale deve improntare
i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione
e della buona fede;
- L'obbligazione tributaria, in caso di
presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche
per compensazione;
- Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono
effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio
della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione
successiva da parte degli uffici impositori;
- Considerato che in corso d'anno è
emersa altresì l'esigenza di modificare ed integrare il
testo di alcuni articoli al fine di migliorarne l'applicazione
e dirimere le situazioni di contrasto con i cittadini.
Pertanto, viste le motivazioni sopra richiamate
si rende necessario apportare variazioni al regolamento che, qui
di seguito, vengono esposte:
L'articolo 2 (ex 22) - gestione del servizio - il comma 1 che così recita: "In relazione a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 3 del D.Lgs n. 507/93 il Piano generale degli impianti prevede .. Omissis." viene integrato dal richiamo alla nota (1), vengono aggiornati il numero dei mq. di superficie pubblicitaria secondo la diversa tipologia di impianto, come si evince dal testo integrale dell'articolo allegato al presente provvedimento e viene aggiunto il comma 5 che dispone: "5. La superficie per i grandi formati, stabilita dall'art. 11 del Piano generale degli impianti in mq. 38.000, è temporaneamente elevata a mq. 43.000, così come previsto dall'art. 15 del regolamento succitato e dovrà nei tre anni seguenti l'approvazione del Piano essere ricondotta a mq. 38.000";
L'articolo 3 (ex 23) - diritto sulle pubbliche affissioni - che così recita: "1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto un diritto che è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto in oggetto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93." viene modificato come segue: "1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione";
L'articolo 4 (ex 24) - tariffe - che così recita: "Le tariffe e le maggiorazioni previste dall'art. 19 commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 507/93 sono elencate nell'allegato B) del presente regolamento" viene denominato 'tariffe e maggiorazioni' e modificato nel seguente modo: "1. La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall'Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe. 2. Le maggiorazioni previste dall'art. 19 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 507/93 sono elencate nell'allegato B) del presente regolamento. 3. La maggiorazione fino al centocinquanta per cento di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs 507/93 (vedi nota n. 3) viene stabilita dall'Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe. 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore";
L'articolo 5 - rimborso spese di defissione - che così recita: "1. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe previste al punto 4) dell'allegato C) del presente regolamento." viene così modificato: "1. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro delle tariffe";
L'articolo 7 (ex 27) - riduzione del diritto - che così recita: "Agli effetti della riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni al 50% si richiamano le norme tassativamente previste dall'art. 20 del D.Lgs 507/93." viene così modificato: "Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'art. 20 del D.Lgs 507/93 che dispongono: a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 507/93 (vedi infra); b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro; c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) gli annunci mortuari";
L'articolo 8 (ex 28) - esenzione dal diritto - che così recita: "Agli effetti dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si richiamano le norme tassativamente previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93." viene così modificato: "Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'art. 21 del D.Lgs 507/93 che dispongono: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati";
L'articolo 10 (ex 30) - categorie delle località del territorio comunale - che così recita: "1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/93 .....omissis." viene integrato con il rinvio alla nota (3);
L'articolo 11 (ex 31) - pubblicità effettuata su spazi o aree comunali - il comma 1 che così recita: "1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, oltre l'imposta è dovuto un canone rispettivamente di affitto o di concessione la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella C) allegata al presente regolamento." viene modificato come segue: "1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il canone di installazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al regolamento CIMP."; il comma 2 che così recita: "2. Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura del canone è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione" viene modificato come segue: "2. Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione"; il comma 3 che così recita: "3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 e ne ripete la precarietà." viene modificato come segue: "3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del regolamento CIMP (Autorizzazione) e ne ripete la precarietà."; il comma 4 che così recita: "4. Successivamente all'approvazione del piano di cui al precedente art. 8 l'aggiudicazione degli impianti ..omissis." viene modificato come segue: "4. Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti ..omissis";
L'articolo 14 (ex 34) - funzionario responsabile - che così recita: "Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs 507/93." viene integrato con il richiamo alla nota (4);
L'articolo 17 - autotutela - è di nuova introduzione e dispone : "Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (5)";
L'articolo 18 - accertamento con adesione (concordato) - è di nuova introduzione e dispone: "Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (6)";
L'articolo 19 - rimborsi - è di nuova introduzione e dispone: "Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (7)";
L'articolo 20 - sanzioni amministrative - il comma 1 che così recita: "1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689." viene integrato con il rinvio alla nota (8) e modificato come segue: "1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II (8)."; il comma 3 che così recita: "3. ..omissis secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs 507/93,..omissis." viene modificato come segue: "3. ..omissis secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93 (anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento),..omissis";
L'articolo 21 (ex 36) - norme transitorie - che così
recita: "Le norme tributarie del presente regolamento che
eventualmente risultassero difformi o in contrasto con il Piano
generale degli impianti della Città di Torino decadono
dal momento in cui le norme del Piano stesso avranno efficacia
ai sensi di legge." viene abrogato.
Il presente provvedimento, comprensivo
dell'allegato, è stato inviato al parere delle Circoscrizioni
previsto dal Regolamento sul Decentramento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
4 - 6 e 7; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9
e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti
nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, con specifico
riguardo per le disposizioni contenute nella Legge 212/2000 (Statuto
dei diritti del Contribuente), la rinumerazione consequenziale,
dal numero 1 a seguire, degli articoli del regolamento e l'unito
schema di regolamento, così come risultante dal precedente
testo già approvato con deliberazione Consiglio Comunale
del 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13), nonché da quello
successivo alle modificazioni, integrazioni e precisazioni oggetto
del presente atto deliberativo così come risulta dall'unito
testo allegato (all. 1 - n. )
che fa parte integrante del presente provvedimento e specificamente:
- L'articolo 2 (ex 22) - gestione del
servizio - il comma 1 che così recita: "In relazione
a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93
il Piano generale degli impianti prevede .. Omissis" viene
integrato dal richiamo alla nota (1), vengono aggiornati il numero
dei mq. di superficie pubblicitaria secondo la diversa tipologia
di impianto, come si evince dal testo integrale dell'articolo
allegato al presente provvedimento e viene aggiunto il comma 5
che dispone: "5. La superficie per i grandi formati, stabilita
dall'art. 11 del Piano generale degli impianti in mq. 38.000,
è temporaneamente elevata a mq. 43.000, così come
previsto dall'art. 15 del regolamento succitato e dovrà
nei tre anni seguenti l'approvazione del Piano essere ricondotta
a mq. 38.000";
- L'articolo 3 (ex 23) - diritto sulle
pubbliche affissioni - che così recita: "1. Per l'effettuazione
delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede
il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è
richiesto un diritto che è comprensivo dell'imposta sulla
pubblicità. Le disposizioni previste per l'imposta sulla
pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al
diritto in oggetto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente
alla richiesta del servizio e secondo le modalità di cui
all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93." viene modificato come segue:
"1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è
dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse
del quale il servizio è richiesto un diritto, il cui pagamento
deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione";
- L'articolo 4 (ex 24) - tariffe - che
così recita: "Le tariffe e le maggiorazioni previste
dall'art. 19 commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 507/93 sono elencate
nell'allegato B) del presente regolamento." viene denominato
'tariffe e maggiorazioni' e modificato nel seguente modo: "1.
La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall'Amministrazione
nella delibera quadro delle tariffe. 2. Le maggiorazioni previste
dall'art. 19 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 507/93 sono elencate nell'allegato
B) del presente regolamento. 3. La maggiorazione fino al centocinquanta
per cento di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs 507/93 (vedi nota
n. 3) viene stabilita dall'Amministrazione nella delibera quadro
delle tariffe. 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe
comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore";
- L'articolo 5 - rimborso spese di defissione
- che così recita: "1. Per la defissione di manifesti
abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base
alle tariffe previste al punto 4) dell'allegato C) del presente
regolamento." viene così modificato: "1. Per
la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete
un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita
delibera quadro delle tariffe";
- L'articolo 7 (ex 27) - riduzione del
diritto - che così recita: "Agli effetti della riduzione
del diritto sulle pubbliche affissioni al 50% si richiamano le
norme tassativamente previste dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93."
viene così modificato: "Per la riduzione del diritto
sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le
norme previste dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93 che dispongono:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti
pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 507/93 (vedi
infra); b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e
ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro; c) i manifesti relativi
ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali,
sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) gli annunci mortuari";
- L'articolo 8 (ex 28) - esenzione dal
diritto - che così recita: "Agli effetti dell'esenzione
dal diritto sulle pubbliche affissioni si richiamano le norme
tassativamente previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93" viene
così modificato: "Per l'applicazione dell'esenzione
dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste
dall'art. 21 del D.Lgs 507/93 che dispongono: a) i manifesti riguardanti
le attività istituzionali del Comune da esso svolte in
via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b)
i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi; c)
i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia
di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in
materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti
di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto
la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti
i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati";
- L'articolo 10 (ex 30) - categorie delle
località del territorio comunale - che così recita:
"1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4
del D.Lgs. 507/93 .....omissis." viene integrato con il rinvio
alla nota (3);
- L'articolo 11 (ex 31) - pubblicità
effettuata su spazi o aree comunali - il comma 1 che così
recita: "1. Qualora la pubblicità sia effettuata su
beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni
demaniali, oltre l'imposta è dovuto un canone rispettivamente
di affitto o di concessione la cui misura, predeterminata in via
generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata
nella tabella C) allegata al presente regolamento." viene
modificato come segue: " 1. Qualora la pubblicità
sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale
oppure su beni demaniali, il canone di installazione dei mezzi
pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la
cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita
deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al
regolamento CIMP."; il comma 2 che così recita: "2.
Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in
oggetto, la misura del canone è determinata dalle risultanze
di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione." viene
modificato come segue: "2. Qualora il Comune intenda dare
in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione
è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo
normale di aggiudicazione"; il comma 3 che così recita:
"3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione
prevista dall'art. 6 e ne ripete la precarietà." viene
modificato come segue: "3. Il titolo non esclude la necessità
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del regolamento CIMP
(Autorizzazione) e ne ripete la precarietà."; il comma
4 che così recita: "4. Successivamente all'approvazione
del piano di cui al precedente art. 8 l'aggiudicazione degli impianti
..omissis." viene modificato come segue: "4. Successivamente
all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione
degli impianti .omissis";
- L'articolo 14 (ex 34) - funzionario
responsabile - che così recita: "Il Comune designa
il funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri indicati
nell'art. 11 del D.Lgs 507/93" viene integrato con il richiamo
alla nota (4);
- L'articolo 17 - autotutela - è
di nuova introduzione e dispone : "Si rinvia alle disposizioni
di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura
fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999
- mecc. 9908506/13) (5)";
- L'articolo 18 - accertamento con adesione
(concordato) - è di nuova introduzione e dispone: "Si
rinvia alle disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento delle
Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio
Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (6)";
- L'articolo 19 - rimborsi - è
di nuova introduzione e dispone: "Si rinvia alle disposizioni
di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura
fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999
- mecc. 9908506/13) (7)";
- L'articolo 20 - sanzioni amministrative
- il comma 1 che così recita: "1. Per le violazioni
alle norme del presente regolamento si osservano le disposizioni
contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689." viene integrato
con il rinvio alla nota (8) e modificato come segue: "1.
Per le violazioni alle norme del presente regolamento si osservano
le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689,
Capo I, Sezioni I e II (8)."; il comma 3 che così
recita : "3. ..omissis secondo le modalità previste
dall'art. 10 del D.Lgs 507/93,..omissis." viene modificato
come segue: "3. ..omissis secondo le modalità previste
dall'art. 10 del D.Lgs 507/93 (anche a mezzo posta mediante raccomandata
con avviso di ricevimento),..omissis";
- L'articolo 21 (ex 36) - norme transitorie
- che così recita: "Le norme tributarie del presente
regolamento che eventualmente risultassero difformi o in contrasto
con il Piano generale degli impianti della Città di Torino
decadono dal momento in cui le norme del Piano stesso avranno
efficacia ai sensi di legge." viene abrogato;
2) di dare atto che ai sensi e per gli
effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento
sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure
previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
4 - 6 e 7; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9
e 10.
I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione
sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. ).
3) di dare atto che il Regolamento, così
come modificato, unitamente alla deliberazione di approvazione,
dovrà essere trasmesso al Ministero delle finanze, conformemente
alle disposizioni contenute nell'art. 52 comma 1 D.Lgs 446/97
e nella circolare n. 241/E del 29/12/2000 dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53 comma 16 Finanziaria
2001 Legge 388 del 23 dicembre 2000 - per le parti modificate
- al 01.01.2001.
1. Il servizio delle pubbliche affissioni,
che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è
inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti
a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali,
sociali, politico ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2 Il servizio gestisce altresì le
affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi
diffusi nell'esercizio di attività economiche.
1. In relazione a quanto disposto dal
3° comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93 (1) il Piano Generale
degli Impianti Pubblicitari prevede che gli impianti permanenti
per affissioni non superino una superficie totale di 70.000 mq.
esclusi gli spazi su steccati e cantieri e compresi gli spazi
in concessione per l'affissione diretta di privati.
2. Considerato che è in corso un
riordino di mezzi pubblicitari, gli impianti utilizzati dal Servizio
Affissioni della Città per un totale di mq. 18.383, nel
2000 sono così ripartiti:
1) colonnine ,
dissuasori facciali e lamiere monofacciali per affissioni istituzionali
e commerciali del formato da m. 0,70 x 1,00 a m. 1,40 x 2,00,
mq. 6.565;
2) stendardi bifacciali
per affissioni istituzionali e commerciali del formato da m. 1,40
x 2,00 e m. 2,00 x 1,40, mq. 7.617;
3) spazi di cui
all'art. 1 comma 69 della Legge 28.12.95 n. 549 (finanziaria '96)
per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori
dei periodi elettorali, formato m. 0,70 x 1,00 mq. 1.332.
4) altri formati:
mq. 2.869;
3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art.
18 comma 3° del D.Lgs. n. 507/93 (2) visto che oltre agli
spazi sopra indicati vengono utilizzati altresì circa 18.000
mq. di steccati, è rispettato il numero minimo di 18 mq.
ogni mille abitanti in quanto la popolazione residente al 31.12.99
nella città di Torino era di 903.024 abitanti.
4. Gli spazi attribuiti ai privati sono
i seguenti:
1) impianti permanenti
di grande formato m. 6 x 3 - 4 x 3, mq. 42.060;
2) impianti di
piccolo e medio formato da m. 0,70 x 1,00 e 1,40 x 2,00 - mq.
8.960.
5. La superficie per i grandi formati,
stabilita dall'art. 11 del Piano Generale degli Impianti in mq.
38.000, è temporaneamente elevata a mq. 43.000, così
come previsto dall'art. 15 del regolamento succitato e dovrà
nei tre anni seguenti l'approvazione del Piano essere ricondotta
a mq. 38.000.
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.
1. La tariffa base, entro i limiti di
legge, viene determinata dall'Amministrazione nella delibera quadro
delle tariffe.
2. Le maggiorazioni previste dall'art.
19, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 507/93 sono elencate nell'allegato
B) del presente regolamento.
3. La maggiorazione fino al centocinquanta
per cento di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/93(vedi nota
3) viene stabilita dall'Amministrazione nella delibera quadro
delle tariffe.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle
tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
1. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro sulle tariffe.
a) Tutti gli impianti adibiti alle affissioni
devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo
e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria
o utilizzatrice;
b) gli impianti comunali devono essere
parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con
l'indicazione del servizio;
c) le autorizzazioni afferenti la posa
in opera di nuovi impianti, sia su suolo pubblico che privato,
perdono la loro validità qualora la struttura, completa
di ogni parte, non venga resa operativa entro 60 giorni. Pertanto,
trascorso detto periodo, le posizioni relative a dette autorizzazioni
potranno essere assegnate ad altri soggetti che ne facciano domanda.
Sono ammesse deroghe alla decadenza sopra citata, qualora l'intestatario
dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta validamente motivata;
d) presso il Servizio Affissioni sarà
esposto l'elenco degli impianti autorizzati;
e) spazi in esclusiva. Sugli steccati,
impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole
e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente
ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le
affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto,
sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione
di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio
di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere
ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza
e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture
è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente
i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire
l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà
opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari
su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere
parasassi;
f) gli impianti provvisori, collocati in
sopraelevazione di steccati di cantiere, devono essere installati
esclusivamente all'interno delle recinzioni. Per cantiere si intendono
tutte quelle aree recintate dove si svolgono lavori edili. Le
ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono
presentare specifica domanda al Servizio Affissioni vistata dal
capo cantiere e documentata con copia dell'autorizzazione rilasciata
per l'occupazione del suolo pubblico. Per predetti impianti le
autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande. Per i cantieri che consentono
più di una posizione si provvederà mediante sorteggio
indipendentemente dall'ordine di presentazione delle domande;
g) le recinzioni di cantiere su aree comunali,
al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro
urbano, devono essere attrezzate con una tabella di metri 2,00
x 1,40 ogni 3 metri lineari di recinzione. Dette tabelle, destinate
alle affissioni comunali, dovranno avere un fondo in lamiera o
alluminio ed una cornice in legno di cm. 5 di colore verde scuro
e dovranno essere posizionate alternativamente in verticale ed
orizzontale all'altezza di circa cm. 80 da terra. Eventuali deroghe
o variazioni al posizionamento dovranno essere concordate con
il Servizio Affissioni.
1. Per la riduzione del diritto sulle
pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme
previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93 che la dispongono nei
seguenti casi:
a) i manifesti
riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali
che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 507/93 (vedi infra);
b) i manifesti
di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non
abbia scopo di lucro;
c) i manifesti
relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti
relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci
mortuari.
1. Per l'applicazione dell'esenzione
dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste
dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 che la dispongono nei seguenti
casi:
a) i manifesti
riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso
svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti
delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle
liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti
dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti
delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti
relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni
politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto
la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti
concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente
autorizzati.
1) La durata minima delle affissioni
è di giorni dieci;
2) le pubbliche affissioni sono effettuate
secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della
Commissione, che è annotata in apposito registro in ordine
cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato
al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto
per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto
termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo
di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta
in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità
di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso dovranno
essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico
dell'utente l'onere tributario relativo all'eventuale ritardo;
3) la durata dell'affissione decorre dal
giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso
giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione
l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi
affissi;
4) sono ammesse proroghe alle affissioni
già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili
gli impianti. Dette proroghe debbono essere richieste al Servizio
nel termine di cinque giorni dalla scadenza del periodo prenotato,
previo pagamento dei diritti dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni
di strisce o altro materiale devono parimenti essere richieste
al Servizio e l'ordine sarà evaso con l'applicazione delle
tariffe previste dal presente Regolamento;
5) il ritardo nell'effettuazione delle
affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera
causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia
superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà
tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
6) la mancanza di spazi disponibili è
comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla
richiesta di affissione;
7) nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente
può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico
ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni;
8) il committente ha facoltà di
annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita,
con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del
diritto dovuto;
9) il Comune ha l'obbligo di sostituire
gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora
non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne
dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo
a sua disposizione i relativi spazi;
10) per le affissioni richieste per il
giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di
contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle
7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del
10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna
commissione;
11) nell'ufficio del Servizio delle pubbliche
affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le
tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione
delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro
cronologico delle commissioni.
1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. n. 507/93 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35% di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, è pari al 50% di quella complessiva.
1. Qualora la pubblicità sia
effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure
su beni demaniali, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura,
predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione,
è riportata nella tabella A) allegata al presente Regolamento
CIMP.
2. Qualora il Comune intenda dare in gestione
a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è
determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale
di aggiudicazione.
3. Il titolo non esclude la necessità
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP
(Autorizzazione) e ne ripete la precarietà.
4. Successivamente all'approvazione del
piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti
di proprietà comunale e degli spazi pubblici disponibili
per l'installazione di mezzi pubblicitari avviene per scelta derivante
dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione
del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente
in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni
o concessioni.
5. Per evitare la negativa possibilità
di concentrazione degli affitti e delle concessioni, il Comune
decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un
medesimo soggetto.
6. In relazione al divieto di contemporaneo
svolgimento dell'attività di concessionario del servizio
di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità
e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità,
il richiedente l'installazione dei mezzi pubblicitari, per conto
terzi, dovrà attestare l'inesistenza di tale condizione.
1. La denuncia di cessazione della pubblicità comporta la restituzione dell'autorizzazione e la rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20 del presente Regolamento.
1. La collocazione provvisoria di cartelli
di m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m.
1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è
autorizzata in occasione di saloni di esposizione, mostre, convegni
a carattere culturale e/o sportivo e di manifestazioni di rilevante
interesse per la Città.
2. Nell'autorizzare la pubblicità
predetta dovrà essere data precedenza a quella degli Enti
promotori.
3. Dette forme pubblicitarie, da installare
solamente nelle posizioni consentite, sono limitate al periodo
della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo
non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la
posa in opera e rimozione.
4. Le paline con frecce indicatrici delle
manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate
secondo l'itinerario di interesse delle medesime rispettando la
specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione
stradale.
5. Detti mezzi pubblicitari, con esclusione
degli striscioni, potranno essere collocati anche per iniziative
commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per
un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in
opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la
seconda quindicina di ogni mese.
6. Le domande ed i relativi pagamenti non
potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della
quindicina e non potranno essere rinnovate le autorizzazioni in
corso.
7. Le paline pubblicizzanti iniziative
commerciali non potranno essere collocate all'interno del perimetro
delimitato dai corsi: Moncalieri, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera,
Racconigi, Rosselli, Dante. I corsi Moncalieri, Svizzera, Racconigi,
Rosselli, Dante sono inclusi nel perimetro. I gonfaloni pubblicizzanti
iniziative commerciali non potranno essere collocati all'interno
della Zona Aulica.
8. Norme tecniche:
1) Il messaggio
pubblicitario posto in essere da parte degli Enti promotori deve
essere limitato alla pubblicizzazione della manifestazione, convegno
o esposizione ecc.
2) Su ogni cartello
o palina pubblicitaria deve essere indicata chiaramente la denominazione
della ditta installatrice.
3) Le paline dovranno
essere posate a non meno di mt. 10,00 l'una dall'altra e a non
meno di mt. 20,00 dagli incroci. La proiezione a terra della loro
massima sporgenza dovrà distare non meno di mt. 0,50 dalla
più vicina carreggiata stradale e non meno di mt. 2,00
dal più vicino regolo tranviario. Non dovranno mascherare
segnali stradali o lanterne semaforiche oppure essere collocate
in corrispondenza di occupazioni del suolo pubblico già
in atto.
4) Dovrà
in ogni caso essere garantita l'integrità delle piante
e del verde pubblico.
1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93 (4).
1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità,
qualunque sia la durata prevista, s'intendono rilasciate in via
precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano
conservati in normale stato di manutenzione.
2. La Civica Amministrazione ha pertanto
facoltà di richiedere agli interessati gli interventi ritenuti
necessari per la conservazione del decoro cittadino.
3. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo previsto caso
per caso, le autorizzazioni potranno essere revocate senza diritto
a compensi o a indennizzi di sorta.
4. Su ogni cartello pubblicitario dipinto
o riservato all'affissione, dovrà essere indicata la ditta
proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello
stesso. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30
x 15.
5. All'atto della denuncia di cessazione
della pubblicità o dell'affissione, i titolari dei mezzi
pubblicitari dovranno rimuovere anche i relativi impianti ripristinando
il manufatto su cui gli stessi insistevano.
1. Gli addetti del Servizio Affissioni,
muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili
Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza
dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta
applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi
sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi e richiedere
l'esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di
pagamento.
2. Possono altresì verificare la
conformità dei mezzi pubblicitari alle predette autorizzazioni
ed accertano le infrazioni alle disposizioni regolamentari applicando
le sanzioni previste dal presente Regolamento.
1. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera del 6/12/99 n. mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (5).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera del 6/12/99 n. mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera del 6/12/99 n. mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).
1. Per le violazioni delle norme del
presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella
Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II (8).
2. A tali effetti il personale addetto
alla vigilanza di cui all'art. 16 del presente Regolamento rileva
con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la
sanzione da L.200.000 a L. 2.000.000.
3. Nello stesso verbale viene altresì
disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In
caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine
stabilito, notificato secondo le modalità previste dall''art.
10 del D.Lgs. n. 507/93, (anche a mezzo posta mediante raccomandata
con avviso di ricevimento) il Comune provvede d'ufficio anche
tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Qualora il materiale rimosso non possa
essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà
depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese
di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto
a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine
si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.
Note:
(1) 3° comma art. 3 D.Lgs 507/93 regolamento
e tariffe:
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare
la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari,
le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione,
nonché i criteri per la realizzazione del piano generale
degli impianti. Deve, altresì, stabilire la ripartizione
della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni
di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza
economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale,
nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti
privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio,
per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. omissis".
(2) 3° comma art. 18 D.Lgs 507/93
servizio delle pubbliche affissioni:
2. omissis
3. La superficie degli impianti da adibire
a pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale
in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non
inferiore a 18 metri quadrati ogni mille abitanti nei Comuni con
popolazione superiore a trentamila abitanti e a 12 metri quadrati
negli altri Comuni.
4. omissis"
(3) art. 4 D.Lgs 507/93 categoria
delle località
1. Agli effetti dell'applicazione
dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale,
i Comuni delle prime tre classi possono suddividere le località
del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro
importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione
fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
Il regolamento comunale deve specificare
le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie
non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato,
come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92; in ogni
caso la superficie degli impianti per affissioni installati in
categoria speciale non potrà essere superiore alla metà
di quella complessiva."
(4) art. 11 D.Lgs 507/93 funzionario
responsabile:
"1. Nel caso di gestione diretta,
il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione
ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone
i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare
alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro
delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro
sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione,
le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
(5) Art. 24 Regolamento per le entrate
comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6/12/99
n. mecc. 9908506/13:
" 1. Salvo che sia intervenuto giudicato
e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può
annullare parzialmente o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo
o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela,
con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento
può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente,
per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge 15/1968, può richiedere
l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale
diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto d'annullamento
deve:
- essere richiesto
entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso
gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato
dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato
al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di
un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente
motivato.
6. L'atto di annullamento
può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente
illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60
giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di
annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre
la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo
e infondato.
8. La sospensione
degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione
del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte
dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificato o confermativo
di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza del giudizio, cessa
con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza
in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi
di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta
da questi ultimi."
(6) Art. 23 Regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6/12/99 n. mecc.
9908506/13 e s.m.i.): Accertamento con adesione (concordato)
a) ambito di applicazione.
L'accertamento con adesione si connota
come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile
per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento
e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità
di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti
ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio,
oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni
e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente
il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L'accertamento con adesione può
realizzarsi in due modi:
- come strumento
di formazione ab origine dell'accertamento, nel senso
che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da
subito nella emanazione stessa dell'atto;
- come strumento
di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso
l'intervento ex post del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento
con adesione è il dirigente responsabile della singola
entrata.
b) procedimento per la definizione dell'accertamento
con adesione
Il procedimento
ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
L'ufficio può
avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici
o criteri induttivi.
Il contribuente
può avviare il procedimento con la presentazione di apposita
istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di
novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza,
sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento
del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento
viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice
esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente
o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola
risorsa d'entrata.
Il suddetto atto
va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle
entrate per le quali vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo
per la riscossione.
Nell'atto di definizione,
vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione
su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione
delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi dovuti, anche in
forma rateale.
La rateazione,
richiesta con apposita istanza del contribuente, viene concessa
conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 8, D.Lgs.
218/1997 e con l'applicazione degli interessi a tasso legale.
In casi di particolare gravità
ed irreparabilità, caratterizzanti situazioni di obiettiva
difficoltà per il contribuente, che sarà cura del
dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta
in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per
periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
contenute nell'art. 7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili
con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art.
14 del presente regolamento.
L'ufficio, qualora le somme rateizzate
superino l'importo di L. 10.000.000, può richiedere, in
casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria
o bancaria.
In caso di mancato pagamento di una rata,
alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all'atto
di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l'obbligo
di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all'ufficio un controllo
dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni
dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio
stesso quietanza dell'avvenuto pagamento.
d) Perfezionamento della definizione.
Per le entrate per le quali non esiste
l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona
con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità
indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve,
entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia
al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato,
vale a dire recante il timbro pagato con la relativa
data.
Il suddetto perfezionamento si considera
avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con
obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto
di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle
spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze
indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la
definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.
F) Effetti della definizione.
All'atto del perfezionamento della definizione
con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato
perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio
tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L'accertamento 'ab origine' definito con
adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile
e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo
all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto
dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con
adesione si realizza 'ex post', le sanzioni eventualmente irrogate
nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto
del minimo.
L'intera definizione non esclude, però,
la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere
ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi
parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta
conoscenza di nuova materia imponibile.
(7) art. 13 Regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6/12/99 n. mecc.
9908506/23 e s.m.i.) 'Versamenti e rimborsi': "1. I rimborsi
non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori
o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli incassi riferiti
alla Cosap temporanea, al Canone sulle iniziative pubblicitarie
e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non
vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a
L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione,
a mezzo di provvedimento di accertamento e/o di liquidazione,
non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali
a L. 32.000 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte
le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente
documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà
evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento
o di rigetto entro il temine di 90 giorni decorrenti dal momento
della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure
amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non
dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione,
a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo
di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non chieda
esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi
che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori a due
anni.
(8) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo sistema Penale',
Capo I, Sezione I 'Le sanzioni Amministrative. Principi generali.',
Sezione II 'Applicazione'.
ALLEGATO A
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti.
ZONA PERIMETRATA da:
Piazzale Pasini - Corso Casale - Piazza Marco Aurelio - Corso
Casale - Piazza Borromini - Corso Casale - Piazza Gran Madre -
Corso Moncalieri - Piazza Zara - Corso Monte Rotondo - Ponte Balbis
- Corso Bramante - Piazza Carducci - Corso Bramante - Via Giordano
Bruno - Corso Giambone - Corso Unione Sovietica - Corso Lepanto
- Via Romolo Gessi - Largo Tirreno - Corso Racconigi - Piazza
Marmolada - Corso Racconigi - Piazza Robilant - Corso Racconigi
- Corso Peschiera - Corso Trapani - Piazza Rivoli - Corso Lecce
- Corso Regina Margherita - Corso Svizzera - Via Fagnano - Corso
Umbria - Corso Principe Oddone - Piazza Baldissera - Via Antonio
Cecchi - Corso Emilia - Corso Vercelli - Lungo Dora Napoli - Lungo
Dora Firenze - Ponte Rossini - Via Reggio - Corso Regina Margherita
- Corso Belgio - Ponte Sassi - Piazzale Pasini.
PROTENDIMENTI:
- Via Genova sino a Corso Maroncelli;
- Via Nizza sino a Piazza Bengasi compresa;
- Corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- Corso Traiano da Corso Unione Sovietica a Corso Caio Plinio;
- Corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a Piazza Caio Maio
compresa;
- Corso Orbassano sino a Via Guido Reni, comprese le Piazze Santa
Rita, Pitagora e Omero;
- Via Tripoli sino a Corso Cosenza;
- Via Monginevro sino a Via Santa Maria Mazzarello;
- Corso Trapani e Corso Siracusa sino a Piazza Pitagora compresa;
- Corso Peschiera sino a Corso Francia;
- Corso Francia sino al confine del territorio comunale;
- Corso Umbria e Via Borgaro sino a Via Stradella;
- Via Stradella e Via Lanzo sino a Piazza Stampalia compresa;
- Via Chiesa della Salute sino a Corso Grosseto;
- Corso Vercelli sino all'inizio dell'autostrada;
- Corso Giulio Cesare sino all'inizio dell'autostrada;
- Corso Palermo e Via Renato Martorelli sino a Corso Vercelli.
PIAZZE E LARGHI:
- Piazza Bozzolo, Piazza Chiesa della Salute, Piazza Crispi, Piazza
F. Filzi, Piazza Giacomini, Piazza Massaua, Piazza Montanari,
Piazza Piero della Francesca, Piazza San Gabriele di Gorizia,
Piazza Villari;
- Largo Borgaro, Largo Brescia, Largo Giulio Cesare, Largo Grosseto,
Largo Palermo, Largo Regio Parco.
SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- Lo Stadio delle Alpi, lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello
Sport (Parco Ruffini, Via Artom), tutti i complessi funzionali
di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni
e i loro compendi;
- Tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici
o suolo posti in zona normale siano percepibili dalle zone speciali.
ALLEGATO B
MAGGIORAZIONI IN VIGORE
(ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS. 507/93)
Specifiche maggiorazioni:
a) art. 19 comma 3 D.Lgs. 507/93 per richieste di affissioni inferiori
a cinquanta fogli:
maggiorazione del cinquanta per cento;
b) art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/93 per richieste di affissioni di
manifesti da 8 a 12 fogli:
maggiorazione del cinquanta per cento;
c) art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/93 per richieste di affissioni di
manifesti oltre 12 fogli:
maggiorazione del cento per cento;
d) art. 19 comma 5 D.Lgs. 507/93 per richieste di affissioni con
scelta degli impianti:
maggiorazione del cento per cento.