Divisione Economia e Sviluppo
Settore Lavoro, Sviluppo, Orientamento
e Formazione Professionale
n. ord. 54
2001 00414/23
OGGETTO: D. LGS. 23 DICEMBRE 1997, N. 469 - L.R. 14 DICEMBRE
1998, N 41 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
TORINO ED IL COMUNE DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE
DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
Proposta dell'Assessore Torresin
Con il decreto legislativo n. 469 del
23 dicembre 1997 sono state conferite alle Regioni e agli Enti
Locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro,
a norma dell'art. 1 L. 15 marzo 1997 n. 59.
La Regione Piemonte, con la L.R. 14/12/98
n.41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in
materia di mercato del lavoro" attuativa del D.lgs. 469/97,
nell'attribuire alle Province il compito di costituire e organizzare
i Centri per l'Impiego, ha previsto che le stesse Province definiscano
opportuni strumenti di raccordo con gli Enti Locali presenti sul
territorio, anche per garantire la partecipazione degli stessi
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti
attribuiti alle Province medesime.
La medesima L.R. prevede che le Province
possano stipulare convenzioni con i Comuni al fine di ampliare
l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni
locali e con particolare riguardo alla progettazione di iniziative
e di interventi per lo sviluppo locale.
Allo scopo di dare attuazione a quanto
sopra, la Provincia di Torino, con deliberazione C.P. n. 26975/99
del 24/03/99, ha definito i criteri generali per l'organizzazione
e l'articolazione territoriale del servizio provinciale per la
gestione del mercato del lavoro, prevedendo in particolare:
1. che il coinvolgimento delle amministrazioni
locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avvenga
nel rispetto delle reciproche prerogative e nell'ambito dei compiti
assegnati dalla legge alle Province, e che sia articolato secondo
le convenzioni contratto stabilite per ogni specifico bacino provinciale
regolanti l'erogazione di specifici servizi, secondo gli indirizzi
dell'art. 15 della L.R. 41/98, fermi restando i compiti di supervisione,
controllo e coordinamento di tali prestazioni da parte degli organi
provinciali;
2. che tali convenzioni debbano contenere:
- disposizioni relative alla sede (disponibilità,
manutenzione e custodia dei locali, spese di gestione);
- disposizioni relative sia alle esigenze
legate allo sviluppo delle funzioni proprie dei Centri, sia a
quelle connesse al ruolo di impulso ed iniziativa in materia di
crescita economica, che resta prerogativa della direzione politica
ed amministrativa dei Comuni, in un quadro di disponibilità
reciproca e con gli strumenti consentiti dall'assetto normativo
in essere, al fine di potenziare adeguatamente il Centro per l'Impiego,
ed allo stesso tempo mantenere e rafforzare la capacità
propositiva dei Comuni nel campo dello sviluppo economico del
territorio;
- affidamento di prestazioni specialistiche
o specifici interventi secondo le disposizioni contenute all'art.
15 della L.R. 41/98 ed alla luce del quadro delineato al punto
precedente e del livello di servizi e attività prestate
da strutture già operanti presso i Comuni o le Comunità
Montane del bacino territoriale del Centro per l'Impiego;
- forme di collaborazione operative tra
Centro per l'Impiego e Amministrazioni Locali articolate in conferenze
annuali dei Sindaci (presiedute dal Presidente della Amministrazione
Provinciale o suo delegato) finalizzate alla valutazione del funzionamento
del Centro, ed in incontri semestrali tra i responsabili dei Centri
ed i responsabili dei servizi assistenziali, sociali e familiari
dei Comuni, finalizzati alla piena integrazione tra misure di
politica del lavoro ed azioni rivolte alla assistenza sociale
e familiare nel territorio interessato;
3. che, per quanto riguarda il Comune di
Torino, si debba ricorrere ad apposita convenzione che, tenendo
conto delle particolarità della realtà metropolitana,
possa prevedere l'affidamento di ulteriori servizi e attività.
Premesso quanto sopra;
Vista la Deliberazione della GP del 24/11/1999
con cui sono stati istituiti nella provincia tredici Centri per
l'Impiego, in corrispondenza dei bacini territoriali definiti
con deliberazione G.R. N. 24-26752 del 1/03/99.
Considerato che:
- i Centri per l'Impiego rappresentano
l'istituto di base del nuovo sistema dei servizi per l'impiego
e per la promozione della piena occupazione dei cittadini, in
particolare di quelli a maggiore rischio di esclusione;
- nel corso del primo anno di attività
dei Centri per l'Impiego gestiti dalla Provincia si è ravvisata
l'esigenza di potenziarne le capacità di intervento, nel
quadro delle strategie più generali di sviluppo dei sistemi
locali;
- a tale scopo i Centri per l'Impiego devono
poter interagire con gli altri soggetti dello sviluppo locale
per concorrere a garantire parità, inclusione, migliori
opportunità per tutti i cittadini e favorire la competitività
del sistema produttivo locale;
- il Comune di Torino realizza da anni
programmi di politica del lavoro, operando in particolare con
propri servizi in attività finalizzate all'inserimento
al lavoro di soggetti svantaggiati e di persone appartenenti a
categorie deboli, e che in tale ambito ha maturato esperienze
e competenze professionali in grado di integrare le risorse proprie
dei Centri per l'Impiego;
- fra il Comune di Torino e la Provincia
di Torino sono stati avviati contatti ed effettuati incontri finalizzati
a definire gli accordi di collaborazione per la gestione e l'integrazione
dei servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro;
- la Provincia ed il Comune intendono promuovere
tutte le possibili modalità di decentramento amministrativo
e di semplificazione delle procedure compatibilmente con le normative
in essere, anche mediante l'utilizzo di adeguata tecnologia;
- la Provincia, per le competenze derivanti
dal quadro delle disposizioni nazionali e regionali in materia
di mercato del lavoro, conserva il ruolo di indirizzo, specificazione
degli standards di servizio e di professionalità (nel rispetto
dei parametri nazionali e regionali), coordinamento e controllo
delle attività rientranti in tale materia, con ciò
garantendo l'unitarietà e l'adeguatezza dei servizi offerti
su tutto il territorio provinciale.
Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", che al comma 1 prevede: "Al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"
e, al comma 2: "Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Riconosciuto nella convenzione di cui
all'art. 30 del T.U. citato lo strumento idoneo a realizzare i
fini indicati ai punti precedenti.
Ritenuto inoltre che tale convenzione,
considerata l'evoluzione in atto in materia di mercato del lavoro,
debba rivestire carattere sperimentale, per una durata iniziale
di tre anni.
Tenuto ancora conto dell'Accordo nazionale
del 16/12/99 adottato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lettera c) del
Decreto Legislativo 281/97 sugli standard di qualità dei
servizi per l'impiego e delle Linee guida per l'organizzazione
dei servizi per l'impiego approvate dal Ministero del Lavoro in
data 26/9/2000.
Ai sensi dell'art. 43 comma 1 - lettera
A del Regolamento Comunale del Decentramento, la presente proposta
di deliberazione è stata anche inviata, per l'acquisizione
del parere, alle Circoscrizioni che si sono così espresse:
le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 non hanno espresso parere;
le Circoscrizioni 4, 6, 7 hanno espresso parere favorevole (all.
1, 2, 3 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
in premessa la stipulazione di una convenzione, secondo lo schema
riportato in allegato (all. A - n. ) per farne parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, tra la Provincia di
Torino e la Città di Torino;
2) di stabilire che la convenzione abbia
durata di anni tre e rivesta carattere sperimentale;
3) di demandare al Dirigente del Settore
Lavoro il compito di provvedere alla stipula della convenzione,
apportando al testo approvato le variazioni di carattere non sostanziale
che si renderanno opportune;
4) di rinviare a successivi atti degli
organi competenti l'accertamento delle eventuali entrate e l'assunzione
degli eventuali impegni di spesa relativi all'attuazione della
convenzione stessa;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.