Divisione Servizi Civici Tributari
n. ord. 40
2001 00571/13
OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO - MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 dicembre 1999 (mecc. 9909914/13) e del 7 febbraio 2000
(mecc. 2000 00275/13), sono state approvate modifiche ad alcuni
articoli del Regolamento istitutivo del Canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche adottato con delibera del Consiglio Comunale
in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13).
Vista la Legge 212 del 27 luglio 2000
Statuto del Contribuente pubblicata sulla G.U. n.
177 del 31 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000,
si rende necessario adeguare il Regolamento ai principi informatori
dello Statuto stesso con l'introduzione delle note esplicative
di altre norme richiamate e di nuovi articoli.
Con la suddetta Legge 212/2000 il legislatore,
da un lato ha voluto rendere immediatamente applicabili alcuni
principi tributari di carattere generale e, dall'altro, ha voluto
mettere a punto un documento politico-programmatico tendente a
far conoscere in Italia una nuova cultura tributaria finalizzata,
soprattutto, alla tutela del cittadino-contribuente.
Alcuni principi contenuti nello Statuto
dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri
invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione.
Nello specifico si osserva quanto segue:
- Le Disposizioni dello Statuto del contribuente
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con
la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi
contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate
comunali, nel rispetto degli art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione;
- I Regolamenti comunali, disciplinanti
le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie,
devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del
contribuente;
- L'Amministrazione comunale deve improntare
i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione
e della buona fede;
- L'obbligazione tributaria, in caso di
presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche
per compensazione;
- Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono
effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio
della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione
successiva da parte degli uffici impositori.
Considerato che in corso d'anno è
emersa altresì l'esigenza di modificare ed integrare il
testo di alcuni articoli al fine di migliorarne l'applicazione
e dirimere le situazioni di contrasto con i cittadini, si rende
ora necessario apportare alcune ulteriori integrazioni al regolamento
che, qui di seguito vengono esposte:
- L'articolo 1 - ambito e contenuto del
regolamento - che così recita :"Il presente regolamento
è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997
n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 63.omissis.."
viene integrato con il richiamo alla nota (1) e (2);
- L'articolo 5 - rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni - che così recita: "...omissis .in
applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del
D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni
(codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs 31 marzo
1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ..omissis)" viene
integrato con il richiamo alle note (3) e (4);
- L'articolo 6 - rinnovo delle concessioni
ed autorizzazioni - il comma 2 e il comma 3 che così recitano:
"2. La concessione permanente può essere volturata,
in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali,
previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà
luogo a rimborso. 3. In caso di voltura della concessione permanente,
il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone
per l'intero anno. Il canone versato vale anche, in caso di cessione
o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa
diretta con il concessionario, purché non siano modificate
le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata."
vengono ripresi in un unico comma, il comma 2 il cui testo diventa:
" La concessione permanente può essere volturata,
in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali,
previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà
luogo a rimborso. Il canone versato vale anche per il successore
che dimostri di avere causa diretta con il concessionario, purché
non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione
già rilasciata";
- L'articolo 10 - Determinazione della
tariffa - al comma 5 che così recita: "Le tariffe
ordinarie sono aggiornate periodicamente con deliberazione da
allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs
15/12/97 n. 446..omissis." viene integrato con il richiamo
alla nota (5);
- L'articolo 12 - modalità e termini
per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita:
".omissis di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs.
17 agosto 1999, n. 326. "Viene integrato con il richiamo
alla nota (6), e viene aggiunto il comma 4 che dispone: "L'amministrazione
comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine
entro il quale eseguire il pagamento del canone,
se la riscossione avviene in un'unica
soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso
di riscossione rateale";
- L'articolo 13 - occupazioni non assoggettate
al canone - il comma 2 lettera B) che così recita: "Tutte
le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento
di attività o iniziative direttamente riconducibili al
Comune di Torino ed alle sue aziende speciali e istituzioni."
viene modificato come segue: "..omissis. direttamente riconducibili
al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali , istituzioni
nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città
di Torino figuri tra i soci fondatori";
- L'articolo 14 - commisurazione del canone
per occupazioni particolari - il comma 2 che così recita:
"2. Per le zone della città nelle quali si svolgono
lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni
al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni,
i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali,
artigianali, o di servizi .omissis." viene modificato come
segue: "2. Per le zone della città nelle quali si
svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti
limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore
a 180 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività
commerciali, artigianali, o di servizi .omissis."; il comma
4 che così recita: .omissis . Non si tiene conto
delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto
gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. .
viene così integrato: . omissis. Non si tiene conto
delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto
gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi di
profondità minima di mt. 2,80.; il comma 10 che così
recita: "10. Il canone relativo all'occupazione con dehors
è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale
il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e
sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora
questi siano chiusi." viene modificato come segue: "
Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato
alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario
è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione
dell'area occupata dalle fioriere. La tariffa prevista per i dehors
è maggiorata del cinquanta per cento qualora questi siano
verandati."; il comma 13 assume il numero 14 e la norma del
nuovo comma 13 dispone: "Per le occupazioni per lavori di
piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi di
durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare
dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole
cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione , previo
pagamento di un canone maggiorato del cinquanta per cento e in
osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione.
L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per
iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico competente su
apposito modulo."; il comma 14 che così recita: "14.
Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali
e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art.
32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori
del commercio fuori dalle aree mercatali." viene così
modificato: "14. Alle occupazioni per esposizioni connesse
ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei
casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto
per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad
eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell'allegato "A"
del presente regolamento";
- L'art. 15 - Cavi e condutture - che così
recita: 1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono
soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle
relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente,
per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge. 2. Il
canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile
di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.
viene così modificato: Art. 15 - Occupazioni per
l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità
non aventi carattere di preminente interesse generale; -
i commi 1 e 2 rimangono invariati; viene aggiunto il comma 3 che
dispone: 3. Le occupazioni invece effettuate per l'erogazione
di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente
interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad
un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata
alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno;
- L'art. 16 - rimborsi - che così
recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate
dall'occupante a titolo di canone si provvede con le modalità
previste dal Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale
(Consiglio Comunale - mecc. 9908506/13)."Viene così
modificato: "Alla restituzione delle somme indebitamente
versate dall'occupante a titolo di canone si applicano le disposizioni
di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura
fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999
- mecc. 9908506/13 - e s.m.i.)(7)";
- L'articolo 17 - sanzioni e interessi
- comma 1 che così recita: ..omissis. con l'osservanza
delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge
24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito
nel comma successivo viene integrato con il richiamo alla
nota (9). Comma 2 .. Omissis . sanzioni previste dalla legge
(Legge 448/98 e s.m.i.) viene integrato con il richiamo alla nota
(10). Comma 3 ..omissis. Per le sanzioni previste al comma
2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'art.
16 della precitata legge 689/81 viene integrato con il richiamo
alla nota (11);
- L'articolo 18 - riscossione coattiva
- già soppresso, viene intitolato: "sanzioni accessorie"
e dispone: "1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata
con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo
verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune
provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente
consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato
in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia
e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione
dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà
ad emettere ordinanza di sequestro";
- L'articolo 19 - contenzioso - già
soppresso, viene intitolato: "Autotutela" e dispone
. "In caso che l'Amministrazione emetta un atto ritenuto
illegittimo o infondato può, in sede di autotutela e prima
che si sia formato giudicato ad eccezione di quello formatosi
esclusivamente su motivi formali, annullare parzialmente o totalmente
il proprio atto in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale
(deliberazione Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13)
(8)";
- L'articolo 20 - norme transitorie- che
così recita: "1. Le concessioni rilasciate anteriormente
al 1° gennaio 1999 sono rinnovate con il pagamento del canone
previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro
il 31/12/99 alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con
le norme del presente regolamento. 2. Per l'anno 1999, la data
del 31 gennaio stabilita per i pagamenti del canone annuale è
spostata al 30 aprile. Per i pagamenti rateali entro tale data
dovrà essere versata anche la seconda rata del canone.
3. Il canone per le occupazioni permanenti di cui all'art. 15
relativo all'anno 1999 va corrisposto sulla base delle utenze
in corso al 1° gennaio 1999 con conguaglio relativo alle utenze
iniziate nel corso dell'anno da effettuarsi entro il primo trimestre
dell'anno 2000" viene abrogato;
- L'articolo 21 - disposizioni finali -
il 1° comma che così recita: "Il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 1999. ..omissis." viene
modificato nel modo seguente: " Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione.
..omissis".
Nell'Allegato "A" al regolamento
- determinazione della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori
- il punto B 'Coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie
di occupazione', numero 2/bis che così recita: "Occupazioni
permanenti con verande o strutture su suolo pubblico, destinate
ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura
di dehors: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria."
viene modificato come segue. " .. . omissis: coefficiente
moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria."; il punto 3.
che così recita: 3. Occupazioni permanenti per l'erogazione
dei pubblici servizi: la tariffa è stabilita dalla legge.
viene modificato come segue: 3. Occupazioni permanenti di
cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici
la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui
al comma 3, per la fornitura di beni o altra utilità non
aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione,
la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per
categoria viaria per metro quadrato al giorno; viene aggiunto
il punto 7/bis che dispone: "Occupazioni temporanee per esposizioni
connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti
nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la
superficie di 10 mq. e non occupano spazi per la sosta veicoli
a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria".
Il presente provvedimento, comprensivo
dell'allegato, è stato inviato al parere delle Circoscrizioni
previsto dal Regolamento sul Decentramento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
4 - 6 e 7; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1
- 2 - 3 - 5 - 8 - 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi esposti
nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, l'unito
schema di regolamento così come risultante dal testo precedente,
già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 9909914/13 e mecc. 20000275/13), nonché da quello
successivo alle integrazioni, modificazioni e precisazioni oggetto
del presente atto deliberativo, così come risulta dall'allegato
(all. 1 - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento
e precisamente:
- L'articolo 1 - ambito e contenuto del
regolamento - che così recita: "Il presente regolamento
è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997
n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 63.omissis.."
viene integrato con il richiamo alla nota (1) e (2);
- L'articolo 5 - rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni - che così recita: "...omissis .in
applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del
D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni
(codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ..omissis)"
viene integrato con il richiamo alle note (3) e (4);
- L'articolo 6 - rinnovo delle concessioni
ed autorizzazioni - il comma 2 e il comma 3 che così recitano:
"2. La concessione permanente può essere volturata,
in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali,
previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà
luogo a rimborso. 3. In caso di voltura della concessione permanente,
il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone
per l'intero anno. Il canone versato vale anche, in caso di cessione
o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa
diretta con il concessionario, purché non siano modificate
le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata."
vengono ripresi in un unico comma, il comma 2 il cui testo diventa:
" La concessione permanente può essere volturata,
in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali,
previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà
luogo a rimborso. Il canone versato vale anche per il successore
che dimostri di avere causa diretta con il concessionario, purché
non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione
già rilasciata";
- L'articolo 10 - Determinazione della
tariffa - al comma 5 che così recita: "Le tariffe
ordinarie sono aggiornate periodicamente con deliberazione da
allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs
15/12/97 n. 446..omissis." viene integrato con il richiamo
alla nota (5);
- L'articolo 12 - modalità e termini
per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita:
".omissis di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs
17 agosto 1999, n. 326." Viene integrato con il richiamo
alla nota (6), e viene aggiunto il comma 4 che dispone: "L'amministrazione
comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine
entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione
avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento
delle rate nel caso di riscossione rateale";
- L'articolo 13 - occupazioni non assoggettate
al canone - il comma 2 lettera B) che così recita: "Tutte
le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento
di attività o iniziative direttamente riconducibili al
Comune di Torino ed alle sue aziende speciali e istituzioni."
viene modificato come segue: "..omissis. direttamente riconducibili
al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali , istituzioni
nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città
di Torino figuri tra i soci fondatori";
- L'articolo 14 - commisurazione del canone
per occupazioni particolari - il comma 2 che così recita:
"2. Per le zone della città nelle quali si svolgono
lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni
al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni,
i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali,
artigianali, o di servizi .omissis." viene modificato come
segue: "2. Per le zone della città nelle quali si
svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti
limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore
a 180 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività
commerciali, artigianali, o di servizi .omissis."; il comma
4 che così recita: .omissis . Non si tiene conto
delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto
gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. .
viene così integrato: . omissis. Non si tiene conto
delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto
gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi di
profondità minima di mt. 2,80.; il comma 10 che così
recita: "10. Il canone relativo all'occupazione con dehors
è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale
il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e
sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora
questi siano chiusi" viene modificato come segue: Il
canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato
alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario
è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione
dell'area occupata dalle fioriere. La tariffa prevista per i dehors
è maggiorata del cinquanta per cento qualora questi siano
verandati."; il comma 13 assume il numero 14 e la norma del
nuovo comma 13 dispone: "Per le occupazioni per lavori di
piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi di
durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare
dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole
cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione , previo
pagamento di un canone maggiorato del cinquanta per cento e in
osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione.
L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per
iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico competente su
apposito modulo"; il comma 14 che così recita: "14.
Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali
e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art.
32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori
del commercio fuori dalle aree mercatali." viene così
modificato: "14. Alle occupazioni per esposizioni connesse
ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei
casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto
per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad
eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell'allegato "A"
del presente regolamento";
- L'art. 15 - Cavi e condutture - che così
recita: 1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono
soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle
relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente,
per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge. 2. Il
canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile
di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.
viene così modificato: Art. 15 - Occupazioni per
l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità
non aventi carattere di preminente interesse generale; -
i commi 1 e 2 rimangono invariati; viene aggiunto il comma 3 che
dispone: 3. Le occupazioni invece effettuate per l'erogazione
di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente
interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad
un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata
alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno;
- L'articolo 16 - rimborsi - che così
recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate
dall'occupante a titolo di canone si provvede con le modalità
previste dal Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale
(Consiglio Comunale - mecc. 9908506/13)." Viene così
modificato: " Alla restituzione delle somme indebitamente
versate dall'occupante a titolo di canone si applicano le disposizioni
di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura
fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999
- mecc. 9908506/13 e s.m.i.)(7)";
- L'articolo 17 _ sanzioni e interessi
_ comma 1 che così recita: ..omissis. con l'osservanza
delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge
24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito
nel comma successivo viene integrato con il richiamo alla
nota (9). Comma 2 .. Omissis . sanzioni previste dalla legge
(Legge 448/98 e s.m.i.) viene integrato con il richiamo alla nota
(10). Comma 3 ..omissis. Per le sanzioni previste al comma
2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'art.
16 della precitata legge 689/81 viene integrato con il richiamo
alla nota (11);
- L'articolo 18 - riscossione coattiva
- già soppresso, viene intitolato: "sanzioni accessorie"
e dispone: "1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata
con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo
verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune
provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente
consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato
in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia
e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione
dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà
ad emettere ordinanza di sequestro";
- L'articolo 19 - contenzioso - già
soppresso, viene intitolato: "Autotutela" e dispone
. " Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del
Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione
del Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (8)";
- L'articolo 20 - norme transitorie- che
così recita: "1. Le concessioni rilasciate anteriormente
al 01/01/1999 sono rinnovate con il pagamento del canone previsto
a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro il 31/12/99
alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del
presente regolamento. 2. Per l'anno 1999, la data del 31 gennaio
stabilita per i pagamenti del canone annuale è spostata
al 30 aprile. Per i pagamenti rateali entro tale data dovrà
essere versata anche la seconda rata del canone. 3. Il canone
per le occupazioni permanenti di cui all'art. 15 relativo all'anno
1999 va corrisposto sulla base delle utenze in corso al 1°
gennaio 1999 con conguaglio relativo alle utenze iniziate nel
corso dell'anno da effettuarsi entro il primo trimestre dell'anno
2000" viene abrogato;
- L'articolo 21 - disposizioni finali -
il 1° comma che così recita: "Il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 1999. ..omissis." viene
modificato nel modo seguente: " Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione.
..omissis";
- Nell'Allegato "A" al regolamento
- determinazione della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori
- il punto B 'Coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie
di occupazione', numero 2/bis che così recita: "Occupazioni
permanenti con verande o strutture su suolo pubblico, destinate
ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura
di dehors: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria."
viene modificato come segue. " ... omissis: coefficiente
moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria."; il punto 3.
che così recita: 3. Occupazioni permanenti per l'erogazione
dei pubblici servizi: la tariffa è stabilita dalla legge.
viene modificato come segue: 3. Occupazioni permanenti di
cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici
la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui
al comma 3, per la fornitura di beni o altra utilità non
aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione,
la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per
categoria viaria per metro quadrato al giorno; viene aggiunto
il punto 7/bis che dispone: "Occupazioni temporanee per esposizioni
connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti
nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la
superficie di 10 mq e non occupano spazi per la sosta veicoli
a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria"
(all. A - n. );
2) di dare atto che ai sensi e per gli
effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento
sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure
previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
4 _ 6 e 7; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9
e 10.
I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione
sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );
3) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53 comma 16 della
Finanziaria anno 2001 Legge 388 del 23 dicembre 2000 - per le
parti modificate - al 1° gennaio 2001;
1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (1) ed attua quanto previsto dal successivo art. 63 (2), istituendo il canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche ivi delineato, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.
1. Il canone previsto dal presente regolamento
è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare
a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di
autorizzazione emesso dal Comune di Torino che gli consente di
occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi
occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù
di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le
aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del
canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune,
anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione,
delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse
sono di norma aperte all'uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al
comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente
due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo
cieco.
4. È ugualmente presupposto del
canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta
a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario
frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area
antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta
da alcun manufatto.
1. Il canone è dovuto dal titolare
dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi
sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso
comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno
dei contitolari dell'occupazione.
2. Il suolo pubblico oggetto della concessione
od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per
le finalità per cui è concesso e con le modalità
e condizioni previste nell'atto stesso.
3. Ogni occupazione o utilizzo del suolo
pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione
è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto
da regolamenti comunali.
1. Le concessioni e autorizzazioni possono
essere di due tipi:
1- Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile
concesse a tempo indeterminato. Se le stesse sono collegate ad
una concessione edilizia, sono preventivamente approvate con deliberazione
della Giunta Comunale.
Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata
la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere
conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista
per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni.
2- Sono considerate temporanee, occasionali, stagionali e annuali
le occupazioni per le quali è prefissata una scadenza certa
o sussiste l'obbligo del rinnovo periodico.
Esse sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni
previste dal presente regolamento; le stesse possono non essere
correlate all'occupazione di un'area specifica.
1. Tutti coloro che intendono effettuare
le occupazioni di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare
domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione
delle norme previste dagli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (3) e successive modificazioni e integrazioni
(codice della strada), e dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo
31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione
di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali
si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (4).
2. Analoga domanda deve essere presentata
per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione
ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni od autorizzazioni sono
rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'art.
4 del vigente regolamento di Polizia Urbana nonché in base
alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti
comunali vigenti.
4. Anche se l'occupazione è esente
dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed
ottenere l'autorizzazione per l'occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano
una manomissione dell'area utilizzata, dovrà essere versata
una cauzione in denaro o titoli di stato ovvero una fidejussione
bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare del canone
al fine di garantire un regolare ripristino del suolo al termine
della concessione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa
al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del
richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti
la TOSAP o il canone oggetto del presente Regolamento per lo stesso
tipo di occupazione. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione
o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione
del provvedimento negativo.
7. La Civica Amministrazione con atto di
organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti
ad emettere gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntato
alla massima efficienza ed efficacia.
8. L'autorizzazione o concessione deve
essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, è valida
per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta
del personale incaricato della vigilanza.
1. Le occupazioni permanenti sono considerate
confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro
il 31 dicembre di ogni anno.
2. La concessione permanente può
essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti
comunali, previa apposita domanda.
La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di
avere causa diretta con il concessionario e purché non
siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già
rilasciata.
3. Per le occupazioni per le quali è
prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione
né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione d'azienda,
in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione
per cui è già stato versato il canone, fino al termine
previsto.
1. Il canone liquidato in base ad una
concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente
dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie
e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento,
revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali
si osservano le norme che seguono.
Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un
luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il
pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno
della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore
a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
a) se non è stato corrisposto il
canone previsto per l'anno precedente;
b) se viene occupato suolo pubblico in
misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della
concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte
nel periodo di validità della concessione;
c) se il concessionario utilizza il suolo
per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico
ovvero per la sopravvenuta necessita di utilizzo dell'area da
parte del Comune.
In tal caso se non è possibile trasferire la concessione
su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario
ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente
relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità
a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzazione
dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame
le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo
dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà
all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo
alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo
dal giorno di presentazione della relativa domanda.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo
dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
* Per le concessioni
permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione
risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso
del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà
all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
* Per le concessioni
temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al
periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché
essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione
e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente
cessata.
4. La proroga di una concessione temporanea
deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria.
1. La tariffa del canone è determinata
dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
* classificazione delle strade in ordine
di importanza;
* entità dell'occupazione, espressa
in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni
all'unità superiore;
* durata della occupazione;
* valore economico, dell'area in relazione
all'attività esercitata dal concessionario, nonché
al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune
per la sua salvaguardia.
1. Ai fini dell'applicazione del canone,
sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti
e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati
in numero cinque categorie, in base alla loro importanza, desunta
dagli elementi di centralità, intensità abitativa,
flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico
pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle
altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato B del presente
Regolamento e ne è parte integrante.
1. La tariffa è determinata in
base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali
in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità
dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla
quale è determinato il canone da corrispondere costituisce
la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie
viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per
unità di superficie occupata espressa in metri quadrati
o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore
valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità
dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario
e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati
coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno
luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa
ordinaria sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
5. Le tariffe ordinarie sono aggiornate
periodicamente con deliberazione da allegare al bilancio di previsione,
a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997
n. 446 (5).
L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta
l'applicazione delle tariffe già in vigore.
1. Il canone è commisurato alla
superficie occupata, alla durata dell'occupazione, e alla relativa
tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante
e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie
prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo.
Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni
della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e
situate nella medesima località e numero civico, la superficie
soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le
superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro
quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie
così determinata non dà luogo al pagamento del canone
qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è
comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino
per la medesima concessione e può essere maggiorato degli
eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione
dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
1. Concessioni di durata inferiore o
uguale all'anno.
Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente
al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza
della stessa.
Qualora l'importo del canone superi L. 1.000.000 sarà facoltà
dell'Ufficio concederne la rateazione.
La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il
pagamento deve avvenire tramite posta a messo di c.c.p. ovvero
tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso
le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero
nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Concessioni di durata superiore all'anno.
Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione
deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma
precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato,
completato entro la fine dell'anno.
Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal
Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall'art.
2, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 17 agosto 1999,
n. 326 (6).
3. Tutti i versamenti sono arrotondati
alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore
a cinquecento lire, per eccesso se superiore.
4. L'Amministrazione Comunale nella delibera
quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire
il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica
soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso
di riscossione rateale.
1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione
del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti
tipologie di occupazione:
A) I balconi, le verande, i bow windows,
e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo
muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica
autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi,
cinematografi e teatri;
B) Le occupazioni di aree cimiteriali;
C) Gli accessi carrabili e le riserve di
posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di
handicap;
D) La segnaletica, le pensiline, gli spazi
pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto
pubblico di linea;
E) Gli innesti ed allacciamenti a impianti
di erogazione di servizi pubblici;
F) (soppresso);
G) (soppresso);
H) Le occupazioni per carico e scarico
merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
I) Le occupazioni per l'esercizio di mestieri
girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso);
M) Le occupazioni con elementi di arredo
urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali,
orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti
e simili;
N) Le occupazioni effettuate mediante insegne,
targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
O) Le rastrelliere e le attrezzature per
parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
P) (soppresso);
Q) Le attrezzature necessarie per l'effettuazione
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti
qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del
Comune;
R) Le occupazioni che in relazione alla
medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a
0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione
del canone:
A) Le occupazioni effettuate da Stato,
Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi
dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1 lettera
c del D.P.R. 917/86 nonché da Enti registrati dall'anagrafe
istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento
dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si
estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività
di carattere economico;
B) Tutte le occupazioni di suolo pubblico
effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative
direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende
speciali, istituzioni nonché ad associazioni, consorzi
e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci
fondatori;
C) (soppresso);
D) Le occupazioni di suolo e sottosuolo
pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione
di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate
a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora
tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di
edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla
quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che
è o diventerà comunale;
E) Le occupazioni temporanee per manifestazioni
ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento,
aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale,
benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione,
ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture
utilizzate per attività economiche per le quali il canone
è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività,
in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree
mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere
dal 6. giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) Le occupazioni temporanee effettuate
per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale,
purché l'area non superi i 10 metri quadrati;
G) Le occupazioni poste in essere per la
vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi
benefici;
H) Le occupazioni di suolo pubblico per
le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione
dalla 'TOSAP' per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati
su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico
regolamento.
1. Tenuto conto della natura contrattuale
del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta
Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle
quali il canone può essere compensato in tutto o in parte
con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui
valore è determinato nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni
e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città
e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche
e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per
la città, determinare specifici canoni da corrispondere
tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione
del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento
il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste
di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso
necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere
il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando
il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
1bis. Per le occupazioni per le quali sia
corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione,
l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione
allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione
Tributi.
2. Per le zone della città nelle
quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano
rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata
superiore a 180 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad
attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono
all'interno della zona, possono essere ridotte fino all'esenzione
per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
3. In specifici ambiti territoriali oggetto
di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi
di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta
Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto
per l'attivazione di nuove attività commerciali per un
periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di
riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì
ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con
attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di
riqualificazione.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori
di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie
del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni
del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali
accessi all'area con passi carrabili o svasi di profondità
minima di mt. 2,80. Per i distributori di carburante siti nella
prima categoria viaria, tenuto conto delle limitazioni al traffico
previste nella zona centrale, si applica la tariffa relativa alla
2a categoria viaria;
5. Per le occupazioni temporanee del suolo
stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
* Del 20% se viene occupata una corsia
di marcia ovvero un controviale;
* Del 40% se viene interrotto un senso
di marcia;
* Del 60% se l'occupazione comporta la
chiusura della strada.
* Del 50% per lavori edili a carattere
d'urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite
a parcheggio a rotazione:
- Se l'area è recintata il canone
dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;
- Se l'area concessa è quella stradale
il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è
commisurato alla intera superficie soggetta a vincolo. La particolare
tariffa prevista nell'allegato A è applicata in base a
12 ore giornaliere e per 300 giorni all'anno.
7. Il canone per spettacoli viaggianti
è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole
attrazioni e la tariffa è articolata in base a tre fasce
di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori
ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista
per la 3a categoria del viario cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è
determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è
frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato
relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere
alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti
di uno qualsiasi dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori
ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali e per le
aree adibite al deposito dei banchi e delle attrezzature la tariffa
è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista
per la 3a categoria del viario cittadino.
10. Il canone relativo all'occupazione
con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area
nella quale il concessionario è autorizzato a collocare
tavolini e sedie, con esclusione dell'area occupata dalle fioriere..
La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del 50 per
cento qualora questi siano verandati.
11. Per le occupazioni per traslochi la
tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva
di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista
per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al
precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere
si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla
somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico
e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio
complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa
giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore
alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si
applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati
in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica
analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio
dell'autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale
deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente,
derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione.
La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio
dell'autorizzazione ed essa è valida per le due località
interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire
per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo, dimensioni
forfettarie di occupazione con possibilità d'eccedenza
non superiore al 25 per cento e modalità particolari di
pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione
che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del
C.P.M. fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata
aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria
viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento
del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione
e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale
proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa
con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni per lavori di piccola
manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi di durata
non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare
dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole
cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo
pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento
e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione.
L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per
iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse
ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei
casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto
per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad
eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell'allegato "A"
del presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante
la suddivisione delle tariffe in ore, è ammessa soltanto
per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato
tariffario.
1. Le occupazioni permanenti del territorio
comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e
da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi
sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle
relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente,
per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2. Il canone è versato in un'unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente
postale intestato al Comune.
3. Le occupazioni invece effettuate per
l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere
di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate
ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata
alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.
1. Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 n. mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).
1. Le violazioni al presente regolamento
che rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice
della Strada e relativo Regolamento, alla legge che regola il
commercio su aree pubbliche, o al Regolamento di Polizia urbana,
sono punite con le sanzioni previste da tali norme. Le violazioni
alle altre norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione
della sanzione amministrativa nella misura da lire centomila a
lire seicentomila, con l'osservanza delle disposizioni di cui
al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n, 689,
fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo (9).
2. Alle occupazioni considerate abusive
ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento si applicano, nella
misura massima, le sanzioni previste dalla legge (Legge 448/98
e s.m.i.) (10).
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi
sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione
della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti
disposizioni. Per le sanzioni previste al comma 2 non è
applicabile la definizione agevolata prevista dall'art. 16 della
precitata Legge 689/81 (11).
4. Per il mancato o parziale versamento
del canone si fa riferimento:
- per l'applicazione delle sanzioni alle
indicazioni della Giunta Comunale, con la quale l'Amministrazione
individua i "Criteri per la determinazione delle sanzioni
e della loro entità per le entrate comunali di natura fiscale";
- per gli interessi al Regolamento delle
entrate comunali di natura fiscale (mecc. n. 9908506/13).
1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata
con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo
verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune
provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Qualora il materiale rimosso non possa
essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà
depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le
spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà
tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto
tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.
1. Si fa rinvio delle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 n. mecc. 9908506/13) (8).
1. Il presente Regolamento entra in
vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione.
Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone
di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento
si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare,
emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente
Regolamento.
NOTE:
(1) art. 52 Decreto Legislativo 446/97 'Potestà regolamentare
delle province e dei comuni'
1- Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di leggi vigenti.
2- I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno
successivo. ........(omissis).
(2) art. 63 Decreto Legislativo 446/97 'Canone per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche'
1- Le province e i comuni possono, con regolamento adottato
a norma dell'art. 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata
al pagamento di un canone, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone può anche essere
previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù
di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti
del presente del presente comma si comprendono nelle aree comunali
i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione
superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo
1, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92.
2- Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la
revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree
e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base
della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità
dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore
economico della disponibilità dell'area nonché del
sacrificio imposto alla collettività, con previsione di
coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e dei termini di pagamento
del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute
di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle
aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) (riformato)
g) (riformato art. 18 L. 448/99)
Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui
al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può
anche essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva
del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni
di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima
concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
(3) Decreto Legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada. Art. 20: occupazione della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza per le autorizzazioni e concessioni; art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
(4) Decreto Legislativo n. 114/98 Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni"; art. 28: "Esercizio dell'attività".
(5) art. 54 Decreto Legislativo 446/97 'Approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
(6) Decreto Legislativo 46/99 e Decreto Legislativo 326/99 Riforma della riscossione.
(7) Art. 13 del Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale "Versamenti e rimborsi":
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli
incassi riferiti alla COSAP temporanea, all'imposta di Pubblicità
e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagare e non dovute, i rimborsi devono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione
di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
(8) art. 24 del Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale "Autotutela":
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento
motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata,
resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della L. 15/1968,
può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto
illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato
al contribuente.
5. L'atto di annullamento deve: - essere richiesto entro i termini
previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi
di giustizia tributaria competenti; - essere firmato dal dirigente
responsabile della risorsa di entrata; - essere notificato al
contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un
precedente provvedimento emesso; - essere adeguatamente motivato.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quanto il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che
appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o
confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di
giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
(9) Legge 689/81 'Modifiche al sistema penale' Capo 1, Sezione I: Le sanzioni amministrative. Principi generali; Sezione II: Applicazione.
(10) L. 448/98 e s.m.i. Legge finanziaria
(11) Art. 16 L. 689/81 'Pagamento in misura ridotta'.
ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
A - TARIFFA ORDINARIA
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.
B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
1. Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Svasi - Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Aree per la distribuzione di carburanti - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati - Aree temporanee utilizzate come Dehor e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
2 bis Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.
3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.
4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia e Cantieri Stradali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.
5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica
la tariffa ordinaria della terza categoria con coefficiente moltiplicatore
del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.
Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il
mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.
6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.
7. Occupazione temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.
7/bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
8. Occupazione temporanee per gli operatori dello Spettacolo
Viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria
articolata in 3 fasce di superficie:
* Occupazioni da 1 a 100 mq. :
coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;
* Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonché i mezzi abitativi
e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni
delle aree agli spettacoli viaggianti vigente:
:
coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria
* Occupazioni oltre i 1000 mq. :
coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.
8bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal 6. giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,10 della tariffa ordinaria.
9. Occupazione temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 300 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore dello 0,35 della tariffa ordinaria.
10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.
C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE , AREE E SPAZI PUBBLICI
Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque
categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente
come sotto indicato:
Categoria I: coefficiente 1,00
Categoria II: " 0,85
Categoria III: " 0,75
Categoria IV: "
0,65
Categoria V: " 0,50