Divisione Servizi Civici e Tributari
n. ord. 41
2001 00572/13
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13) è stato approvato
il Regolamento per l'applicazione del Canone sulle iniziative
pubblicitarie in luogo dell'imposta di pubblicità, così
come previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 446/97.
Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000
"Statuto del Contribuente" pubblicata sulla G.U. n.
177 del 31 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000,
si rende necessario adeguare il Regolamento ai principi informatori
dello Statuto stesso con l'introduzione delle note esplicative
di altre norme richiamate in Regolamento, nonché di nuovi
articoli.
Con la suddetta Legge 212/2000 il legislatore,
da un lato ha voluto rendere immediatamente applicabili alcuni
principi tributari di carattere generale e, dall'altro, ha voluto
mettere a punto un documento politico-programmatico tendente a
far conoscere in Italia una nuova cultura tributaria finalizzata,
soprattutto, alla tutela del cittadino-contribuente.
Alcuni principi contenuti nello Statuto
dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri
invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione.
Nello specifico si osserva quanto segue:
- Le Disposizioni dello Statuto del contribuente
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con
la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi
contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate
comunali, nel rispetto degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
- I Regolamenti comunali, disciplinanti
le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie,
devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del
contribuente.
- L'Amministrazione comunale deve improntare
i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione
e della buona fede.
- L'obbligazione tributaria, in caso di
presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche
per compensazione.
- Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono
effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio
della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione
successiva da parte degli uffici impositori.
Considerato, inoltre, che in corso d'anno,
trattandosi di una normativa fortemente innovativa del Settore,
è emersa l'esigenza di modificare ed integrare il testo
di alcuni articoli per una maggiore chiarezza interpretativa al
fine di ridurre le eventuali situazioni di contrasto con i cittadini,
occorre apportare le integrazioni, modificazioni, precisazioni
al regolamento, che, qui di seguito, vengono esposte:
L'articolo 1 - ambito e contenuto del regolamento - il 1° comma che così recita: "1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo ....omissis." viene integrato con il richiamo alle note (1) e (2); il comma 2 che così recita: "2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610)." viene introdotto il richiamo alla nota (3) e viene modificato come segue: "2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51 comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).".
L'articolo 2 - presupposti dell'autorizzazione e del canone - il comma 3 che così recita: "3. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis.... nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili." viene così modificato: "3. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis.... nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.".
L'articolo 3 - autorizzazione - il comma 4 che così recita: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998)." viene integrato nel seguente modo: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche)."; il comma 7 i punti a), b), c), f), g) che così recitano: "7. Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone: a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione; c) pubblicità su ponteggi o aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3." vengono modificati come segue: il comma 7 viene rinumerato comma 8 e dispone: "8. Nei casi seguenti ....omissis.... a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari, sia dipinta che in forma sonora, nei limiti concessi dal Codice della Strada; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; c) pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7 del presente regolamento); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento;" e viene introdotto il punto h) che dispone: "h) i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti a vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio e in assenza di mezzo pubblicitario esterno soggetto al canone."; il comma 7 di nuova istituzione che dispone: "7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50% della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana.".
L'articolo 4 - modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione - il comma 1 che così recita: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate." viene modificato come segue: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità presentando un'autocertificazione."; il comma 3 punto b) che così recita: "3. ....omissis.... con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 sia per la facciata che per il mezzo pubblicitario. ....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici;" viene modificato come segue: "3. ....omissis.... con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio. ....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici, e nr. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati; - per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;"; il punto d) che così recita: "d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale pubblicizzata ....omissis. viene modificato come segue: "d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale ....omissis."; il punto e) che così recita: "e) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 e per tutti ....omissis. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare la dichiarazione di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciati dalla ditta installatrice del manufatto." viene modificato come segue: "e) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti ....omissis. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/90."; il comma 7 che così recita: "7. Con provvedimento assunto dalla Giunta Comunale è nominata una commissione consultiva incaricata di esaminare le domande di collocazione di impianti pubblicitari." viene completamente innovato nel contenuto disponendo: "7. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, nr. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.".
L'articolo 4/bis - preventiva autorizzazione settori tecnici
- esposti - di nuova introduzione, così dispone: "1.
Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità
che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata
al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando
di Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico
di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari
nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento
del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione
del Nuovo Codice della Strada. 2. Avverso il parere negativo dei
Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in
carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della
Divisione Servizi Civici e Tributari, da presentarsi entro 30
giorni dalla notifica del parere negativo. 3. Trascorso il termine
di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà
archiviata.".
La diversa normativa prevista per l'acquisizione dei pareri tecnici
presupposti al rilascio dell'autorizzazione, adottata con l'inserimento
di questo articolo in cui non è più prevista l'attività
della Commissione pubblicità, si è resa necessaria
in quanto, con l'adozione del Piano Generale degli impianti, approvato
dal Consiglio Comunale ed esecutivo dal 27 aprile 1998, si è
introdotto il parere preventivo, vincolante, del Settore XV Arredo
e Immagine Urbana che ha svuotato di contenuto l'attività
della Commissione stessa.
L'articolo 5 - validità dell'autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati - il comma 1 che così recita: "1. L'autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 610/96, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; negli altri casi la durata è prevista nell'autorizzazione stessa." viene modificato come segue: "1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile 1998, scadranno il 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni rilasciate dopo l'approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda."; il comma 2 lettera a- che così recita: "2. ....omissis.... della documentazione richiesta dall'ufficio: a - dalla documentazione fotografica alla data della domanda, dell'impianto pubblicitario installato;" viene modificato come segue: " 2. ..omissis.... della seguente documentazione: a - due fotografie a colori (10x15) dei mezzi pubblicitari in opera;".
L'articolo 6 - volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario - il comma 1 che così recita: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato." viene così modificato: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti."; il comma 2 che così recita: "2. Non è concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in regola con il pagamento del canone." viene modificato come segue: "2. È concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante."; il comma 4 che così recita: "4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario ....omissis." viene modificato come segue: "4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario ....omissis."; il comma 5 che così recita: "5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi." viene così modificato: "5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge."; viene introdotto il comma 6 che dispone: "6. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione, la ragione sociale, restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.".
L'articolo 7 - cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione - il comma 3 che così recita: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora ....omissis.... (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 90 giorni." viene modificato come segue: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora ....omissis.... (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni."; il comma 5 che così recita: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso. ....omissis viene modificato come segue: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. ....omissis"; viene introdotto il comma 7 che dispone quanto segue: "7. La denuncia di cessazione va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso contrario la pubblicità si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.".
L'articolo 8 - norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie - il comma 3 che così recita: "3 ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Novara, Vigevano ..omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Novara, Vigevano, Mortara ....omissis." viene modificato come segue: "3. ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Tortona, Novara, Vigevano ....omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara ....omissis." .
L'articolo 9 - suddivisione del territorio cittadino, dopo "Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998" introdotto "e successive modificazioni".
L'articolo 10 - limiti e divieti per iniziative pubblicitarie - comma 1 lettera E. che così recita: "E. Le preinsegne ....omissis.... incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari. La collocazione fino ad un massimo di 6 preinsegne per ogni impianto non è ammessa all'interno ....omissis...." viene modificato come segue: "E. Le preinsegne ....omissis.... incroci. L'impianto deve avere un'altezza massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività più vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di 1,5 mt., deve avere da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno ....omissis. Si definisce "preisegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa."; lettera F. il cui punto 3) che così recita: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi;" viene modificato come segue: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, piante, monumenti e fontane."; vengono introdotti i punti 10), 11), 12), 13), 14) e 15) che dispongono: "10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine. 11) Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate. 12) Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non recare disturbo. 13) Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica. 14) La collocazione di striscioni attraverso vie nella Parte A del territorio cittadino. È consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc. 15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt., di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998, con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni ivi previste (4).".
L'articolo 12 - soggetto passivo e titolarità del canone - al comma 3 viene modificato il richiamo all'articolo 3 che diventa "dagli artt. 2 e 18 del presente Regolamento".
L'articolo 13 - criteri per la determinazione delle tariffe del canone - il comma 1 che così recita: "1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi ....omissis...." viene modificato come segue: "1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 (5) sulla base dei seguenti elementi ....omissis...."; viene introdotto il comma 2 che dispone: "2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.".
L'articolo 14 - determinazione delle tariffe-criteri generali - il comma 7, il punto d) che così recita: "d) pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;" viene modificato come segue: "d) pubblicità effettuata con striscioni (art. 10 punto 14)"; vengono aggiunti i punti i), j) e k) che dispongono: "i) paline; j) gonfaloni; k) cartelli provvisori su suolo.".
L'articolo 15 - modalità per l'applicazione delle tariffe - il comma 1 lettera A), punto a) che così recita: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte;" viene modificato come segue: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;" lettera B) punto c) che così recita: "c)..omissis .l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 2 -e), omissis ..;" viene modificato come segue: " c)..omissis .l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1 -h), omissis ..;"; al punto f) il riferimento alle ore 8,30 è modificato nelle ore 9,30.
L'articolo 17 - modalità e termini per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita: "2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno; - il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 ..omissis." viene modificato come segue: "2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente tra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi superiori a L. 3.000.000, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell'anno. _ Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 ..omissis. (6)."; viene aggiunto il comma 4 che così dispone: "4. L'Amministrazione comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.".
L'articolo 18 - forme pubblicitarie non assoggettate al canone - il comma 1 lettera a) che così recita: "a) i mezzi pubblicitari in forma stampata o dipinta, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio;" viene modificato come segue: "a) i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio purché in presenza di mezzo pubblicitario già assoggettato al canone;"; alla lettera b) dopo il periodo "gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via " viene aggiunta la frase: "....riguardanti la localizzazione o utilizzazione dei servizi di pubblica utilità purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;"; la lettera c) che così recita: "c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;" viene modificato come segue: "c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti le dimensioni di cm. 35x25;"; la lettera i) che così recita: "i) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività economiche;" viene modificato come segue: "i) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali;"; vengono introdotte le lettere l) e m) che dispongono: "l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi da portone; m) vetrine esposizioni."; il comma 2, viene aggiunta la lettera f) che così dispone: "f) le locandine, la pubblicità sonora non relative ad attività commerciali;"; viene aggiunta la lettera g) in cui si dispone: "2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione .omissis... g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.".
L'articolo 20 - commisurazione del canone per situazioni particolari - il comma 3 assume il numero 4 e viene aggiunto un nuovo comma 3 che dispone: "3. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella già in opera, per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.".
L'articolo 21 - rimborsi - che così recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si provvede con le modalità previste dall'apposito Regolamento delle Entrate (Consiglio Comunale mecc. 9908506/13)." viene modificato come segue: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.)(7).".
L'articolo 22 - sanzioni amministrative e interessi - viene integrato con un rimando alla nota 2: ".... omissis.(2)."; al comma 3 si fa rinvio alla nota (8).
L'articolo 24 - norme transitorie e finali - viene sostituito dal nuovo articolo 24 - autotutela - che così dispone: "Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (9).".
L'articolo 25 - norme transitorie e finali - ex articolo 24, il comma 1 che così recita: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Dalla stessa data cessa l'applicazione dell'imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal presente Regolamento." viene modificato come segue: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione."; il comma 2 che così recita: "Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.2000 sono rinnovate, con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro lo stesso anno alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento." viene abrogato; il comma 3 assume il numero 2; il comma 4, rinumerato comma 3 che così recita: "4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. Il Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore è abrogato, con esclusione delle parti riguardanti le pubbliche affissioni e dell'art. 11, concernente la commissione sulla pubblicità che decadrà dal momento della nomina della commissione prevista dall'art. 4 comma 7." viene modificato come segue: "3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento."; il comma 5, rinumerato comma 4, che così recita: "5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione 2000, alla pubblicità provvisoria si applicano le tariffe in vigore nel 1999." viene modificato come segue: "4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.".
L'allegato "A" al regolamento - determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori, al paragrafo B - coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari - casi particolari - aggiungere la lettera e) che così dispone: "e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2"; il paragrafo C - tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale - punto 2 che così recita: "2) Striscioni attraverso vie;" viene modificato come segue: "2) Striscioni attraverso vie o piazze;".
Il presente provvedimento, comprensivo
dell'allegato, è stato inviato al parere delle Circoscrizioni
previsto dal Regolamento sul Decentramento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
6 e 7; ha espresso parere contrario la Circoscrizione 4; non sono
pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, l'unito schema del regolamento, così come risultante dal testo precedente, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13), nonché da quello successivo alle modificazioni, integrazioni e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo come risulta dall'allegato (all. 1 - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento e precisamente:
L'articolo 1 - ambito e contenuto del
regolamento - il 1° comma che così recita: "1.
Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal
successivo art. 62, istituendo ....omissis." viene integrato
con il richiamo alle note (1) e (2); il comma 2 che così
recita: "2. Il presente regolamento dà altresì
attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23
del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e relative norme
di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610)."
viene introdotto il richiamo alla nota (3) e viene modificato
come segue: "2. Il presente regolamento dà altresì
attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51
comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).".
L'articolo 2 - presupposti dell'autorizzazione
e del canone - il comma 3 che così recita: "3. È
soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis....
nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico,
nei sottopassi e simili." viene così modificato: "3.
È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis....
nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle
stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.".
L'articolo 3 - autorizzazione - il comma
4 che così recita: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari
deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano
Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio
Comunale del 2 marzo 1998)." viene integrato nel seguente
modo: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere
effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale
degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale
del 2 marzo 1998 e successive modifiche)."; il comma 7 i
punti a), b), c), f), g) che così recitano: "7. Nei
casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva
comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione
formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone:
a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari;
b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili
collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione; c) pubblicità
su ponteggi o aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi
operanti; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante
(art. 14 punto 7); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art.
2 comma 3." vengono modificati come segue: il comma 7 viene
rinumerato comma 8 e dispone: "8. Nei casi seguenti ....omissis....
a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari,
sia dipinta che in forma sonora, nei limiti concessi dal Codice
della Strada; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni
degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione
limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; c) pubblicità
su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi
operanti limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; ....omissis....
f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7 del presente
regolamento); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2
comma 3 del presente regolamento;" e viene introdotto il
punto h) che dispone: "h) i mezzi pubblicitari esposti nelle
vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti a vendita
di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto
dell'attività dell'esercizio e in assenza di mezzo pubblicitario
esterno soggetto al canone."; il comma 7 di nuova istituzione
che dispone: "7. La pubblicità a carattere generale
su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta
in una misura massima del 50% della superficie totale e necessita
di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria
I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità
deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil.
Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso
dal Settore Arredo e Immagine Urbana.".
L'articolo 4 - modalità per la
presentazione della domanda di autorizzazione - il comma 1 che
così recita: "1. ....omissis. A tale obbligo è
soggetto chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto.
Non è considerata modifica la variazione di dicitura o
del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue
dimensioni e tipologie già autorizzate." viene modificato
come segue: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto
anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare
il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica
la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario
rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già
autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità
presentando un'autocertificazione."; il comma 3 punto b)
che così recita: "3. ....omissis.... con preciso riferimento
agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità,
in scala grafica 1:50 sia per la facciata che per il mezzo pubblicitario.
....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico privato
deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore
a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta
posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi,
recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici;" viene
modificato come segue: "3. ....omissis.... con preciso riferimento
agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità,
in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100
della facciata interessata dell'edificio. ....omissis.... - per
le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato
anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della
porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione
richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni,
alberatura, elementi di arredo, edifici, e nr. 4 fotografie che
riprendano l'area interessata dai quattro lati; - per i murales
o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo
rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;"; il punto
d) che così recita: "d) per la collocazione di qualsiasi
tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale
pubblicizzata ....omissis. viene modificato come segue:
"d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa
ad attività commerciale o artigianale ....omissis.";
il punto e) che così recita: "e) per gli impianti
pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore
a metri quadrati 8,5 e per tutti ....omissis. Per l'installazione
di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul
suolo o su edifici è necessario allegare la dichiarazione
di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza
degli impianti, rilasciati dalla ditta installatrice del manufatto."
viene modificato come segue: "e) per gli impianti pubblicitari
di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri
quadrati 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti ....omissis.
Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso
o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare
le disposizioni della legge 46/90."; il comma 7 che così
recita: "7. Con provvedimento assunto dalla Giunta Comunale
è nominata una commissione consultiva incaricata di esaminare
le domande di collocazione di impianti pubblicitari." viene
completamente innovato nel contenuto disponendo: "7. Entro
90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è
tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica,
nr. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza
di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle
difformità tra la documentazione tecnica presentata con
l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto,
l'autorizzazione potrà essere revocata.".
L'articolo 4/bis - preventiva autorizzazione
settori tecnici - esposti - di nuova introduzione, così
dispone: "1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per
le forme di pubblicità che comportano la posa in opera
di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei
Settori Tecnici comunali e del Comando di Polizia Municipale che
esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione
e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto
delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano
Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo
Codice della Strada. 2. Avverso il parere negativo dei Settori
Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta
semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della Divisione
Servizi Civici e Tributari, da presentarsi entro 30 giorni dalla
notifica del parere negativo. 3. Trascorso il termine di 30 giorni,
il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.".
La diversa normativa prevista per l'acquisizione
dei pareri tecnici presupposti al rilascio dell'autorizzazione,
adottata con l'inserimento di questo articolo in cui non è
più prevista l'attività della Commissione pubblicità,
si è resa necessaria in quanto, con l'adozione del Piano
Generale degli impianti, approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo
dal 27 aprile 1998, si è introdotto il parere preventivo,
vincolante, del Settore XV Arredo e Immagine Urbana che ha svuotato
di contenuto l'attività della Commissione stessa.
L'articolo 5 - validità dell'autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati
- il comma 1 che così recita: "1. L'autorizzazione,
nei casi previsti dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 610/96, ha validità
per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; negli altri
casi la durata è prevista nell'autorizzazione stessa."
viene modificato come segue: "1. In conformità a quanto
previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n.
610, che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione,
tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del
Piano Generale degli Impianti, avvenuta con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile
1998, scadranno il 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni rilasciate
dopo l'approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo
anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è
rinnovabile dietro presentazione di domanda."; il comma 2
lettera a- che così recita: "2. ....omissis.... della
documentazione richiesta dall'ufficio: a - dalla documentazione
fotografica alla data della domanda, dell'impianto pubblicitario
installato;" viene modificato come segue: " 2. ..omissis....
della seguente documentazione: a - due fotografie a colori (10x15)
dei mezzi pubblicitari in opera;".
L'articolo 6 - volture dell'autorizzazione,
variazione del mezzo pubblicitario - il comma 1 che così
recita: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere
la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, di
conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a
suo tempo autorizzato." viene così modificato: "1.
....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione,
redatta ai sensi della Legge 15/68, che i mezzi pubblicitari esistenti
rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.";
il comma 2 che così recita: "2. Non è concessa
la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima
non risulta in regola con il pagamento del canone." viene
modificato come segue: "2. È concessa la voltura dell'autorizzazione
purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante
o vengano corrisposti dal subentrante."; il comma 4 che così
recita: "4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario
è necessario ....omissis." viene modificato come segue:
"4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è
necessario ....omissis."; il comma 5 che così recita:
"5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi."
viene così modificato: "5. ....omissis.... in atto
saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla
legge."; viene introdotto il comma 6 che dispone: "6.
Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una
dichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, nei casi in
cui sia solamente cambiata la denominazione, la ragione sociale,
restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.".
L'articolo 7 - cessazione della pubblicità,
manutenzione degli impianti e rimozione - il comma 3 che così
recita: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto
ordine secondo le autorizzazioni; qualora ....omissis.... (copertura
dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse
entro 90 giorni." viene modificato come segue: "3. ....omissis....
mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora ....omissis.... (copertura
dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse
entro 30 giorni."; il comma 5 che così recita: "5.
Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis....
il collocamento del cartello stesso. ....omissis viene modificato
come segue: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare
i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso
e il numero di protocollo dell'autorizzazione. ....omissis";
viene introdotto il comma 7 che dispone quanto segue: "7.
La denuncia di cessazione va presentata entro il 31 gennaio di
ogni anno, in caso contrario la pubblicità si intende prorogata
e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.".
L'articolo 8 - norme tecniche degli impianti
pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative
varie - il comma 3 che così recita: "3 ....omissis....
il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Novara, Vigevano
..omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Novara,
Vigevano, Mortara ....omissis." viene modificato come segue:
"3. ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri,
Tortona, Novara, Vigevano ....omissis.... ad eccezione del sedime
stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara ....omissis."
.
L'articolo 9 - suddivisione del territorio
cittadino, dopo "Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998"
introdotto "e successive modificazioni".
L'articolo 10 - limiti e divieti per iniziative
pubblicitarie - comma 1 lettera E. che così recita: "E.
Le preinsegne ....omissis.... incroci, impianti semaforici e dagli
altri mezzi pubblicitari. La collocazione fino ad un massimo di
6 preinsegne per ogni impianto non è ammessa all'interno
....omissis...." viene modificato come segue: "E. Le
preinsegne ....omissis.... incroci. L'impianto deve avere un'altezza
massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività
più vicino al suolo non dovrà essere collocato a
meno di 1,5 mt., deve avere da un minimo di 4 (quattro) ad un
massimo di 6 (sei) indicatori di attività. La singola attività
non può essere ripetuta su più di due indicatori
per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno
....omissis. Si definisce "preisegna" la scritta in
caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento,
ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività
ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede
stessa."; lettera F. il cui punto 3) che così recita:
"3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi;"
viene modificato come segue: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi
genere sugli alberi, arbusti, siepi, piante, monumenti e fontane."
vengono introdotti i punti 10), 11), 12), 13), 14) e 15) che dispongono:
"10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre
e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento
architettonico atto a caratterizzare l'immagine. 11) Le vetrofanie
che presentino soluzioni precarie o disordinate. 12) Le luci a
rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale
deve essere contenuta a livelli tali da non recare disturbo. 13)
Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata
per ambiti o ripristino di preesistenza storica. 14) La collocazione
di striscioni attraverso vie nella Parte A del territorio cittadino.
È consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni
a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare
sportive, etc. 15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario
o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt., di cui all'ordinanza
n. 2719 del 10 dicembre 1998, con l'applicazione in caso di trasgressione
delle sanzioni ivi previste (4).".
L'articolo 12 - soggetto passivo e titolarità
del canone - al comma 3 viene modificato il richiamo all'articolo
3 che diventa "dagli artt. 2 e 18 del presente Regolamento".
L'articolo 13 - criteri per la determinazione
delle tariffe del canone - il comma 1 che così recita:
"1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
sono determinate dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti
elementi ....omissis...." viene modificato come segue: "1.
Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 54 del
D.Lgs. 446/97 (5) sulla base dei seguenti elementi ....omissis....";
viene introdotto il comma 2 che dispone: "2. L'omesso aggiornamento
annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo
di quelle in vigore.".
L'articolo 14 - determinazione delle tariffe-criteri
generali - il comma 7, il punto d) che così recita: "d)
pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;"
viene modificato come segue: "d) pubblicità effettuata
con striscioni (art. 10 punto 14)"; vengono aggiunti i punti
i), j) e k) che dispongono: "i) paline; j) gonfaloni; k)
cartelli provvisori su suolo.".
L'articolo 15 - modalità per l'applicazione
delle tariffe - il comma 1 lettera A), punto a) che così
recita: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone
....omissis.... della superficie occupata da scritte;" viene
modificato come segue: "a) per il calcolo dell'area assoggettata
al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte.
La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;" lettera
B) punto c) che così recita: "c)..omissis .l'esenzione
prevista dal successivo art. 18 punto 2 -e), omissis ..;"
viene modificato come segue: " c)..omissis .l'esenzione prevista
dal successivo art. 18 punto 1 -h), omissis ..;"; al punto
f) il riferimento alle ore 8,30 è modificato nelle ore
9,30.
L'articolo 17 - modalità e termini
per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita:
"2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - il pagamento
del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere
effettuato, con le modalità di cui al comma precedente,
contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato
entro la fine dell'anno; - il canone relativo agli anni successivi
è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di
cui all'art. 32 ..omissis." viene modificato come segue:
"2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - Il primo
pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione
ed è commisurato al tempo intercorrente tra la data di
collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la
data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi
superiori a L. 3.000.000, se richiesta la rateizzazione, il pagamento
deve essere completato entro la fine dell'anno. _ Il canone relativo
agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è
riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art.
32 ..omissis. (6)."; viene aggiunto il comma 4 che così
dispone: "4. L'Amministrazione comunale nella delibera quadro
delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento,
se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini
per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.".
L'articolo 18 - forme pubblicitarie non
assoggettate al canone - il comma 1 lettera a) che così
recita: "a) i mezzi pubblicitari in forma stampata o dipinta,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte
d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione
di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività
dell'esercizio;" viene modificato come segue: "a) i
mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono
all'oggetto dell'attività dell'esercizio purché
in presenza di mezzo pubblicitario già assoggettato al
canone;"; alla lettera b) dopo il periodo "gli avvisi
al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via "
viene aggiunta la frase: "....riguardanti la localizzazione
o utilizzazione dei servizi di pubblica utilità purché
non superino la superficie di mezzo metro quadrato;"; la
lettera c) che così recita: "c) gli avvisi al pubblico
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui
quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di
metro quadrato;" viene modificato come segue: "c) gli
avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti
le dimensioni di cm. 35x25;"; la lettera i) che così
recita: "i) le locandine, la pubblicità effettuata
in forma sonora, la distribuzione di volantini e le altre forme
di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f)
non relative ad attività economiche;" viene modificato
come segue: "i) la distribuzione di volantini e le altre
forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera
f) non relative ad attività commerciali;"; vengono
introdotte le lettere l) e m) che dispongono: "l) i mezzi
pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi
da portone; m) vetrine esposizioni."; il comma 2, viene aggiunta
la lettera f) che così dispone: "f) le locandine,
la pubblicità sonora non relative ad attività commerciali;";
viene aggiunta la lettera g) in cui si dispone: "2. Sono
esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione
.omissis... g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera
e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste
dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne
delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei negozi ove si effettua la vendita.".
L'articolo 20 - commisurazione del canone
per situazioni particolari - il comma 3 assume il numero 4 e viene
aggiunto un nuovo comma 3 che dispone: "3. Qualora le insegne
d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per
un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di
collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio,
di superficie non superiore a quella già in opera, per
il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.".
L'articolo 21 - rimborsi - che così
recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate
dal contribuente a titolo di canone si provvede con le modalità
previste dall'apposito Regolamento delle Entrate (Consiglio Comunale
mecc. 9908506/13)." viene modificato come segue: "Alla
restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente
a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art.
13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera
del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13
e s.m.i.)(7).".
L'articolo 22 - sanzioni amministrative
e interessi - viene integrato con un rimando alla nota 2: ".... omissis.(2).";
al comma 3 si fa rinvio alla nota (8).
L'articolo 24 - norme transitorie e finali
- viene sostituito dal nuovo articolo 24 - autotutela - che così
dispone: "Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art.
24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera
Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (9).".
L'articolo 25 - norme transitorie e finali
- ex articolo 24, il comma 1 che così recita: "1.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Dalla stessa data cessa l'applicazione dell'imposta di pubblicità
prevista dal D.Lgs. 507/93, ricorrendone i presupposti, si applica
il canone di concessione comunale disciplinato dal presente Regolamento."
viene modificato come segue: "1. Il presente Regolamento
entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno
di approvazione."; il comma 2 che così recita: "Le
autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.2000 sono rinnovate,
con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data,
con riserva di procedere entro lo stesso anno alla loro revoca
se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento."
viene abrogato; il comma 3 assume il numero 2; il comma 4, rinumerato
comma 3 che così recita: "4. È abrogata ogni
altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile
con quelle del presente Regolamento. Il Regolamento per l'imposta
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
attualmente in vigore è abrogato, con esclusione delle
parti riguardanti le pubbliche affissioni e dell'art. 11, concernente
la commissione sulla pubblicità che decadrà dal
momento della nomina della commissione prevista dall'art. 4 comma
7." viene modificato come segue: "3. È disapplicata
ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria
o incompatibile con quelle del presente Regolamento."; il
comma 5, rinumerato comma 4 che così recita: "5. Fino
all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente
al bilancio di previsione 2000, alla pubblicità provvisoria
si applicano le tariffe in vigore nel 1999." viene modificato
come segue: "4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe
che avverrà contestualmente al bilancio di previsione,
alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore
nell'anno precedente.".
L'allegato "A" al regolamento
- determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori,
al paragrafo B - coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria
per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari - casi
particolari - aggiungere la lettera e) che così dispone:
"e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla
tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore
coefficiente moltiplicatore 2"; il paragrafo C - tariffe
giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale - punto 2 che
così recita: "2) Striscioni attraverso vie;"
viene modificato come segue: "2) Striscioni attraverso vie
o piazze;" (all. A - n.
);
2) di dare atto che ai sensi e per gli
effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento
sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure
previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
6 e 7; ha espresso parere contrario la Circoscrizione 4; non sono
pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9 e 10.
I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione
sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );
3) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16 finanziaria
2001 Legge n.388 del 23 dicembre 2000 - per le parti modificate
- al 1° gennaio 2001.
1. Il presente regolamento è
adottato a norma dell'art. 52 (1) del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62 (2),
istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente
le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano
e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta,
rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché
i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.
2. Il presente regolamento dà altresì
attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51
comma 4 D.P.R. 16/09/96 n. 610 (3).
1 Sono oggetto dell'autorizzazione
le iniziative pubblicitarie esterne percepibili dalla pubblica
via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.
2. Non è oggetto dell'autorizzazione
la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi,
pubblici o privati ancorché aperti al pubblico.
3. E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità
effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche
parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie
commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto
pubblico, nei sottopassi e simili.
4. Salvo i casi espressamente previsti
da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno
può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all'art.
1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e aver pagato
il canone.
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari
sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non
inferiore ad un anno solare.
Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore
ad un anno solare.
2. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente,
mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie
che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente
autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato
redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto.
La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario
È esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste
dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un
messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata
dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
3. L'autorizzazione si concretizza nel
rilascio di apposito atto formale, il cui possesso È necessario
ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa
deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza
e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale
del titolare se essa È ubicata nell'ambito del territorio
cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato.
1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità
gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio
comunale, su moduli forniti dall'ufficio. A tale obbligo è
soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione,
modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata
modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario
rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già
autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità
presentando un'autocertificazione.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno
essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà
essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il
parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere
allegato alla domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano
la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) due fotografie recenti a colori (formato
minimo 10x15) della posizione richiesta. Per la pubblicità
da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere
estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle
zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti.
Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato,
la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento.
Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese
con saracinesche alzate. Eventuali riproduzioni fotografiche al
computer sono ammesse solo come documentazione complementare;
b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario,
da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio, più
una copia fotostatica (fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno
dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali,
colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso
riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità,
in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100
della facciata interessata dell'edificio;
Inoltre:
* per le collocazioni
di insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza
della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la
relativa larghezza;
* per le collocazioni
su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo
quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area
interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta,
riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura,
elementi di arredo, edifici, e nr. 4 fotografie che riprendano
l'area interessata dai quattro lati;
* per i murales
o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo
rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
c) nulla-osta del proprietario dell'edificio
o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione
dell'amministratore come espressione della volontà emersa
dall'assemblea condominiale;
d) per la collocazione di qualsiasi tipo
di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale,
dovrà essere allegata alla documentazione un campione del
tessuto;
e) per gli impianti di grande formato aventi
superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e
per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta
ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi
della vigente normativa.
Per l'installazione di qualsiasi impianto
pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è
necessario osservare le disposizioni della legge 46/90.
4. La domanda relativa alla collocazione
di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni,
gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse
da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata
del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3
punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata
su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia
dell'immobile e delle sue adiacenze.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova
installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non
sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo
e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine
di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche verbale,
da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
6. L'Ufficio Comunale competente entro
i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede
o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine
di 90 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione
dei pareri di altri Enti. I termini di cui sopra saranno considerati
interrotti nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente
a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione
ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi
fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi
necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
7. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione
il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento
della pratica, nr. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato.
In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare
delle difformità tra la documentazione tecnica presentata
con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto,
l'autorizzazione potrà essere revocata.
1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista
per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera
di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei
Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale
che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione
e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto
delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano
Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo
Codice della Strada.
Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa
la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al
Settore Pubblicità della Divisione Servizi Civici e Tributari,
da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere
negativo.
2. Trascorso il termine di 30 giorni, il
parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.
1. In conformità a quanto previsto
dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 che stabilisce
in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni
rilasciate prima dell'approvazione del Piano avvenuta con deliberazione
del Consiglio Comunale il 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile
1998, scadranno il 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni rilasciate
dopo l'approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo
anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è
rinnovabile dietro presentazione di domanda.
2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa,
deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e
deve essere corredata della seguente documentazione:
a - due fotografie a colori (10 x 15)
dei mezzi pubblicitari in opera;
b - autodichiarazione redatta ai sensi
della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 di conformità del mezzo
pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.
Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente
non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la
pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente
autorizzata.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata
in forma precaria ed è revocabile oltreché nei casi
di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto
dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione
lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute
ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a
diritti od interessi generali.
4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione,
ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta,
entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio
dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato
dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione
redatta ai sensi della precitata Legge 15/68 contenente la descrizione
dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.
1. Entro 90 giorni dalla cessione o
dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla trasformazione o fusione
della società titolare dell'autorizzazione, deve essere
presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La
domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi
della Legge 15/68, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano
le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.
2. E' concessa la voltura dell'autorizzazione
purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante
o vengano corrisposti dal subentrante.
3. Non è necessario effettuare la
voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in
cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale
che comunque non abbia dato luogo a cessione.
4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario
è necessario corredare la domanda con:
a) Documentazione fotografica alla data
della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato
minimo 10 x 15;
b) I documenti previsti all'art. 4 comma
3 punto b).
5. L'omessa presentazione della domanda
di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario,
comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse,
tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate
le sanzioni previste dalla legge.
6. Non è necessario presentare domanda
di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi della Legge
15/68, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione
o la ragione sociale, restando invariata la Partita Iva, il Codice
Fiscale.
1. La denuncia di cessazione della pubblicità
o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione
dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto
nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La
mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione è
responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato
di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità
civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
3. I mezzi pubblicitari, le insegne di
esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti
per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti
sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione
e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga
accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente
alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale
potrà richiederne il ripristino fissandone il termine.
Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà
alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando
agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne
di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia
pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio)
devono essere rimosse entro 30 giorni.
4. E' consentito, previa nulla osta dell'ufficio
competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del
mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità
sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute
sull'assetto viario o ambientale.
5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di
facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi
resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria
o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e
il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non
deve superare le misure di cm. 30 x 15.
6. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari
nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del
canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è
conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione
effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità
pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone
anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo
alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni
altra indennità o compenso.
7. La rinuncia all'autorizzazione deve
essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso contrario
l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto
il canone per l'intero anno.
1. La collocazione provvisoria di cartelli
di dimensioni massime m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni
massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori
è autorizzata in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni,
mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale,
politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni
di rilevante interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture
e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente
durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque
per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari
per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono
comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari
istituzioni pubbliche.
2. Le paline, con le limitazioni e le modalità
tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari,
potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate
o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi
i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni,
coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati
prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina.
3. Le paline e i gonfaloni pubblicizzanti
iniziative commerciali non potranno essere collocate entro il
perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Tortona, Novara, Vigevano,
Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante ad eccezione del
sedime stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara.
I gonfaloni pubblicizzanti iniziative commerciali non potranno
essere collocati all'interno della Zona Aulica.
4. Nell'autorizzare la pubblicità
relativa ai saloni di esposizione predetta, dovrà essere
data precedenza a quella degli Enti promotori.
5. Le transenne parapedonali sono autorizzate,
in conformità a quanto disposto dall'art. 51/8 del Regolamento
di attuazione del D.Lgs. 285/92, sentito il parere del Settore
Arredo Urbano della Divisione Ambiente e Mobilità che definisce
le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che
degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti tenuto conto delle
circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del
luogo. Le stesse non potranno essere collocate a meno di metri
3 da altri impianti pubblicitari.
1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.
1. Tenuto conto dei limiti imposti dal
vigente Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285/92 - artt. dal
47 al 59 del D.P.R. 495/92 - D.P.R. 610/96) ai mezzi pubblicitari
che interessano la viabilità, sono in generale vietati:
A. I mezzi pubblicitari di qualunque specie
e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero
renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità
o l'efficacia.
B. I cartelli e le paline collocati sul
suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci,
impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari.
C. I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi
che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili
aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi
in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
D. I mezzi pubblicitari con l'inserimento
di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza
inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle
deroghe previste dalla legge).
E. Le preinsegne, che non possono comunque
essere né luminose né illuminate, di dimensioni
superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate
a meno di 3 metri dagli incroci. L'impianto deve avere un'altezza
massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività
pi¨ vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno
di mt. 1,5, deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori
di attività. La singola attività non può
essere ripetuta su più di due indicatori per impianto.
La collocazione non è ammessa all'interno della parte A
del territorio comunale così come indicato nel Piano Generale
degli Impianti, e non deve distare più di 5 km dal luogo
ove è ubicata la ditta.
Si definisce "preinsegna" la
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento,
ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività
ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede
stessa.
F. Sono inoltre vietate:
1) Le scritte con
caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d'ingresso
dell'esercizio.
2) Le scritte con
vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali.
3) Mezzi pubblicitari
di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e
fontane.
4) Cartelli, piloni,
paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori
dei loro singoli ambiti di pertinenza.
5) La collocazione
di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica
sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
6) L'apposizione
di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli
stradali.
7) L'apposizione
sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività
svolta.
8) L'affissione
di manifesti al di fuori degli appositi spazi.
9) La pubblicità
fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30/15,30
- 18,30 e in prossimità di ospedali e cliniche.
10) Impianti pubblicitari
collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi,
cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare
l'immagine.
11) Le vetrofanie
che presentino soluzioni precarie o disordinate.
12) Le luci a rapido
movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve
essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo.
13) Nuove vetrinette
mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o
ripristino di preesistenza storica.
14) La collocazione
di striscioni attraverso le vie nella Parte A del territorio cittadino.
E' consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni
a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare
sportive, etc.
15) La distribuzione
di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie
e protendimenti di 20 mt. di cui all'ordinanza n. 2719 del 10
dicembre 1998 con l'applicazione in caso di trasgressione delle
sanzioni ivi previste (4).
1. Il canone previsto dal presente regolamento
è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un
provvedimento amministrativo di autorizzazione implicito o formale
emesso dal Comune di Torino che consente al richiedente di installare
od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio
comunale.
2. Il canone è corrisposto in base
alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.
1. Il canone è dovuto al Comune
dal titolare dell'autorizzazione.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento
del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità.
3. Salvo i casi previsti dagli artt. 2
e 18 del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria
posta in essere senza la preventiva autorizzazione o per la quale
non è corrisposto il canone è da considerarsi abusiva.
1. Le tariffe del canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale
a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 (5) sulla base dei seguenti
elementi:
A) Il maggiore o minore impatto ambientale
dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione
e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento
alla superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario.
B) Per le insegne di esercizio la maggiore
o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche
desunta dagli elementi di centralità, intensità
abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di
traffico pedonale o veicolare.
A tal fine è recepita la suddivisione
delle strade cittadine in 5 categorie prevista dall'art. 9 del
Regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di
spazi ed aree pubbliche ed approvate con deliberazione dal Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1998.
2. L'omesso aggiornamento annuale delle
tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle
in vigore.
1. Al fine di tenere conto del maggiore
o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano
degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione
degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria
sono applicati predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le
tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti
moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato
A del presente regolamento.
2. In rapporto alla maggiore o minore incidenza
sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati
a seconda se gli stessi sono:
a - opachi ovvero luminosi o illuminati;
b - di superficie complessiva fino a mq.
5,50 (1° scaglione), tra mq. 5,51 e 8,50 (2° scaglione)
ovvero superiore a mq. 8,50 (3° scaglione).
3. Per le insegne d'esercizio, le strade,
aree e spazi pubblici in cui le stesse sono collocate, sono classificate
nelle cinque categorie di cui alla lettera B del precedente art.
13 e a ciascuna, è attribuito un coefficiente come sotto
indicato:
categoria I coefficiente 1,00
categoria II coefficiente 0,85
categoria III coefficiente 0,75
categoria IV coefficiente 0,65
categoria V coefficiente 0,50.
4. Se l'insegna di esercizio autorizzata
è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate
in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa
prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.
5. Sono equiparate alle insegne d'esercizio
i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche
se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi
svolta.
6. Se la pubblicità viene effettuata
su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione
di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/97.
7. Tariffe e maggiorazioni differenziate
sono determinate per:
1. Per determinare le tariffe delle
varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:
A) Norme a carattere generale:
a) per il calcolo
dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto
il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto
della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è
esclusa dal calcolo;
b) il canone è
commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica
in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
c) per i mezzi
pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la
liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di
tariffe differenziate;
d) per i mezzi
pubblicitari bifacciali il canone È calcolato in base alle
superfici di ogni singola facciata.
B) Norme specifiche:
a) sono considerati
mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono
un messaggio compiuto;
b) il canone per
la pubblicità all'esterno di veicoli per il trasporto pubblico,
è dovuto soltanto se la licenza di esercizio è rilasciata
dal Comune di Torino;
c) il canone per
la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato
e loro eventuali rimorchi:
- se
effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto, fermo
restando l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1 -
h) se il proprietario è residente in Torino ovvero se l'impresa
ha in Torino la sede o una dipendenza o una succursale;
- se
effettuata per conto altrui è dovuto per il periodo in
cui i veicoli operano nel territorio del Comune di Torino;
il canone previsto
al precedente punto c) è dovuto dall'eventuale rimorchio
(considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli
occasionalmente;
d) il canone da
applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi
a messaggio variabile o intermittente è determinato in
base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero dei messaggi emessi;
e) il canone da
applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione
di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna
persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente
dalla quantità di materiale distribuito;
f) per la pubblicità
sonora il canone è applicato per ciascun punto di diffusione
della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante
nelle ore consentite (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
18,30 dei giorni non festivi);
g) per i mezzi
pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base
alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
h) per i mezzi
pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili
il canone è calcolato in base alla superficie complessiva
risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo stesso;
i) i festoni di
bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto,
ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione
tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie
oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.
1. Il canone per l'installazione di
mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni
permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità
di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi
pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere
inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.
2. Il corrispettivo giornaliero è
pari alla trecentesima parte di quello annuale.
3. Il canone annuo o giornaliero deve essere
indicato nell'atto di autorizzazione se previsto.
4. Per le insegne di esercizio il canone
è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in
essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al mezzo
metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se
inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso
ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al
mezzo metro quadrato.
1. Autorizzazioni di durata inferiore
o uguale all'anno:
* Il pagamento del canone deve essere effettuato
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro
la data di scadenza della stessa.
* Qualora l'importo del canone superi L.
3.000.000 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la
rateazione.
1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di
autorizzazione:
a) i mezzi pubblicitari, esposti nelle
vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione
di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività
dell'esercizio purché in presenza di mezzo pubblicitario
già assoggettato al canone;
b) gli avvisi al pubblico collocati in
aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione
o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché
non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
c) gli avvisi al pubblico riguardanti la
locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi,
purché non eccedenti le dimensioni di cm. 35 x 25;
d) le targhe collocate presso l'ingresso
degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di
superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché
l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le
prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
e) i manifesti e le locandine collocate
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico
spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
f) la pubblicità, relativa ai giornali
ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne
delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi
ove si effettua la vendita;
g) la pubblicità esposta presso
le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio
pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata
dall'impresa di trasporto;
h) l'indicazione del marchio, della ragione
sociale e dell'indirizzo dell'impresa se contenuta in una superficie
inferiore a mezzo metro quadrato sui veicoli dell'impresa stessa;
i) la distribuzione di volantini e le altre
forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera
f) non relative ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari,
ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento
centimetri quadrati;
l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno
di androni e cortili chiusi;
m) vetrine esposizioni.
2. Sono esenti dal pagamento del canone,
ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino
nei casi di cui al comma 1):
a) la pubblicità effettuata per
i propri fini istituzionali dallo Stato, dagli enti pubblici,
dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni del Comune di Torino;
b) le insegne, targhe e simili apposte
per l'individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti
politici, comitati ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro. Per i circoli privati e associazioni sportive non dovrà
essere superata la superficie di mezzo metro quadrato;
c) le insegne, le targhe e simili la cui
esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente
stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d) le preinsegne di informazione turistica;
e) la pubblicità relativa ad iniziative
aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso.
f) le locandine, la pubblicità effettuata
in forma sonora, non relative ad attività commerciali;
g) le insegne relative alle testate della
stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle
condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole
facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o
sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
1. Il canone è ridotto a metà:
a) per la pubblicità effettuata
da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento
dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
b) per la pubblicità relativa a
manifestazioni culturali e sportive, da chiunque realizzate, con
il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa agli
spettacoli viaggianti.
1. Tenuto conto della natura contrattuale
del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta
Comunale:
a) stipulare con terzi convenzioni nelle
quali il canone può essere compensato in tutto o in parte
con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
b) per eventi eccezionali e per manifestazioni
di rilevante interesse turistico per la Città, determinare
specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie
occupata e della tipologia della pubblicità.
2. Per le zone della Città nelle
quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano
rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata
superiore a 6 mesi, i canoni relativi alle insegne di esercizio
all'interno della zona, possono essere ridotti fino all'esenzione
per il periodo interessato alla limitazione.
3. Qualora le insegne d'esercizio siano
occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore
a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità
provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a
quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con
esenzione dal canone.
4. In specifici ambiti territoriali oggetto
di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi
di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta
Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto
per le insegne d'esercizio.
1. Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento delle Entrate comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).
1. Ai mezzi pubblicitari installati
senza la preventiva autorizzazione, si applicano, nella misura
massima, le sanzioni previste dall'art. 62, comma 2, lett. e)
e dal comma 4 del D.Lgs. 446/97 (2).
2. Per il mancato o parziale versamento
del canone si fa riferimento:
- per l'applicazione delle sanzioni si
rinvia alle indicazioni della Giunta Comunale, con la quale l'Amministrazione
individua i "Criteri per la determinazione delle sanzioni
e della loro entità per le entrate comunali di natura fiscale";
- per gli interessi all'art. 14 del precitato
Regolamento.
3. Fermo restando l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285, le violazioni alle norme del presente Regolamento
e del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, sono punite
secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 507/93
con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura
da lire 200.000 a lire 2.000.000, con l'osservanza delle disposizioni
di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981,
n. 689.(8)
4. Ai fini della determinazione del canone
e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità
abusiva si intende iniziata trenta giorni precedenti il verbale
di contestazione.
1. Il Comune procede alla rimozione
dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in
modo difforme o per i quali non sia stato pagato il relativo canone,
risultante da contestuale processo verbale di contestazione. Nello
stesso verbale viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari
abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro
il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio anche tramite
impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa
della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità.
Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli
impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute,
per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico
o la tutela dell'ambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa
essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà
depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese
di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto
a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine
si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.
1. Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13) (9).
1. Il presente Regolamento entra in
vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento
si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare
emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente
Regolamento.
4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe
che avverrà contestualmente al bilancio di previsione,
alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore
nell'anno precedente.
NOTE:
(1) art. 52 D.Lgs. 446/97 'Potestà
regolamentare delle province e dei comuni'
1- Le province e i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2- I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1°
gennaio dell'anno successivo. ........(omissis);
(2) art. 62 D.Lgs. 446/97 'Canone per l'installazione
di mezzi pubblicitari'
1- I Comuni possono, con regolamento adottato
a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui
al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo
le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al
pagamento di un canone in base a tariffa.
2- Il Regolamento è informato ai
seguenti criteri:
a) individuazione della tipologie dei
mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio
e per il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalità di
impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini
di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri
di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione
residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune
e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio
comunale e dell'impatto ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento
del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva
autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione
dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'importo non inferiore
all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio
della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i
mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati
su beni pubblici.
3- Il regolamento può prevedere,
con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
4- (omissis)
(3) D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610: I
Comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri
abitati, l'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera
a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese
tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a
4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano
nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne
di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni
caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro
lo spazio di avvistamento.
(4) Ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998:
"....Il Sindaco ...(omissis) ordina il divieto di distribuzione
al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale
nelle seguenti vie e piazze della Città: Piazza Vittorio
Veneto - Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via Cernaia
- Via Garibaldi - Via Roma - Piazza San Carlo - Piazza Carlo Felice
- Piazza Palazzo di Città - Piazza Statuto - Piazza Carlo
Alberto - Piazza Carignano. Il mancato rispetto del divieto di
cui alla presente ordinanza è punito con la Sanzione Amministrativa
da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le Sanzioni Amministrative
da L. 200.000 a L. 2.000.000 nel caso di violazione delle norme
di legge sulla pubblicità. Nel rispetto della libertà
d'opinione il presente divieto non si applica alla distribuzione
di volantini di contenuto non pubblicitario editi a cura di Enti
non aventi fini di lucro.
(5) art. 54 D.Lgs. 446/97 'Approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe
e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio
di previsione.
(6) D.Lgs. 46/99 e D.Lgs. 326/99 Riforma
della riscossione
(7) Art. 13 del Regolamento delle entrate
comunali di natura fiscale "Versamenti e rimborsi":
1. I rimborsi non vengono disposti qualora
le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per
anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea,
all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche
Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non
vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a
L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione,
a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non
vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a
L. 32.000 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte
le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente
documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà
evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento
o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento
della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure
amministrative relative alla restituzione di somme pagare e non
dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione,
a meno che il contribuente non sia pi¨ soggetto passivo di
imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda
esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi
che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai
due anni.
(8) D.Lgs. 507/93 "Sanzioni amministrative":
3. Per le violazioni delle norme regolamentari
stabilite dal Comune in esecuzione per presente capo, nonché
di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione
degli impianti, si applica la sanzione di lire duecentomila a
lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta
giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati
in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto
verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro
il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando
ai responsabili le spese sostenute.
(9) art. 24 del Regolamento delle entrate
comunali di natura fiscale "Autotutela":
1. Salvo che sia intervenuto giudicato
e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può
annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo
o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela,
con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere
disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza,
adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai
sensi della L. 15/1968, può richiedere l'annullamento dell'atto
emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione
deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto di annullamento deve: - essere
richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i
ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso; - essere adeguatamente
motivato.
6. L'atto di annullamento può essere
disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche
quanto il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per
opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi
compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto
disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale
cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di
un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre,
in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della
sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di
sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria
competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.
A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per
anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste
al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria
del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari
non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni
privati.
B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria
per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari
Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e
8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa
ordinaria sulla parte eccedente mq. 5,50;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica
il coefficiente moltiplicatore) 2,50 della tariffa ordinaria sulla
parte eccedente mq. 8,50.
Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
- per tale pubblicità si applica
il coefficiente moltiplicatore 1,66.
La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata
applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore
o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui
all'art. 14 comma 3 e precisamente:
categoria 1 coefficiente 1,00;
categoria 2 " 0,85;
categoria 3 " 0,75;
categoria 4 " 0,65;
categoria 5 " 0,50.
Casi particolari:
a) Pubblicità per conto proprio
su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente
dalla superficie occupata):
1. veicoli con
portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad
un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore
1,8;
2. veicoli con
portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa
ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore
2,6;
3. per i veicoli
circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
4. per i veicoli
a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad
un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
5. se la pubblicità
è effettuata con cartelli o altre strutture aggiuntive,
alle tariffe di cui ai precedenti punti 1-2-3 si applica l'ulteriore
coefficiente 3,00;
b) Pubblicità per conto terzi su
veicoli e natanti adibiti ad uso pubblico e privato:
- alla tariffa
ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore
0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
- per le pubblicità
in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la tariffa
ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni
previste in base alla superficie;
c) Pubblicità effettuata con pannelli
luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto terzi:
alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici
e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore
2,00;
d) Pubblicità volumetrica e gonfiabile
o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste
per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente
moltiplicatore 2,00;
e) Mezzi pubblicitari definiti modulari
(preinsegne) alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste,
si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2.
C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità
da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale
- Pubblicità effettuata mediante:
1) diapositive
o proiezioni o simili;
2) striscioni attraverso
vie o piazze;
3) aeromobili,
palloni frenati, dirigibili o simili;
4) distribuzione
di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
5) forma sonora
da punto fisso o itinerante;
6) paline;
7) gonfaloni;
8) cartelli provvisori.
D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata
su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune
o dati in godimento allo stesso
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore
2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su
veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera
C, punti 3 - 4 - 5.